Rigetto
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 25/02/2026, n. 1511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1511 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01511/2026REG.PROV.COLL.
N. 07887/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7887 del 2025, proposto dalla società -OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Carmine Paul Alexander Tedesco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della difesa, il Ministero dell’interno, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, Unità per le autorizzazioni di materiali di armamento – Uama, tutti in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell’Unità per le autorizzazioni di materiali di armamento – Uama del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della difesa, del Ministero dell’interno, dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 il consigliere CH CO e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Giunge alla decisione del Consiglio di Stato, l’appello proposto dalla società -OMISSIS- avverso la sentenza del T.a.r. per il Lazio n. -OMISSIS-, che ha respinto la domanda avverso il diniego del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, proposta ai sensi dell’art. 116 c.p.a.
2. Si espongono i fatti rilevanti per il giudizio.
2.1. Come ricostruito nell’ambito del processo di primo grado, la società ricorrente, premesso di essere produttrice di sonde sottomarine che servono per misurare i parametri chimico-fisici delle acque, in grado di operare fino ad oltre 7.000 metri di profondità, ha agito innanzi al T.a.r. per il Lazio, esponendo:
a) di aver intrattenuto rapporti commerciali con ditte russe;
b) che a partire dall’anno 2022, funzionari alle dipendenze della Presidenza del Consiglio iniziavano a eseguire accessi presso la sede dell’-OMISSIS- a -OMISSIS- alla ricerca di informazioni relative a vendite effettuate in Cina e, in particolare, ad un’operazione di esportazione che sarebbe stata messa in atto dalla Società e che avrebbe indotto a prefigurare una diversione dei materiali esportati tramite una triangolazione verso società/enti russi connessi con programmi sensibili, per un utilizzo riconducibile a una o più delle fattispecie di cui all’art. 4, par. 1, del Reg. UE 2021/821.
2.2. Con la nota prot. n. 28765 del 3 ottobre 2023, l’Autorità nazionale – UAMA, incardinata presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha pertanto disposto l’applicazione della clausola omnicomprensiva mirata (c.d. clausola “ catch all ”) nei confronti della società -OMISSIS-, con riferimento alla vendita di una sonda oceanografica da parte di questa ditta alla società NE -OMISSIS-
Con l’applicazione della suddetta clausola, l’autorità nazionale ha onerato la ditta italiana di “ presentare specifica istanza alla scrivente Autorità ”, finalizzata ad acquisire la necessaria autorizzazione, qualora avesse avuto intenzione di procedere all’esportazione della suddetta sonda.
2.3. Nel corso dell’anno 2024, in una data non meglio indicata dalle parti del giudizio, l’ Office for Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro statunitense inseriva la Società -OMISSIS- e, di conseguenza, il suo legale rappresentante e amministratore, nella Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN List) ai sensi dell’ Executive Order 14024 (E.O. 14024), per aver ceduto una propria sonda ad una Società NE ( -OMISSIS- ), la quale avrebbe poi deviato la sonda ambientale in Russia.
2.4. La ditta italiana e il suo legale rappresentante hanno presentato innanzi all’OFAC un’istanza finalizzata a domandare la rimozione dalla lista “SDN” (“ Request for Removal from the SDN List ”).
2.5. Con l’istanza presentata in data 14 febbraio 2025, il legale rappresentante della società, per il tramite del suo legale, ha domandato all’UAMA, l’accesso ai “ documenti informativi relativi all’operazione di esportazione, in possesso di questa autorità, che ha indotto quest’ultima a prefigurare una diversione dei materiali esportati verso società/enti russi connessi con programmi sensibili, per un utilizzo riconducibile a una o più delle fattispecie di cui all’art. 4, par. 1 del Reg. (UE) 2021/821; nello specifico, con riferimento alla fornitura di una sonda oceanografica da parte di -OMISSIS- s.r.l., formalmente destinata alla società NE -OMISSIS- ”.
2.6. Con il provvedimento del 3 marzo 2025, l’UAMA ha negato l’accesso, opponendo una triplice motivazione, di cui si dà conto al §. 6.6. della sentenza.
