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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 09/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N° 1077/2023 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sez. unica civile
Processo verbale d'udienza del procedimento n° 1077/2023 R.G.A.C.
TRA
UN SA, quale titolare dell'omonima Ditta, con avv. Nicola LUCARELLI;
ATTRICE OPPONENTE
E
“DELUXE HAIR BEAUTY SPA S.r.l.s.”, in persona del legale rappresentante p.t. DE LUCA Giulia, con avv. Gianni IN;
CONVENUTA OPPOSTA All'udienza del 09.01.2025, innanzi al G.O.T. avv. Antonio Giovenale BARULLI, sono comparsi: per l'attrice opponente UN SA, quale titolare dell'omonima Ditta, l'avv. Oriana NIRO in sostituzione dell'avv. Nicola LUCARELLI e per la convenuta opposta “DELUXE HAIR BEAUTY SPA S.r.l.s.”, in persona del legale rappresentante p.t. DE LUCA Giulia, l'avv. Silvia BERARDI in sostituzione dell'avv. Gianni IN. Il G.O.T. invita i procuratori delle parti a discutere la causa ed a precisare le rispettive conclusioni. Ognuno di essi procuratori si riporta a ciascuno dei propri atti e scritti di causa rinnovando ogni difesa/eccezione/istanza apprestata/sollevata/avanzata, insistendo, previa reciproca impugnativa di quelli di parte avversa in ordine ai quali chiede il completo rigetto, per il relativo integrale accoglimento. I medesimi procuratori richiamano, infine, le conclusioni così come da ultimo rassegnate nelle rispettive Note conclusionali similmente insistendo, adversis reiectis, per il loro integrale accoglimento. Il G.O.T. preso atto e dato atto della presenza, ai fini della pratica forense, della dr.ssa
IN Giulia, dichiara chiusa la discussione e decide la causa pronunciando sentenza, ex art. 281 sexies c.p.c., del cui dispositivo e della cui concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto dà lettura in aula e della quale dispone l'allegazione, sì da formarne parte integrante, al presente verbale.
Il G.O.T.
avv. Antonio Giovenale BARULLI
1 Segue processo verbale d'udienza del 09.01.2025 – proc. n° 1077/2023
R.G.A.C..
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
- Sez. Civile - in composizione monocratica, in persona del G.O.T. avv. BARULLI Antonio
Giovenale, all'udienza del 09.01.2025 e dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione, ha emesso, ex art. 281 sexies c.p.c. e disponendone l'allegazione all'odierno processo verbale, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n° 1077/2023 R.G.A.C. e vertente
TRA
UN SA, quale titolare dell'omonima Ditta, con avv. Nicola
LUCARELLI;
ATTRICE OPPONENTE
E
“DELUXE HAIR BEAUTY SPA S.r.l.s.”, in persona del legale rappresentante
p.t. DE LUCA Giulia, con avv. Gianni IN;
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto:opposizione a decreto ingiuntivo n° 192/2023 del 05.04.2023.
Conclusioni: come in atti.
-=====================
Si rileva preliminarmente che ai sensi dell'art. 132 c.p.c., così come
2 modificato – in uno con il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. – ex L. 18.06.2009,
n° 69 ed applicabile anche ai procedimenti pendenti in primo grado, è omesso lo “svolgimento del processo”.
Inoltre, ai sensi del citato art. 118 disp. att. c.p.c., “la motivazione della sentenza
di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta
esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della
decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Essa motivazione, inoltre ancora e comunque, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 19 del D.L. 83/2015, convertito con L.
132/2015 che modifica il D.L. 179/2012 a sua volta convertito, con modificazioni, dalla L. 221/2012, nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità e deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza siccome delineati da Cass. SS.UU. n° 642/2015.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda è risultata infondata in fatto e, di riflesso, anche in diritto cosicché
non merita accoglimento.
Infatti, con efficacia dirimentemente assorbente su ogni altro motivo e/o questione e/o richiesta rispettivamente dedotto/sollevata/avanzata, nell'ordine vi è che:
A) non appare conforme al dettato normativo vigente in tema di prescrizione delle obbligazioni da contratto di locazione (e segnatamente di cui all'art. 2948 c.c.) la lettura offerta dall'opponente sin dal proprio atto introduttivo
(ivi pagg. 3 e 4) del dato giurisprudenziale di legittimità rinvenibile in Cass.,
Sez. civ. III, 16743/2021 – evocata dalla stessa opponente nel medesimo atto introduttivo e secondo la quale l'azione proposta da parte opposta concretizzerebbe, sic et simpliciter, un “esercizio abusivo del diritto” (cfr.
