Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 25/11/2025, n. 3826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 3826 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03826/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03476/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 3476 del 2025, proposto da
Multimedica S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Bellocchio, Maria Silvia Ciampoli, Alberto Cappellini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Emilia Moretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
A.S.S.T. SA PA e RL, Ats Milano, non costituiti in giudizio;
per l’ottemperanza
ex art.114 C.P.A. della sentenza del TAR Lombardia n. 1135/2024 del 17.04.2024 passata in giudicato, nonché per l’annullamento della D.G.R. Lombardia n. XII/4435 del 26.05.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 il dott. RE PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l’odierno ricorso la Multimedica S.p.A., titolare e gestore dell’Ospedale San IU di Milano, agisce per l’ottemperanza della sentenza n. 1135/2024 di questo Tribunale, con la quale è stata accolta l’impugnazione della D.G.R. n. 1403/2019.
1.1. A sostegno del ricorso, deduce di essere convenzionata dal 2010 con l’Università degli Studi di Milano per lo svolgimento di attività didattica e formativa a favore degli studenti di medicina e chirurgia, e di aver messo tutte le unità operative dell’Ospedale a disposizione dell’attività formativa.
1.2. Per il periodo dal 2013 al 2017 la società ha presentato istanza di riconoscimento delle maggiorazioni tariffarie prevista dalla normativa regionale per lo svolgimento di attività didattica. Con la delibera n. XI/1403 del 18 marzo 2019, la Regione Lombardia ha attribuito a Multimedica per l’Ospedale San IU riconoscimenti a titolo di incrementi tariffari in misura ritenuta inadeguata dalla società.
1.3. Multimedica ha quindi impugnato dinanzi a questo Tribunale la D.G.R. n. 1403/2019, e il ricorso è stato accolto, con la sentenza indicata in epigrafe, per difetto di motivazione.
1.4. Con istanza del 4.3.2025, la società ha chiesto l’esecuzione della pronuncia de qua , e l’Amministrazione regionale ha risposto che si sarebbe provveduto “ a dare esecuzione alle sentenze in oggetto, nel rispetto dei principi in esse enucleati ”.
1.5. Con la D.G.R. n. XII/4435 in data 26.5.2025, comunicata in data 4.6.2025, la Regione ha confermato gli importi riferiti al periodo 2013 – 2017 già riconosciuti con la precedente D.G.R. n. 1403/2019, annullata dal TAR, con motivazioni che sarebbero solo in apparenza diverse.
1.6. La ricorrente ha quindi adito questo Tribunale chiedendo che la D.G.R. n. 4435/2025 venga dichiarata nulla per violazione o elusione del giudicato o, in subordine, annullata per vizi propri.
2. Il ricorso è affidato a tre motivi.
2.1. Con il primo, parte ricorrente deduce la nullità della delibera per violazione e/o elusione del giudicato e per violazione dell’art. 112 c.p.a., quanto alla mancata considerazione della produzione di tutte le U.O. convenzionate e alla mancata considerazione della intera produzione di talune unità operative in relazione alla omessa considerazione della produzione rendicontata con taluni subcodici (interni) di rendicontazione.
Ad avviso di Multimedica, il provvedimento sarebbe nullo perché fondato - senza alcuna indicazione normativa a suffragio – sui medesimi parametri già ritenuti inaffidabili dal T.A.R.
Ciò emergerebbe, in particolare, dal fatto che per ciascuna annualità il riconoscimento è rimasto identico, e che, per ogni anno, il calcolo delle giornate di degenza riferite a posti letto attivi convenzionati con l’Università, da considerarsi ai fini delle maggiorazioni, sarebbe limitato a una parte minoritaria dei posti letto totali della struttura, malgrado tutti fossero convenzionati con l’Università.
2.2. Con il secondo motivo viene lamentata l’illegittimità della D.G.R. 4435/2025 per vizi propri. In particolare, quanto alla mancata considerazione della produzione di tutte le U.O. convenzionate, si deduce “ eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti; insufficienza e irrilevanza della motivazione; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 25 bis e 27 bis della L.R. Lombardia n. 33/2009 e succ. modd., nonché della D.G.R. n. X/350 in data 28.7.2010 ”.
Nella sostanza il provvedimento si fonderebbe su un’apparente (duplice) nuova motivazione, ossia che la Regione avrebbe tenuto conto della produzione delle U.O. convenzionate con l’Università e effettivamente attive nella didattica, a suo tempo dichiarate in sede di istanza; ma tali considerazioni sarebbero fallaci.
