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Sentenza 2 febbraio 2025
Sentenza 2 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 02/02/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1040/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il giudice, Marzia Di Bari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 1040 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023, e vertente
TRA P.I. , elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Orvieto, via Garibaldi, n. 17, presso lo studio dell'avv.to Francesco Romoli che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
OPPONENTE e
C.F. , elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliata in Roma, via Cola di Rienzo, n. 252, presso lo studio dell'avv.to Marika Miceli che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
OPPOSTA oggetto: contratti bancari. conclusioni: all'udienza del 14/01/2025 le parti concludevano come da verbale in atti, da intendersi nella presente sede integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice conveniva in giudizio l'istituto di credito esponendo: Controparte_1
-di aver acceso in data 24/12/1998 presso la il conto Controparte_1 corrente di corrispondenza n. 1494.70, successivamente chiuso in data 28/02/2023, con saldo zero;
-che venivano, altresì, aperti due conti tecnici collegati contraddistinti al n. 1496.56 e al n.
1495.53, parimenti chiusi;
-che la banca aveva fornito i contratti tutti datati 24/12/1998 e le successive modificazioni;
-che, all'esito della perizia tecnica commissionata, erano emerse numerose violazioni e plurimi inadempimenti da parte della banca nel corso del rapporto idonei a influire in modo considerevole sul saldo dei rapporti dare-avere tra le parti.
Tanto premesso in fatto, parte attrice invocava in diritto le seguenti violazioni di legge da parte della convenuta:
a) Applicazione interessi ultralegali senza una specifica, chiara e inequivocabile pattuizione scritta, anche per violazione dell'art. 1418 c.c. in relazione al rinvio agli usi su piazza, con conseguente applicazione dei tassi sostitutivi;
pagina 1 di 12 b) Capitalizzazione trimestrale degli interessi illegittima sia in riferimento al periodo antecedente all'entrata in vigore della delibera CICR sia nel periodo successivo, stante l'assenza di una pattuizione scritta;
c) Addebito di spese non pattuite e prive di causa (tra cui la c.m.s.) che avevano cagionato la sostanziale dilatazione del tasso di interesse applicato;
d) Applicazione indebita del meccanismo dei cosiddetti “giorni di valuta”; e) Superamento “per alcuni periodi” mediante i predetti meccanismi del tasso soglia in materia di usura;
f) Addebito non autorizzato sul c.c. di operazioni ed oneri relativi ai conti tecnici, con violazione della buona fede;
g) Illegittimo esercizio dello ius variandi. Rappresentava che l'eliminazione delle illegittimità riscontrate determinava un “saldo del rapporto completamente diverso da quello risultante alla banca” e “addirittura un saldo creditore di rilevante entità”. Chiedeva, quindi, previo accertamento delle illegittimità allegate, che richiamava,
l'accertamento del saldo del conto corrente alla data di chiusura del conto (28/02/2023) ovvero in subordine, stante la chiusura del conto, accertarsi il credito vantato dalla medesima al 28/02/2023
(data di cessazione del rapporto) e condannarsi controparte ex art. 2033 c.c., ovvero in subordine, ex art. 2041 c.c. al pagamento delle somme illegittimamente addebitate in danno di parte attrice, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la banca convenuta, formulando istanza di rimessione in termini e chiedendo, in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità della domanda attorea e la prescrizione delle domande;
nel merito, chiedeva il rigetto delle avverse domande, eccezioni e deduzioni in quanto infondate in fatto e in diritto, con condanna di controparte per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
A sostegno della posizione processuale assunta, detta convenuta deduceva:
-che l'allegazione attorea era contraddittoria e sconfessata dalla documentazione prodotta dalla stessa parte attrice, che non aveva depositato tutti gli estratti conto integrali dall'apertura alla chiusura del rapporto così da violare l'onere della prova ex art. 2697 c.c.;
-che la perizia di parte, riguardante esclusivamente il conto ordinario e non anche i conti anticipi, riposava sull'assunto inveritiero della mancata stipula dei contratti, con conseguente configurabilità della lite temeraria ex art. 96 c.p.c., e costituiva mera allegazione difensiva, priva di qualsivoglia valore probatorio;
-che parte attrice non aveva assolto l'onere probatorio in punto di pagamenti, stante la mancata produzione integrale degli estratti contenenti le movimentazioni intervenute, come da specifica indicazione in comparsa;
-che la banca si era comportata correttamente e, comunque, era intervenuta la prescrizione decennale del diritto alla restituzione degli asseriti addebiti illegittimi, venendo in rilievo un contratto privo di affidamento sino al 22/05/2008, ragion per cui tutte le rimesse occorse in epoca antecedente erano di natura solutoria;
-che le condizioni economiche e le competenze applicate erano legittime con riferimento a tutti i conti sulla base di pattuizioni regolarmente sottoscritte, avuto particolare riguardo agli interessi a debito e a credito, non risultando il rinvio agli usi su piazza;
-che la doglianza in merito all'anatocismo appariva generica e infondata, stante la reciprocità in conformità della delibera CICR del 9/02/2000 a fronte dell'adeguamento dell'istituto di credito mediante pubblicazione in GU e alla successiva pattuizione della capitalizzazione degli interessi;
pagina 2 di 12 -che la contestazione in merito alle modalità di esercizio dello ius variandi era indeterminata e, in ogni caso, il contratto prevedeva la facoltà per la banca di applicare la modifica delle condizioni economiche contrattuali e, infine, le variazioni sfavorevoli erano state comunicate al cliente;
-che la contestazione in ordine al superamento del tasso soglia antiusura appariva generica e, comunque, la perizia di parte riposava su criteri difformi dalle Istruzioni della Banca d'Italia, dovendosi escludere qualsivoglia superamento di tale tasso;
-che la cms, la cui causa è da ravvisare nella messa a disposizione di liquidità in favore del cliente, era stata legittimamente pattuita e applicata, anche a fronte dell'adeguamento alla normativa nell'anno 2009 da parte della banca;
-che le valute erano state legittimamente pattuite e, in ogni caso, la contestazione appariva tardiva a fronte della mancata impugnazione degli estratti conto nei termini contrattuali, così come le spese e gli oneri;
-che nei conti anticipi era espressamente prevista la regolamentazione dei servizi nel conto corrente ordinario collegato;
-che il saldo zero non era invocabile;
-che la domanda di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. era inammissibile in quanto di natura complementare e sussidiaria e proponibile solamente in mancanza di altra azione;
-che la CTU contabile era inammissibile.
Alla prima udienza del 28/11/2023, il giudice rimetteva in termini parte convenuta, nella ricorrenza del presupposto della non imputabilità del mancato deposito tempestivo e assumeva il procedimento in riserva.
Con ordinanza riservata del 22/12/2023, il giudice disponeva CTU contabile e rinviava per il conferimento dell'incarico e la proposizione del quesito alla successiva udienza del 31/01/2024, all'esito della quale il procedimento veniva rinviato per esame elaborato alla data del 4/06/2024.
A detta udienza il giudice assumeva il procedimento in riserva sulle richieste di chiarimenti al CTU avanzate da parte convenuta.
Con ordinanza riservata del 4/07/2024, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza ex art. 189 c.p.c. alla data del 14/01/2025, previa concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali, e, all'esito, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.SULLE QUESTIONI PRELIMINARI. La causa appare matura per la decisione alla stregua delle complessive risultanze acquisite, non apparendo necessario il richiamo del CTU a chiarimenti, in virtù delle considerazioni che seguono, dovendosi disattendere la richiesta di integrazione dell'elaborato e di rimessione della causa sul ruolo, come formulata dalla banca convenuta negli scritti conclusionali.
Va, sul punto, richiamato l'orientamento costante del Supremo Collegio - che nella presente sede viene integralmente condiviso - alla stregua del quale il giudice del merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo di motivazione è assolto con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, da cui sia possibile desumere che le deduzioni delle parti siano state implicitamente respinte, anche all'esito delle risposte fornite dal
CTU agli argomenti specifici sollevati dalle parti in sede di osservazioni critiche (Cass., n.
7266/2015; Cass., n. 22713/2015; Cass., n. 5229/2011 in motivazione;
Cass., n. 19475/2005; Cass.,
n. 14638/2004; Cass., n. 23637/2016).
Nel caso in esame, la CTU espletata appare aderente ai quesiti formulati sulla base dei principi di diritto condivisi nella presente sede (v. infra), scevra da vizi logici e non validamente contraddetta pagina 3 di 12 dalle parti all'esito della risposta alle osservazioni delle parti, ragion per cui questo giudice ritiene di poter fondare sulle relative risultanze il proprio convincimento.
Preme, sul punto, precisare che, contrariamente agli assunti di parte convenuta, nel caso in esame la CTU è stata legittimamente disposta.
Al riguardo, vanno svolte le considerazioni che seguono.
Premesso che parte attrice ha allegato sin dall'atto introduttivo le asserite illegittimità poste in essere nel corso del rapporto dalla banca in relazione ai rapporti indicati in citazione, chiedendo, previo accertamento di tali illegittimità, l'accertamento di quanto indebitamente corrisposto, preme rimarcare che risulta allegata sin dall'atto introduttivo la perizia di parte (v. doc. 1 allegato alla citazione).
Contrariamente agli assunti di parte convenuta, si osserva che detta perizia, pur notoriamente priva di autonomo valore probatorio, integra la allegazione difensiva di cui il giudice ben può tenere conto nei limiti, appunto, delle difese e della allegazione (Cass., n. 1614/2022).