3. Avverso il diniego all’ostensione della documentazione, la società ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a., domandando l’annullamento del provvedimento e conseguentemente di ordinare all’Uama e alle altre amministrazioni intimate l’esibizione ed il rilascio, entro il termine di trenta giorni, di tutti gli atti e documenti richiesti con la predetta istanza di accesso.
3.1. Si sono costituite in giudizio le amministrazioni suindicate, resistendo al ricorso con difese di rito e di merito.
4. Con la sentenza n. -OMISSIS-, il T.a.r. per il Lazio ha respinto il ricorso e ha compensato le spese.
5. La società ha impugnato la sentenza di primo grado, articolando quattro motivi di appello.
5.1. Si è costituito in giudizio il Ministero, resistendo all’appello.
6. Alla camera di consiglio dell’8 gennaio 2026 e del 9 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. L’appellante società impugna la sentenza di primo grado formulando quattro motivi di appello, la cui trattazione potrà essere svolta in forma congiunta, essendo comuni le motivazioni che inducono il Collegio ad una loro reiezione.
6.1. Con il primo motivo, l’appellante deduce: “ Violazione e falsa applicazione dell'art. 24, comma 7, legge 241/1990 e dell'art. 24 cost. – erronea interpretazione del rapporto tra accesso difensivo e documenti classificati ”. L’appellante ritiene, in maniera argomentata, che il T.a.r. abbia errato nel non ritenere applicabile l’accesso difensivo e il rito speciale di cui all’art. 116 c.p.a. allorquando si tratti di documenti classificati, sostenendo che l’unica sede per l’accesso a tali documenti sia il giudizio di merito avverso l’atto lesivo, rispetto al quale i documenti di cui si domanda l’ostensione si pongono in un nesso di “strumentalità necessaria” alla difesa in giudizio.
6.1.1. Con il secondo motivo, l’appellante deduce: “ Violazione dell'art. 42, comma 8, legge 124/2007 – erronea interpretazione delle modalità di accesso ai documenti classificati e dei poteri del giudice amministrativo ”. L’appellante insiste sulla deduzione secondo cui “ il giudice amministrativo nell’ambito del giudizio ex art. 116 c.p.a. ha il potere di ordinare l’ostensione di documenti classificati adottando le opportune cautele per tutelare la riservatezza, quando sussistano i presupposti dell’accesso difensivo ”. Secondo l’appellante tale norma conferirebbe, espressamente, al giudice amministrativo il potere di dettare le modalità di accesso, “ potere che può essere esercitato anche per i documenti classificati quando l'accesso sia necessario per finalità difensive costituzionalmente garantite ” e, pertanto, “ l’Amministrazione non può negare in via assoluta l’ostensione della documentazione classificata, ma deve operare un bilanciamento tra le esigenze di riservatezza e il diritto di difesa ”.
L’appellante si duole, quindi, che il T.a.r. ha erroneamente limitato i propri poteri giurisdizionali, disconoscendo la possibilità di ordinare l’accesso con modalità cautelari che contemperino le esigenze di riservatezza con il diritto costituzionale di difesa.
6.1.2. Con il terzo motivo, l’appellante deduce: “ Violazione dell’art. 3 legge 241/1990 – difetto di motivazione del diniego ”. L’appellante si duole che il diniego dell'Uama si limiterebbe ad un generico richiamo alla classificazione di segretezza, senza fornire alcuna spiegazione delle ragioni per cui la divulgazione comprometterebbe gli interessi tutelati dalla classificazione.
6.1.3. Con il quarto motivo, l’appellante deduce: “ Violazione degli artt. 24 e 113 cost. – lesione del diritto di difesa ”. Si evidenzia che la conoscenza degli elementi informativi in possesso dell'Uama sarebbe indispensabile per garantire l’effettività del diritto di difesa di -OMISSIS- nel procedimento pendente dinanzi all’OFAC.
Si ipotizza, in proposito, che i documenti detenuti dall’UAMA avrebbero determinato il provvedimento restrittivo italiano del 3 ottobre 2023; le informazioni dell’autorità italiana avrebbero influenzato la successiva decisione dell’OFAC di inserire -OMISSIS- nella SDN List; la conoscenza dei documenti sarebbe necessaria per la difesa della società nel procedimento pendente dinanzi all’OFAC.