2.3. Con il terzo motivo viene dedotta l’illegittimità della delibera per vizi propri per “ eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria; violazione dei principi di buon andamento, lealtà e collaborazione desumibili dagli artt. 2 e 97 della Costituzione ”. Ad avviso della ricorrente, l’Amministrazione procedente avrebbe quantomeno dovuto disporre un supplemento istruttorio per chiarire definitivamente una vicenda che, considerate tutte le circostanze, deponeva nel senso che una qualche attività aggiuntiva, meritevole di riconoscimento ulteriore, fosse effettivamente stata svolta negli anni in questione.
2.4. Con il quarto motivo, la delibera viene censurata, sempre per vizi propri, quanto alla mancata considerazione della intera produzione di talune unità operative in relazione alla omessa considerazione della produzione rendicontata con taluni subcodici (interni) di rendicontazione, per “ violazione e/o falsa applicazione degli artt. 25 bis e 27 bis della L.R. Lombardia n. 33/2009 e ss.modd., nonché della D.G.R. n. x/350 in data 28.7.2010; ingiustizia manife-sta; perplessità ”. Ciò sul presupposto che gli artt. 25 bis e 27 bis della L.R. n. 33/2009 e la D.G.R. n. 350/2010 subordinerebbero il beneficio del riconoscimento solo al convenzionamento e allo svolgimento dell’attività didattica, e dunque non prevederebbero limitazioni e/o condizioni relative alla rendicontazione, né tanto meno per l’utilizzo di subcodici interni di organizzazione.
3. Si è costituita la Regione, deducendo che la nuova delibera di Giunta n. 4435/2025 ha dato conto di ogni profilo considerato nelle statuizioni della pronuncia.
Ciò in quanto, ad avviso della difesa regionale:
- nella delibera si dà atto con chiarezza che in esito ai più recenti controlli è emerso che nel procedimento di riconoscimento delle maggiorazioni sono state considerate solo le Unità Operative così come indicate dalla struttura, indipendentemente dalla loro direzione universitaria od ospedaliera purché fossero convenzionate e risultasse essere stata svolta specifica attività di tirocinio;
- l’amministrazione ha appurato e conseguentemente dichiarato di aver provveduto nel procedimento a riconoscere il beneficio indipendentemente dalla specifica direzione, purché la Unità Operativa risultasse correttamente indicata come convenzionata e risultasse essere stata concretamente svolta nella stessa attività di didattica; erronea era stata, semmai, la precedente lettura dei dati;
- la società Multimedica non considera correttamente i criteri per il riconoscimento del beneficio economico: a) corretta identificazione delle U.O/reparti; b) convenzione con l’università; c) svolgimento di specifica, effettiva, attività di didattica.
4. Alla camera di consiglio dell’11.11.2025 le parti hanno insistito nelle rispettive tesi, e la causa è passata in decisione.
DIRITTO
5. La domanda di nullità per violazione e/o elusione del giudicato è, ad avviso del Collegio, infondata.
6. Preliminarmente, occorre rammentare che la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza ha ritenuto l’illegittimità della D.G.R. n. 1403/2019 per difetto di motivazione, in relazione alle ragioni che hanno condotto l’Amministrazione alla determinazione del “valore economico” riconosciuto a saldo a favore dell’Ospedale San IU, a titolo di maggiorazione tariffaria, per gli anni dal 2013 al 2017.
Ciò in base alle seguenti considerazioni (punto 9.3. della pronuncia):
“il “valore economico” riconosciuto a saldo a favore dell’Ospedale San IU, a titolo di maggiorazione tariffaria per gli anni dal 2013 al 2017, non ha tenuto conto di tutte le SDO segnalate dalla ricorrente stessa come SDO provenienti dalle UO convenzionate come sedi didattiche per i corsi di laurea in medicina e chirurgia, avendo l’Amministrazione operato al riguardo sensibili riduzioni.
Sennonché, tali riduzioni non trovano adeguata spiegazione in base ai criteri richiamati dalla DGR 1403 del 2019.
Difatti, stando a quanto documentato in atti da parte ricorrente, mentre l’Ospedale San IU avrebbe posto a disposizione dell’Università tutte le proprie Unità Operative (UO) «siano esse a direzione universitaria od ospedaliera …» (così, l’art. 10 della Convenzione tra l’Università degli Studi di Milano e l’Ospedale San IU, depositata da parte ricorrente come doc. n. 15, ove si richiama anche l’Allegato 6 della Convenzione stessa, ove sono elencate anche le UO a direzione ospedaliera messe a disposizione per le attività didattiche), la Regione avrebbe riconosciuto le maggiorazioni tariffarie solo per le UO a direzione universitaria e, fra queste, solo ad alcune SDO, selezionate in base a dei non meglio specificati “sub codici”, riportati nei flussi informativi comunicati all’Amministrazione ai fini del riconoscimento in parola.