Dunque, nel caso di specie correttamente è stato disposto un approfondimento istruttorio mediante
CTU contabile, tenuto conto delle contrapposte posizioni delle parti sulla rilevanza nella fattispecie concreta delle illegittimità invocate, essendo, peraltro, state prospettate questioni relative alla nullità (come ad esempio avvenuto con riferimento alla violazione della forma scritta nella pattuizione degli interessi, alla c.m.s. e all'usura), notoriamente rilevabili d'ufficio (Cass., n.
350/2013).
Ciò chiarito, a fronte di tale allegazione e dei documenti versati in atti (v., in particolare, documentazione ed estratti richiamati dall'ausiliario del giudice), va escluso che la CTU presenti nel caso di specie carattere esplorativo, dovendosi, al contempo, evidenziare che la necessità di assicurare la tutela del diritto di difesa ex art. 24 Cost. e il principio del giusto processo di cui all'art. 111 Cost. in coerenza con l'art. 6 CEDU, determina una maggiore rilevanza dello scopo del processo, da individuare non già nella rigida applicazione di regole di ordine formale suscettibili di penalizzare la situazione giuridica azionata ma, piuttosto, nella strumentalità alla adozione della decisione sul merito della controversia, tanto più laddove – come nel caso in esame – vengano in rilievo materie complesse suscettibili, da un lato, di condizionare le indagini in termini di specialità rispetto alla comune consulenza disposta in via ordinaria e, dall'altro lato, di attenuare l'onere di allegazione che compete alle parti (Cass., Sez. Un., n. 6500/2022, in motivazione).
Richiamata la possibile funzione percipiente della consulenza tecnica d'ufficio laddove vertente su elementi già allegati dalla parte che possano essere accertati esclusivamente mediante un tecnico in ragione delle conoscenze e dei mezzi di cui dispone (Cass., n. 13736/2020; Cass., n. 3717/2019), preme precisare che il giudice può ricorrere alla consulenza ogni qualvolta reputi necessario ai fini della definizione della lite l'acquisizione di conoscenze specifiche che esulano dal sapere comune poiché postulano una particolare competenza tecnica che egli non possiede.
Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto delle deduzioni difensive di parte convenuta di cui alla comparsa conclusionale nella parte in cui ha reiterato l'eccezione di inammissibilità della CTU e la conseguente inutilizzabilità delle risultanze peritali (v. pag. 19 della comparsa conclusionale).
Parimenti non condivisibile appare la doglianza di parte convenuta in ordine alla mancata produzione integrale degli estratti conto.
Difatti, secondo l'orientamento più recente della Suprema Corte, con impostazione che nella presente sede si condivide, la prova dell'indebito può essere desunta aliunde mediante l'integrazione della prova offerta dal correntista con mezzi di cognizione disposti d'ufficio, come la CTU, cui il giudice può ricorrere nel caso in cui la prova dei movimenti del conto di cui il correntista è onerato non sia completa (Cass., n. 29190/2020, in motivazione;
Cass., n. 4083/2023).
pagina 4 di 12 Dunque, il mancato assolvimento dell'onere della prova degli avvenuti pagamenti in mancanza di una valida causa debendi, gravante sul correntista, può avere rilievo esclusivamente per la parte di rapporto non documentata, ma non impedisce l'accertamento giudiziale del dare e dell'avere fra le parti sulla base della parte documentata del rapporto, ben potendo il giudice, di regola, accertare mediante consulenza tecnica d'ufficio se vi siano addebiti alla banca non dovuti, secondo la prospettazione attorea, poiché risultanti dagli estratti conto depositati in atti (Cass., n. 35979/2022).
In particolare, ai fini della prova dell'andamento del conto ben possono essere utilizzati gli estratti scalari attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d'ufficio (Cass., n. 1029/2023;
Cass., n. 16837/2022, in motivazione).
Dunque, condivisibile appare l'operato del CTU nella misura in cui lo stesso ha applicato il saldo risultante dal primo estratto conto disponibile, e, per altro verso, ha effettuato l'analisi contabile sulla base degli estratti conto prodotti (cfr., Cass., n. 33321/2018, in motivazione, che afferma che, quando ad agire in giudizio è il cliente per la ripetizione d'indebito, spetta al medesimo provare il titolo dell'indebito, tra l'altro, mediante la produzione degli estratti conto, ragion per cui, ove detto onere non sia adempiuto, occorre far riferimento al saldo risultante dal primo estratto conto disponibile), dovendosi disattendere le deduzioni di parte convenuta di cui agli scritti conclusionali
(v., sul punto, pag. 7 della CTU: “Tenuto conto che ad agire è il correntista, sulla base delle indicazioni contenute nel quesito, la ricostruzione è avvenuta partendo dal saldo del primo estratto conto in atti;
vista la mancanza di estratti conto intermedi la ricostruzione è avvenuta effettuando i conteggi soltanto sulla base degli estratti conto effettivamente disponibli”). Va aggiunto che, parimenti, non condivisibile appare la posizione della banca convenuta in ordine agli effetti correlati all'invio degli estratti conto in punto di approvazione da parte del cliente.
Difatti, il silenzio del correntista a seguito degli invii degli estratti del conto corrente non può assurgere ad approvazione tacita dei suddetti estratti, dovendosi sul punto richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte che si condivide secondo il quale la mancata contestazione dell'estratto conto –e la conseguente implicita approvazione delle operazioni in esso annotate- riguarda gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale nonché la verità contabile, storica e di fatto, delle operazioni annotate, ma non assume valenza ostativa alla formulazione di doglianze riguardanti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti (fra le tante, Cass.,
n. 11626/2011; Cass., n. 23421/2016; Cass., n. 30000/2018).
Tanto premesso in rito, vanno svolte le seguenti considerazioni nel merito in relazione a ciascuna doglianza prospettata.
Giova, preliminarmente, osservare ai fini della delimitazione del thema decidendum, che la presente decisione riguarda il contratto di conto corrente ordinario n. 1494.70 e i contratti n. 1494.56 “partitario presentazioni SBF” (“allegato al contratto di c.c.”), e 1495.63 “partitario anticipi SBF” (“allegato al contratto di c.c.”), tutti accesi in data 24/12/1998 (v. allegato 1 della perizia di parte nel fascicolo dell'attrice).
2.SULLA ILLEGITTIMA APPLICAZIONE DEGLI INTERESSI ULTRALEGALI. Per quanto riguarda il motivo di doglianza relativo all'asserita applicazione di interessi ultralegali mediante rinvio al c.d. uso piazza, dalla lettura del contratto di c/c per cui è causa (v. allegato 1 della perizia di parte cit.) emerge la previsione del tasso debitore, regolarmente sottoscritta dal debitore principale.
Ne consegue che la previsione della suindicata clausola non rinviene alcun riscontro nella documentazione in atti, mentre la espressa determinazione del tasso di interesse, valutata unitamente alla sottoscrizione del debitore, consente di ritenere rispettato il disposto di cui all'art. 1284, ultimo comma, c.c. (v. allegati alla perizia di parte contratto di conto corrente n. 1494.70: - tasso a credito 1,500%; -tasso a debito: 6,750% su fido/per sconfinamento se autorizzato: 8,750%;
pagina 5 di 12 contratto “partitario presentazioni SBF”: -tasso a credito 0.125%; -tasso a debito: 14,750% per sconfinamento se autorizzato;
-contratto “partitario anticipi SBF”: -“tasso a credito: 0,125%; -tasso a debito: 0,250% per sconfinamento se autorizzato/tasso 6.250% su fido).
Segue il rigetto della doglianza, come formulata.
3.SULLA ILLEGITTIMA CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE DEGLI INTERESSI. Con riferimento alla violazione del divieto di anatocismo, va osservato in fatto che i contratti in questione prevedono le seguenti pattuizioni in punto di capitalizzazione:
- contratto di conto corrente n. 1494.70: “tasso a credito con capitalizzazione annuale… tasso a debito con capitalizzazione trimestrale”;
- contratto “partitario presentazioni SBF”: “tasso a credito con capitalizzazione annuale… tasso a debito con capitalizzazione trimestrale”;
- contratto “partitario anticipi SBF”: “tasso a credito con capitalizzazione annuale… tasso a debito con capitalizzazione trimestrale”. In diritto, va richiamato il principio consolidato della Suprema Corte alla stregua del quale la clausola che prevede l'anatocismo è nulla per violazione dell'art. 1283 c.c., “poiché basata su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo ad una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba far parte dell'ordinamento giuridico” (Cass. Sez. Un., n. 21095/2004). Non risulta successivamente alla stipula del contratto la sottoscrizione della clausola contenente la pari periodicità di capitalizzazione degli interessi (v. anche sul punto CTU: pag. 10, quanto al contratto n. 1494.56 “partitario presentazioni SBF”; pag. 15, quanto al contratto n. 1495.63
“partitario anticipi SBF”; pag. 22, quanto al contratto di conto corrente ordinario n. 1494.70; l'ausiliario del giudice, in particolare, dà atto che: “Nei successivi contratti non risulta pattuita la pari periodicità di capitalizzazione degli interessi”). Né quanto indicato dalla banca in merito all'adeguamento alla reciprocità ed alla pubblicazione della variazione nella Gazzetta Ufficiale consente di addivenire a diverse conclusioni.
Al riguardo si osserva che la introduzione di una clausola anatocistica determina un peggioramento delle condizioni contrattuali ragion per cui con riferimento ai rapporti iniziati prima della entrata in vigore della delibera CICR 9/02/2000, come nel caso di specie, è, comunque, necessaria una specifica pattuizione scritta delle nuove modalità di capitalizzazione (nella giurisprudenza di merito v.: Tribunale Alessandria, 21/02/2015; Tribunale Torino 2/07/2015; Tribunale Piacenza
27/10/2014; Tribunale Teramo 26/07/2016; Tribunale Ferrara 8/06/2017; Tribunale di Terni,
4/02/2020).