3 ancora atto introduttivo, ivi sempre pag. 4) – ove mai realmente attinente al caso di specie e ciò soprattutto alla luce:
a) sia della corrispondenza intercorsa tra le parti in un arco temporale di poco successivo alla stipula del contratto dedotto in giudizio e comunque antecedente alla fase patologica del rapporto contrattuale
(cfr. all.ti sub lett. D), E), F), e G) alla Comparsa di costituzione e risposta);
b) sia della procedura di sfratto per morosità precedentemente incardinatasi tra le parti (cfr. all.ti sub lett. I) e H) alla detta Comparsa
di costituzione e risposta);
c) sia di taluni pagamenti effettuati dall'opponente in favore dell'opposta a titolo di canone locatizio (cfr. all.ti sub lett. C) alla ridetta Comparsa
di costituzione e risposta)
e siccome tutte/i rimaste/i incontestate/i-incontrastate/i da essa opponente in guisa, tra l'altro, da incorrere nelle conseguenze per sé pregiudizievoli di cui all'art. 115, 1° co., ultima parte, c.p.c.;
B) ad ogni modo tale non corretta lettura del testé richiamato dato giurisprudenziale – sempre ove mai realmente attinente al caso di specie per le ragioni appena spiegate – condurrebbe alla sostanziale affermazione
(giammai condivisibile dall'odierno giudicante) secondo cui il mero verificarsi di una condotta tollerante e/o foss'anche il mero avvenire di un errore nel non avanzare una legittima richiesta giudiziale di adempimento dell'obbligazione contrattuale (acclaratamente sorta tra le parti), debbano necessariamente imporre di continuare a persistere in tale condotta tollerante e/o in tale errore (id est: non può essere condivisibile che se si è
stati tolleranti e/o si è errato, si debba continuare ad essere tolleranti e/o ad
4 errare);
C) non merita favorevole seguito la richiesta dell'opponente di rideterminazione del pattuito canone di locazione in quanto di fatto fondata su asserti già in sostanza coincidenti con quelli vagliati in sede di ordinanza
– non impugnabile – di rilascio ex art. 665 c.p.c. resa il 14.12.2022 (cfr. all.
sub lett. I) alla ripetuta Comparsa di costituzione e risposta) nell'ambito della sopra richiamata procedura di sfratto per morosità precedentemente intercorsa tra le medesime parti.
Tanto emerso/evidenziato/valutato e stante il contesto così delineatosi, resta ben poco di cui discutere cosicché, conclusivamente e rimanendo ribaditamente assorbito ogni altro motivo e/o questione e/o richiesta rispettivamente dedotto/sollevata/avanzata (altresì in applicazione del principio della ragione c.d. più <>, cfr. ex pluribus Cass. civ., Sez. III, 16.05.2006, n° 11356
e Cass. civ., Sez. III, 03.07.2013, n° 16630) e non essendo apparso in senso contrario alcun nuovo ed utile elemento di valutazione (le pur espletate prove orali hanno lasciato immutato il testé richiamato contesto ovvero il quadro già
formatosi) neanche in fase conclusionale e di discussione [a nulla potrebbero valere eventuali difese/richieste o allegazioni in ipotesi offerte/avanzate
(soprattutto ove costituenti inammissibili nova in quanto, come tali, tardive)
ormai soltanto in fase decisionale ed in senso difforme rispetto a quelle della propria controparte, posto che le stesse non avrebbero comunque consentito lo sviluppo di un compiuto contraddittorio in quanto necessario anche al fine di evitare una qualunque compromissione degli avversi diritti di difesa], la domanda viene rigettata confermandosi, per l'effetto, il D.I. opposto con declaratoria di esecutività dello stesso ex art. 653 c.p.c..
