CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Viterbo, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Viterbo |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 91/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 2, riunita in udienza il 10/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
ROLFO ALDO MARIA, Presidente
LA FR, Relatore
MINISCI FR, Giudice
in data 10/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 200/2025 depositato il 26/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Viterbo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL01PF01075 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 405/2025 depositato il
10/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento in epigrafe di € 16.438,00, notificato a mezzo posta dalla AE di Viterbo in data17.1.2025, a titolo di IRPEF/17 oltre sanzioni ed interessi
.Contestava la pretesa deducendo che, essendo residente a fini fiscali in Bulgaria come da certificazione
AIRE, aveva titolo alla detassazione della pensione in ragione della convenzione Italia/Bulgaria che l'INPS, sostituto di imposta, aveva correttamente applicato. Ricostruiva il quadro normativo e giurisprudenziale anche nelle successive memorie e concludeva per l'accoglimento del ricorso ovvero, in via subordinata, con esclusione di sanzioni ed interessi in ragione dell'intervenuto provvedimento INPS di detassazione, circostanza che non consentiva di connotare alcuna colpa nella condotta del contribuente. Con la memoria illustrativa, depositata in vista dell'udienza di trattazione , eccepiva la nullitàdell'accertamento emesso dalla
DP di Viterbo territorialmente incompetente in quanto il luogo di produzione del reddito era da individuare in Roma, sede legale dell'istituito che erogava il trattamento pensionistico. Si costituiva in giudizio la AE contestando ogni avversa deduzione e chiedeva il rigetto del ricorso poichè il ricorrente, seppur iscritto all'AIRE, non coniugava residenza e nazionalità bulgara (SC 21684 e 21697/23) nè poteva ricorrere alcun dubbio interpretativo del quadro normativo idoneo a escludere anche la debenza delle sanzioni (SC
24670/07).L'istanza di sospensione, ricorrendone i presupposti, veniva accolta. All'udienza pubblica del
10.10.2025 , il relatore esponeva quanto dedotto dalle parti che, rispettivamente, insistevano come in atti.
Il Collegio riservava la decisione che all'udienza del 16.2.2025 veniva sciolta ed il ricorso accolto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente evidenziato che il thema decidendum sottoposto al Collegio attiene al beneficio della defiscalizzazione del trattamento pensionistico corrisposto nel 2017 ai residenti in [...], segnatamente per le pensioni private erogate dall'INPS, in presenza del solo requisito della residenza in tale paese e non anche della cittadinanza bulgara.Orbene, per i pensionati della gestione privata, tale esenzione trova conferma in plurime decisioni di merito sia innanzi al Giudice tributario (ex pluribus – CGT I grado Sondrio sent. 67/25 e di Pisa sent. 177/25) che nelle controversie instaurate direttamente nei confronti dell'Ente sostituto di imposta (Trib Viterbo – Giudice del Lavoro – sent. 428/22), al cui iter argomentativo il Collegio aderisce, ove si ritiene che il quadro normativo, almeno fino alla risposta all'interpello n. 244 del 3.4.23, richieda il requisito della cittadinanza/nazionalità in aggiunta a quello della residenza, che il ricorrente ha documentato con certificazione AIRE rilasciata dall'Ambasciata d'Italia (indirizzata al Comune di Nepi – VT), solo per le pensioni pubbliche. Nella fattispecie il ricorrente ha documentato: di essere nell'anno 2017 titolare di pensione privata INPS;
di essere residente in [...]dal 25.2.16; di trovarsi nelle condizioni previste dalla specifica convenzione in materia di doppia imposizione e tenuto conto che "ai fini della doppia imposizione rileva la sola esistenza del potere impositivo principale, indipendentemente dall'effettivo pagamento dell'imposta" (SC 27287/23). L'eccezione di incompetenza territoriale dell'ufficio accertatore, sollevata unicamente nella seconda memoria versata in atti, pur rilevabile d'ufficio ove fondata (SC ord.