6.2. I motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente, dovendo l’appello essere respinto sulla scorta delle unitarie motivazioni che ci si accinge ad esporre.
6.3. Preliminarmente, va ricordato che, ai sensi dell’art. 42, comma 1, legge 3 agosto 2007, n. 124: “ Le classifiche di segretezza sono attribuite per circoscrivere la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attività o cose ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi in ragione delle proprie funzioni istituzionali ” e “ Chi appone la classifica di segretezza individua, all' interno di ogni atto o documento, le parti che devono essere classificate e fissa specificamente il grado di classifica corrispondente ad ogni singola parte ”.
Nondimeno, il comma 8, della medesima disposizione prevede, a tutela degli interessati, che: “ Qualora l'autorità giudiziaria ordini l'esibizione di documenti classificati per i quali non sia opposto il segreto di Stato, gli atti sono consegnati all'autorità giudiziaria richiedente, che ne cura la conservazione con modalità che ne tutelino la riservatezza, garantendo il diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione senza estrarne copia ”.
6.4. Esaminando queste disposizioni, questo Consiglio ha già posto in correlazione la disciplina di cui agli articoli 24, legge 7 agosto 1990, n. 241, e 42, comma 8, legge 3 agosto 2007, n. 124, chiarendo che l’articolo 24 della legge generale sul procedimento amministrativo, per un verso, esclude l’ostensione degli atti vincolati dalle classifiche di segretezza (comma 1, lettera a); per altro verso, prevede che il diritto di accesso debba in ogni caso essere garantito, ove risulti necessario per la cura e la difesa degli interessi giuridici del richiedente (comma 7) (Cons. Stato, Sez. I, 1 luglio 2014, n. 2226).
Nell’interpretare questo aspetto della disciplina, in un primo parere, questo Consiglio (Cons. Stato, Sez. I, 1 luglio 2014, n. 2226, richiamato anche da Sez. I, 10 marzo 2021 n. 545), “ sul fondamento di un’interpretazione costituzionalmente orientata degli articoli 24, legge 7 agosto 1990, n. 241, e 42, legge 3 agosto 2007, n. 124, ha affermato che l’accesso alla documentazione classificata non può essere escluso dall’Amministrazione, laddove la conoscenza dell’atto richiesto si renda necessaria per la difesa in sede giurisdizionale degli interessi giuridici del soggetto istante ”. In sostanza, nel parere, si sostiene che: “ la disciplina prevista dall’articolo 42, comma 8, legge 3 agosto 2007, n. 124, lungi dal sovrapporsi in chiave escludente al contenuto precettivo dell’articolo 24, comma 7, legge 7 agosto1990, n. 241, presuppone e integra la clausola di chiusura ivi contemplata, conferendo alla sola autorità giudiziaria la potestà di ordinare l’esibizione processuale dei documenti classificati la cui conoscenza sia necessaria per la tutela delle istanze difensive del richiedente ”.
In un successivo parere, la Sezione consultiva (Cons. Stato, Sez. I, 10 marzo 2021 n. 545) ha evidenziato che: “ ove l’istanza formulata dal privato presenti un’intrinseca preordinazione difensiva e la conoscenza del documento amministrativo risulti necessaria per la protezione di una situazione giuridicamente rilevante, l’interesse ostensivo del richiedente prevale sulle esclusioni che ordinariamente impediscono l’esercizio del diritto di accesso ” . Tuttavia proseguendo nel suo ragionamento, il parere ha puntualizzato che “ L’accesso “difensivo” si connota quindi per la combinazione tra le limitazioni derivanti dall’aggravamento degli oneri di dimostrazione posti a carico del richiedente e l’attitudine al superamento delle preclusioni generali alla divulgazione delle categorie documentali escluse ” e, proprio a tale proposito, si è pertanto rimarcato che “ in materia di accesso difensivo ai sensi dell’art. 24, comma 7, della l. n. 241 del 1990, si deve escludere che sia sufficiente nell’istanza di accesso un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando, poiché l’ostensione del documento richiesto passa attraverso un rigoroso, motivato, vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l’istante intende curare o tutelare (Cons. St., Ad. Pl., 18 marzo 2021, n. 4) ”.