Le spese ed i compensi di giudizio seguono la soccombenza così come
5 determinatasi venendo in tal modo liquidati interamente a carico dell'opponente ed in favore dell'opposta – e per essa nei confronti del suo procuratore e difensore avv. Gianni IN poiché dichiaratosi antistatario (cfr. Comparsa di costituzione e risposta, ivi pag. 19 – nella misura ritenuta equa come da dispositivo che segue ed alla luce dei principi di cui al D.M. Giustizia
10.03.2014 n° 55 (e ss. mm. e ii.: cfr., da ultimo, D.M. Giustizia 13.08.2022 n°
147 vigente dal 23.10.2022) in vigore dal 03.04.2014 – essendo l'attività
difensiva terminata successivamente alla sua entrata in vigore (in alinea con
Cass. SS.UU. 17406/12 nonché Cass.18920/12) – in particolare considerati i relativi parametri e tenuto altresì conto del pregio dell'attività concretamente espletata, della difficoltà e dell'effettivo valore del procedimento, nonché degli aumenti e delle diminuzioni normativamente previsti e consentiti (ex art. 4, 1°
co., D.M. 55/14 ri-cit. sugli importi medi così calcolati).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Campobasso – Sez. Civile – in composizione monocratica, in persona del G.O.T. avv. Antonio Giovenale BARULLI,
definitivamente pronunciando sull'azione promossa da parte di UN
SA, quale titolare dell'omonima Ditta, contro “DELUXE HAIR
BEAUTY SPA S.r.l.s.”, in persona del legale rappresentante p.t. DE LUCA
Giulia, disattesa ogni diversa istanza, deduzione, eccezione e/o conclusione,
così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) conferma, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto recante n° 192/2023
del 05.04.2023, che dichiara esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
3) condanna, per l'ulteriore effetto, l'attrice opponente UN SA,
quale titolare dell'omonima Ditta, alla refusione, in favore della convenuta
6 opposta “DELUXE HAIR BEAUTY SPA S.r.l.s.”, in persona del legale rappresentante p.t. DE LUCA Giulia – e per essa nei confronti del suo procuratore e difensore avv. Gianni IN poiché dichiaratosi antistatario
– delle spese e dei compensi di giudizio liquidati in complessivi Euro
3.446,80 di cui Euro 0,00 per spese, Euro 850,50 per la fase di studio, Euro
602,00 per la fase introduttiva, Euro 541,80 per la fase istruttoria ed Euro
1.452,50 per la fase decisoria oltre al 15% per rimborso spese forfettarie ex
art. 2, 2° co., D.M. 55/14, nonché C.A.P. ed I.V.A., ove dovuta, come per
Legge.
Così deciso, in Campobasso, all'udienza del 09.01.2025.
Demanda alla Cancelleria per l'allegazione al processo verbale dell'odierna e testé riprecisata udienza.
Il G.O.T.
avv. Antonio Giovenale BARULLI
7
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sez. unica civile
Processo verbale d'udienza del procedimento n° 1077/2023 R.G.A.C.
TRA
UN SA, quale titolare dell'omonima Ditta, con avv. Nicola LUCARELLI;
ATTRICE OPPONENTE
E
“DELUXE HAIR BEAUTY SPA S.r.l.s.”, in persona del legale rappresentante p.t. DE LUCA Giulia, con avv. Gianni IN;
CONVENUTA OPPOSTA All'udienza del 09.01.2025, innanzi al G.O.T. avv. Antonio Giovenale BARULLI, sono comparsi: per l'attrice opponente UN SA, quale titolare dell'omonima Ditta, l'avv. Oriana NIRO in sostituzione dell'avv. Nicola LUCARELLI e per la convenuta opposta “DELUXE HAIR BEAUTY SPA S.r.l.s.”, in persona del legale rappresentante p.t. DE LUCA Giulia, l'avv. Silvia BERARDI in sostituzione dell'avv. Gianni IN. Il G.O.T. invita i procuratori delle parti a discutere la causa ed a precisare le rispettive conclusioni. Ognuno di essi procuratori si riporta a ciascuno dei propri atti e scritti di causa rinnovando ogni difesa/eccezione/istanza apprestata/sollevata/avanzata, insistendo, previa reciproca impugnativa di quelli di parte avversa in ordine ai quali chiede il completo rigetto, per il relativo integrale accoglimento. I medesimi procuratori richiamano, infine, le conclusioni così come da ultimo rassegnate nelle rispettive Note conclusionali similmente insistendo, adversis reiectis, per il loro integrale accoglimento. Il G.O.T. preso atto e dato atto della presenza, ai fini della pratica forense, della dr.ssa
IN Giulia, dichiara chiusa la discussione e decide la causa pronunciando sentenza, ex art. 281 sexies c.p.c., del cui dispositivo e della cui concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto dà lettura in aula e della quale dispone l'allegazione, sì da formarne parte integrante, al presente verbale.
Il G.O.T.
avv. Antonio Giovenale BARULLI
1 Segue processo verbale d'udienza del 09.01.2025 – proc. n° 1077/2023
R.G.A.C..
