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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/02/2026, n. 3220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3220 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
- ricorrente principale - contro AN MA, rappresentato e difeso dall'avvocato CARLO CHIATTELLI;
- controricorrente -
ricorrente incidentale - nonché contro AS - AZIENDA SERVIZI MUNICIPALI RIETI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato IOLANDA PICCININI;
- controricorrente -
Oggetto R.G.N. 17165/2022 Cron. Rep. Ud. 19/11/2025 PU Civile Sent. Sez. L Num. 3220 Anno 2026 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: LEONE MARGHERITA MARIA Data pubblicazione: 13/02/2026 2 avverso la sentenza n. 834/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 03/03/2022 R.G.N. 3043/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/2025 dal Consigliere Dott. MARGHERITA MARIA LEONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'avvocato GIANLUCA DI BLASIO;
udito l'avvocato IOLANDA PICCININI. FATTI DI CAUSA La Corte di appello di Roma aveva rigettato l’appello principale proposto da CO-Servizi integrati per l’Ambiente SP ( CO) e AS-Azienda Servizi Municipali SP (AS), nonché AN RC, quale controinteressato, nonché l’appello incidentale proposto da quest’ultimo, avverso la sentenza con cui il tribunale, dopo aver ritenuto sussistente la legittimazione attiva e l’interesse ad agire di AS, stante l’inadempimento della CO ad assumere il AN in ragione dell’aggiudicazione del servizio di igiene urbana prima svolto dalla AS ed a cui era preposto il lavoratore, valutava che, in virtù del disposto dell’art. 6 del CCNL applicato, dovessero ritenersi sussistenti le condizioni per l’assunzione del AN, avendo quest’ultimo prestato servizio presso UC per 147 giorni e dunque con adibizione prevalente al servizio oggetto dell’aggiudicazione. La corte riteneva infatti che fosse soddisfatto il requisito richiesto dal predetto articolo 6, dovendosi intendere l’adibizione “in via ordinaria” allo specifico appalto non quale adibizione in via esclusiva, ma prevalente, rispetto ai 240 giorni richiesti quale termine di dipendenza dall’azienda cessante, antecedenti all’inizio della nuova gestione. Assumeva inoltre la non rilevanza che nel Capitolato di appalto fosse previsto il passaggio di sole tre unità con esclusione del AN, poiché tale allegato conteneva l’indicazione dei soli dipendenti adibiti in via esclusiva all’appalto presso UC e 3 dunque non comprendeva il AN, adibito solo con prestazione prevalente, ma comunque integrante il disposto del citato articolo 6. Avverso detta decisione proponeva ricorso la CO SP cui resisteva con controricorso la AS SP;
AN RC nel proprio controricorso svolgeva ricorso incidentale. Le parti depositavano successiva memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Si riportano di seguito i motivi del ricorso principale come enunciati da parte ricorrente: 1)- Con il primo motivo si deduce la violazione a falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt. 75, 81 e 100 c.p.c., degli artt. 1362 e ss. c.c., dell’art. 1411 c.c., dell’art. 2112 c.c., nonché delle norme collettive che disciplinano il c.d. cambio di appalto, nella specie l’art. 6 comma n. 1 e 2 CCNL - settore “Igiene Ambientale” (Aziende Private), per i seguenti profili: -I°/A. La Corte Territoriale nel proprio procedimento ermeneutico ha omesso di considerare ed applicare l’art. 6 del CCNL alla stregua di “clausola sociale”, nel senso che, ove si verifichi un cambio nella titolarità dell’appalto, tale clausola assume rilievo quale contratto a favore di terzo ex art. 1411 c.c. (cfr. Cass., Sez. L., Sent. 9 settembre 2020 n. 18686 1); - I°/B. l’odierna ricorrente si duole altresì, della erronea interpretazione del tenore letterale dell’art. 6 CCNL comma n. 1, in violazione dell’art. 1362 c.c., per non aver la Corte Territoriale ritenuto intervenuta la risoluzione del contratto di lavoro subordinato tra l’impresa cessante AS S.p.A. ed il personale a tempo indeterminato addetto in via ordinaria allo specifico appalto/affidamento, nel caso di specie il contratto di AN RC (Cass., Sez. L., Ordinanza 