Art. 9-bis. (( (Adempimenti procedurali).)) (( 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, l'Unita' centrale di notifica informa l'amministrazione che ha trasmesso il progetto di regola tecnica per la comunicazione di cui all'articolo 5-bis, comma 1, della sua comunicazione alla Commissione europea e della data di scadenza del termine di tre mesi di cui all'articolo 9, comma 1, nonche' del numero assegnato dalla Commissione alla notifica.
2. Se durante il periodo di cui all'articolo 9, comma 1, la Commissione europea trasmette all'Unita' centrale di notifica osservazioni su un progetto di regola tecnica formulate dalla Commissione medesima o da un altro Stato membro dell'Unione europea, l'Unita' centrale di notifica ne informa tempestivamente l'amministrazione di cui al comma 1 affinche' formuli una risposta da inviare alla Commissione, tramite la stessa Unita' centrale di notifica, nella quale e' indicato se ed in quale misura e' possibile tenere conto delle osservazioni nella stesura definitiva della regola tecnica.
3. Se durante il periodo di cui all'articolo 9, comma 1, la Commissione europea trasmette all'Unita' centrale di notifica un parere circostanziato su un progetto di regola tecnica formulato dalla Commissione medesima o da un altro Stato membro dell'Unione europea, l'Unita' centrale di notifica informa tempestivamente l'amministrazione di cui al comma 1, comunicando anche il nuovo termine di differimento dell'adozione della regola tecnica ai sensi dell'articolo 9. Con congruo anticipo rispetto a tale nuovo termine detta amministrazione formula una reazione al parere circostanziato, da inviare alla Commissione europea tramite l'Unita' centrale di notifica, nella quale, per ottemperare all'obbligo di riferire alla Commissione sul seguito che l'Italia intende dare a tale parere circostanziato sono indicate le modifiche che propone di apportare al progetto per conformarlo al parere circostanziato.
4. Se il progetto riguarda regole relative ai servizi e l'amministrazione di cui al comma 1 valuta impossibile tenere conto del parere circostanziato, essa formula una risposta, da inviare alla Commissione europea tramite l'Unita' centrale di notifica, nella quale, per ciascuno degli aspetti contestati, sono indicati i motivi per i quali non e' possibile tenerne conto nella stesura definitiva della regola tecnica.
5. L'Unita' centrale di notifica comunica all'amministrazione di cui al comma 1 i commenti che la Commissione europea formula sulle reazioni dell'Italia ai pareri circostanziati di cui ai commi 3 e 4 e gli eventuali commenti sulle risposte alle osservazioni di cui al comma 2.
6. Se durante il periodo di cui all'articolo 9, comma 1, la Commissione europea trasmette all'Unita' centrale di notifica comunicazioni ai sensi dell'articolo 9, commi 3, 4 e 5 su un progetto di regola tecnica, l'Unita' centrale di notifica ne informa tempestivamente l'amministrazione di cui al comma 1, comunicando anche il nuovo termine di differimento dell'adozione della regola tecnica ai sensi dell'articolo 9.
7. Le comunicazioni dell'Unita' centrale di notifica di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 all'amministrazione che ha trasmesso il progetto di regola tecnica sono inviate anche al Ministro per i rapporti con il Parlamento che, entro quindici giorni dalla ricezione, le trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Le comunicazioni di cui al presente comma sono effettuate altresi' al Presidente del Consiglio o ad un Ministro da lui delegato nel caso di progetti di regole tecniche contenuti in provvedimenti, anche con valore o forza di legge, nel caso di iniziativa legislativa da sottoporre all'esame del Consiglio dei Ministri, ovvero nel caso di disegni di legge di iniziativa governativa all'esame del Parlamento.
