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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/09/2025, n. 2740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2740 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 880/ 2022
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 16/09/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 880/ 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. SCAPIN ALESSANDRO ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA DURINI N.15 20100 MILANO ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
appresentato e difeso dall'Avv. PESCOLLA GIANLUCA ed elettivamente Controparte_1 domiciliato in VIA MURATORI 54 MILANO;
APPELLATO
oggetto :appello avverso la sentenza del tribunale di Roma numero 8296 del 13 ottobre 2021
conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al tribunale di Roma il dottor , dirigente della società da Parte_1 CP_1 giugno 2015 al maggio 2019 chiedeva accertarsi il diritto alla remunerazione delle trasferte effettuate per conto della società per n. 498 giornate, e condannare di conseguenza in persona Controparte_1 del legale rappresentante protempore, al pagamento dell'importo di € 42.330,00 a titolo di rimborso spese non documentabili ex art. 10 CCNL Dirigenti Industria, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo, ovvero alla minor somma che fosse risultata dovuta in corso di causa;
chiedeva altresì accertarsi il diritto al pagamento dei compensi variabili maturati in costanza di rapporto di lavoro con (giugno 2015 – maggio 2019), e per l'effetto condannarsi in Controparte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dei seguenti importi: € 120.000,00 a titolo di compensi variabili, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
€
20.000,01 a titolo di integrazione dell'indennità sostitutiva del preavviso, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
€ 10.370,37 a titolo di integrazione sul TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo. Il dirigente chiedeva altresì accertarsi l'illegittimità e/o ingiustificatezza del licenziamento intimato con Raccomandata con ricevuta di ritorno del 30.05.2019 e condannarsi al pagamento della somma pari ad Controparte_1
€ 185.559,96 a titolo di indennità supplementare prevista dal CCNL applicabile al rapporto ovvero al pagamento di somma comunque non inferiore ad € 123.706,64
Il tribunale di Roma accoglieva solo parzialmente il ricorso condannando la società al pagamento a favore del Dr. di euro 20.000, a titolo di compensi variabili legati alla qualifica dirigenziale, Pt_1 oltre interessi e rivalutazione monetaria da luglio 2018 al soddisfo;
rigettava nel resto il ricorso e dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale, formulata dalla società in relazione alla abusivo utilizzo dell'auto aziendale, ma senza formale richiesta di fissazione di nuova udienza.
Compensava parzialmente le spese processuali , ponendone i quattro quinti a carico della convenuta società. Avverso detta sentenza proponeva appello il dirigente .
Con il primo motivo di appello lamentava violazione di legge ed omessa, contraddittoria, illogica motivazione in ordine alla valutazione delle prove documentali che avevano portato al rigetto della domanda relativa al rimborso spese non documentabili ex art. 10 CCNL Dirigenti. In particolare deduceva come dalle allegazioni documentali emergesse pacificamente che le trasferte di cui egli richiedeva il rimborso riguardavano spostamenti di durata superiore alle 12 ore. Contestava la rilevanza dei soli 6 verbali di CdA tenutisi tra il giugno 2015 ed il maggio 2019 in concomitanza con giornate di trasferta del Dr. a LE (in cinque occasioni) e GL (in una occasione) Pt_1 rappresentando come, anche in tali giornate , il ricorrente aveva dovuto organizzare le proprie trasferte quale dirigente, per l'espletamento delle mansioni di lavoratore dipendente , anche in giornate nelle quali si sarebbero tenute le adunanze del CdA ove egli partecipava quale A.D. della resistente e ciò per evitare che sostenesse costi aggiuntivi per far spostare il Dr. CP_1 Pt_1 da Roma (sua sede di lavoro) alle altre sedi anche per adunanze dei CdA. Assumeva il dirigente che
,avendo egli la responsabilità del servizio risorse umane e servizi generali delle aree finanze del sito di GL e dell'area commerciale siti nelle sedi di GL ,LE e AN , era necessario per lui operare in trasferta , con la conseguenza che tutti gli spostamenti avrebbero dovuto essere compensati.
Rappresentava ulteriormente come tali trasferte non necessitassero di un ordine di servizio e che erano state già riconosciute come legittime dall'azienda che aveva inserito in busta paga il rimborso delle spese correlate alle trasferte medesime , ma non anche il pagamento della correlata indennità.