Sul versante dell’operatività procedurale, si è poi ritenuto che: “ Se invece gli atti sono vincolati dalle cosiddette classifiche di segretezza, il diritto di accesso “difensivo” può essere esercitato esclusivamente nelle sole forme prescritte dall’articolo 42, comma 8, legge 3 agosto 2007, n. 124, il quale, circoscrivendo l’ambito di conoscibilità delle informazioni classificate, presuppone e integra (trattandosi peraltro di norma successiva) la disciplina del meccanismo ostensivo previsto dall’articolo 24, comma 7, legge 7 agosto1990, n. 241. Valgono, al riguardo, i principi formulati da questa Sezione con il citato parere 1 luglio 2014, n. 2226, secondo cui, ai sensi dell’articolo 42, comma 8, cit., l’interesse difensivo alla conoscenza degli atti classificati deve essere fatto valere dinnanzi all’autorità giudiziaria, la quale è tenuta a valutare se, nel caso concreto, le esigenze di tutela del diritto di difesa possano giustificare l’esibizione processuale del documento vincolato ”.
6.5. Applicando tali principi alla vicenda in esame, va evidenziato come l’istanza del 14 febbraio 2025, presentata dall’interessato, è stata motivata, riassumendosi gli eventi salienti della vicenda che hanno interessato la ditta con riferimento all’inclusione nella “SDN list” ed evidenziandosi che « -OMISSIS- S.r.l. ha promosso il procedimento per richiedere la sua rimozione dall'elenco SDN Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN List) presso l’Office of Foreign Assets Control ("OFAC") del Dipartimento del Tesoro U.S. e i documenti informativi richiesti si rilevano fondamentali ai fini dell’esercizio del diritto di difesa costituzionalmente tutelato ai sensi dell’art. 24 Cost. “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi [cfr. art. 113]. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”. ».
6.6. A fronte di tale istanza, il diniego opposto dall’amministrazione è stato così motivato:
i. “… non si evince la correlazione tra la documentazione richiesta, che riguarda procedimenti e analisi nazionali, e le restrizioni previste invece dal diritto statunitense, trattandosi evidentemente di valutazioni autonome, seppur convergenti negli esiti. Mancherebbe, pertanto, la puntuale individuazione della motivazione che induce a richiedere della documentazione non afferente al procedimento restrittivo statunitense, mentre sarebbe invece coerente richiedere tale documentazione alle autorità USA ”; (questa ragione giustificatrice viene considerata come assorbente e le altre due vengono formulate “ In ogni caso… ”)
ii. “ In ogni caso ”, sul documento informativo ricevuto […] è stata apposta una classifica di segretezza che rende il documento non divulgabile, in quanto ai sensi dell’art. 42, comma 8, legge n. 124/2007, “ l’accesso documentale è consentito […] nella forma di presa visione, per ordine dell’autorità giudiziaria …”;
iii. il d.m. del Ministero degli affari esteri n. 604 del 7.09.1994 dispone che: i “ documenti concernenti l’attività della Unità per le autorizzazioni di materiali di armamento ” siano esclusi dall’accesso documentale, poiché inclusi nelle “ Categorie di documenti inaccessibili per motivi attinenti alla sicurezza, alla difesa nazionale, all’esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali ”.
6.7. Mentre in considerazione delle censure articolate con i motivi di appello appare superabile la terza ragione giustificatrice del diniego, resiste alle censure di parte la prima delle ragioni giustificatrici del diniego e, pertanto, il Collegio ritiene di soprassedere sulla seconda ragione giustificatrice del diniego.
6.7.1. Con riferimento al terzo motivo opposto dall’amministrazione (riportato sub “ iii .”), si evidenzia che tale ragione giustificatrice risulta totalmente non motivata dall’amministrazione, perché consistente esclusivamente nella trascrizione della norma, senza alcuna contestualizzazione rispetto al caso di specie. Essa è pertanto illegittima.