Tuttavia, anche a seguito dell’accesso agli atti, appositamente esperito da parte ricorrente, non risulta che siano state fornite dall’Amministrazione indicazioni idonee a chiarire le modalità di selezione e valorizzazione delle SDO provenienti dall’Ospedale San IU ai fini dell’istituto de quo.
Pur ammettendosi, infatti, che un provvedimento possa legittimamente essere motivato "per relationem", con richiamo ad una precedente determinazione, occorre che, diversamente dal caso di specie, tale precedente sia pienamente individuabile e conoscibile o conosciuto.
Orbene, in relazione al caso di specie, l’Amministrazione si è limitata, nelle proprie difese, ad affermare che «[l]a scelta di riconoscere il beneficio ad U.O. a direzione universitaria è il paradigma applicato dall’amministrazione a tutte le strutture interessate, mai contestato» (così la memoria del 13-02-2024, a pagina 11), senza specificare né da dove detto “paradigma” tragga origine né la relativa disciplina.
Altrettando apodittica risulta l’affermazione per cui «[i]l riconoscimento può avvenire esclusivamente mediante la (nota) codificazione riconosciuta dal sistema» (così, sempre la citata memoria, a pagina 11), ove si fa riferimento bensì alla necessità, per le strutture aspiranti al riconoscimento in questione, di fornire le informazioni necessarie attraverso appositi flussi informativi, ma senza specificare dove risiederebbe la “notorietà” della codificazione in parola, salva l’affermazione, per vero laconica, per cui «[i] codici da utilizzare sono specificati all’interno di apposite delibere (DGR n. XI/1697 del 03/06/2019 e s.m.i.)» (così, sempre la memoria regionale, a fine pagina 11).
Sennonché, l’atto richiamato nelle difese di parte resistente (la DGR XI/1697) non risulta in alcun modo richiamato dalla DGR, qui gravata, n. 1403 del 2019, per cui lo stesso non sembra idoneo a fornire alcun ausilio a sostegno della motivazione della determinazione qui contestata”.
6.1. L’effetto conformativo della pronuncia de qua consisteva nel dovere della Regione di “ nuovamente esprimersi, ponendo a base del deliberato una motivazione adeguata, che dia conto dei criteri applicati per addivenire alla determinazione del valore economico in contestazione, con assorbimento delle residue censure sollevate con il quarto motivo di ricorso ” .
7. Tanto premesso, si osserva che la delibera regionale censurata in questa sede, n. XII/4435 del 26.5.2025, ha confermato gli importi riferiti alle maggiorazioni tariffarie relative agli anni 2013-2017, già riconosciuti con DGR 1403 del 18/03/2019.
7.1. A tale conclusione il provvedimento oggetto dell’odierno ricorso è pervenuto evidenziando innanzitutto che, quanto al riconoscimento del beneficio solo per alcune delle U.O. dell’Ospedale S. IU rispetto a quelle previste dalla Convenzione sottoscritta con l’Università, al fine di calcolare l’importo spettante alla struttura ospedaliera per le annualità 2013-2017, sono state effettuate le elaborazioni previste dalla DGR 350/2010.
Nello specifico, secondo quanto indicato nell’atto impugnato, “ per ciascun anno è stata ricevuta l’istanza contenente autodichiarazione delle Unità Operative convenzionate, dove è svolta attività di insegnamento: tali Unità Operative sono caratterizzate, oltre che dalla presenza del codice ministeriale di specialità, anche dal progressivo di divisione. L’identificazione dell’Unità Operativa di ricovero avviene attraverso il codice ministeriale di specialità (2 caratteri) associato al codice progressivo di divisione (2 caratteri) dove nella struttura coesistono più unità della stessa specialità (Ad esempio, 0901 Chirurgia I, 0902 Chirurgia II);
l’elenco trasmesso dalla struttura di cui al punto precedente viene confrontato con l’elenco dei codici presenti nella base dati dei ricoveri ospedalieri (che contiene un record per ogni Scheda di Dimissione Ospedaliera relativa al ricovero di un singolo paziente) per estrarre tutti i record dei reparti che sono stati dichiarati convenzionati e che hanno ospitato dei tirocini” .
7.2. Con riferimento alla mancata valorizzazione dell’attività svolta dalle U.O. diverse da quelle a direzione universitaria, benché convenzionate, la delibera del 2025 espone che la Regione Lombardia ha computato per gli esercizi in oggetto le Unità Operative così come indicate dalla struttura, indipendentemente dalla loro direzione (universitaria o ospedaliera) “ purché fossero convenzionate e risultasse essere stata svolta specifica attività di tirocinio ”.