Con ulteriore motivo di appello lamentava il mancato riconoscimento dei compensi variabili correlati con il raggiungimento degli obiettivi ravvisati dalla società nella marginalità positiva per ciascun anno del bilancio evidenziando come tali risultati avevano già legittimato il riconoscimento di compensi variabili per il dirigente nella sua qualità di amministratore delegato
Chiedeva pertanto il riconoscimento della somma di euro 30.000 individuata nella misura del massimo spettante a titolo di retribuzione variabile per ciascun anno per complessivi euro 100.000
Chiedeva altresì la riparametrazione del TFR e dell'indennità di preavviso in relazione al riconoscimento di siffatti compensi variabili correlati con di raggiungimento degli obiettivi convenuti
Si costituiva la società contestando specificamente le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto integrale dell'appello
Il primo motivo di appello è fondato. Il dottor svolgeva funzioni di responsabile delle risorse Pt_1 umane e servizi generali delle aree finance del sito di GL e dell'area commerciale nelle sedi di
GL , LE e AN . Tale attività rendevano evidentemente necessario per lui operare in trasferta .
L'indennità di trasferta è un emolumento corrisposto al lavoratore in relazione ad una prestazione effettuata, per limitato periodo di tempo e nell'interesse del datore, al di fuori della ordinaria sede lavorativa, volto a compensare i disagi derivanti dall'espletamento del lavoro in luogo diverso da quello previsto ( Cass. 14380 del 18.7.20) La società non contesta l'effettività delle 498 “trasferte “dedotte in ricorso - e d'altronde lo svolgersi di siffattI spostamenti trova conferma nell'ampia allegazione documentale che riporta per ciascuno di essi i biglietti di treno e di aereo , nonché le altre allegazioni documentali correlate-. La società ha inoltre sempre riconosciuto in busta paga al dirigente il rimborso delle spese sostenute in occasione di siffatte trasferte , in tal modo confermando la loro effettività e l'imputabilità di detta attività presso una sede diversa da quella di appartenenza allo svolgimento delle funzioni dirigenziali delegate.
Laddove invece , come argomentato dalla società , siffatta attività svolta al di fuori della ordinaria sede di servizio fosse stata riconducibile al ruolo di amministratore delegato del dott. il Pt_1 rimborso delle spese avrebbe dovuto transitare per una modalità tutt'affatto diversa. Non può
d'altronde costituire impedimento al riconoscimento dell'indennità di trasferta la mancanza di ordini di servizio considerato l'incontroverso ruolo apicale nell'amministrazione della società del dottor
Diversamente opinando, dovrebbe ritenersi che l'indennità di trasferta non potrebbe essere Pt_1 mai riconosciuta a dirigenti con ruolo apicale per il sol fatto che tali dirigenti non possono essere destinatari di ordini di servizio da parte di organismi gerarchicamente sovraordinati .
Il primo motivo d'appello è dunque fondato.
In relazione al secondo motivo d'appello, devesi rilevare che il tribunale ha già riconosciuto la spettanza della retribuzione variabile nella misura di euro 20.000 in relazione alla sola annualità 2018
Tale riconoscimento era operato in relazione alla allegazione della società circa la maturazione di un premio di euro 20.000 da parte del , analogamente a quanto avvenuto per i membri del suo Pt_1 team tecnico che avevano ricevuto un premio di 5.000 € ciascuno per detta annualità
Il tribunale ha ritenuto che la società non avesse provato di aver pagato siffatto premio con la conseguenza che , avendone riconosciuto la spettanza, era obbligata a erogarlo.
Il tribunale ha tuttavia omesso di riconoscere il diritto del alla riparametrazione del TFR e Pt_1 dell'indennità di preavviso tenendo conto del compenso variabile maturato nel 2018 e in questi soli termini deve essere riformata il capo di motivazione in oggetto
In relazione alle altre annualità il tribunale ha infatti statuito che , indipendentemente dalla bontà dell'operato del ricorrente , il dott. non aveva provato la sussistenza di obiettivi previamente Pt_1 individuati da raggiungere;
ha rappresentato come fosse invece irrilevante la circostanza che egli avesse ricevuto dei compensi variabili per dette annualità quale amministratore delegato . In particolare ha dedotto che difettavano i requisiti stringenti , previsti nel contratto di assunzione , in merito al raggiungimento di obiettivi concordemente definiti dalle parti contrattuali e persino in merito all'esistenza di apposita comunicazione di quantificazione degli obiettivi e di ogni altro parametro rilevante in relazione ai risultati da raggiungere e alle modalità di erogazione dell'indennità di retribuzione variabile
Nell'atto di appello il dott. assume che gli obiettivi da raggiungere dovevano essere Pt_1 individuati nella marginalità positiva per ciascun anno e menzionava dei verbali dei consigli di amministrazione che detta previsione contenevano.
