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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 07/10/2025, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 749/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
AREA 3 - CONT/CONTRATTUALE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Claudio Di Giacinto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero di ruolo di cui in epigrafe, vertente tra le seguenti parti: in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1
EL OL. come da procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
LE LL in Barletta alla via Pappalettere n.16.
-APPELLANTE- contro
(C.F. ) e CP_1 C.F._1 Controparte_2
( ) rappresentate e difese all'Avv. Gabriella Bongi, come da procura in atti C.F._2
-APPELLATI
Nonché contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_3 C.F._3 CP_4
), (C.F. C.F._4 Controparte_5 C.F._5
- ALTRI APPELLATI
OGGETTO: “appello avverso sentenza del Giudice di Pace”
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 3.7.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 4.02.2021, in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t ha proposto parziale appello avverso la sentenza n. 41/2020 depositata in data 6.7.2020 non notificata, nel giudizio recante R.G. n. 1159/2019 (al quale sono stati riuniti i giudizi recanti R.G. nn. 1160/2019, 1161/2019, 1162/2019 e 1163/2019), nella parte in cui la stessa ha rigettato le opposizioni ai decreti ingiuntivi nnr. 210/2018 (R.G. 1160/19) e 202/2018 (R.G. 1161/2019), con i quali, su ricorso delle appellate e le era stata CP_1 Controparte_2 ingiunta la consegna dei contratti di telefonia mobile relativi alle utenze mobili contraddistinte dai numeri 3897988458 e 3495532387.
Con il primo motivo di appello, ha censurato la sentenza del primo Giudice nella Pt_1 parte in cui ha rigettato l'eccezione di incompetenza per valore e per materia del Giudice di Pace adito, atteso l'oggetto della domanda, avente riguardo alla consegna di un contratto il cui valore è indeterminabile.
Con il secondo motivo è stata censurata la sentenza appellata nella parte in cui ha respinto l'eccezione di incompetenza territoriale, in favore del Giudice di Pace di Benevento e di Arienzo, atteso che dovrebbe aversi riguardo al luogo di residenza del consumatore, in assenza di elezione di domicilio, a tale ultimo fine dovendo aversi riguardo a quello di cui all'art. 43 cod. civ. e non a quello ex art. 47 cod. proc. civ;
o in subordine, in favore del foro di Rho, attuale sede legale di e luogo di esecuzione del contratto, ovvero di Roma, sede dove è sorto il rapporto Controparte_6 obbligatorio prima della fusione tra e CP_7 Controparte_8
Con il terzo motivo è stata reiterata la censura della carenza di un concreto interesse ad agire, non potendo lo stesso esser individuato nella mera legittimazione ad agire in sede conciliativa, in quanto non necessaria, né nella proposizione di un futuro giudizio di merito, in quanto meramente eventuale;
ha eccepito altresì l'erroneità della sentenza, in ragione della necessaria intervenuta consegna del contratto al cliente.
Con ulteriore censura si è eccepita l'omessa motivazione in ordine alle eccezioni, già sollevate nel giudizio di primo grado, circa la violazione, da parte della ricorrente, delle formalità imposte dalla procedura di accesso agli atti cui al d.lgs. 196/2003, nonché la legittimità del mancato adempimento da parte del Gestore della telefonia.
Con l'ultimo motivo si è censurata la sentenza impugnata in ordine al mancato rilievo della cessazione della materia del contendere, avendo la wind adempiuto prima della notifica del ricorso per decreto ingiuntivo.