7.3. Quanto alla considerazione, con riguardo a talune Unità Operative a direzione universitaria, dei dimessi solo relativamente a talune annualità (segnatamente: – dell’UO di Ostetricia e Ginecologia, valorizzata per il 2017 ma non per il 2016; – dell’UO di Gastroenterologia, valorizzata nel 2014 e nel 2017 ma non nel 2016), la D.G.R. 4435/2025 rappresenta che i valori considerati nel calcolo delle maggiorazioni tariffarie sono riferiti alle unità operative in convenzione identificate da un codice di quattro caratteri , “a condizione che siano presenti delle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO) attribuite alle medesime” .
Infine, con riferimento alla contestazione secondo cui “l’U.O. di Ostetricia e Ginecologia non sarebbe stata valorizzata per l’anno 2016 mentre lo sarebbe stato per l’anno 2017” , la Delibera evidenzia che nel 2017 “ la Regione, come ammesso dalla struttura, ha pienamente riconosciuto la maggiorazione sia per l’ostetricia (3701) che per la ginecologia (3702 e 3704) ”. Per l’anno 2016, invece, nonostante la struttura avesse dichiarato la convenzione e la presenza di studenti in entrambi i reparti (371 e 372), peraltro con codice formalmente errato, è stata riconosciuta la maggiorazione solo per l’ostetricia (3701) in ragione del fatto che “ non vi è stata nessuna rendicontazione di attività di ricovero né con il codice 372 né con il codice 3702 ed era quindi impossibile qualsiasi forma di maggiorazione ”.
Rispetto alla contestazione che l’U.O. di Gastroenterologia non sarebbe stata valorizzata per l’anno 2016 mentre lo sarebbe stata per gli anni 2014 e 2017, la delibera impugnata evidenzia che “ la Regione ha riconosciuto la maggiorazione per l’anno 2014 quando la struttura Ospedale San IU aveva dichiarato la convenzione e la presenza di studenti in una U.O. di Epatologia Medica con un codice inesistente (582)” : in tal caso l’Amministrazione, “ non trovando nelle SDO un reparto 582, si è risolta a ricondurre tale codice al codice 5801 che si legge come Gastroenterologia I (unica esistente in quell’anno con il codice 58). Analogamente per l’anno 2016, quando la struttura Ospedale San IU aveva dichiarato la convenzione e la presenza di studenti in una U.O. di Epatologia Medica codificata nell’inesistente codice 582, la Regione ha ricondotto, come nell’anno 2014, tale codice inesistente all’U.O. Gastroenterologia (5801) ”.
7.4. Da quanto esposto nella Delibera emerge, ad avviso del Collegio, che la Regione resistente abbia provveduto, in esecuzione di quanto previsto dalla sentenza n. 1135/2024 di questo Tribunale, ad esprimersi nuovamente dando conto, nella motivazione del deliberato, dei criteri applicati per addivenire alla determinazione del valore economico in contestazione.
La riedizione del potere è avvenuta, infatti, in applicazione di metodologie di calcolo e criteri che trovano sufficiente esplicitazione nella motivazione della D.G.R., da cui si deducono le ragioni – poc’anzi sinteticamente riportate – per le quali, secondo la prospettiva della Regione, alcune unità operative e alcune annualità non sono state valorizzate.
In altri termini, prescindendo da ogni valutazione in ordine alla legittimità delle valutazioni svolte dalla Regione - che verrà esaminata nel prosieguo del giudizio - il Collegio ritiene che, con la D.G.R. n. 4435/2025, l’Amministrazione abbia riesercitato il proprio potere formulando una specifica e articolata motivazione, che non può essere considerata una mera riproduzione del discorso logico-argomentativo censurato nella sentenza n. 1135/2024 di questo Tribunale.
8. Per le ragioni esposte, la domanda di nullità avanzata dalla ricorrente deve essere respinta.
9. Restano da esaminare le censure sollevate dalla ricorrente con i motivi impugnatori che attengono a profili di legittimità in sé del provvedimento adottato dall’amministrazione in esecuzione della sentenza, da delibarsi previo mutamento del rito in ordinario.
10. In conclusione, dunque:
- il ricorso per ottemperanza deve essere respinto;
- va disposto il mutamento del rito da camerale ad ordinario per l’esame nel merito delle censure con cui si chiede l’annullamento del provvedimento impugnato.
La regolamentazione delle spese di lite è rimessa alla statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- respinge la domanda di declaratoria della nullità del provvedimento gravato;
- dispone la conversione del rito da camerale a ordinario e fissa per il prosieguo l’udienza pubblica del 10 novembre 2026.
Rimette alla sentenza definitiva il regolamento delle spese della presente fase processuale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EF MI, Presidente
Concetta Plantamura, Consigliere
RE PA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE PA | EF MI |
IL SEGRETARIO