Tuttavia, come riportato proprio dall'appellante nell'atto introduttivo, il contratto individuale di assunzione a dirigente prevedeva testualmente : “L'entità complessiva del Suo incentivo annuale pari fino ad € 30.000 (trentamila/00) sarà strettamente collegata al raggiungimento degli obiettivi concordemente definiti e raggiunti. In relazione alla parte variabile, saranno fatte apposite comunicazioni nelle quali Le verranno indicati gli specifici obiettivi con la relativa quantificazione
e ogni altro parametro in relazione ai risultati da raggiungere e alle modalità di erogazione. Previa comunicazione esso potrà variare nella sua complessiva definizione e entità, nonché nella tipologia di erogazione in funzione delle strategie aziendali. Per l'anno in corso verrà riproporzionato al periodo di permanenza in Azienda e agli obiettivi definiti. Il persistere del mancato raggiungimento degli obiettivi potrà considerarsi valido motivo per l'interruzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo”.
L'entità dell'incentivo , ed anche la sua stessa spettanza erano dunque correlati al raggiungimento degli obiettivi che sarebbero stati concordemente definiti tra le parti. Orbene assume il ricorrente che tali obiettivi coincidano con la marginalità positiva e rinvia ai verbali di consiglio amministrazione allegati 49 e 50 del fascicolo di primo grado . Assume che tali verbali confermerebbero che l'attribuzione del compenso variabile al direttore generale era previsto in funzione del raggiungimento di obiettivi di crescita e marginalità. Orbene il documento 49 contiene esclusivamente il verbale di assemblea del 9 maggio 2017 che non aveva all'ordine del giorno la individuazione dei criteri di erogazione del compenso variabile del dirigente. L'ordine del giorno riguardava infatti l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016 , la relazione del consiglio di amministrazione , del sindaco unico , deliberazioni inerenti e conseguenti, la designazione degli amministratori, la definizione del loro numero e della loro durata , varie ed eventuali. Dalla lettura del verbale di assemblea del 9 maggio 2017 non è dato evincere alcuna previsione inerente la le condizioni di attribuzione del compenso variabile e la loro parametrazione per il dirigente generale.
Analoghe considerazioni valgono per il documento 50 che contiene i verbali di assemblea del 14 giugno 2000 e il medesimo ordine del giorno del bilancio del dicembre 2017 , la relazione al consiglio di amministrazione del sindaco unico , la deliberazione inerente e la conseguente determinazione del numero degli amministratori , della loro durata , della loro nomina e dei loro compensi , nonchè questioni varie ed eventuali. Dalla lettura del verbale non emerge nulla di diverso rispetto a quanto riportato nell'ordine del giorno, ed infatti il consiglio di amministrazione col predetto verbale deliberava l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 , la destinazione dell'utile di esercizio alla copertura delle perdite dell'esercizio precedente , individuava il numero di amministratori in misura di cinque, ivi incluso il dottor , specificava quali Parte_1 compensi su base annuale sarebbero stati riconosciuti ai membri del consiglio d'amministrazione ; nel medesimo documento si rinviene un altro verbale della stessa giornata del 14 giugno 2018 ma con orario successivo cioè alle 16:12 (il precedente verbale assembleare riportava l'orario delle 15 e 20) in cui il consiglio d'amministrazione dava atto dell'insediamento del nuovo consiglio d'amministrazione e individuava i benefit dei consiglieri , e dando Per_1 Per_2 Pt_1 nuovamente mandato al Consiglio di determinare gli obiettivi e le modalità di assegnazione ai consiglieri del consiglio amministrazione della parte fissa e variabile degli emolumenti . Nel medesimo documento si stabilisce di assegnare alla competenza dei consiglieri di amministrazione, oltre alle attribuzioni previste dalla legge altre attribuzioni tra cui l'approvazione del bilancio, le operazioni di finanza straordinaria , assunzione, licenziamento, trasferimento, erogazione di sanzioni ai dirigenti , fissazioni di compensi , benefit , bonus , nonché la competenza ad esigere crediti;
nel medesimo atto si conferiscono specificamente all'amministratore delegato dottor una serie Pt_1 di poteri di ordinaria amministrazione della società.