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
- Sez. Civile - in composizione monocratica, in persona del G.O.T. avv. BARULLI Antonio
Giovenale, all'udienza del 09.01.2025 e dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione, ha emesso, ex art. 281 sexies c.p.c. e disponendone l'allegazione all'odierno processo verbale, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n° 1077/2023 R.G.A.C. e vertente
TRA
UN SA, quale titolare dell'omonima Ditta, con avv. Nicola
LUCARELLI;
ATTRICE OPPONENTE
E
“DELUXE HAIR BEAUTY SPA S.r.l.s.”, in persona del legale rappresentante
p.t. DE LUCA Giulia, con avv. Gianni IN;
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto:opposizione a decreto ingiuntivo n° 192/2023 del 05.04.2023.
Conclusioni: come in atti.
-=====================
Si rileva preliminarmente che ai sensi dell'art. 132 c.p.c., così come
2 modificato – in uno con il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. – ex L. 18.06.2009,
n° 69 ed applicabile anche ai procedimenti pendenti in primo grado, è omesso lo “svolgimento del processo”.
Inoltre, ai sensi del citato art. 118 disp. att. c.p.c., “la motivazione della sentenza
di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta
esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della
decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Essa motivazione, inoltre ancora e comunque, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 19 del D.L. 83/2015, convertito con L.
132/2015 che modifica il D.L. 179/2012 a sua volta convertito, con modificazioni, dalla L. 221/2012, nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità e deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza siccome delineati da Cass. SS.UU. n° 642/2015.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda è risultata infondata in fatto e, di riflesso, anche in diritto cosicché
non merita accoglimento.
Infatti, con efficacia dirimentemente assorbente su ogni altro motivo e/o questione e/o richiesta rispettivamente dedotto/sollevata/avanzata, nell'ordine vi è che:
A) non appare conforme al dettato normativo vigente in tema di prescrizione delle obbligazioni da contratto di locazione (e segnatamente di cui all'art. 2948 c.c.) la lettura offerta dall'opponente sin dal proprio atto introduttivo
(ivi pagg. 3 e 4) del dato giurisprudenziale di legittimità rinvenibile in Cass.,
Sez. civ. III, 16743/2021 – evocata dalla stessa opponente nel medesimo atto introduttivo e secondo la quale l'azione proposta da parte opposta concretizzerebbe, sic et simpliciter, un “esercizio abusivo del diritto” (cfr.
3 ancora atto introduttivo, ivi sempre pag. 4) – ove mai realmente attinente al caso di specie e ciò soprattutto alla luce:
a) sia della corrispondenza intercorsa tra le parti in un arco temporale di poco successivo alla stipula del contratto dedotto in giudizio e comunque antecedente alla fase patologica del rapporto contrattuale
(cfr. all.ti sub lett. D), E), F), e G) alla Comparsa di costituzione e risposta);
b) sia della procedura di sfratto per morosità precedentemente incardinatasi tra le parti (cfr. all.ti sub lett. I) e H) alla detta Comparsa
di costituzione e risposta);
c) sia di taluni pagamenti effettuati dall'opponente in favore dell'opposta a titolo di canone locatizio (cfr. all.ti sub lett. C) alla ridetta Comparsa
di costituzione e risposta)
e siccome tutte/i rimaste/i incontestate/i-incontrastate/i da essa opponente in guisa, tra l'altro, da incorrere nelle conseguenze per sé pregiudizievoli di cui all'art. 115, 1° co., ultima parte, c.p.c.;
B) ad ogni modo tale non corretta lettura del testé richiamato dato giurisprudenziale – sempre ove mai realmente attinente al caso di specie per le ragioni appena spiegate – condurrebbe alla sostanziale affermazione
(giammai condivisibile dall'odierno giudicante) secondo cui il mero verificarsi di una condotta tollerante e/o foss'anche il mero avvenire di un errore nel non avanzare una legittima richiesta giudiziale di adempimento dell'obbligazione contrattuale (acclaratamente sorta tra le parti), debbano necessariamente imporre di continuare a persistere in tale condotta tollerante e/o in tale errore (id est: non può essere condivisibile che se si è
stati tolleranti e/o si è errato, si debba continuare ad essere tolleranti e/o ad
4 errare);
C) non merita favorevole seguito la richiesta dell'opponente di rideterminazione del pattuito canone di locazione in quanto di fatto fondata su asserti già in sostanza coincidenti con quelli vagliati in sede di ordinanza
– non impugnabile – di rilascio ex art. 665 c.p.c. resa il 14.12.2022 (cfr. all.
sub lett. I) alla ripetuta Comparsa di costituzione e risposta) nell'ambito della sopra richiamata procedura di sfratto per morosità precedentemente intercorsa tra le medesime parti.