Difatti, deve ritenersi ai fini della necessaria approvazione per iscritto della clientela ai sensi dell'art. 7 della delibera cit., che, posto che per il periodo precedente al 30/06/2000 è pacifico che la banca non potesse applicare l'anatocismo (v. sul punto Cass., Sez. Un., n. 21095/2004 cit. e la giurisprudenza conforme successiva: da ultimo Cass., n. 20172/2013), l'introduzione di tale meccanismo determina all'evidenza “un intuitivo peggioramento delle condizioni contrattuali applicate” (v. sul punto la chiara ricostruzione in motivazione del Tribunale Ferrara cit.; nella giurisprudenza di merito, v. anche Corte d'Appello Perugia, n. 175 del 25/03/2024 e n. 351 del 21/05/2024; da ultimo, v. Corte d'Appello Perugia, n. 488 del 5/07/2024 che ha chiarito come, in tema di contratti stipulati ante Delibera CICR del 9/02/2000, l'istituto di credito sia tenuto a provare in giudizio di aver provveduto all'espressa pattuizione in rinnovo in adeguamento alle prescrizioni della Delibera CICR del 9/02/2000, risultando insufficiente la comunicazione unilaterale al cliente delle nuove modalità di capitalizzazione e irrilevanti la comunicazione pagina 6 di 12 unilaterale delle nuove condizioni, l'applicazione di fatto della pari periodicità e la pubblicazione in GU della comunicazione alla clientela dell'adeguamento).
Tale impostazione è, allo stato, fatta propria da un orientamento della giurisprudenza di legittimità, con impostazione che si condivide, che ha chiarito che, stante la nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi, non si può negare che l'adeguamento alle disposizioni della delibera CICR con riferimento ai contratti già in essere, comportando una regolazione ex novo dell'anatocismo, determini un peggioramento delle condizioni contrattuali, con conseguente applicazione del comma III dell'art. 7 della delibera CICR che impone la specifica approvazione della clientela (Cass., n. 26769/2019, in motivazione;
successive conformi: Cass., n. 9140/2020 che espressamente afferma la necessità della espressa pattuizione e Cass., n. 29420/2020, la quale si esprime in termini di “intenzione” del Collegio “di dare continuità applicativa … al principio secondo cui occorre sempre una nuova approvazione per iscritto delle clausole anatocistiche”; da ultimo, v. Cass., n. 35104 del 29/11/2022; per tale ragione, allo stato non viene accolta la diversa impostazione seguita da Cass., n. 5054, 5064 e 8639 del 2024). Al riguardo, va precisato che l'orientamento della Suprema Corte che nella presente sede viene condiviso è stato recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità nella misura in cui ha espressamente affermato l'intenzione di dare seguito al consolidato orientamento secondo il quale
“stante l'inapplicabilità della modalità di adeguamento contrattuale prevista dall'art. 7 della delibera per inapplicabilità del raffronto tra le pattuizioni pregresse e quelle nuove in ragione della invalidità delle prime, siffatto adeguamento richiede, in applicazione dei principi generali in materia contrattuale, una nuova pattuizione avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi osservante l'art. 2 della delibera medesima” (Cass., n. 28215 del 4/11/2024). Segue che appare corretto il calcolo del CTU, in aderenza ai quesiti formulati, che ha escluso la capitalizzazione per l'intera durata dei rapporti.
4.SULL'ADDEBITO DELLA C.M.S. E DELLE SPESE. SULLA VALUTA. SULL'ESERCIZIO DELLO IUS VARIANDI. Con riferimento alle fattispecie in esame, i contratti in punto di cms prevedono genericamente la misura percentuale (contratto n. 1494.56 “partitario presentazioni SBF”: 0,50%; contratto n. 1495.63 “partitario anticipi SBF”: 0,000%; contratto di conto corrente ordinario n. 1494.70: 0,125%).
Ciò chiarito in fatto, si osserva in diritto che, a prescindere dalla tesi accolta in punto di natura giuridica della commissione di massimo scoperto (accessorio che si aggiunge agli interessi passivi ovvero remunerazione dell'obbligo della banca di tenere a disposizione dell'accreditato una determinata somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo, cfr.
Cass., n. 1172/2002 e Cass. n. 870/2006), va osservato che la pattuizione di tale onere deve essere specifica, anche con riferimento alla modalità di calcolo, poiché in caso di formulazione generica della condizione non appare possibile l'esatta individuazione dell'oggetto dell'obbligazione con conseguente indeterminatezza ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1346 c.c. ossia ai fini della declaratoria di nullità della clausola (conformi nella giurisprudenza di merito: Tribunale Lucca 14 dicembre 2016; Tribunale di Monza, 18 gennaio 2016; Tribunale Messina, 10 aprile 2015;
Tribunale Prato 5 novembre 2013; Tribunale Milano 5 luglio 2010).
Tale impostazione è stata recepita da un orientamento della giurisprudenza di legittimità, con impostazione che si condivide, alla stregua del quale “deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che preveda la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, posto che, in tal caso, il correntista non è, invero, in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca. Non è perciò
pagina 7 di 12 legittima una clausola negoziale nella quale la commissione di massimo scoperto viene indicata unicamente mediante una determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore sul quale dovesse essere calcolata tale percentuale” (Cass., n. 19825/2022; allo stato, non si aderisce all'orientamento richiamato dal CT di parte convenuta nelle osservazioni critiche e dalla parte convenuta nella comparsa conclusionale).
Corretto appare, pertanto, l'operato del CTU nella misura in cui, nel dare atto che “in atti non ci sono documenti che attestino che la banca abbia stipulato clausole conformi o adeguato le clausole sulla CSM alle previsioni dell'art. 2 bis del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185”, ha eliminato la commissione per l'intera durata del rapporto (v. per ciascun contratto, pag. 11, 16 e 22 della CTU).
Con riferimento alle spese, l'ausiliario del giudice ha riscontrato l'applicazione delle spese concordate, come evincibili dai contratti, ragion per cui, condivisibilmente, ne ha tenuto conto nel calcolo del dare-avere tra le parti (v. per ciascun contratto, pag. 11, 16, 23 dell'elaborato), così come per le valute (v. per ciascun contratto, pag. 11, 16 e 22: “Dall'esame dei contratti sottoscritti risulta una pattuizione relativa alle valute, successivamente rispettata nel corso del rapporto”). Per quanto concerne, infine, lo ius variandi del tutto correttamente il CTU ha eliminato le modifiche peggiorative non rispettose del disposto dell'art. 118 TUB (v., rispettivamente, pag. 11,
16 e 22 della CTU), non risultando la comunicazione delle stesse invocata dalla banca convenuta.
5.SUL SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA ANTIUSURA. Con riferimento alla doglianza riguardante il superamento del tasso soglia antiusura, preme osservare in diritto che la valutazione della usurarietà dei tassi ai sensi della L. 108/96 va effettuata, in primis, avuto riguardo al momento della pattuizione nonché tenendo in considerazione qualsiasi commissione, remunerazione a qualsiasi titolo e spesa collegata all'erogazione del credito, escluse quelle per imposte e tasse.
In particolare, ai fini della applicazione delle sanzioni penali e civili di cui agli artt. 644 c.p. e 1815 c.c., in virtù del chiaro disposto dell'art. 1 d.lgs. n. 394/2000, convertito con la legge n. 24/2001, nella valutazione dell'usurarietà del tasso di interesse occorre avere riguardo al momento della pattuizione.
Difatti, con riferimento alla usurarietà sopravvenuta, ossia verificatasi nel corso del rapporto, va richiamato il recente orientamento della Suprema Corte (Cass., Sez. Un., n. 24675/2017; successiva conforme, Cass., n. 24743/2023) a mente del quale in tale ipotesi va esclusa la nullità o inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi, né la condotta dell'istituto di credito di riscossione di tali interessi sulla base di un tasso validamente concordato all'epoca della pattuizione può essere qualificata automaticamente quale pretesa contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto in relazione al sopraggiunto superamento del tasso soglia, dovendosi invece riscontrare a tal fine particolari modalità di tale esercizio in concreto, che siano appunto scorrette in relazione alle circostanze del caso concreto, modalità nel caso di specie non allegate in maniera specifica.
Occorre, altresì, richiamare il recente orientamento della Suprema Corte, alla stregua del quale “In tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n.
185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del
pagina 8 di 12 1996 - e con la "CMS soglia" - calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della
CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale "margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati” (Cass., n. 16303/2018; Cass., n. 1464/2019; Cass., n. 11173/2019).
Tanto premesso in diritto, si osserva in fatto che il CTU, ha verificato il rispetto del tasso soglia al momento della pattuizione o successivamente in virtù delle pattuizioni intervenute nel corso del rapporto e nell'ipotesi di accertamento del superamento non ha, comunque, decurtato alcuna somma in ragione del mancato addebito di interessi a tale titolo (v. pag. 10, 15, 21 dell'elaborato), ragion per cui le doglianze di parte convenuta ribadite nella comparsa conclusionale appaiono inconferenti ai fini del decidere nella misura in cui la stessa parte ha dato atto che l'accertamento compiuto sul punto dal CTU “non riverbera nella rideterminazione dei rapporti” (v. pag. 21 della comparsa conclusionale).
6.SULL'ADDEBITO NON AUTORIZZATO SUL C.C. DELLE OPERAZIONI RELATIVE AI CONTI TECNICI. Non condivisibile appare la doglianza relativa alla mancanza di autorizzazione all'addebito delle operazioni e spese relative ai conti tecnici sul conto corrente ordinario, solo che si consideri che entrambi i conti tecnici in questione riportano la specifica indicazione che vengono in rilievo rapporti “allegati al contratto di conto corrente n. 1494.70” (v. contratti nel fascicolo di parte attrice), di talché l'operato della banca non appare sotto tale profilo censurabile.