In nessun passaggio dei menzionati verbali del consiglio d'amministrazione si individuano gli obiettivi che il dirigente dottor avrebbe dovuto raggiungere per il conseguimento del Pt_1 compenso variabile e i parametri di loro determinazione. I verbali allegati riguardano infatti esclusivamente la posizione del ruolo dei membri del consiglio di amministrazione , i benefit e i compensi loro spettanti.
Analoghe considerazioni valgono per i documenti da 28 a 31 pure richiamati da e dai quali Pt_1 devesi escludere che emerga la specificazione degli obiettivi che il dirigente avrebbe dovuto raggiungere . Peraltro tali obiettivi avrebbero dovuto essere concordati tra il dirigente e la società mentre non risulta alcun atto in cui la società e il dirigente individuino gli obiettivi da raggiungere anno per anno e certamente non può ritenersi che tali obiettivi, in difetto di prova, debbano coincidere con una marginalità positiva per la società (poiché altrimenti l'incremento anche di un solo centesimo avrebbe generato il diritto al riconoscimento del compenso variabile).
L'accordo prevedeva invece che la società si facesse carico di individuare in apposite comunicazioni gli obiettivi da raggiungere, la loro quantificazione e ogni altro parametro utile in relazione ai risultati da raggiungere e alle modalità di erogazione dei compensi. Il dirigente richiama la norma del codice civile che assimila all'avveramento della condizione il caso in cui il mancato avveramento è imputabile alla parte che aveva interesse a che la condizione non si avverasse. Omette tuttavia di considerare il dott. che la individuazione degli obiettivi Pt_1 avrebbe dovuto seguire a specifici accordi tra il dirigente medesimo e la società. Di tali accordi non vi è traccia in atti così come non vi è traccia neppure della richiesta del dirigente , alla società, di individuazione degli obiettivi che egli avrebbe dovuto raggiungere di anno in anno , al fine di poter conseguire i compensi variabili
In difetto dell'accordo sugli obiettivi veniva a mancare anche la condizione per la comunicazione in relazione agli stessi , alla loro quantificazione e ad ogni altro parametro utile per il loro raggiungimento.
Per intendersi , non era affatto sufficiente che venissero indicati consensualmente gli obiettivi da raggiungere poiché poi gli stessi dovevano essere parametrati ai fini della individuazione di un compenso erogabile e della sua quantificazione . Tuttavia la loro previa individuazione , in esito ad accordo consensuale , costituiva presupposto imprescindibile per l'erogazione del compenso variabile
Per altro verso , la circostanza che il dottor avesse conseguito , per il ruolo di amministratore Pt_1 delegato e per l'attività svolta in tale qualità, compensi variabili correlati alle ottime performance offerte, non comporta automaticamente il diritto del quale dirigente della società, Pt_1 all'ottenimento di analoghi compensi poiché il ruolo istituzionale era tutt'affatto diverso ed è ben comprensibile che il perseguimento di una serie di operazioni strategiche che consentirono alla di superare una situazione di empasse finanziario (ricontrattando debiti e convenendo CP_1 su nuove prospettive di investimento )legittimasse un premio all'amministratore delegato , ma non necessariamente anche al dirigente che di tale attività si faceva mero esecutore.
Per le considerazioni che precedono le richieste istruttorie non sono state accolte perché le stesse avevano ad oggetto l'attività lavorativa per come espletata dal in difetto di riferimenti sui Pt_1 parametri rilevanti per la sua valorizzazione retributiva nella parte variabile dei compensi.
L'appello deve essere dunque parzialmente accolto con il riconoscimento della sola indennità di trasferta e non anche della retribuzione variabile e , conseguentemente, neppure della riparametrazione della TFR e dell'indennità di preavviso salvo che per quanto già riconosciuto dal tribunale per l'anno 2018 a titolo di compenso variabile.