8. Al fine di non incorrere nell'apertura da parte della Commissione europea di procedure di infrazione ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, anche nel caso di progetti di regole tecniche di cui al comma 7, deve essere adottata ogni iniziativa necessaria per garantire che la regola tecnica comunicata alla Commissione ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 venga adottata nel rispetto dei termini e vincoli procedurali che la medesima direttiva impone agli Stati membri dell'Unione europea. Copia del provvedimento definitivo che adotta una regola tecnica rientrante nel campo d'applicazione della presente legge e' trasmessa all'Unita' centrale di notifica, all'atto della sua pubblicazione o diramazione ufficiale, dall'amministrazione di cui al comma 1; l'Unita' centrale di notifica ne cura la trasmissione alla Commissione europea. ))
2. Se durante il periodo di cui all'articolo 9, comma 1, la Commissione europea trasmette all'Unita' centrale di notifica osservazioni su un progetto di regola tecnica formulate dalla Commissione medesima o da un altro Stato membro dell'Unione europea, l'Unita' centrale di notifica ne informa tempestivamente l'amministrazione di cui al comma 1 affinche' formuli una risposta da inviare alla Commissione, tramite la stessa Unita' centrale di notifica, nella quale e' indicato se ed in quale misura e' possibile tenere conto delle osservazioni nella stesura definitiva della regola tecnica.
3. Se durante il periodo di cui all'articolo 9, comma 1, la Commissione europea trasmette all'Unita' centrale di notifica un parere circostanziato su un progetto di regola tecnica formulato dalla Commissione medesima o da un altro Stato membro dell'Unione europea, l'Unita' centrale di notifica informa tempestivamente l'amministrazione di cui al comma 1, comunicando anche il nuovo termine di differimento dell'adozione della regola tecnica ai sensi dell'articolo 9. Con congruo anticipo rispetto a tale nuovo termine detta amministrazione formula una reazione al parere circostanziato, da inviare alla Commissione europea tramite l'Unita' centrale di notifica, nella quale, per ottemperare all'obbligo di riferire alla Commissione sul seguito che l'Italia intende dare a tale parere circostanziato sono indicate le modifiche che propone di apportare al progetto per conformarlo al parere circostanziato.
4. Se il progetto riguarda regole relative ai servizi e l'amministrazione di cui al comma 1 valuta impossibile tenere conto del parere circostanziato, essa formula una risposta, da inviare alla Commissione europea tramite l'Unita' centrale di notifica, nella quale, per ciascuno degli aspetti contestati, sono indicati i motivi per i quali non e' possibile tenerne conto nella stesura definitiva della regola tecnica.
5. L'Unita' centrale di notifica comunica all'amministrazione di cui al comma 1 i commenti che la Commissione europea formula sulle reazioni dell'Italia ai pareri circostanziati di cui ai commi 3 e 4 e gli eventuali commenti sulle risposte alle osservazioni di cui al comma 2.
6. Se durante il periodo di cui all'articolo 9, comma 1, la Commissione europea trasmette all'Unita' centrale di notifica comunicazioni ai sensi dell'articolo 9, commi 3, 4 e 5 su un progetto di regola tecnica, l'Unita' centrale di notifica ne informa tempestivamente l'amministrazione di cui al comma 1, comunicando anche il nuovo termine di differimento dell'adozione della regola tecnica ai sensi dell'articolo 9.
7. Le comunicazioni dell'Unita' centrale di notifica di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 all'amministrazione che ha trasmesso il progetto di regola tecnica sono inviate anche al Ministro per i rapporti con il Parlamento che, entro quindici giorni dalla ricezione, le trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Le comunicazioni di cui al presente comma sono effettuate altresi' al Presidente del Consiglio o ad un Ministro da lui delegato nel caso di progetti di regole tecniche contenuti in provvedimenti, anche con valore o forza di legge, nel caso di iniziativa legislativa da sottoporre all'esame del Consiglio dei Ministri, ovvero nel caso di disegni di legge di iniziativa governativa all'esame del Parlamento.
8. Al fine di non incorrere nell'apertura da parte della Commissione europea di procedure di infrazione ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, anche nel caso di progetti di regole tecniche di cui al comma 7, deve essere adottata ogni iniziativa necessaria per garantire che la regola tecnica comunicata alla Commissione ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 venga adottata nel rispetto dei termini e vincoli procedurali che la medesima direttiva impone agli Stati membri dell'Unione europea. Copia del provvedimento definitivo che adotta una regola tecnica rientrante nel campo d'applicazione della presente legge e' trasmessa all'Unita' centrale di notifica, all'atto della sua pubblicazione o diramazione ufficiale, dall'amministrazione di cui al comma 1; l'Unita' centrale di notifica ne cura la trasmissione alla Commissione europea. ))