6.7.2. Con riferimento al secondo motivo di diniego (riportato sub “ ii .”), quanto alle modalità con cui l’accesso deve essere esperito, in caso di documenti classificati, si è affermato che “ per i documenti classificati viene in rilievo la regola sancita dall’articolo 42, comma 8, a tenore del quale, qualora l'autorità giudiziaria ordini l'esibizione di documenti classificati per i quali non sia opposto il segreto di Stato, gli atti sono consegnati all'autorità giudiziaria richiedente, che ne cura la conservazione con modalità che ne tutelino la riservatezza, garantendo il diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione senza estrarne copia ”. Viene ribadito che “ spetterà all’autorità giudiziaria procedente, se ritiene, ordinarne l’esibizione e, sempre che non sia opposto il segreto di Stato, curarne “ la conservazione con modalità che ne tutelino la riservatezza, garantendo il diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione senza estrarne copia”. Lo speciale regime di esibizione giudiziale previsto dall’articolo 42, comma 8, legge 3 agosto 2007, n. 124, può infatti operare unicamente nell’ambito di un sistema di segretezza informativa fondato sulle esigenze di protezione degli “interessi fondamentali della Repubblica” (articolo 4, comma 2, d.P.C.M. 12 giugno 2009, n.7) ” (Cons. Stato, Sez. I, 10 marzo 2021 n. 545, §. 8.5.)
Non ignora il Collegio che l’art. 42, comma 8, legge 3 agosto 2007, n. 124 è stato interpretato nel senso che l’ostensione della documentazione classificata debba avvenire nell’ambito del medesimo procedimento giudiziario in cui, astrattamente, l’informazione contenuta nel documento classificato rileverebbe a fini difensivi e si ritenga, per converso, che non si ammissibile l’esperimento del rito di cui all’art. 116 c.p.a. per procurarsi l’ostensione del suddetto documento (Cons. Stato, Sez. III, 12 giugno 2023, n. 5753; Sez. IV, 21 agosto 2023 n. 7879). Tuttavia, va evidenziato, rispetto alle conclusioni raggiunte dall’orientamento in questione, la peculiarità del caso di specie, rispetto al quale non risulta né incardinato né incardinabile alcun processo a tutela della parte istante, in quanto la documentazione di cui si domandata la visione potrebbe astrattamente rilevare in un procedimento incardinato innanzi ad un Paese estero, in cui dette informazioni potrebbero essere necessarie per la difesa dei diritti e degli interessi dell’istante.
Nondimeno, in ragione della sussistenza di una più liquida ragione di decisione (sul criterio della ragione più liquida, cfr. Cons. Stato, Ad. plen. n. 5 del 2015, § 5.3.) e in considerazione della circostanza che la prospettiva di un’eventuale differente decisione circa l’ammissibilità del rito da parte del Collegio potrebbe, astrattamente, dar luogo ad un contrasto fra precedenti, per scongiurare il quale si dovrebbe investire dell’esame l’Adunanza plenaria, ai sensi dell’art. 99, comma 1, c.p.a., si ritiene che si debba accantonare l’esame della censura inerente a questo profilo di diniego, non risultando le altre censure proposte idonee a superare la prima delle ragioni giustificatrici che sostengono il diniego.
6.7.3. A tale ultimo riguardo, pur essendo il Collegio consapevole delle difficoltà che può incontrare la parte che domanda di accedere a documenti di cui ignora il contenuto, nel definire a priori quello che sono “ le esigenze di tutela del diritto di difesa [che] possano giustificare l’esibizione processuale del documento vincolato ” ai sensi dell’art. 42, comma 8, legge 3 agosto 2007, n. 124, si ritiene, tuttavia, che, in base al quadro normativo, come ricostruito dai precedenti della Sezione consultiva innanzi richiamati, sia onere della parte istante, per poter vincere l’esigenza di riservatezza che l’ordinamento specificamente gli contrappone, prefigurare e rappresentare un possibile impiego delle informazioni che auspica di ricavare dai documenti, così da illustrare all’amministrazione (e, di rimando, all’autorità giudiziaria) il rilievo che tale documentazione possa rivestire e perché dunque essa risulti “necessaria” alla difesa.