Le spese di lite sono parzialmente compensate in ragione dell'esito della lite e per la restante parte seguono la soccombenza
PQM
in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza confermata per il resto condanna la società al pagamento della ulteriore somma di euro 42330 in CP_1 favore di oltre accessori , nonché all'integrazione dell'indennità sostitutiva del Parte_1 preavviso e del TFR tenendo conto del compenso variabile riconosciuto per l'annualità 2018 (euro
20.000) . Conferma le spese di lite come liquidate dal tribunale per il giudizio di primo grado e condanna la società appellata al pagamento , previa compensazione nella misura di un quinto , della complessiva somma di euro 3889 per il presente grado, oltre iva, cpa e spese generali al 15%
La Presidente
Maria Antonia Garzia
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 16/09/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 880/ 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. SCAPIN ALESSANDRO ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA DURINI N.15 20100 MILANO ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
appresentato e difeso dall'Avv. PESCOLLA GIANLUCA ed elettivamente Controparte_1 domiciliato in VIA MURATORI 54 MILANO;
APPELLATO
oggetto :appello avverso la sentenza del tribunale di Roma numero 8296 del 13 ottobre 2021
conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al tribunale di Roma il dottor , dirigente della società da Parte_1 CP_1 giugno 2015 al maggio 2019 chiedeva accertarsi il diritto alla remunerazione delle trasferte effettuate per conto della società per n. 498 giornate, e condannare di conseguenza in persona Controparte_1 del legale rappresentante protempore, al pagamento dell'importo di € 42.330,00 a titolo di rimborso spese non documentabili ex art. 10 CCNL Dirigenti Industria, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo, ovvero alla minor somma che fosse risultata dovuta in corso di causa;
chiedeva altresì accertarsi il diritto al pagamento dei compensi variabili maturati in costanza di rapporto di lavoro con (giugno 2015 – maggio 2019), e per l'effetto condannarsi in Controparte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dei seguenti importi: € 120.000,00 a titolo di compensi variabili, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
€
20.000,01 a titolo di integrazione dell'indennità sostitutiva del preavviso, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
€ 10.370,37 a titolo di integrazione sul TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo. Il dirigente chiedeva altresì accertarsi l'illegittimità e/o ingiustificatezza del licenziamento intimato con Raccomandata con ricevuta di ritorno del 30.05.2019 e condannarsi al pagamento della somma pari ad Controparte_1
€ 185.559,96 a titolo di indennità supplementare prevista dal CCNL applicabile al rapporto ovvero al pagamento di somma comunque non inferiore ad € 123.706,64
Il tribunale di Roma accoglieva solo parzialmente il ricorso condannando la società al pagamento a favore del Dr. di euro 20.000, a titolo di compensi variabili legati alla qualifica dirigenziale, Pt_1 oltre interessi e rivalutazione monetaria da luglio 2018 al soddisfo;
rigettava nel resto il ricorso e dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale, formulata dalla società in relazione alla abusivo utilizzo dell'auto aziendale, ma senza formale richiesta di fissazione di nuova udienza.
Compensava parzialmente le spese processuali , ponendone i quattro quinti a carico della convenuta società. Avverso detta sentenza proponeva appello il dirigente .
Con il primo motivo di appello lamentava violazione di legge ed omessa, contraddittoria, illogica motivazione in ordine alla valutazione delle prove documentali che avevano portato al rigetto della domanda relativa al rimborso spese non documentabili ex art. 10 CCNL Dirigenti. In particolare deduceva come dalle allegazioni documentali emergesse pacificamente che le trasferte di cui egli richiedeva il rimborso riguardavano spostamenti di durata superiore alle 12 ore. Contestava la rilevanza dei soli 6 verbali di CdA tenutisi tra il giugno 2015 ed il maggio 2019 in concomitanza con giornate di trasferta del Dr. a LE (in cinque occasioni) e GL (in una occasione) Pt_1 rappresentando come, anche in tali giornate , il ricorrente aveva dovuto organizzare le proprie trasferte quale dirigente, per l'espletamento delle mansioni di lavoratore dipendente , anche in giornate nelle quali si sarebbero tenute le adunanze del CdA ove egli partecipava quale A.D. della resistente e ciò per evitare che sostenesse costi aggiuntivi per far spostare il Dr. CP_1 Pt_1 da Roma (sua sede di lavoro) alle altre sedi anche per adunanze dei CdA. Assumeva il dirigente che
,avendo egli la responsabilità del servizio risorse umane e servizi generali delle aree finanze del sito di GL e dell'area commerciale siti nelle sedi di GL ,LE e AN , era necessario per lui operare in trasferta , con la conseguenza che tutti gli spostamenti avrebbero dovuto essere compensati.
Rappresentava ulteriormente come tali trasferte non necessitassero di un ordine di servizio e che erano state già riconosciute come legittime dall'azienda che aveva inserito in busta paga il rimborso delle spese correlate alle trasferte medesime , ma non anche il pagamento della correlata indennità.