23889/24 – 8049/17) con riferimento alla sede legale dell'INPS/Roma luogo di produzione del maggior reddito, non può essere accolta poichè, come risulta da quanto lo stesso ricorrente ha versato in atti, il
Ricorrente_1 dal 15.5.23 è di nuovo residente in Italia trovando così applicazione gli artt. 31 e/o 58 dpr 600/1973 (SC ord. 21290/15). Per le ragioni esposte il ricorso trova accoglimento e, in ragione di una valutazione complessiva della controversia, le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Collegio nella Camera di Consiglio del 16/02/2026,sciolta la riserva così provvede ,accoglie il ricorso e compensa le spese di giudizio.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 2, riunita in udienza il 10/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
ROLFO ALDO MARIA, Presidente
LA FR, Relatore
MINISCI FR, Giudice
in data 10/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 200/2025 depositato il 26/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Viterbo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL01PF01075 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 405/2025 depositato il
10/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento in epigrafe di € 16.438,00, notificato a mezzo posta dalla AE di Viterbo in data17.1.2025, a titolo di IRPEF/17 oltre sanzioni ed interessi
.Contestava la pretesa deducendo che, essendo residente a fini fiscali in Bulgaria come da certificazione
AIRE, aveva titolo alla detassazione della pensione in ragione della convenzione Italia/Bulgaria che l'INPS, sostituto di imposta, aveva correttamente applicato. Ricostruiva il quadro normativo e giurisprudenziale anche nelle successive memorie e concludeva per l'accoglimento del ricorso ovvero, in via subordinata, con esclusione di sanzioni ed interessi in ragione dell'intervenuto provvedimento INPS di detassazione, circostanza che non consentiva di connotare alcuna colpa nella condotta del contribuente. Con la memoria illustrativa, depositata in vista dell'udienza di trattazione , eccepiva la nullitàdell'accertamento emesso dalla
DP di Viterbo territorialmente incompetente in quanto il luogo di produzione del reddito era da individuare in Roma, sede legale dell'istituito che erogava il trattamento pensionistico. Si costituiva in giudizio la AE contestando ogni avversa deduzione e chiedeva il rigetto del ricorso poichè il ricorrente, seppur iscritto all'AIRE, non coniugava residenza e nazionalità bulgara (SC 21684 e 21697/23) nè poteva ricorrere alcun dubbio interpretativo del quadro normativo idoneo a escludere anche la debenza delle sanzioni (SC
24670/07).L'istanza di sospensione, ricorrendone i presupposti, veniva accolta. All'udienza pubblica del
10.10.2025 , il relatore esponeva quanto dedotto dalle parti che, rispettivamente, insistevano come in atti.
Il Collegio riservava la decisione che all'udienza del 16.2.2025 veniva sciolta ed il ricorso accolto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente evidenziato che il thema decidendum sottoposto al Collegio attiene al beneficio della defiscalizzazione del trattamento pensionistico corrisposto nel 2017 ai residenti in [...], segnatamente per le pensioni private erogate dall'INPS, in presenza del solo requisito della residenza in tale paese e non anche della cittadinanza bulgara.Orbene, per i pensionati della gestione privata, tale esenzione trova conferma in plurime decisioni di merito sia innanzi al Giudice tributario (ex pluribus – CGT I grado Sondrio sent. 67/25 e di Pisa sent. 177/25) che nelle controversie instaurate direttamente nei confronti dell'Ente sostituto di imposta (Trib Viterbo – Giudice del Lavoro – sent. 428/22), al cui iter argomentativo il Collegio aderisce, ove si ritiene che il quadro normativo, almeno fino alla risposta all'interpello n. 244 del 3.4.23, richieda il requisito della cittadinanza/nazionalità in aggiunta a quello della residenza, che il ricorrente ha documentato con certificazione AIRE rilasciata dall'Ambasciata d'Italia (indirizzata al Comune di Nepi – VT), solo per le pensioni pubbliche. Nella fattispecie il ricorrente ha documentato: di essere nell'anno 2017 titolare di pensione privata INPS;
di essere residente in [...]dal 25.2.16; di trovarsi nelle condizioni previste dalla specifica convenzione in materia di doppia imposizione e tenuto conto che "ai fini della doppia imposizione rileva la sola esistenza del potere impositivo principale, indipendentemente dall'effettivo pagamento dell'imposta" (SC 27287/23). L'eccezione di incompetenza territoriale dell'ufficio accertatore, sollevata unicamente nella seconda memoria versata in atti, pur rilevabile d'ufficio ove fondata (SC ord.
23889/24 – 8049/17) con riferimento alla sede legale dell'INPS/Roma luogo di produzione del maggior reddito, non può essere accolta poichè, come risulta da quanto lo stesso ricorrente ha versato in atti, il
Ricorrente_1 dal 15.5.23 è di nuovo residente in Italia trovando così applicazione gli artt. 31 e/o 58 dpr 600/1973 (SC ord. 21290/15). Per le ragioni esposte il ricorso trova accoglimento e, in ragione di una valutazione complessiva della controversia, le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Collegio nella Camera di Consiglio del 16/02/2026,sciolta la riserva così provvede ,accoglie il ricorso e compensa le spese di giudizio.