Nel caso di specie, l’istanza, per come formulata, manifesta un’estrema genericità e neppure prefigura quella che potrebbe essere la linea difensiva o comunque il rilievo delle informazioni dinanzi all’autorità amministrativa statunitense.
Tale circostanza rende pertanto legittimo il rilievo dell’amministrazione, laddove afferma che “ non si evince la correlazione tra la documentazione richiesta, che riguarda procedimenti e analisi nazionali, e le restrizioni previste invece dal diritto statunitense ”.
6.8. Con specifico riferimento al terzo motivo di appello, con cui si è tentato di circostanziare in sede processuale l’istanza originariamente rivolta all’amministrazione, va evidenziato che l’Adunanza plenaria ha affermato che: “ il giudizio in materia di accesso, pur seguendo lo schema impugnatorio, non ha sostanzialmente natura impugnatoria, ma è rivolto all’accertamento della sussistenza o meno del diritto dell’istante all’accesso medesimo e, in tal senso, è dunque un “giudizio sul rapporto”, come del resto si evince dall’art. 116, comma 4, del d. lgs. n. 104 del 2010, secondo cui il giudice, sussistendone i presupposti, «ordina l’esibizione dei documenti richiesti »” (così, testualmente, A.P. n. 10/2020 §. 11.8.). Tuttavia, “ il c.d. giudizio sul rapporto, pur in sede di giurisdizione esclusiva, non può essere la ragione né la sede per esaminare la prima volta avanti al giudice questo rapporto perché è il procedimento la sede prima, elettiva, immancabile, nella quale la composizione degli interessi, secondo la tecnica del bilanciamento, deve essere compiuta da parte del soggetto pubblico competente, senza alcuna inversione tra procedimento e processo ” (cfr., ibidem , §. 11.9.).
Dovendo farsi applicazione di tale principio, che il Collegio condivide, non possono, perciò, essere prese in considerazione le più specifiche esigenze difensive enucleate con l’appello dalla società, sottoposte all’esame del Collegio e che invece non compaiono nell’istanza, e cioè che i documenti detenuti dall’Uama avrebbero determinato il provvedimento restrittivo italiano del 3 ottobre 2023, che le informazioni dell’autorità italiana avrebbero poi influenzato la successiva decisione dell’OFAC di inserire -OMISSIS- nella “SDN List” e che, pertanto, la conoscenza dei documenti sarebbe necessaria per la difesa della società nel procedimento pendente dinanzi all’OFAC.
6.9. In merito, può però evidenziarsi, sempre rimanendo nel solco tracciato dall’Adunanza Plenaria, che il diniego dell’amministrazione non preclude la formulazione di successive istanze, allorquando tali richieste risultino formulate su di una nuova (e, per quanto attiene al caso di specie), più articolata e motivata prospettazione (Cons. Stato, Ad. Plen., 18 aprile 2006, n. 6, “ In altre parole, il cittadino potrà reiterare l’istanza di accesso e pretendere riscontro alla stessa in presenza di fatti nuovi, sopravvenuti o meno, non rappresentati nell’originaria istanza o anche a fronte di una diversa prospettazione dell’interesse giuridicamente rilevante, cioè della posizione legittimante all’accesso; e, in tal caso, l’originario diniego, da intendere sempre rebus sic stantibus, ancorché non ritualmente impugnato, non spiegherà alcun rilievo nella successiva vicenda procedimentale e processuale ”).
Questo consente all’interessato di riproporre la medesima istanza, meglio circostanziando le ragioni per le quali la parte ipotizza che la documentazione possa avere rilievo a fini difensivi e, dunque, risulti “necessaria” alla difesa.
7. In conclusione, dunque, per le motivazioni suesposte, l’appello va respinto.
8. Nel tenore delle questioni controverse, si ravvisano le eccezionali ragioni sancite dal combinato disposto degli artt. 26 comma 1 c.p.a. e 92 comma 2 c.p.c. per compensare integralmente le spese del grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del giudizio.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 8 gennaio 2026 e 9 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
IA MA, Presidente FF
CH CO, Consigliere, Estensore
Paolo Marotta, Consigliere
Rosario Carrano, Consigliere
Eugenio Tagliasacchi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CH CO | IA MA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.