Art. 7. 1. ((I soggetti di cui all'articolo 4)) , al fine di reperire l'occorrente provvista finanziaria, sono autorizzati ad emettere obbligazioni ai sensi degli articoli 2410 e seguenti del codice civile , nonche' azioni ordinarie e di godimento ai sensi degli articoli 2346 e seguenti del codice civile . Tali soggetti sono altresi' autorizzati a compiere ogni operazione finanziaria ritenuta idonea, compresa l'emissione di titoli atipici, previa autorizzazione della Commissione nazionale per le societa' e la borsa.
Versione
2 settembre 1990
2 settembre 1990
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Versione
31 maggio 1995
31 maggio 1995
Giurisprudenza • 40
- 1. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 08/03/2023, n. 2425Provvedimento: […] 4. Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli hanno appellato la sentenza, deducendo la non corretta ricostruzione del quadro normativo di riferimento da parte del primo giudice (in particolare, per quanto concerne l'interpretazione ed applicazione degli artt. 24, comma 42, e 28, comma 8, del decreto legge n. 98/2011, conv. in legge n. 111/2011 nonché degli art. 2 e 6 del regolamento approvato con d. m. n. 38/2013, pubblicato in G.U. 89 del 16/4/2013; inoltre, dell'art. 7 legge n. 240/1990 e dell'art. 6, comma 9, del d.m. n. 38/2013.), oltre al travisamento dei fatti e alla motivazione insufficiente e contraddittoria circa le risultanze degli accertamenti tecnici compiuti in sede procedimentale.Leggi di più...
- Distanza rivendite·
- Motivazione amministrativa·
- D.M. 38/2013·
- Rivendite tabacchi·
- Esigenza di servizio·
- Interpretazione normativa·
- D.L. 98/2011·
- Criteri istituzione rivendita·
- Popolazione residente·
- Impianti distribuzione carburanti