7.SULLA PRESCRIZIONE. Quanto alla eccezione di prescrizione, premessa la tempestiva costituzione della banca all'esito della rimessione in termini disposta nel corso del giudizio, va richiamato in diritto l'orientamento della Suprema Corte, che si condivide, a mente del quale “l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati” (Cass., Sez. Un., n. 24418/2010; successiva conforme, Cass., n. 24051/2019). In altri termini, nell'ipotesi di versamenti nel corso del rapporto occorre verificare, ai fini della decorrenza della prescrizione, se gli stessi possano essere considerati quali pagamenti (e, quindi, suscettibili di formare oggetto di ripetizione nel caso in cui risultino indebiti), circostanza questa che si verifica nei casi in cui detti versamenti siano stati eseguiti su un conto in passivo (ovvero scoperto) cui non accede alcuna apertura di credito o siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento (Cass., cit. in motivazione). In primo luogo appare opportuno osservare che, stante il legittimo addebito degli oneri in senso ampio correlati ai conti tecnici sul conto corrente (v. considerazioni sopra svolte), corretto appare l'operato dell'ausiliario nella misura in cui ha effettuato la verifica delle rimesse solutorie esclusivamente sul conto corrente ordinario (v. pag. 8 e 13 dell'elaborato).
Con riferimento alla allegazione della banca, ritiene l'odierno giudicante di dover richiamare i principi espressi dalla Suprema Corte in merito al fatto che l'onere di contestazione gravante sulla parte è proporzionale alla allegazione dei fatti gravante sulla parte attrice ed, in particolare, alle affermazioni contenute nei suoi scritti difensivi (Cass., n. 21075/2016; Cass., n. 22055/2017), di pagina 9 di 12 talché nel caso di specie –in cui in primis la difesa attorea in punto di allegazione si caratterizza per la affermazione di principi generali in tema di illegittimità dell'operato degli istituti di credito - l'individuazione dei pagamenti intervenuti nel corso del rapporto da parte del CTU ai fini della decorrenza della prescrizione appare legittima (v. anche Cass., n. 18144/2018, in merito alla esclusione dell'onere in capo alla banca di individuare in maniera specifica le rimesse prescritte ai fini della valida proposizione della eccezione).
In particolare, deve essere richiamato il recente orientamento della Suprema Corte secondo il quale
“in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito
l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte” (Cass., Sez. Un., n. 15895/2019; Cass., n. 7013/2020; Cass., n. 18144/2018).
Con riferimento al criterio da utilizzare per individuare i versamenti solutori, appare necessario operare la previa depurazione delle poste illegittime, trattandosi di operazione che rileva esclusivamente ai fini della individuazione delle rimesse solutorie che costituiscono mero presupposto della quantificazione delle somme da destinare al pagamento delle poste illegittime.
Difatti, tale operazione non può avvenire sulla base delle risultanze delle originarie annotazioni contabili della banca poiché dette risultanze non sono corrette proprio in virtù della applicazione di poste illegittime.
Sul punto, appare opportuno richiamare il recente orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale “Nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il "dies a quo" della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo” (Cass., n. 7721/2023; precedente conforme: Cass., n. 9141/2020; conforme nella giurisprudenza di merito, Corte d'Appello Perugia, n. 175 del 25/03/2024). Le deduzioni della banca convenuta contenute nella comparsa conclusionale vengono, pertanto, disattese in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati.
Con riferimento alla problematica dell'affidamento di fatto, indubbiamente emergente dalle movimentazioni del conto corrente (v. infra), si ritiene, in accordo con un orientamento della giurisprudenza di merito, che la nullità dell'apertura di credito per mancato rispetto della forma scritta configuri una nullità di protezione che, dunque, può essere fatta valere esclusivamente dal cliente. Stante la possibilità per il cliente di richiedere l'esecuzione del contratto privo di forma scritta ad substantiam (in ragione della soprarichiamata nullità di protezione), deve ritenersi a maggior ragione ammessa quella di provare l'esistenza del contratto per presunzioni, come avvenuto nel caso di specie (si aderisce, sul punto, all'esaustiva motivazione di Tribunale di Firenze, 22/09/2022; v. anche Tribunale di Napoli, 13/09/2022; da ultimo, Corte di Appello Perugia, sentenza n. 175 del 35/03/2024, alla stregua della quale il cd. fido di fatto è configurabile anche per facta concludentia, venendo in rilievo una nullità di protezione che può essere fatta valere solo dal cliente, con richiamo a Cass., n. 19844/2022 che in motivazione, parimenti, ammette la stipula per facta concludentia).
pagina 10 di 12 Vanno disattese, pertanto, le osservazioni critiche del CT di parte convenuta (e dalla stessa parte nella comparsa conclusionale) in merito all'insussistenza di “spazio per la teorizzazione del cd. fido di fatto” e di elementi sufficienti a dimostrare il fido, posti gli elementi evidenziati dal CTU che di seguito vengono indicati.
In particolare, l'ausiliario ha effettuato la valutazione del conto come affidato in fatto a far data dal momento in cui emerge l'addebito della commissione sull'accordato con possibilità di individuare il fido concesso (v. pag. 18 della CTU: “… non risulta alcuna documentazione che attesti la sottoscrizione di linee di credito;
dall'esame degli estratti conto è emerso quanto segue: - fino al
30/06/2009 risulta addebitata la commissione di massimo scoperto e risultano applicati tassi differenti entro e fuori fido, tuttavia non è possibile determinare l'importo dell'eventuale fido concesso;
conseguentemente non ci sono elementi per identificarlo;
dal 1/07/2009 risulta addebitata la commissione sull'accordato che permette di individuare il fido concesso, seppur non pattuito, pari ad € 80.000,00, per il periodo successivo”). Alla stregua delle coordinate teoriche sopra indicate, si ritiene, pertanto, di aderire al conteggio a)
(ricostruzione 1) del CTU -che considera il saldo ricalcolato e il conto affidato dal 1°/07/2009 (v. pag. 18 e 19 della consulenza), con esclusione della capitalizzazione degli interessi (e delle competenze) per l'intera durata del rapporto, mediante i conteggi sulla base degli estratti conto disponibili, con applicazione dei tassi pattuiti e relative modifiche ove migliorative, eliminazione della c.m.s. (ovvero di commissioni equivalenti), e applicazione delle spese pattuite- con conseguente individuazione delle somme ripetibili in favore del cliente per complessivi euro
90.797,09 (v. pag. 23 della CTU) e saldo finale a credito del correntista pari a tale importo.
Resta da precisare che, contrariamente alle deduzioni di parte attrice di cui alla comparsa conclusionale, nessun ulteriore importo può essere riconosciuto con riferimento al conto tecnico n.
1496.56, posto che, come sopra detto, per stessa allegazione di parte attrice gli importi relativi a tale conto confluivano, sul conto corrente ordinario -circostanza che parte attrice ha dedotto sin dall'atto di citazione, invocandone infondatamente l'illegittimità (v. pag. 3 dell'atto di citazione in opposizione: “Inoltre, nella specie la ha collegato al conto in esame gli altri conti per la CP_1 gestione di operazioni di anticipo fatture e anticipo effetti s.b.f.”; v. anche perizia di parte allegata alla citazione in cui il perito afferma che “alla data di fine analisi -28/02/2023- i conti tecnici risultano tutti azzerati”, non facendo alcun riferimento a poste attive del cliente correlate al conto tecnico in questione da utilizzare ai fini del ricalcolo del dare – avere tra le parti), ragion per cui la contestazione svolta nella comparsa conclusionale in merito al mancato accredito su tale conto corrente della somma di euro 51.171,00, in violazione delle preclusioni processuali, appare tardiva e non viene esaminata-, conto corrente ordinario sul quale il CTU ha verificato gli importi illegittimamente addebitati, senza mancare di precisare che con riferimento al predetto conto tecnico “non sono state individuate somme ripetibili in favore del cliente” (v. pag. 39 della CTU), ragion per cui l'azione di accertamento del saldo positivo in ragione delle illegittimità in tesi commesse dalla banca non può, comunque, trovare accoglimento con riferimento a tale conto tecnico, non venendo in rilievo somme ripetibili in ragione di addebiti non dovuti ma, al più ove le tardive contestazioni in fatto di parte attrice siano fondate in ordine al mancato accredito della somma sul conto ordinario -circostanza fattuale che non può trovare ingresso nella presente sede perché non tempestivamente allegata-, un credito del cliente.
Segue l'accoglimento della domanda di accertamento (v. conclusioni rassegnate in via principale nell'atto di citazione e ribadite nella memoria di precisazione delle conclusioni ex art. 189 c.p.c., ragion per cui a fronte del tenore inequivoco delle conclusioni formulate non può trovare ingresso nella presente sede la domanda di condanna tardivamente invocata nella memoria di replica da pagina 11 di 12 parte attrice: v. pag. 6) del saldo del conto corrente alla data del 28/02/2023 e il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla parte convenuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza, anche con riferimento agli esborsi della CTU, già liquidati in corso di causa come da separato decreto, che vengono definitivamente posti a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione, istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- in accoglimento della domanda attorea, accerta che alla data di chiusura del conto (28/02/2023) il saldo del conto corrente per cui è causa è pari ad euro 90.797,09 a credito per il correntista;
-respinge la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dalla parte convenuta;
-condanna parte convenuta al rimborso delle spese di lite, che liquida in favore del difensore di parte attrice dichiaratosi antistatario in complessivi euro 8.000,00, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge;
-pone gli esborsi della CTU espletata definitivamente a carico di parte convenuta.
