Articolo 7 della Legge 4 agosto 1990, n. 240
Articolo 6Articolo 8
Versione
2 settembre 1990
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Versione
31 maggio 1995
Art. 7. 1. ((I soggetti di cui all'articolo 4)) , al fine di reperire l'occorrente provvista finanziaria, sono autorizzati ad emettere obbligazioni ai sensi degli articoli 2410 e seguenti del codice civile , nonche' azioni ordinarie e di godimento ai sensi degli articoli 2346 e seguenti del codice civile . Tali soggetti sono altresi' autorizzati a compiere ogni operazione finanziaria ritenuta idonea, compresa l'emissione di titoli atipici, previa autorizzazione della Commissione nazionale per le societa' e la borsa.
Entrata in vigore il 31 maggio 1995
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