Con ulteriore motivo di appello lamentava il mancato riconoscimento dei compensi variabili correlati con il raggiungimento degli obiettivi ravvisati dalla società nella marginalità positiva per ciascun anno del bilancio evidenziando come tali risultati avevano già legittimato il riconoscimento di compensi variabili per il dirigente nella sua qualità di amministratore delegato
Chiedeva pertanto il riconoscimento della somma di euro 30.000 individuata nella misura del massimo spettante a titolo di retribuzione variabile per ciascun anno per complessivi euro 100.000
Chiedeva altresì la riparametrazione del TFR e dell'indennità di preavviso in relazione al riconoscimento di siffatti compensi variabili correlati con di raggiungimento degli obiettivi convenuti
Si costituiva la società contestando specificamente le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto integrale dell'appello
Il primo motivo di appello è fondato. Il dottor svolgeva funzioni di responsabile delle risorse Pt_1 umane e servizi generali delle aree finance del sito di GL e dell'area commerciale nelle sedi di
GL , LE e AN . Tale attività rendevano evidentemente necessario per lui operare in trasferta .
L'indennità di trasferta è un emolumento corrisposto al lavoratore in relazione ad una prestazione effettuata, per limitato periodo di tempo e nell'interesse del datore, al di fuori della ordinaria sede lavorativa, volto a compensare i disagi derivanti dall'espletamento del lavoro in luogo diverso da quello previsto ( Cass. 14380 del 18.7.20) La società non contesta l'effettività delle 498 “trasferte “dedotte in ricorso - e d'altronde lo svolgersi di siffattI spostamenti trova conferma nell'ampia allegazione documentale che riporta per ciascuno di essi i biglietti di treno e di aereo , nonché le altre allegazioni documentali correlate-. La società ha inoltre sempre riconosciuto in busta paga al dirigente il rimborso delle spese sostenute in occasione di siffatte trasferte , in tal modo confermando la loro effettività e l'imputabilità di detta attività presso una sede diversa da quella di appartenenza allo svolgimento delle funzioni dirigenziali delegate.
Laddove invece , come argomentato dalla società , siffatta attività svolta al di fuori della ordinaria sede di servizio fosse stata riconducibile al ruolo di amministratore delegato del dott. il Pt_1 rimborso delle spese avrebbe dovuto transitare per una modalità tutt'affatto diversa. Non può
d'altronde costituire impedimento al riconoscimento dell'indennità di trasferta la mancanza di ordini di servizio considerato l'incontroverso ruolo apicale nell'amministrazione della società del dottor
Diversamente opinando, dovrebbe ritenersi che l'indennità di trasferta non potrebbe essere Pt_1 mai riconosciuta a dirigenti con ruolo apicale per il sol fatto che tali dirigenti non possono essere destinatari di ordini di servizio da parte di organismi gerarchicamente sovraordinati .
Il primo motivo d'appello è dunque fondato.
In relazione al secondo motivo d'appello, devesi rilevare che il tribunale ha già riconosciuto la spettanza della retribuzione variabile nella misura di euro 20.000 in relazione alla sola annualità 2018
Tale riconoscimento era operato in relazione alla allegazione della società circa la maturazione di un premio di euro 20.000 da parte del , analogamente a quanto avvenuto per i membri del suo Pt_1 team tecnico che avevano ricevuto un premio di 5.000 € ciascuno per detta annualità
Il tribunale ha ritenuto che la società non avesse provato di aver pagato siffatto premio con la conseguenza che , avendone riconosciuto la spettanza, era obbligata a erogarlo.
Il tribunale ha tuttavia omesso di riconoscere il diritto del alla riparametrazione del TFR e Pt_1 dell'indennità di preavviso tenendo conto del compenso variabile maturato nel 2018 e in questi soli termini deve essere riformata il capo di motivazione in oggetto
In relazione alle altre annualità il tribunale ha infatti statuito che , indipendentemente dalla bontà dell'operato del ricorrente , il dott. non aveva provato la sussistenza di obiettivi previamente Pt_1 individuati da raggiungere;
ha rappresentato come fosse invece irrilevante la circostanza che egli avesse ricevuto dei compensi variabili per dette annualità quale amministratore delegato . In particolare ha dedotto che difettavano i requisiti stringenti , previsti nel contratto di assunzione , in merito al raggiungimento di obiettivi concordemente definiti dalle parti contrattuali e persino in merito all'esistenza di apposita comunicazione di quantificazione degli obiettivi e di ogni altro parametro rilevante in relazione ai risultati da raggiungere e alle modalità di erogazione dell'indennità di retribuzione variabile
Nell'atto di appello il dott. assume che gli obiettivi da raggiungere dovevano essere Pt_1 individuati nella marginalità positiva per ciascun anno e menzionava dei verbali dei consigli di amministrazione che detta previsione contenevano.