25 novembre 2021 n.36724); - I°/C. ne consegue una violazione a falsa applicazione degli artt. 75, 81 e 100 c.p.c. per aver erroneamente ritenuto, la corte territoriale, la AS S.p.A. titolare della legittimazione attiva e dell’interesse ad agire per l’esecuzione in forma specifica ai sensi 4 dell’art. 2932 c.c., dell’obbligo di costituzione del rapporto di lavoro ex novo tra la CO S.p.A., appaltatrice subentrante, ed il AN RC, unico beneficiario ex art. 1411 c.c., e dunque, titolare di interesse e legittimazione in ordine all’esercizio delle tutele di cui alla “clausola sociale” contenuta nell’art. 6 del CCNL (Cass. Sent. 11 maggio 2022 n. 14985); - I°/D. si solleva doglianza in ordine all’omesso esame da parte della Corte Territoriale della mancata adesione, ovvero rinuncia per facta concludentia da parte del beneficiario ex art. 1411, alle prestazioni del Promittente, ovvero all’adempimento dell’obbligo di riassunzione ex art. 6 comma n. 2 CCNL (Cass., Sez. 6, Ordinanza 3 giugno 2021 n. 15442); - I°/E. in particolare si deduce l’erroneità dell’opinamento della Corte di Merito secondo il quale: “Il primo Giudice ha quindi condivisibilmente ritenuto sussistente la legittimazione ed interesse ad agire della AS attesa la condotta inadempiente della CO che non aveva proceduto all’assunzione del AN determinando l’impossibilità per la stessa AS di licenziare il dipendente ovvero il rischio di veder caducato il recesso”, in quanto è ius receptum che “anche nelle ipotesi del passaggio da un appalto all'altro, l'originario datore di lavoro, sarà tenuto a dimostrare, ove necessario, le ragioni del recesso e l'impossibilità di reimpiegare il lavoratore in altre posizioni lavorative compatibili” (cfr. Cass. Sez. Lav. Sentenza 29 gennaio 2020 n. 2014). - I°/F. infine si rileva come l’opinamento espresso dalla Corte Territoriale, che implica un “automatico” passaggio del dipendente dall’appaltatrice cessata alla subentrante, induca ad una sostanziale equiparazione tra l’avvicendamento di imprese negli appalti pubblici ed il trasferimento d’azienda, conseguendone una violazione ed erronea applicazione dell’art. 2112 c.c. (cfr. Cass. Sez. Lav. 19 giugno 2020, n. 12030; Cass., Sez. Lav., Sentenza 29 marzo 2019 n. 8922). 2)- Occorre preliminarmente chiarire che RC AN era stato 5 assunto con contratto a tempo indeterminato da AS nel 2010 a seguito della aggiudicazione di un contratto di appalto per la fornitura del servizio di igiene urbana presso il Comune di UC e che nel 2015, a seguito di nuovo bando, era risultata aggiudicatrice del medesimo servizio la attuale ricorrente CO SP. In ragione del disposto e della applicazione dell’art. 6 del ccnl di settore, veniva assunto dalla CO SP tutto il personale dipendente della precedente aggiudicatrice (AS) già in forza presso il cantiere nei 240 giorni precedenti il cambio appalto. Da tale assunzione era escluso il AN in quanto non indicato dal Comune di UC quale personale impiegato nel servizio appaltato. Con l’originario ricorso la AS chiedeva accertarsi l’obbligo della convenuta CO SP alla assunzione del lavoratore. Con la pronuncia oggetto dell’attuale ricorso, la corte di appello, confermando il tribunale, a seguito di specifica eccezione, valutava sussistente la legittimazione attiva e l’interesse ad agire della AS nel giudizio in oggetto, in quanto la mancata assunzione del AN determinava l’impossibilità per la originaria datrice di lavoro di poter recedere dal rapporto di lavoro in ragione della cessazione dell’appalto. Con le attuali censure, pur enucleate con differenti profili di doglianza, viene in sostanza contestata la decisione del giudice d’appello in ordine alla ritenuta sussistenza della legittimazione ad agire della AS ed alla sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante. Preme sottolineare che, al di là di errate denominazioni, nel caso in esame si discute di quella che è qualificata come legitimatio ad causam, che può essere attiva e passiva e consiste <<nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte>> (Cass.n.4252/2023). Tale legittimazione, peraltro, non deve essere confusa con l’interesse ad agire che attiene alla sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante. 