Ha concluso, dunque, nei seguenti termini: “Voglia il Tribunale adito: a) Accogliere
l'appello proposto per tutti i motivi esposti, riformando integralmente la sentenza n.41/2020 in relazione ai giudizi aventi rg 1160/19 e 1161/19, depositata dal Giudice di Pace di Canosa di
Puglia, avv. Felice Occhiello, depositata e resa pubblica il 6 luglio 2020; b) Per l'effetto, dichiarare l'erroneità della sentenza nella parte in cui è stata rigettata l'eccezione di incompetenza del giudice adito sotto il profilo dell' incompetenza per valore, materia e territorio, in ragione di quanto esposto ai punti nn. 1 e 2 del presente atto;
c) Per l'effetto, accertare e dichiarare l'incompetenza per valore e per materia del giudice di pace adito in favore del Tribunale di Trani, oppure del Tribunale di Benevento, oppure del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, ovvero del Tribunale di Milano e/o Roma;
d) In via gradata accertare e dichiarare
l'incompetenza territoriale del giudice investito del ricorso per decreto ingiuntivo in applicazione dell'art. 66 bis ( ex63) del Codice del Consumo;
e) per l'effetto, accertare e dichiarare la competenza territoriale del Giudice di Pace di Benevento ( r.g. 1160/19), ovvero del Giudice di pace di Arienzo ( r.g. 1161/19) ovvero del Giudice Pace di Roma e/o Rho (Milano) in applicazione degli artt. 19 e 20 c.p.c., oppure in accoglimento dell'eccezione di incompetenza per materia/valore del giudice adito dichiarare quella del Tribunale di Benevento , oppure del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ovvero del Tribunale di Roma e/o Milano, per tutti i motivi esposti;
f) accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso per ingiunzione e l' erroneità della sentenza per carenza di interesse ad agire per quanto esposto al punto 3. del presente atto;
g) accertare e dichiarare l'omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado in merito al mancato rispetto della procedura prevista dall'art. 7 del D. Lgsl. 196/2003 per quanto esposto al punto n. 4 del presente atto e dichiarare altresì la legittimità dell'operato dell'appellante in relazione alla normativa di riferimento, per tutti i motivi esposti nel presente atto;
h) accertare e dichiarare l'errata valutazione da parte del giudice di primo grado in merito all'eccepita cessata materia del contendere per avere adempiuto a quanto richiesto, in ragione di quanto CP_6 esposto nel presente atto;
i) per l'effetto, condannare parte appellata alla restituzione di tutti gli importi a qualsiasi titolo corrisposti da in suo favore, quale conseguenza del Controparte_6 decreto ingiuntivo opposto e della sentenza di primo grado. j) condannare l'appellata alle spese ed onorari del doppio grado di giudizio;
k) emettere ogni consequenziale ed ulteriore provvedimento.”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 10.6.2021 si sono costituite in giudizio CP_1
e eccependo l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e
[...] Controparte_2 in ogni caso chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado con vittoria delle spese di lite, o in subordine, con compensazione delle spese di lite, concludendo nei seguenti termini: “IN VIA PRELIMINARE, chiede, stante la molteplicità degli istituti giuridici coinvolti rispetto la novità della questione trattata di difficile, incerta e/o dubbia risoluzione, in assenza di precedenti giurisprudenziali rinvenibili con riferimento all' oggetto del contendere, la compensazione delle spese di lite. Sempre in via preliminare dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello proposto da per le ragioni indicate in atto ovvero Parte_1 dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., In via preliminare e gradata, nel caso di accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Canosa di Puglia, relativamente ai criteri previsti dal codice di rito, in favore del Giudice di Pace competente territorialmente che il Magistrato riterrà, si chiede disporsi la riassunzione astenendosi dal decidere nel merito, senza statuizione di condanna dell'Avv. Gabriella Bongi alla restituzione degli importi corrisposti, per quanto esposto al punto 5 del presente atto anche perché non provati.