Tanto emerso/evidenziato/valutato e stante il contesto così delineatosi, resta ben poco di cui discutere cosicché, conclusivamente e rimanendo ribaditamente assorbito ogni altro motivo e/o questione e/o richiesta rispettivamente dedotto/sollevata/avanzata (altresì in applicazione del principio della ragione c.d. più <>, cfr. ex pluribus Cass. civ., Sez. III, 16.05.2006, n° 11356
e Cass. civ., Sez. III, 03.07.2013, n° 16630) e non essendo apparso in senso contrario alcun nuovo ed utile elemento di valutazione (le pur espletate prove orali hanno lasciato immutato il testé richiamato contesto ovvero il quadro già
formatosi) neanche in fase conclusionale e di discussione [a nulla potrebbero valere eventuali difese/richieste o allegazioni in ipotesi offerte/avanzate
(soprattutto ove costituenti inammissibili nova in quanto, come tali, tardive)
ormai soltanto in fase decisionale ed in senso difforme rispetto a quelle della propria controparte, posto che le stesse non avrebbero comunque consentito lo sviluppo di un compiuto contraddittorio in quanto necessario anche al fine di evitare una qualunque compromissione degli avversi diritti di difesa], la domanda viene rigettata confermandosi, per l'effetto, il D.I. opposto con declaratoria di esecutività dello stesso ex art. 653 c.p.c..
Le spese ed i compensi di giudizio seguono la soccombenza così come
5 determinatasi venendo in tal modo liquidati interamente a carico dell'opponente ed in favore dell'opposta – e per essa nei confronti del suo procuratore e difensore avv. Gianni IN poiché dichiaratosi antistatario (cfr. Comparsa di costituzione e risposta, ivi pag. 19 – nella misura ritenuta equa come da dispositivo che segue ed alla luce dei principi di cui al D.M. Giustizia
10.03.2014 n° 55 (e ss. mm. e ii.: cfr., da ultimo, D.M. Giustizia 13.08.2022 n°
147 vigente dal 23.10.2022) in vigore dal 03.04.2014 – essendo l'attività
difensiva terminata successivamente alla sua entrata in vigore (in alinea con
Cass. SS.UU. 17406/12 nonché Cass.18920/12) – in particolare considerati i relativi parametri e tenuto altresì conto del pregio dell'attività concretamente espletata, della difficoltà e dell'effettivo valore del procedimento, nonché degli aumenti e delle diminuzioni normativamente previsti e consentiti (ex art. 4, 1°
co., D.M. 55/14 ri-cit. sugli importi medi così calcolati).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Campobasso – Sez. Civile – in composizione monocratica, in persona del G.O.T. avv. Antonio Giovenale BARULLI,
definitivamente pronunciando sull'azione promossa da parte di UN
SA, quale titolare dell'omonima Ditta, contro “DELUXE HAIR
BEAUTY SPA S.r.l.s.”, in persona del legale rappresentante p.t. DE LUCA
Giulia, disattesa ogni diversa istanza, deduzione, eccezione e/o conclusione,
così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) conferma, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto recante n° 192/2023
del 05.04.2023, che dichiara esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
3) condanna, per l'ulteriore effetto, l'attrice opponente UN SA,
quale titolare dell'omonima Ditta, alla refusione, in favore della convenuta
6 opposta “DELUXE HAIR BEAUTY SPA S.r.l.s.”, in persona del legale rappresentante p.t. DE LUCA Giulia – e per essa nei confronti del suo procuratore e difensore avv. Gianni IN poiché dichiaratosi antistatario
– delle spese e dei compensi di giudizio liquidati in complessivi Euro
3.446,80 di cui Euro 0,00 per spese, Euro 850,50 per la fase di studio, Euro
602,00 per la fase introduttiva, Euro 541,80 per la fase istruttoria ed Euro
1.452,50 per la fase decisoria oltre al 15% per rimborso spese forfettarie ex
art. 2, 2° co., D.M. 55/14, nonché C.A.P. ed I.V.A., ove dovuta, come per
Legge.
Così deciso, in Campobasso, all'udienza del 09.01.2025.
Demanda alla Cancelleria per l'allegazione al processo verbale dell'odierna e testé riprecisata udienza.
Il G.O.T.
avv. Antonio Giovenale BARULLI
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