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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/03/2025, n. 1262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1262 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 4446/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
Matilde Pezzullo, ha pronunciato a seguito mediante lettura del dispositivo e delle motivazioni di fatto e di diritto la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 4446/2024 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to PEZONE LUIGI Parte_1
Ricorrente
CONTRO
C.F.
in persona del rappresentato e difeso dall'avv. CAPASSO ERMINIO CP_1
Resistente
Con ricorso del 05/04/2024 parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver ottenuto decreto di omologa nel procedimento n. rg 10077/2022 con riconoscimento del requisito sanitario della indennità di accompagnamento da novembre 2022 ma che nonostante il regolare invio del decreto e dell'AP70
l' non aveva provveduto, decorso il termine di 120 giorni al pagamento dei ratei. CP_1
Ciò premesso parte ricorrente chiedeva quindi la condanna dell'istituto al pagamento dei ratei maturati e non riscossi con vittoria di spese.
Costituitosi in giudizio l' chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere avendo CP_1
provveduto al pagamento in data 17.10.2024 al netto della compensazione su precedenti indebiti
Disposta trattazione scritta ai sensi dell'art. all'art. 127 ter c.p.c. e successive modifiche, all'esito del deposito delle stesse la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
Preliminarmente va rilevato che parte ricorrente con la precisazione che il provvedimento di indebito portato a compensazione non è stato impugnato ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere Sussiste quindi, effettivamente, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione della materia del contendere.
Tale circostanza, pacificamente ammessa dalla parte ricorrente, rimuove ogni ragione di contrasto tra le parti sicché può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito.
Sopravvive, tuttavia, la questione relativa all'onere delle spese di giudizio che va d'ufficio risolta con il criterio della soccombenza virtuale, in base ad una delibazione sommaria, della probabilità di accoglimento della domanda. CP_
Nel caso che ci occupa l' ha effettivamente provveduto al pagamento della somma residua oltre il termine di 120 giorni dalla notificazione del decreto di omologa ma va tenuto presente anche che il ricorso aveva ad oggetto l'intera somma richiesta laddove pacificamente risultava l'esistenza di un precedente indebito portato in compensazione
Sussistono pertanto le ragioni per compensare le spese del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott. Matilde
Pezzullo definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere. Compensa interamente fra le parti le spese del giudizio
Aversa 19.3.2025 Il Giudice
Matilde Pezzullo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
Matilde Pezzullo, ha pronunciato a seguito mediante lettura del dispositivo e delle motivazioni di fatto e di diritto la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 4446/2024 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to PEZONE LUIGI Parte_1
Ricorrente
CONTRO
C.F.
in persona del rappresentato e difeso dall'avv. CAPASSO ERMINIO CP_1
Resistente
Con ricorso del 05/04/2024 parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver ottenuto decreto di omologa nel procedimento n. rg 10077/2022 con riconoscimento del requisito sanitario della indennità di accompagnamento da novembre 2022 ma che nonostante il regolare invio del decreto e dell'AP70
l' non aveva provveduto, decorso il termine di 120 giorni al pagamento dei ratei. CP_1
Ciò premesso parte ricorrente chiedeva quindi la condanna dell'istituto al pagamento dei ratei maturati e non riscossi con vittoria di spese.
Costituitosi in giudizio l' chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere avendo CP_1
provveduto al pagamento in data 17.10.2024 al netto della compensazione su precedenti indebiti
Disposta trattazione scritta ai sensi dell'art. all'art. 127 ter c.p.c. e successive modifiche, all'esito del deposito delle stesse la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
Preliminarmente va rilevato che parte ricorrente con la precisazione che il provvedimento di indebito portato a compensazione non è stato impugnato ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere Sussiste quindi, effettivamente, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione della materia del contendere.
Tale circostanza, pacificamente ammessa dalla parte ricorrente, rimuove ogni ragione di contrasto tra le parti sicché può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito.
Sopravvive, tuttavia, la questione relativa all'onere delle spese di giudizio che va d'ufficio risolta con il criterio della soccombenza virtuale, in base ad una delibazione sommaria, della probabilità di accoglimento della domanda. CP_
Nel caso che ci occupa l' ha effettivamente provveduto al pagamento della somma residua oltre il termine di 120 giorni dalla notificazione del decreto di omologa ma va tenuto presente anche che il ricorso aveva ad oggetto l'intera somma richiesta laddove pacificamente risultava l'esistenza di un precedente indebito portato in compensazione
Sussistono pertanto le ragioni per compensare le spese del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott. Matilde
Pezzullo definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere. Compensa interamente fra le parti le spese del giudizio
Aversa 19.3.2025 Il Giudice
Matilde Pezzullo