IN VIA PRINCIPALE IN RITO rigettare, perché inammissibili e infondati in fatto ed in diritto, tutti i motivi di appello in rito proposti da confermando la sentenza resa dal Giudice Parte_1 di Pace di Canosa di Puglia nr 41/2020, oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
In ogni caso, stante la molteplicità degli istituti giuridici coinvolti rispetto la novità della questione trattata di difficile, incerta e/o dubbia risoluzione, in assenza di precedenti giurisprudenziali rinvenibili con riferimento all' oggetto del contendere, si chiede la compensazione delle spese di lite. Infine, nel caso non creduto di accoglimento anche parziale dell'appello proposto, nulla a decidersi per la richiesta restituzione, in quanto nulla ha ricevuto l'avv. Bongi per i decreti ingiuntivi poi opposti. IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO, rigettare per tutti i motivi di contestazione in fatto ed in diritto proposti ogni avversa domanda, confermando la sentenza resa dal Giudice di Pace di Canosa di Puglia (BT), Avv. Felice Occhiello oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite oltre IVA e CPA e rimborso forfettario, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.; IN VIA SUBORDINATA
Nel caso di accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice di Pace adito, relativamente ai criteri previsti dal codice di rito in favore del Giudice di Pace che il Magistrato riterrà di competenza, si chiede disporsi la riassunzione astenendosi dal decidere nel merito.
Sempre senza statuizione in ordine alla richiesta condanna alla restituzione degli importi corrisposti all'Avv. Bongi Gabriella per quanto esposto al punto 5 del presente atto e perché non provati.”.
Nessuno si è costituito per gli altri appellati.
La causa è stata istruita mediante acquisizione del fascicolo del giudizio di primo grado e produzioni documentali in atti e all'udienza del 3.7.2025, previa precisazione delle conclusioni ad opera delle parti comparse, la stessa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
--------
L'Appello è fondato e deve essere accolto, per le ragioni di seguito enunciate.
1. In primo luogo, giova respingere l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dalle appellate costituite.
Al riguardo, preme ricordare, in punto di diritto, che l'art. 342 c.p.c. – il quale enuclea i requisiti di forma dell'atto di appello - deve essere interpretato nel senso che l'atto stesso deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che sia tuttavia necessario l'uso di forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione, da contrapporre a quella di primo grado tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata ( cfr. di recente Cass. sez. I, 13/09/2024, n. 24631; Cass. Civ. sez.
I, 30/08/2024, n.23386 e in esse i richiami a Cass., Sez. U., 36481/2022, Cass., Sez. U.,
27199/2017).
Orbene, nel caso di specie, la lettura dell'atto di appello consente agevolmente di individuare le questioni e le parti contestate della sentenza impugnata, avendo l'appellante ampiamente argomentato e motivato in ordine alle censure sollevate al percorso argomentativo del primo giudice, anche indicando la diversa prospettazione fornita dall'impugnante.
2. Passando all'esame dell'impugnazione – deve essere accolto il primo motivo di appello, relativo all'erronea affermazione della competenza per valore compiuta dal primo giudice.
Al riguardo, infatti, sia sufficiente rilevare che non è condivisibile l'argomentazione del
Giudice di pace secondo cui la competenza ratione valoris del giudice troverebbe l'aggancio normativo nella previsione dell'art. 14 c.p.c. e nella dichiarazione di valore effettuata dal ricorrente in sede monitoria, il quale avrebbe limitato la domanda al valore di euro 1.000,00, quale “tetto” massimo dell'indennizzo riconoscibile dalla normativa di settore.
Ed infatti, se è vero che, al primo comma, l'art. 14 c.p.c. dispone che “nelle cause relative
a somme di danaro o a beni mobili il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore”, d'altro canto i commi successivi specificano che “Il convenuto può contestare, ma soltanto nella prima difesa il valore come sopra dichiarato o presunto;
in tal caso il giudice decide, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e senza apposita istruzione” (2° comma) giacchè, soltanto “Se il convenuto non contesta il valore dichiarato o presunto, questo rimane fissato, anche agli effetti del merito, nei limiti della competenza del giudice adito” (3° comma).
Dall'interpretazione letterale e logica (art. 12 preleggi) della disposizione, risulta evidente che il valore dichiarato dall'attore può assumere rilievo autonomo, ai fini della competenza, soltanto in difetto di contestazione da parte del convenuto, mentre in caso di contestazione spetta al giudice decidere, in base a quanto risulta dagli atti: il Giudice, cioè, dovrà verificare se l'obiezione del convenuto, il quale eccepisce che il valore del petitum non rientri nella competenza del giudice adito, sia o meno fondata.