6 Invero la ricorrente società contesta che alla originaria aggiudicatrice dell’appalto in discussione possa essere riconosciuto il potere di azionare il giudizio in ordine alla asserita inadempienza nella assunzione del dipendente. Tale potere è stato affermativamente accertato dal giudice d’appello sul rilievo che, la ATM, in ragione della mancata assunzione del lavoratore, rimasto evidentemente alle sue dipendenze, era impossibilitata a licenziarlo a causa della cessazione dell’appalto, dovendo invece procedere ad adempiere all’obbligo di repechage, e quindi all’obbligo di trovare al lavoratore una diversa collocazione all’interno dell’azienda. Risulta evidente dalla prospettata vicenda che la originaria aggiudicatrice dell’appalto, la ATM, era rimasta estranea alla successiva fase di nuova aggiudicazione dell’appalto che aveva interessato la CO SP ed il Comune di UC. In tale ultimo contesto era da inserirsi il richiamato articolo 6 del ccnl dispositivo dell’obbligo del nuovo aggiudicatario di assumere, con nuovo contratto, il personale già addetto all’appalto. Rispetto a tale quadro di rapporti obbligatori si evince con facilità l’estraneità della AS SP in quanto la posizione di “precedente aggiudicataria” non le conferisce alcuna posizione giuridica rilevante rispetto agli obblighi scaturenti dal bando di aggiudicazione dell’appalto e dal predetto articolo 6 ccnl. Quest’ultimo, sancendo l’obbligo di assunzione del personale già addetto all’appalto ed ai servizi ad esso relativi, garantisce il diritto ai lavoratori interessati e, dunque, in ipotesi al solo AN che, come in atti riscontrabile, non ha invocato il predetto diritto ed anzi, si è costituito in giudizio con ricorso incidentale, aderendo totalmente alla posizione sostanziale e processuale della CO SP. In ragione di ciò deve dunque escludersi la presenza della legitimatio ad causam in capo alla AS in quanto assente un interesse giuridico della stessa giuridicamente rilevante e tutelabile. Sul punto deve pertanto accogliersi il motivo di censura con assorbimento di tutti gli 7 ulteriori profili di doglianza ivi rappresentati. 2)-. Con il secondo motivo è denunciata la violazione a falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione all’art. 6 comma n. 2 CCNL - settore “Igiene Ambientale” (Aziende Private), nonché in relazione dell’art. 20 lettera b) ed allegato 8 del Capitolato di appalto L’odierna ricorrente si duole della violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c operata dalla Corte di Merito, ciò con riguardo all’individuazione del personale oggetto di riassorbimento secondo i requisiti previsti dalla suddetta clausola sociale, che in quanto recepita nel contratto d’appalto, avrebbe dovuto essere oggetto di interpretazione logico sistemica unitamente alle altre clausole regolanti l’appalto. La censura deve ritenersi assorbita dall’accoglimento del primo motivo di ricorso poiché l’assenza di legittimatio ad causam coinvolge tutte le doglianze proposte. Quanto al ricorso incidentale proposto da AN RC occorre rilevare che lo stesso è totalmente adesivo al ricorso principale, anche nelle censure proposte, e pertanto segue la sorte di quest’ultimo, con l’accoglimento del primo motivo, in punto di carenza di legittimatio ad causam e l’assorbimento delle altre censure. In conclusione, si accoglie il primo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale, assorbita ogni altra censura e, decidendo nel merito, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, si rigetta l’originaria domanda proposta da AS SP. Le spese dell’intero processo seguono la soccombenza di AS SP e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale, assorbiti gli altri motivi;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda di AS SP. 8 Condanna AS SP al pagamento delle spese processuali in favore di CO SP e AN RC, liquidate, per ciascuno, complessivamente in E.5.000,00 per il primo grado del giudizio, in E. 3.600,00 per il giudizio di appello e, per il giudizio di legittimità, in E. 3.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Così deciso in Roma il 19 novembre 2025. La Consigliera est. Il Presidente HE MA LE AN NN