Così deciso in data 2/02/2025
Il giudice
Marzia Di Bari
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il giudice, Marzia Di Bari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 1040 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023, e vertente
TRA P.I. , elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Orvieto, via Garibaldi, n. 17, presso lo studio dell'avv.to Francesco Romoli che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
OPPONENTE e
C.F. , elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliata in Roma, via Cola di Rienzo, n. 252, presso lo studio dell'avv.to Marika Miceli che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
OPPOSTA oggetto: contratti bancari. conclusioni: all'udienza del 14/01/2025 le parti concludevano come da verbale in atti, da intendersi nella presente sede integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice conveniva in giudizio l'istituto di credito esponendo: Controparte_1
-di aver acceso in data 24/12/1998 presso la il conto Controparte_1 corrente di corrispondenza n. 1494.70, successivamente chiuso in data 28/02/2023, con saldo zero;
-che venivano, altresì, aperti due conti tecnici collegati contraddistinti al n. 1496.56 e al n.
1495.53, parimenti chiusi;
-che la banca aveva fornito i contratti tutti datati 24/12/1998 e le successive modificazioni;
-che, all'esito della perizia tecnica commissionata, erano emerse numerose violazioni e plurimi inadempimenti da parte della banca nel corso del rapporto idonei a influire in modo considerevole sul saldo dei rapporti dare-avere tra le parti.
Tanto premesso in fatto, parte attrice invocava in diritto le seguenti violazioni di legge da parte della convenuta:
a) Applicazione interessi ultralegali senza una specifica, chiara e inequivocabile pattuizione scritta, anche per violazione dell'art. 1418 c.c. in relazione al rinvio agli usi su piazza, con conseguente applicazione dei tassi sostitutivi;
pagina 1 di 12 b) Capitalizzazione trimestrale degli interessi illegittima sia in riferimento al periodo antecedente all'entrata in vigore della delibera CICR sia nel periodo successivo, stante l'assenza di una pattuizione scritta;
c) Addebito di spese non pattuite e prive di causa (tra cui la c.m.s.) che avevano cagionato la sostanziale dilatazione del tasso di interesse applicato;
d) Applicazione indebita del meccanismo dei cosiddetti “giorni di valuta”; e) Superamento “per alcuni periodi” mediante i predetti meccanismi del tasso soglia in materia di usura;
f) Addebito non autorizzato sul c.c. di operazioni ed oneri relativi ai conti tecnici, con violazione della buona fede;
g) Illegittimo esercizio dello ius variandi. Rappresentava che l'eliminazione delle illegittimità riscontrate determinava un “saldo del rapporto completamente diverso da quello risultante alla banca” e “addirittura un saldo creditore di rilevante entità”. Chiedeva, quindi, previo accertamento delle illegittimità allegate, che richiamava,
l'accertamento del saldo del conto corrente alla data di chiusura del conto (28/02/2023) ovvero in subordine, stante la chiusura del conto, accertarsi il credito vantato dalla medesima al 28/02/2023
(data di cessazione del rapporto) e condannarsi controparte ex art. 2033 c.c., ovvero in subordine, ex art. 2041 c.c. al pagamento delle somme illegittimamente addebitate in danno di parte attrice, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la banca convenuta, formulando istanza di rimessione in termini e chiedendo, in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità della domanda attorea e la prescrizione delle domande;
nel merito, chiedeva il rigetto delle avverse domande, eccezioni e deduzioni in quanto infondate in fatto e in diritto, con condanna di controparte per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
A sostegno della posizione processuale assunta, detta convenuta deduceva:
-che l'allegazione attorea era contraddittoria e sconfessata dalla documentazione prodotta dalla stessa parte attrice, che non aveva depositato tutti gli estratti conto integrali dall'apertura alla chiusura del rapporto così da violare l'onere della prova ex art. 2697 c.c.;
-che la perizia di parte, riguardante esclusivamente il conto ordinario e non anche i conti anticipi, riposava sull'assunto inveritiero della mancata stipula dei contratti, con conseguente configurabilità della lite temeraria ex art. 96 c.p.c., e costituiva mera allegazione difensiva, priva di qualsivoglia valore probatorio;
-che parte attrice non aveva assolto l'onere probatorio in punto di pagamenti, stante la mancata produzione integrale degli estratti contenenti le movimentazioni intervenute, come da specifica indicazione in comparsa;
-che la banca si era comportata correttamente e, comunque, era intervenuta la prescrizione decennale del diritto alla restituzione degli asseriti addebiti illegittimi, venendo in rilievo un contratto privo di affidamento sino al 22/05/2008, ragion per cui tutte le rimesse occorse in epoca antecedente erano di natura solutoria;
-che le condizioni economiche e le competenze applicate erano legittime con riferimento a tutti i conti sulla base di pattuizioni regolarmente sottoscritte, avuto particolare riguardo agli interessi a debito e a credito, non risultando il rinvio agli usi su piazza;
-che la doglianza in merito all'anatocismo appariva generica e infondata, stante la reciprocità in conformità della delibera CICR del 9/02/2000 a fronte dell'adeguamento dell'istituto di credito mediante pubblicazione in GU e alla successiva pattuizione della capitalizzazione degli interessi;
pagina 2 di 12 -che la contestazione in merito alle modalità di esercizio dello ius variandi era indeterminata e, in ogni caso, il contratto prevedeva la facoltà per la banca di applicare la modifica delle condizioni economiche contrattuali e, infine, le variazioni sfavorevoli erano state comunicate al cliente;
-che la contestazione in ordine al superamento del tasso soglia antiusura appariva generica e, comunque, la perizia di parte riposava su criteri difformi dalle Istruzioni della Banca d'Italia, dovendosi escludere qualsivoglia superamento di tale tasso;
-che la cms, la cui causa è da ravvisare nella messa a disposizione di liquidità in favore del cliente, era stata legittimamente pattuita e applicata, anche a fronte dell'adeguamento alla normativa nell'anno 2009 da parte della banca;
-che le valute erano state legittimamente pattuite e, in ogni caso, la contestazione appariva tardiva a fronte della mancata impugnazione degli estratti conto nei termini contrattuali, così come le spese e gli oneri;
-che nei conti anticipi era espressamente prevista la regolamentazione dei servizi nel conto corrente ordinario collegato;
-che il saldo zero non era invocabile;
-che la domanda di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. era inammissibile in quanto di natura complementare e sussidiaria e proponibile solamente in mancanza di altra azione;
-che la CTU contabile era inammissibile.
Alla prima udienza del 28/11/2023, il giudice rimetteva in termini parte convenuta, nella ricorrenza del presupposto della non imputabilità del mancato deposito tempestivo e assumeva il procedimento in riserva.
Con ordinanza riservata del 22/12/2023, il giudice disponeva CTU contabile e rinviava per il conferimento dell'incarico e la proposizione del quesito alla successiva udienza del 31/01/2024, all'esito della quale il procedimento veniva rinviato per esame elaborato alla data del 4/06/2024.
A detta udienza il giudice assumeva il procedimento in riserva sulle richieste di chiarimenti al CTU avanzate da parte convenuta.
Con ordinanza riservata del 4/07/2024, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza ex art. 189 c.p.c. alla data del 14/01/2025, previa concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali, e, all'esito, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.SULLE QUESTIONI PRELIMINARI. La causa appare matura per la decisione alla stregua delle complessive risultanze acquisite, non apparendo necessario il richiamo del CTU a chiarimenti, in virtù delle considerazioni che seguono, dovendosi disattendere la richiesta di integrazione dell'elaborato e di rimessione della causa sul ruolo, come formulata dalla banca convenuta negli scritti conclusionali.
Va, sul punto, richiamato l'orientamento costante del Supremo Collegio - che nella presente sede viene integralmente condiviso - alla stregua del quale il giudice del merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo di motivazione è assolto con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, da cui sia possibile desumere che le deduzioni delle parti siano state implicitamente respinte, anche all'esito delle risposte fornite dal
CTU agli argomenti specifici sollevati dalle parti in sede di osservazioni critiche (Cass., n.
7266/2015; Cass., n. 22713/2015; Cass., n. 5229/2011 in motivazione;
Cass., n. 19475/2005; Cass.,
n. 14638/2004; Cass., n. 23637/2016).
Nel caso in esame, la CTU espletata appare aderente ai quesiti formulati sulla base dei principi di diritto condivisi nella presente sede (v. infra), scevra da vizi logici e non validamente contraddetta pagina 3 di 12 dalle parti all'esito della risposta alle osservazioni delle parti, ragion per cui questo giudice ritiene di poter fondare sulle relative risultanze il proprio convincimento.
Preme, sul punto, precisare che, contrariamente agli assunti di parte convenuta, nel caso in esame la CTU è stata legittimamente disposta.
Al riguardo, vanno svolte le considerazioni che seguono.
Premesso che parte attrice ha allegato sin dall'atto introduttivo le asserite illegittimità poste in essere nel corso del rapporto dalla banca in relazione ai rapporti indicati in citazione, chiedendo, previo accertamento di tali illegittimità, l'accertamento di quanto indebitamente corrisposto, preme rimarcare che risulta allegata sin dall'atto introduttivo la perizia di parte (v. doc. 1 allegato alla citazione).
Contrariamente agli assunti di parte convenuta, si osserva che detta perizia, pur notoriamente priva di autonomo valore probatorio, integra la allegazione difensiva di cui il giudice ben può tenere conto nei limiti, appunto, delle difese e della allegazione (Cass., n. 1614/2022).
Dunque, nel caso di specie correttamente è stato disposto un approfondimento istruttorio mediante
CTU contabile, tenuto conto delle contrapposte posizioni delle parti sulla rilevanza nella fattispecie concreta delle illegittimità invocate, essendo, peraltro, state prospettate questioni relative alla nullità (come ad esempio avvenuto con riferimento alla violazione della forma scritta nella pattuizione degli interessi, alla c.m.s. e all'usura), notoriamente rilevabili d'ufficio (Cass., n.