Tuttavia, come riportato proprio dall'appellante nell'atto introduttivo, il contratto individuale di assunzione a dirigente prevedeva testualmente : “L'entità complessiva del Suo incentivo annuale pari fino ad € 30.000 (trentamila/00) sarà strettamente collegata al raggiungimento degli obiettivi concordemente definiti e raggiunti. In relazione alla parte variabile, saranno fatte apposite comunicazioni nelle quali Le verranno indicati gli specifici obiettivi con la relativa quantificazione
e ogni altro parametro in relazione ai risultati da raggiungere e alle modalità di erogazione. Previa comunicazione esso potrà variare nella sua complessiva definizione e entità, nonché nella tipologia di erogazione in funzione delle strategie aziendali. Per l'anno in corso verrà riproporzionato al periodo di permanenza in Azienda e agli obiettivi definiti. Il persistere del mancato raggiungimento degli obiettivi potrà considerarsi valido motivo per l'interruzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo”.
L'entità dell'incentivo , ed anche la sua stessa spettanza erano dunque correlati al raggiungimento degli obiettivi che sarebbero stati concordemente definiti tra le parti. Orbene assume il ricorrente che tali obiettivi coincidano con la marginalità positiva e rinvia ai verbali di consiglio amministrazione allegati 49 e 50 del fascicolo di primo grado . Assume che tali verbali confermerebbero che l'attribuzione del compenso variabile al direttore generale era previsto in funzione del raggiungimento di obiettivi di crescita e marginalità. Orbene il documento 49 contiene esclusivamente il verbale di assemblea del 9 maggio 2017 che non aveva all'ordine del giorno la individuazione dei criteri di erogazione del compenso variabile del dirigente. L'ordine del giorno riguardava infatti l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016 , la relazione del consiglio di amministrazione , del sindaco unico , deliberazioni inerenti e conseguenti, la designazione degli amministratori, la definizione del loro numero e della loro durata , varie ed eventuali. Dalla lettura del verbale di assemblea del 9 maggio 2017 non è dato evincere alcuna previsione inerente la le condizioni di attribuzione del compenso variabile e la loro parametrazione per il dirigente generale.
Analoghe considerazioni valgono per il documento 50 che contiene i verbali di assemblea del 14 giugno 2000 e il medesimo ordine del giorno del bilancio del dicembre 2017 , la relazione al consiglio di amministrazione del sindaco unico , la deliberazione inerente e la conseguente determinazione del numero degli amministratori , della loro durata , della loro nomina e dei loro compensi , nonchè questioni varie ed eventuali. Dalla lettura del verbale non emerge nulla di diverso rispetto a quanto riportato nell'ordine del giorno, ed infatti il consiglio di amministrazione col predetto verbale deliberava l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 , la destinazione dell'utile di esercizio alla copertura delle perdite dell'esercizio precedente , individuava il numero di amministratori in misura di cinque, ivi incluso il dottor , specificava quali Parte_1 compensi su base annuale sarebbero stati riconosciuti ai membri del consiglio d'amministrazione ; nel medesimo documento si rinviene un altro verbale della stessa giornata del 14 giugno 2018 ma con orario successivo cioè alle 16:12 (il precedente verbale assembleare riportava l'orario delle 15 e 20) in cui il consiglio d'amministrazione dava atto dell'insediamento del nuovo consiglio d'amministrazione e individuava i benefit dei consiglieri , e dando Per_1 Per_2 Pt_1 nuovamente mandato al Consiglio di determinare gli obiettivi e le modalità di assegnazione ai consiglieri del consiglio amministrazione della parte fissa e variabile degli emolumenti . Nel medesimo documento si stabilisce di assegnare alla competenza dei consiglieri di amministrazione, oltre alle attribuzioni previste dalla legge altre attribuzioni tra cui l'approvazione del bilancio, le operazioni di finanza straordinaria , assunzione, licenziamento, trasferimento, erogazione di sanzioni ai dirigenti , fissazioni di compensi , benefit , bonus , nonché la competenza ad esigere crediti;
nel medesimo atto si conferiscono specificamente all'amministratore delegato dottor una serie Pt_1 di poteri di ordinaria amministrazione della società.