Sicché, nel caso di specie, avendo il convenuto (id est: l'opponente, attore in senso formale ma convenuto in via sostanziale), espressamente contestato il valore della causa, eccependo che esso non rientrasse nei limiti di competenza del giudice adito, quest'ultimo avrebbe dovuto valutare la fondatezza dell'eccezione, non potendo limitarsi a richiamare la dichiarazione di valore svolta dall'attore.
Ciò posto, nel merito l'eccezione già sollevata dall'opposta, odierna appellante, risulta fondata. Ed infatti, la competenza di determina in base alla domanda, così come articolata nei suoi elementi costitutivi dati dal petitum e dalla causa petendi. Nel caso di specie, gli appellati, ricorrenti in monitorio, hanno agito per ottenere la condanna della alla consegna di CP_6 una cosa mobile determinata, nello specifico il contratto relativo al rapporto di somministrazione intercorso con la controparte. Trattasi, all'evidenza, di domanda dal valore indeterminabile, giacché non è rivolta alla corresponsione di una somma di denaro (a nulla rilevando che il futuro eventuale tentativo conciliativo o giudizio di merito avrebbe avuto ad oggetto tale richiesta, essendo tale richiesta estranea al giudizio azionato in sede monitoria), né essendo oggetto della pretesa l'esistenza o la validità del rapporto obbligatorio, peraltro dal valore non determinabile sulla base degli elementi in atti (non essendo noti durata del rapporto e prezzo pattuiti).
A conferma di quanto sopra esposto, del resto, si è espressa condivisibilmente la più recente giurisprudenza di legittimità, ad avviso della quale la domanda avente ad oggetto un obbligo di fare, come quella di consegna di documentazione, sottendendo l'esercizio del diritto del cliente a ricevere copia della documentazione medesima, sulla base del canone oggettivo della buona fede, involge controversia di valore indeterminabile, a nulla rilevando quanto eventualmente dovuto a titolo di costi di produzione della documentazione medesima (v. Cass.
Civ. sez. I, 13/11/2024 n.29272).
Trattasi, dunque, di incompetenza per valore (e non per materia), che deve esser dichiarata dall'odierno Tribunale. La declaratoria di incompetenza, in considerazione del suo carattere pregiudiziale, preclude poi il vaglio degli ulteriori motivi di appello.
3. In conseguenza della rilevata incompetenza occorre dunque procedere alla revoca del decreto ingiuntivo già opposto, essendo stato quest'ultimo emesso da un GDP non competente;
tale revoca richiede necessariamente la forma della sentenza, dal momento che “In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio, non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione per nullità del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui all'art. 279, primo comma, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69” (Cass., ord., 10.6.2019, n. 15579). Né potrebbe l'odierno Tribunale – quale organo competente ratione valoris – pronunciarsi direttamente nel merito della causa, quale “giudice di primo grado”.
Ed infatti, come condivisibilmente rilevato dalla più recente giurisprudenza di legittimità
(V. Cass. Ord. 15275/2019) occorre distinguere l'ipotesi in cui il primo giudice ha erroneamente declinato la propria competenza da quella – ricorrente nel caso di specie - in cui il giudice di primo grado ha erroneamente affermato la sua competenza.