350/2013).
Ciò chiarito, a fronte di tale allegazione e dei documenti versati in atti (v., in particolare, documentazione ed estratti richiamati dall'ausiliario del giudice), va escluso che la CTU presenti nel caso di specie carattere esplorativo, dovendosi, al contempo, evidenziare che la necessità di assicurare la tutela del diritto di difesa ex art. 24 Cost. e il principio del giusto processo di cui all'art. 111 Cost. in coerenza con l'art. 6 CEDU, determina una maggiore rilevanza dello scopo del processo, da individuare non già nella rigida applicazione di regole di ordine formale suscettibili di penalizzare la situazione giuridica azionata ma, piuttosto, nella strumentalità alla adozione della decisione sul merito della controversia, tanto più laddove – come nel caso in esame – vengano in rilievo materie complesse suscettibili, da un lato, di condizionare le indagini in termini di specialità rispetto alla comune consulenza disposta in via ordinaria e, dall'altro lato, di attenuare l'onere di allegazione che compete alle parti (Cass., Sez. Un., n. 6500/2022, in motivazione).
Richiamata la possibile funzione percipiente della consulenza tecnica d'ufficio laddove vertente su elementi già allegati dalla parte che possano essere accertati esclusivamente mediante un tecnico in ragione delle conoscenze e dei mezzi di cui dispone (Cass., n. 13736/2020; Cass., n. 3717/2019), preme precisare che il giudice può ricorrere alla consulenza ogni qualvolta reputi necessario ai fini della definizione della lite l'acquisizione di conoscenze specifiche che esulano dal sapere comune poiché postulano una particolare competenza tecnica che egli non possiede.
Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto delle deduzioni difensive di parte convenuta di cui alla comparsa conclusionale nella parte in cui ha reiterato l'eccezione di inammissibilità della CTU e la conseguente inutilizzabilità delle risultanze peritali (v. pag. 19 della comparsa conclusionale).
Parimenti non condivisibile appare la doglianza di parte convenuta in ordine alla mancata produzione integrale degli estratti conto.
Difatti, secondo l'orientamento più recente della Suprema Corte, con impostazione che nella presente sede si condivide, la prova dell'indebito può essere desunta aliunde mediante l'integrazione della prova offerta dal correntista con mezzi di cognizione disposti d'ufficio, come la CTU, cui il giudice può ricorrere nel caso in cui la prova dei movimenti del conto di cui il correntista è onerato non sia completa (Cass., n. 29190/2020, in motivazione;
Cass., n. 4083/2023).
pagina 4 di 12 Dunque, il mancato assolvimento dell'onere della prova degli avvenuti pagamenti in mancanza di una valida causa debendi, gravante sul correntista, può avere rilievo esclusivamente per la parte di rapporto non documentata, ma non impedisce l'accertamento giudiziale del dare e dell'avere fra le parti sulla base della parte documentata del rapporto, ben potendo il giudice, di regola, accertare mediante consulenza tecnica d'ufficio se vi siano addebiti alla banca non dovuti, secondo la prospettazione attorea, poiché risultanti dagli estratti conto depositati in atti (Cass., n. 35979/2022).
In particolare, ai fini della prova dell'andamento del conto ben possono essere utilizzati gli estratti scalari attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d'ufficio (Cass., n. 1029/2023;
Cass., n. 16837/2022, in motivazione).
Dunque, condivisibile appare l'operato del CTU nella misura in cui lo stesso ha applicato il saldo risultante dal primo estratto conto disponibile, e, per altro verso, ha effettuato l'analisi contabile sulla base degli estratti conto prodotti (cfr., Cass., n. 33321/2018, in motivazione, che afferma che, quando ad agire in giudizio è il cliente per la ripetizione d'indebito, spetta al medesimo provare il titolo dell'indebito, tra l'altro, mediante la produzione degli estratti conto, ragion per cui, ove detto onere non sia adempiuto, occorre far riferimento al saldo risultante dal primo estratto conto disponibile), dovendosi disattendere le deduzioni di parte convenuta di cui agli scritti conclusionali
(v., sul punto, pag. 7 della CTU: “Tenuto conto che ad agire è il correntista, sulla base delle indicazioni contenute nel quesito, la ricostruzione è avvenuta partendo dal saldo del primo estratto conto in atti;
vista la mancanza di estratti conto intermedi la ricostruzione è avvenuta effettuando i conteggi soltanto sulla base degli estratti conto effettivamente disponibli”). Va aggiunto che, parimenti, non condivisibile appare la posizione della banca convenuta in ordine agli effetti correlati all'invio degli estratti conto in punto di approvazione da parte del cliente.
Difatti, il silenzio del correntista a seguito degli invii degli estratti del conto corrente non può assurgere ad approvazione tacita dei suddetti estratti, dovendosi sul punto richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte che si condivide secondo il quale la mancata contestazione dell'estratto conto –e la conseguente implicita approvazione delle operazioni in esso annotate- riguarda gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale nonché la verità contabile, storica e di fatto, delle operazioni annotate, ma non assume valenza ostativa alla formulazione di doglianze riguardanti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti (fra le tante, Cass.,
n. 11626/2011; Cass., n. 23421/2016; Cass., n. 30000/2018).
Tanto premesso in rito, vanno svolte le seguenti considerazioni nel merito in relazione a ciascuna doglianza prospettata.
Giova, preliminarmente, osservare ai fini della delimitazione del thema decidendum, che la presente decisione riguarda il contratto di conto corrente ordinario n. 1494.70 e i contratti n. 1494.56 “partitario presentazioni SBF” (“allegato al contratto di c.c.”), e 1495.63 “partitario anticipi SBF” (“allegato al contratto di c.c.”), tutti accesi in data 24/12/1998 (v. allegato 1 della perizia di parte nel fascicolo dell'attrice).
2.SULLA ILLEGITTIMA APPLICAZIONE DEGLI INTERESSI ULTRALEGALI. Per quanto riguarda il motivo di doglianza relativo all'asserita applicazione di interessi ultralegali mediante rinvio al c.d. uso piazza, dalla lettura del contratto di c/c per cui è causa (v. allegato 1 della perizia di parte cit.) emerge la previsione del tasso debitore, regolarmente sottoscritta dal debitore principale.
Ne consegue che la previsione della suindicata clausola non rinviene alcun riscontro nella documentazione in atti, mentre la espressa determinazione del tasso di interesse, valutata unitamente alla sottoscrizione del debitore, consente di ritenere rispettato il disposto di cui all'art. 1284, ultimo comma, c.c. (v. allegati alla perizia di parte contratto di conto corrente n. 1494.70: - tasso a credito 1,500%; -tasso a debito: 6,750% su fido/per sconfinamento se autorizzato: 8,750%;
pagina 5 di 12 contratto “partitario presentazioni SBF”: -tasso a credito 0.125%; -tasso a debito: 14,750% per sconfinamento se autorizzato;
-contratto “partitario anticipi SBF”: -“tasso a credito: 0,125%; -tasso a debito: 0,250% per sconfinamento se autorizzato/tasso 6.250% su fido).
Segue il rigetto della doglianza, come formulata.
3.SULLA ILLEGITTIMA CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE DEGLI INTERESSI. Con riferimento alla violazione del divieto di anatocismo, va osservato in fatto che i contratti in questione prevedono le seguenti pattuizioni in punto di capitalizzazione:
- contratto di conto corrente n. 1494.70: “tasso a credito con capitalizzazione annuale… tasso a debito con capitalizzazione trimestrale”;
- contratto “partitario presentazioni SBF”: “tasso a credito con capitalizzazione annuale… tasso a debito con capitalizzazione trimestrale”;
- contratto “partitario anticipi SBF”: “tasso a credito con capitalizzazione annuale… tasso a debito con capitalizzazione trimestrale”. In diritto, va richiamato il principio consolidato della Suprema Corte alla stregua del quale la clausola che prevede l'anatocismo è nulla per violazione dell'art. 1283 c.c., “poiché basata su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo ad una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba far parte dell'ordinamento giuridico” (Cass. Sez. Un., n. 21095/2004). Non risulta successivamente alla stipula del contratto la sottoscrizione della clausola contenente la pari periodicità di capitalizzazione degli interessi (v. anche sul punto CTU: pag. 10, quanto al contratto n. 1494.56 “partitario presentazioni SBF”; pag. 15, quanto al contratto n. 1495.63
“partitario anticipi SBF”; pag. 22, quanto al contratto di conto corrente ordinario n. 1494.70; l'ausiliario del giudice, in particolare, dà atto che: “Nei successivi contratti non risulta pattuita la pari periodicità di capitalizzazione degli interessi”). Né quanto indicato dalla banca in merito all'adeguamento alla reciprocità ed alla pubblicazione della variazione nella Gazzetta Ufficiale consente di addivenire a diverse conclusioni.
Al riguardo si osserva che la introduzione di una clausola anatocistica determina un peggioramento delle condizioni contrattuali ragion per cui con riferimento ai rapporti iniziati prima della entrata in vigore della delibera CICR 9/02/2000, come nel caso di specie, è, comunque, necessaria una specifica pattuizione scritta delle nuove modalità di capitalizzazione (nella giurisprudenza di merito v.: Tribunale Alessandria, 21/02/2015; Tribunale Torino 2/07/2015; Tribunale Piacenza
27/10/2014; Tribunale Teramo 26/07/2016; Tribunale Ferrara 8/06/2017; Tribunale di Terni,
4/02/2020).