In nessun passaggio dei menzionati verbali del consiglio d'amministrazione si individuano gli obiettivi che il dirigente dottor avrebbe dovuto raggiungere per il conseguimento del Pt_1 compenso variabile e i parametri di loro determinazione. I verbali allegati riguardano infatti esclusivamente la posizione del ruolo dei membri del consiglio di amministrazione , i benefit e i compensi loro spettanti.
Analoghe considerazioni valgono per i documenti da 28 a 31 pure richiamati da e dai quali Pt_1 devesi escludere che emerga la specificazione degli obiettivi che il dirigente avrebbe dovuto raggiungere . Peraltro tali obiettivi avrebbero dovuto essere concordati tra il dirigente e la società mentre non risulta alcun atto in cui la società e il dirigente individuino gli obiettivi da raggiungere anno per anno e certamente non può ritenersi che tali obiettivi, in difetto di prova, debbano coincidere con una marginalità positiva per la società (poiché altrimenti l'incremento anche di un solo centesimo avrebbe generato il diritto al riconoscimento del compenso variabile).
L'accordo prevedeva invece che la società si facesse carico di individuare in apposite comunicazioni gli obiettivi da raggiungere, la loro quantificazione e ogni altro parametro utile in relazione ai risultati da raggiungere e alle modalità di erogazione dei compensi. Il dirigente richiama la norma del codice civile che assimila all'avveramento della condizione il caso in cui il mancato avveramento è imputabile alla parte che aveva interesse a che la condizione non si avverasse. Omette tuttavia di considerare il dott. che la individuazione degli obiettivi Pt_1 avrebbe dovuto seguire a specifici accordi tra il dirigente medesimo e la società. Di tali accordi non vi è traccia in atti così come non vi è traccia neppure della richiesta del dirigente , alla società, di individuazione degli obiettivi che egli avrebbe dovuto raggiungere di anno in anno , al fine di poter conseguire i compensi variabili
In difetto dell'accordo sugli obiettivi veniva a mancare anche la condizione per la comunicazione in relazione agli stessi , alla loro quantificazione e ad ogni altro parametro utile per il loro raggiungimento.
Per intendersi , non era affatto sufficiente che venissero indicati consensualmente gli obiettivi da raggiungere poiché poi gli stessi dovevano essere parametrati ai fini della individuazione di un compenso erogabile e della sua quantificazione . Tuttavia la loro previa individuazione , in esito ad accordo consensuale , costituiva presupposto imprescindibile per l'erogazione del compenso variabile
Per altro verso , la circostanza che il dottor avesse conseguito , per il ruolo di amministratore Pt_1 delegato e per l'attività svolta in tale qualità, compensi variabili correlati alle ottime performance offerte, non comporta automaticamente il diritto del quale dirigente della società, Pt_1 all'ottenimento di analoghi compensi poiché il ruolo istituzionale era tutt'affatto diverso ed è ben comprensibile che il perseguimento di una serie di operazioni strategiche che consentirono alla di superare una situazione di empasse finanziario (ricontrattando debiti e convenendo CP_1 su nuove prospettive di investimento )legittimasse un premio all'amministratore delegato , ma non necessariamente anche al dirigente che di tale attività si faceva mero esecutore.
Per le considerazioni che precedono le richieste istruttorie non sono state accolte perché le stesse avevano ad oggetto l'attività lavorativa per come espletata dal in difetto di riferimenti sui Pt_1 parametri rilevanti per la sua valorizzazione retributiva nella parte variabile dei compensi.
L'appello deve essere dunque parzialmente accolto con il riconoscimento della sola indennità di trasferta e non anche della retribuzione variabile e , conseguentemente, neppure della riparametrazione della TFR e dell'indennità di preavviso salvo che per quanto già riconosciuto dal tribunale per l'anno 2018 a titolo di compenso variabile.
Le spese di lite sono parzialmente compensate in ragione dell'esito della lite e per la restante parte seguono la soccombenza
PQM
in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza confermata per il resto condanna la società al pagamento della ulteriore somma di euro 42330 in CP_1 favore di oltre accessori , nonché all'integrazione dell'indennità sostitutiva del Parte_1 preavviso e del TFR tenendo conto del compenso variabile riconosciuto per l'annualità 2018 (euro
20.000) . Conferma le spese di lite come liquidate dal tribunale per il giudizio di primo grado e condanna la società appellata al pagamento , previa compensazione nella misura di un quinto , della complessiva somma di euro 3889 per il presente grado, oltre iva, cpa e spese generali al 15%
La Presidente
Maria Antonia Garzia