Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 2921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2921 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'esito della trattazione della causa mediante il deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., letti gli atti e le note depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7099/2024 R.G. Lav.
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1 CP_1
, con elezione di domicilio in Aversa (CE) alla via De Chirico n.3, presso lo
[...] studio della stessa, giusta procura allegata in atti;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: CARTA DOCENTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21.03.2024, la ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli il Controparte_2
e, premesso di aver prestato servizio come docente precario presso
[...]
l' di Napoli, nell'anno scolastico 2022/2023, con contratto Controparte_3 dall'12.09.2022 al 30.06.2023, ha esposto: di non aver ricevuto, perché precaria, la carta docente, dell'importo nominale di € 500,00 (cinquecento/00) prevista dalla
Legge 107 del 13 luglio 2015, art. 1 comma 121, per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche;
che la stessa era regolamentata, quale normazione secondaria, da D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015, recante i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica, sostituito, a decorrere
1
che il sistema che prevedeva solo per i docenti di ruolo la formazione obbligatoria, permanente e strutturale, e sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, escludendo i docenti non di ruolo, collideva con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione;
che anche gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 nel disciplinare gli obblighi di formazione non distinguevano tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato;
che era violata la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/Ce non sussistendo ragioni oggettive atte a giustificare un trattamento diverso tra docenti di ruolo e precari.
Tanto premesso, e richiamata la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022 del Consiglio di
Stato, l'Ordinanza del 18.5.22 della VI sezione della Corte di Giustizia Europea e la sentenza n. 29961 del 27.10.2023 della Corte di Cassazione, chiedeva che questo
Giudice volesse “1) accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente, docente
[...] ad usufruire del beneficio economico tramite la “Carta elettronica” per Pt_1
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per l'anno scolastico indicato in premessa, per un importo totale di € 500,00; 2. conseguentemente condannarsi il al riconoscimento del beneficio Controparte_2 stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per l'anno scolastico richiesto”; con condanna della convenuta al pagamento dei compensi professionali, con attribuzione.
Nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo, non si è costituito il
[...]
, che è rimasto contumace. Controparte_2
Con nota di deposito del 9.04.2025, l'istante ha versato in atti contratto di lavoro a tempo determinato presso l'Istituto Tecnico Industriale ITI G. Ferraris di Napoli, con decorrenza giuridica dall'12.10.2024 al 21.06.2025.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa era rinviata per la discussione, quindi il giudice assegnava alle parti termine per il deposito di note scritte in sostituzione della udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149); scaduto il termine, letti gli atti e le note depositate, la causa era decisa con la presente sentenza, depositata nei termini di legge.
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la
2 formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_4 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali
e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente
D.P.C.M. del 23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
Con ordinanza della Corte di Giustizia Europea, VI Sezione, del 18 maggio 2022, resa nella causa c 450/2, la stessa ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE): «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato Controparte_2 di tale il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, CP_2 concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali
e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
3 In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs. n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Occorre, quindi, in applicazione dei principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste, a quelle svolte dal personale docente di ruolo, ritenere l'arbitrarietà dell'esclusione dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale.
In tal senso si è del resto pronunciato anche il Consiglio di Stato che, con sentenza n.
1842 del 16/3/2022, ha motivatamente annullato gli atti amministrativi esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente;
ciò ritenendo irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. la scelta del di escludere dal beneficio i docenti a termine. CP_2
Sulla scorta delle direttrici appena richiamate va valutata la domanda avanzata dalla odierna parte ricorrente, tenuto conto altresì dei principi affermati nella recente sentenza della Corte di Cassazione sez. L. n. 29961/2023, intervenuta in data
27.10.2023.
Con il recente arresto, la Suprema Corte ha chiarito che la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta sicuramente ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al
30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, e siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo.
Si tratta, in tali casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
Diversamente la S.C. ha precisato l'estraneità al giudizio rimessole dei diversi profili inerenti il se, nei casi di supplenze temporanee, non spetti nulla oppure possa applicarsi una regola pro rata temporis (art. 4, punto 2, dell'Accordo Quadro), tale da
4 ricalibrare la misura del beneficio in ragione del ridursi dei periodi di insegnamento e dell'incidenza di esso sulla didattica;
in tal caso, se esistano durate talmente minime dei rapporti che escludano qualsivoglia attribuzione. Per analoghe ragioni di estraneità al giudizio a quo, è rimasta al di fuori delle valutazioni della Corte la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica “annuale”, di cui alla L. 124 del
1999, art. 4, comma 1 e 2, il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività di didattiche;
così come è restata parimenti al di fuori la questione sulla rilevanza del numero delle “ore” svolte.
Ciò posto, nella fattispecie in esame deve evidenziarsi che la ricorrente ha dimostrato di essere interna al sistema delle docenze scolastiche, avendo stipulato con l'Amministrazione convenuta contratto di lavoro a tempo determinato, in qualità di docente di ruolo per un posto “NORMALE” e per l'insegnamento di “Scienze e
Tecnologie delle Costruzioni classe A037”, per il periodo dal 5.02.2025 al 21.06.2025, presso “ITI G. Ferraris” di Napoli (cfr. contratto a tempo indeterminato, in atti). La ricorrente ha altresì dimostrato (cfr. contratto di lavoro in atti) rispetto alla annualità dedotta in ricorso, di essere stata destinataria di incarico di supplenza annuale (fino al 30.06), inteso tale requisito come “annualità didattica”; sicché “il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti”, valorizzato sulla base di articolate argomentazioni nella decisione della
Suprema Corte, nel caso di specie risulta sussistente.
Come già osservato, la Cassazione ha statuito la sussistenza del diritto a favore dei docenti non di ruolo con incarico per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma
2, come nel caso della ricorrente con riferimento a tutte le annualità scolastiche per le quale si chiede il riconoscimento.
Disapplicata la parte dell'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 che circoscrive ai soli docenti di ruolo l'erogazione della carta docenti, ne consegue che va accertato e dichiarato il diritto dell'istante ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, vertendosi in tema di adempimento di un obbligo contrattuale da parte dell'amministrazione.
Correttamente, nel ricorso in esame, viene formulata una domanda di attribuzione in forma specifica della Carta Docente, in coerenza con la natura di “obbligazione di pagamento a scopo vincolato” del , rimarcata dal Giudice di legittimità e CP_2 secondo l'orientamento già espresso in molteplici pronunce della sezione di questo
Tribunale tese finora ad evidenziare che la condanna a liquidare il controvalore in
5 denaro della “rappresentazione di valore” contenuta nella carta del docente significherebbe assicurare ai docenti a termine un trattamento per nulla corrispondente a quello proprio dei colleghi di ruolo. Una tale soluzione, invero, consentendo un potenziale impiego del denaro per l'acquisto di beni e servizi privi d'ogni attinenza con lo sviluppo della professionalità dell'interessato, finirebbe per accordare ai docenti a termine un trattamento privilegiato rispetto a quelli a tempo indeterminato, all'opposto vincolati all'acquisto di determinati beni e servizi.
In tali termini, va accolta la domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo ai sensi del
D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura seriale della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta il diritto di ad usufruire, nel rispetto dei vincoli di legge, del Parte_1 beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per l'anno scolastico
2022/2023;
2) per l'effetto ordina al di provvedere Controparte_2 all'assegnazione in favore della ricorrente della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, relativamente all'anno scolastico di cui sub 1), con conseguente emissione in favore della stessa di un buono elettronico di importo di euro 500,00 per la predetta annualità;
3) condanna il in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 321,00 a titolo di onorario, oltre spese generali, IVA e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Si comunichi
Napoli, 15 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
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