Difatti, deve ritenersi ai fini della necessaria approvazione per iscritto della clientela ai sensi dell'art. 7 della delibera cit., che, posto che per il periodo precedente al 30/06/2000 è pacifico che la banca non potesse applicare l'anatocismo (v. sul punto Cass., Sez. Un., n. 21095/2004 cit. e la giurisprudenza conforme successiva: da ultimo Cass., n. 20172/2013), l'introduzione di tale meccanismo determina all'evidenza “un intuitivo peggioramento delle condizioni contrattuali applicate” (v. sul punto la chiara ricostruzione in motivazione del Tribunale Ferrara cit.; nella giurisprudenza di merito, v. anche Corte d'Appello Perugia, n. 175 del 25/03/2024 e n. 351 del 21/05/2024; da ultimo, v. Corte d'Appello Perugia, n. 488 del 5/07/2024 che ha chiarito come, in tema di contratti stipulati ante Delibera CICR del 9/02/2000, l'istituto di credito sia tenuto a provare in giudizio di aver provveduto all'espressa pattuizione in rinnovo in adeguamento alle prescrizioni della Delibera CICR del 9/02/2000, risultando insufficiente la comunicazione unilaterale al cliente delle nuove modalità di capitalizzazione e irrilevanti la comunicazione pagina 6 di 12 unilaterale delle nuove condizioni, l'applicazione di fatto della pari periodicità e la pubblicazione in GU della comunicazione alla clientela dell'adeguamento).
Tale impostazione è, allo stato, fatta propria da un orientamento della giurisprudenza di legittimità, con impostazione che si condivide, che ha chiarito che, stante la nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi, non si può negare che l'adeguamento alle disposizioni della delibera CICR con riferimento ai contratti già in essere, comportando una regolazione ex novo dell'anatocismo, determini un peggioramento delle condizioni contrattuali, con conseguente applicazione del comma III dell'art. 7 della delibera CICR che impone la specifica approvazione della clientela (Cass., n. 26769/2019, in motivazione;
successive conformi: Cass., n. 9140/2020 che espressamente afferma la necessità della espressa pattuizione e Cass., n. 29420/2020, la quale si esprime in termini di “intenzione” del Collegio “di dare continuità applicativa … al principio secondo cui occorre sempre una nuova approvazione per iscritto delle clausole anatocistiche”; da ultimo, v. Cass., n. 35104 del 29/11/2022; per tale ragione, allo stato non viene accolta la diversa impostazione seguita da Cass., n. 5054, 5064 e 8639 del 2024). Al riguardo, va precisato che l'orientamento della Suprema Corte che nella presente sede viene condiviso è stato recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità nella misura in cui ha espressamente affermato l'intenzione di dare seguito al consolidato orientamento secondo il quale
“stante l'inapplicabilità della modalità di adeguamento contrattuale prevista dall'art. 7 della delibera per inapplicabilità del raffronto tra le pattuizioni pregresse e quelle nuove in ragione della invalidità delle prime, siffatto adeguamento richiede, in applicazione dei principi generali in materia contrattuale, una nuova pattuizione avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi osservante l'art. 2 della delibera medesima” (Cass., n. 28215 del 4/11/2024). Segue che appare corretto il calcolo del CTU, in aderenza ai quesiti formulati, che ha escluso la capitalizzazione per l'intera durata dei rapporti.
4.SULL'ADDEBITO DELLA C.M.S. E DELLE SPESE. SULLA VALUTA. SULL'ESERCIZIO DELLO IUS VARIANDI. Con riferimento alle fattispecie in esame, i contratti in punto di cms prevedono genericamente la misura percentuale (contratto n. 1494.56 “partitario presentazioni SBF”: 0,50%; contratto n. 1495.63 “partitario anticipi SBF”: 0,000%; contratto di conto corrente ordinario n. 1494.70: 0,125%).
Ciò chiarito in fatto, si osserva in diritto che, a prescindere dalla tesi accolta in punto di natura giuridica della commissione di massimo scoperto (accessorio che si aggiunge agli interessi passivi ovvero remunerazione dell'obbligo della banca di tenere a disposizione dell'accreditato una determinata somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo, cfr.
Cass., n. 1172/2002 e Cass. n. 870/2006), va osservato che la pattuizione di tale onere deve essere specifica, anche con riferimento alla modalità di calcolo, poiché in caso di formulazione generica della condizione non appare possibile l'esatta individuazione dell'oggetto dell'obbligazione con conseguente indeterminatezza ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1346 c.c. ossia ai fini della declaratoria di nullità della clausola (conformi nella giurisprudenza di merito: Tribunale Lucca 14 dicembre 2016; Tribunale di Monza, 18 gennaio 2016; Tribunale Messina, 10 aprile 2015;
Tribunale Prato 5 novembre 2013; Tribunale Milano 5 luglio 2010).
Tale impostazione è stata recepita da un orientamento della giurisprudenza di legittimità, con impostazione che si condivide, alla stregua del quale “deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che preveda la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, posto che, in tal caso, il correntista non è, invero, in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca. Non è perciò
pagina 7 di 12 legittima una clausola negoziale nella quale la commissione di massimo scoperto viene indicata unicamente mediante una determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore sul quale dovesse essere calcolata tale percentuale” (Cass., n. 19825/2022; allo stato, non si aderisce all'orientamento richiamato dal CT di parte convenuta nelle osservazioni critiche e dalla parte convenuta nella comparsa conclusionale).
Corretto appare, pertanto, l'operato del CTU nella misura in cui, nel dare atto che “in atti non ci sono documenti che attestino che la banca abbia stipulato clausole conformi o adeguato le clausole sulla CSM alle previsioni dell'art. 2 bis del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185”, ha eliminato la commissione per l'intera durata del rapporto (v. per ciascun contratto, pag. 11, 16 e 22 della CTU).
Con riferimento alle spese, l'ausiliario del giudice ha riscontrato l'applicazione delle spese concordate, come evincibili dai contratti, ragion per cui, condivisibilmente, ne ha tenuto conto nel calcolo del dare-avere tra le parti (v. per ciascun contratto, pag. 11, 16, 23 dell'elaborato), così come per le valute (v. per ciascun contratto, pag. 11, 16 e 22: “Dall'esame dei contratti sottoscritti risulta una pattuizione relativa alle valute, successivamente rispettata nel corso del rapporto”). Per quanto concerne, infine, lo ius variandi del tutto correttamente il CTU ha eliminato le modifiche peggiorative non rispettose del disposto dell'art. 118 TUB (v., rispettivamente, pag. 11,
16 e 22 della CTU), non risultando la comunicazione delle stesse invocata dalla banca convenuta.
5.SUL SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA ANTIUSURA. Con riferimento alla doglianza riguardante il superamento del tasso soglia antiusura, preme osservare in diritto che la valutazione della usurarietà dei tassi ai sensi della L. 108/96 va effettuata, in primis, avuto riguardo al momento della pattuizione nonché tenendo in considerazione qualsiasi commissione, remunerazione a qualsiasi titolo e spesa collegata all'erogazione del credito, escluse quelle per imposte e tasse.
In particolare, ai fini della applicazione delle sanzioni penali e civili di cui agli artt. 644 c.p. e 1815 c.c., in virtù del chiaro disposto dell'art. 1 d.lgs. n. 394/2000, convertito con la legge n. 24/2001, nella valutazione dell'usurarietà del tasso di interesse occorre avere riguardo al momento della pattuizione.
Difatti, con riferimento alla usurarietà sopravvenuta, ossia verificatasi nel corso del rapporto, va richiamato il recente orientamento della Suprema Corte (Cass., Sez. Un., n. 24675/2017; successiva conforme, Cass., n. 24743/2023) a mente del quale in tale ipotesi va esclusa la nullità o inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi, né la condotta dell'istituto di credito di riscossione di tali interessi sulla base di un tasso validamente concordato all'epoca della pattuizione può essere qualificata automaticamente quale pretesa contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto in relazione al sopraggiunto superamento del tasso soglia, dovendosi invece riscontrare a tal fine particolari modalità di tale esercizio in concreto, che siano appunto scorrette in relazione alle circostanze del caso concreto, modalità nel caso di specie non allegate in maniera specifica.
Occorre, altresì, richiamare il recente orientamento della Suprema Corte, alla stregua del quale “In tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n.
185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del
pagina 8 di 12 1996 - e con la "CMS soglia" - calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della
CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale "margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati” (Cass., n. 16303/2018; Cass., n. 1464/2019; Cass., n. 11173/2019).
Tanto premesso in diritto, si osserva in fatto che il CTU, ha verificato il rispetto del tasso soglia al momento della pattuizione o successivamente in virtù delle pattuizioni intervenute nel corso del rapporto e nell'ipotesi di accertamento del superamento non ha, comunque, decurtato alcuna somma in ragione del mancato addebito di interessi a tale titolo (v. pag. 10, 15, 21 dell'elaborato), ragion per cui le doglianze di parte convenuta ribadite nella comparsa conclusionale appaiono inconferenti ai fini del decidere nella misura in cui la stessa parte ha dato atto che l'accertamento compiuto sul punto dal CTU “non riverbera nella rideterminazione dei rapporti” (v. pag. 21 della comparsa conclusionale).
6.SULL'ADDEBITO NON AUTORIZZATO SUL C.C. DELLE OPERAZIONI RELATIVE AI CONTI TECNICI. Non condivisibile appare la doglianza relativa alla mancanza di autorizzazione all'addebito delle operazioni e spese relative ai conti tecnici sul conto corrente ordinario, solo che si consideri che entrambi i conti tecnici in questione riportano la specifica indicazione che vengono in rilievo rapporti “allegati al contratto di conto corrente n. 1494.70” (v. contratti nel fascicolo di parte attrice), di talché l'operato della banca non appare sotto tale profilo censurabile.