Nel primo caso, infatti, il giudice di appello è effettivamente quello che avrebbe dovuto essere, nel senso dell'esatto giudice di appello e non di un giudice, purchè sia secondo rispetto al primo: così, ove il motivo di appello, che contesti la declinatoria di incompetenza, sia infondato, il giudice d'appello è investito dell'esame del merito quale giudice del secondo grado e in virtù del normale effetto devolutivo proprio di tale impugnazione, restando escluso sia che la pronuncia sul merito possa considerarsi come resa dal Tribunale stesso in primo grado, sia che al rigetto dell'appello sul motivo afferente alla competenza debba seguire la rimessione delle parti avanti allo stesso Tribunale quale giudice competente affinché la controversia venga decisa in primo grado. Qualora, viceversa, la censura relativa alla declinatoria di competenza sia, invece, fondata, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione al primo giudice, previste dagli articoli 353 e 354
c.p.c. e non esistendo una regola omologa a quella, dettata per le sentenze del conciliatore, dall'articolo 353 c.p.c., comma 4, abrogato dalla L. n. 353 del 1990, articolo 89, comma 1, il tribunale, previa declaratoria della nullità della sentenza di primo grado per erronea declinatoria della competenza, deve, in ragione dell'effetto devolutivo dell'appello, decidere sul merito quale giudice d'appello e non rimettere le parti avanti al giudice di pace per la rinnovazione del giudizio in primo grado (V., in merito, di recente, anche Cass. Civ., sez. III, Ord. n. 21102/2025)
Viceversa, nel caso – come in quello di specie - in cui il giudice di primo grado ha erroneamente affermato la sua competenza e ha deciso la causa, il Giudice di appello (Tribunale) non sarebbe stato quello se le regole sulla competenza di primo grado fossero state rispettate, ma sarebbe stato solo il giudice di primo grado.
Ne deriva che, in tale ipotesi, se il giudice dell'appello ravvisa l'incompetenza del giudice di primo grado, deve dichiarare l'incompetenza di quest'ultimo indicando il giudice competente in primo grado - davanti al quale il processo continuerà, se riassunto ai sensi dell'articolo 50 c.p.c. -
e non già trattenere la causa e deciderla nel merito (non rilevando, al riguardo, il divieto di remissione al primo giudice previsto dagli articoli 353 e 354 c.p.c., Sez. n. 10566 del 04/07/2003;
Cass. 1997/9867; Cass. n. 814/1992).
Tuttavia, se il giudice adito quale giudice di appello, in merito alla sentenza impugnata per erronea declaratoria di competenza, coincidesse con il giudice esattamente competente per il giudizio di primo grado (come nella fattispecie in cui il Tribunale non solo costituisce giudice di appello in relazione alla sentenza del giudice di pace - incompetente -, ma anche giudice di primo grado secondo le regole della competenza se correttamente applicate), in questo caso tale giudice può decidere non solo in merito all'incompetenza del primo giudice, ma nel merito quale giudice di primo grado, per evidenti ragioni di economia processuale, purché vi sia stata già con l'atto di citazione in tal senso un'espressa richiesta, con conseguente regolare contraddittorio sul punto (v. in merito anche Cass., ord., 1.7.2020, n. 13439 e Cass. n. 22958 del 2010).
Tuttavia, tanto non è avvenuto nella fattispecie, in cui non risulta richiesto al Tribunale da una parte la riforma della sentenza del giudice di pace - quale giudice di appello - e dall'altra la pronunzia sul merito della controversia - quale giudice di primo grado. Con la conseguenza che l'accoglimento del motivo di appello comporta la mera declaratoria di incompetenza del primo giudice, con revoca dell'opposto decreto e assegnazione del termine per la riassunzione.
Restano assorbiti gli ulteriori motivi di appello.
4. Non può essere accolta, infine, la domanda di condanna degli appellati “alla restituzione di tutti gli importi a qualsiasi titolo corrisposti da in suo favore, Controparte_6 quale conseguenza del decreto ingiuntivo opposto e della sentenza di primo grado”, sia in ragione della sua genericità – essendo priva di una quantificazione - sia in considerazione del difetto di prova degli esborsi asseritamente sostenuti. Vien da sé che la revoca dell'opposto decreto costituirà il presupposto giuridico per la restituzione, laddove somme di denaro siano state corrisposte, ma dovrà sul punto, in difetto di spontaneo adempimento, formularsi autonoma e comprovata domanda.