7.SULLA PRESCRIZIONE. Quanto alla eccezione di prescrizione, premessa la tempestiva costituzione della banca all'esito della rimessione in termini disposta nel corso del giudizio, va richiamato in diritto l'orientamento della Suprema Corte, che si condivide, a mente del quale “l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati” (Cass., Sez. Un., n. 24418/2010; successiva conforme, Cass., n. 24051/2019). In altri termini, nell'ipotesi di versamenti nel corso del rapporto occorre verificare, ai fini della decorrenza della prescrizione, se gli stessi possano essere considerati quali pagamenti (e, quindi, suscettibili di formare oggetto di ripetizione nel caso in cui risultino indebiti), circostanza questa che si verifica nei casi in cui detti versamenti siano stati eseguiti su un conto in passivo (ovvero scoperto) cui non accede alcuna apertura di credito o siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento (Cass., cit. in motivazione). In primo luogo appare opportuno osservare che, stante il legittimo addebito degli oneri in senso ampio correlati ai conti tecnici sul conto corrente (v. considerazioni sopra svolte), corretto appare l'operato dell'ausiliario nella misura in cui ha effettuato la verifica delle rimesse solutorie esclusivamente sul conto corrente ordinario (v. pag. 8 e 13 dell'elaborato).
Con riferimento alla allegazione della banca, ritiene l'odierno giudicante di dover richiamare i principi espressi dalla Suprema Corte in merito al fatto che l'onere di contestazione gravante sulla parte è proporzionale alla allegazione dei fatti gravante sulla parte attrice ed, in particolare, alle affermazioni contenute nei suoi scritti difensivi (Cass., n. 21075/2016; Cass., n. 22055/2017), di pagina 9 di 12 talché nel caso di specie –in cui in primis la difesa attorea in punto di allegazione si caratterizza per la affermazione di principi generali in tema di illegittimità dell'operato degli istituti di credito - l'individuazione dei pagamenti intervenuti nel corso del rapporto da parte del CTU ai fini della decorrenza della prescrizione appare legittima (v. anche Cass., n. 18144/2018, in merito alla esclusione dell'onere in capo alla banca di individuare in maniera specifica le rimesse prescritte ai fini della valida proposizione della eccezione).
In particolare, deve essere richiamato il recente orientamento della Suprema Corte secondo il quale
“in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito
l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte” (Cass., Sez. Un., n. 15895/2019; Cass., n. 7013/2020; Cass., n. 18144/2018).
Con riferimento al criterio da utilizzare per individuare i versamenti solutori, appare necessario operare la previa depurazione delle poste illegittime, trattandosi di operazione che rileva esclusivamente ai fini della individuazione delle rimesse solutorie che costituiscono mero presupposto della quantificazione delle somme da destinare al pagamento delle poste illegittime.
Difatti, tale operazione non può avvenire sulla base delle risultanze delle originarie annotazioni contabili della banca poiché dette risultanze non sono corrette proprio in virtù della applicazione di poste illegittime.
Sul punto, appare opportuno richiamare il recente orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale “Nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il "dies a quo" della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo” (Cass., n. 7721/2023; precedente conforme: Cass., n. 9141/2020; conforme nella giurisprudenza di merito, Corte d'Appello Perugia, n. 175 del 25/03/2024). Le deduzioni della banca convenuta contenute nella comparsa conclusionale vengono, pertanto, disattese in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati.
Con riferimento alla problematica dell'affidamento di fatto, indubbiamente emergente dalle movimentazioni del conto corrente (v. infra), si ritiene, in accordo con un orientamento della giurisprudenza di merito, che la nullità dell'apertura di credito per mancato rispetto della forma scritta configuri una nullità di protezione che, dunque, può essere fatta valere esclusivamente dal cliente. Stante la possibilità per il cliente di richiedere l'esecuzione del contratto privo di forma scritta ad substantiam (in ragione della soprarichiamata nullità di protezione), deve ritenersi a maggior ragione ammessa quella di provare l'esistenza del contratto per presunzioni, come avvenuto nel caso di specie (si aderisce, sul punto, all'esaustiva motivazione di Tribunale di Firenze, 22/09/2022; v. anche Tribunale di Napoli, 13/09/2022; da ultimo, Corte di Appello Perugia, sentenza n. 175 del 35/03/2024, alla stregua della quale il cd. fido di fatto è configurabile anche per facta concludentia, venendo in rilievo una nullità di protezione che può essere fatta valere solo dal cliente, con richiamo a Cass., n. 19844/2022 che in motivazione, parimenti, ammette la stipula per facta concludentia).
pagina 10 di 12 Vanno disattese, pertanto, le osservazioni critiche del CT di parte convenuta (e dalla stessa parte nella comparsa conclusionale) in merito all'insussistenza di “spazio per la teorizzazione del cd. fido di fatto” e di elementi sufficienti a dimostrare il fido, posti gli elementi evidenziati dal CTU che di seguito vengono indicati.
In particolare, l'ausiliario ha effettuato la valutazione del conto come affidato in fatto a far data dal momento in cui emerge l'addebito della commissione sull'accordato con possibilità di individuare il fido concesso (v. pag. 18 della CTU: “… non risulta alcuna documentazione che attesti la sottoscrizione di linee di credito;
dall'esame degli estratti conto è emerso quanto segue: - fino al
30/06/2009 risulta addebitata la commissione di massimo scoperto e risultano applicati tassi differenti entro e fuori fido, tuttavia non è possibile determinare l'importo dell'eventuale fido concesso;
conseguentemente non ci sono elementi per identificarlo;
dal 1/07/2009 risulta addebitata la commissione sull'accordato che permette di individuare il fido concesso, seppur non pattuito, pari ad € 80.000,00, per il periodo successivo”). Alla stregua delle coordinate teoriche sopra indicate, si ritiene, pertanto, di aderire al conteggio a)
(ricostruzione 1) del CTU -che considera il saldo ricalcolato e il conto affidato dal 1°/07/2009 (v. pag. 18 e 19 della consulenza), con esclusione della capitalizzazione degli interessi (e delle competenze) per l'intera durata del rapporto, mediante i conteggi sulla base degli estratti conto disponibili, con applicazione dei tassi pattuiti e relative modifiche ove migliorative, eliminazione della c.m.s. (ovvero di commissioni equivalenti), e applicazione delle spese pattuite- con conseguente individuazione delle somme ripetibili in favore del cliente per complessivi euro
90.797,09 (v. pag. 23 della CTU) e saldo finale a credito del correntista pari a tale importo.
Resta da precisare che, contrariamente alle deduzioni di parte attrice di cui alla comparsa conclusionale, nessun ulteriore importo può essere riconosciuto con riferimento al conto tecnico n.
1496.56, posto che, come sopra detto, per stessa allegazione di parte attrice gli importi relativi a tale conto confluivano, sul conto corrente ordinario -circostanza che parte attrice ha dedotto sin dall'atto di citazione, invocandone infondatamente l'illegittimità (v. pag. 3 dell'atto di citazione in opposizione: “Inoltre, nella specie la ha collegato al conto in esame gli altri conti per la CP_1 gestione di operazioni di anticipo fatture e anticipo effetti s.b.f.”; v. anche perizia di parte allegata alla citazione in cui il perito afferma che “alla data di fine analisi -28/02/2023- i conti tecnici risultano tutti azzerati”, non facendo alcun riferimento a poste attive del cliente correlate al conto tecnico in questione da utilizzare ai fini del ricalcolo del dare – avere tra le parti), ragion per cui la contestazione svolta nella comparsa conclusionale in merito al mancato accredito su tale conto corrente della somma di euro 51.171,00, in violazione delle preclusioni processuali, appare tardiva e non viene esaminata-, conto corrente ordinario sul quale il CTU ha verificato gli importi illegittimamente addebitati, senza mancare di precisare che con riferimento al predetto conto tecnico “non sono state individuate somme ripetibili in favore del cliente” (v. pag. 39 della CTU), ragion per cui l'azione di accertamento del saldo positivo in ragione delle illegittimità in tesi commesse dalla banca non può, comunque, trovare accoglimento con riferimento a tale conto tecnico, non venendo in rilievo somme ripetibili in ragione di addebiti non dovuti ma, al più ove le tardive contestazioni in fatto di parte attrice siano fondate in ordine al mancato accredito della somma sul conto ordinario -circostanza fattuale che non può trovare ingresso nella presente sede perché non tempestivamente allegata-, un credito del cliente.
Segue l'accoglimento della domanda di accertamento (v. conclusioni rassegnate in via principale nell'atto di citazione e ribadite nella memoria di precisazione delle conclusioni ex art. 189 c.p.c., ragion per cui a fronte del tenore inequivoco delle conclusioni formulate non può trovare ingresso nella presente sede la domanda di condanna tardivamente invocata nella memoria di replica da pagina 11 di 12 parte attrice: v. pag. 6) del saldo del conto corrente alla data del 28/02/2023 e il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla parte convenuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza, anche con riferimento agli esborsi della CTU, già liquidati in corso di causa come da separato decreto, che vengono definitivamente posti a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione, istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- in accoglimento della domanda attorea, accerta che alla data di chiusura del conto (28/02/2023) il saldo del conto corrente per cui è causa è pari ad euro 90.797,09 a credito per il correntista;
-respinge la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dalla parte convenuta;
-condanna parte convenuta al rimborso delle spese di lite, che liquida in favore del difensore di parte attrice dichiaratosi antistatario in complessivi euro 8.000,00, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge;
-pone gli esborsi della CTU espletata definitivamente a carico di parte convenuta.
Così deciso in data 2/02/2025
Il giudice
Marzia Di Bari
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