5. Le spese di lite – del doppio grado – seguono la soccombenza degli appellati costituiti e sono liquidate come in dispositivo, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. n.55/2014 (come modificato dal DM n. 147/2022), avendo riguardo per il primo grado alla tabella relativa ai giudizi innanzi al Giudice di pace, scaglione da 1.100 a 5.200 (non essendo rinvenibile quello indeterminabile e potendo il valore esser determinato in base alla domanda) e per il presente giudizio alla tabella relativa ai giudizi innanzi al Tribunale, scaglione indeterminabile (dovendo il valore essere determinato sulla base dell'effettivo oggetto dell'impugnazione e non sulla scorta di quanto indicato dall'appellante ai fini del contributo unificato) con l'applicazione, per entrambi i gradi, dei valori medi ridotti del 50% per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, in ragione dell'attività difensiva prestata e della semplicità delle questioni giuridiche trattate e con riduzione del 70% per le fasi di trattazione/istruttorie, in ragione dell'assenza di attività istruttoria, ex art. 4
D.M. cit.-
Nulla deve esser disposto nei riguardi degli appellati contumaci, già soccombenti in primo grado, nei cui confronti l'impugnazione è stata notificata ex art. 332 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nel giudizio iscritto al n. 749/2021, così provvede: Parte_1
1) accoglie parzialmente l'appello, per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 41/2020 emessa dal Giudice di Pace di Canosa di Puglia, dichiara l'incompetenza per valore del giudice adito, in favore del Tribunale, con conseguente revoca dei decreti ingiuntivi nnr. 210/2018 (R.G. 1160/19) e 202/2018 (R.G. 1161/2019) e assegnazione del termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio innanzi al Giudice competente.
2) rigetta la domanda di condanna restitutoria, per le ragioni indicate in motivazione;
3) condanna in solido e a rifondere le spese della Controparte_2 CP_1 procedura in favore dell'appellante, che si liquidano per il primo grado in euro 536,50 per compenso professionale al difensore e per il presente giudizio in euro 64,50 per esborsi ed in euro
3.284,00 per compenso professionale al difensore, oltre r.f.s.g. al 15%, IVA e c.p.a., ove dovute come per legge sugli importi liquidati a titolo di compenso professionale;
Così deciso in Trani il 7.10.2025
Il Giudice
Dott. Claudio Di Giacinto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
AREA 3 - CONT/CONTRATTUALE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Claudio Di Giacinto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero di ruolo di cui in epigrafe, vertente tra le seguenti parti: in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1
EL OL. come da procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
LE LL in Barletta alla via Pappalettere n.16.
-APPELLANTE- contro
(C.F. ) e CP_1 C.F._1 Controparte_2
( ) rappresentate e difese all'Avv. Gabriella Bongi, come da procura in atti C.F._2
-APPELLATI
Nonché contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_3 C.F._3 CP_4
), (C.F. C.F._4 Controparte_5 C.F._5
- ALTRI APPELLATI
OGGETTO: “appello avverso sentenza del Giudice di Pace”
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 3.7.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 4.02.2021, in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t ha proposto parziale appello avverso la sentenza n. 41/2020 depositata in data 6.7.2020 non notificata, nel giudizio recante R.G. n. 1159/2019 (al quale sono stati riuniti i giudizi recanti R.G. nn. 1160/2019, 1161/2019, 1162/2019 e 1163/2019), nella parte in cui la stessa ha rigettato le opposizioni ai decreti ingiuntivi nnr. 210/2018 (R.G. 1160/19) e 202/2018 (R.G. 1161/2019), con i quali, su ricorso delle appellate e le era stata CP_1 Controparte_2 ingiunta la consegna dei contratti di telefonia mobile relativi alle utenze mobili contraddistinte dai numeri 3897988458 e 3495532387.
Con il primo motivo di appello, ha censurato la sentenza del primo Giudice nella Pt_1 parte in cui ha rigettato l'eccezione di incompetenza per valore e per materia del Giudice di Pace adito, atteso l'oggetto della domanda, avente riguardo alla consegna di un contratto il cui valore è indeterminabile.
Con il secondo motivo è stata censurata la sentenza appellata nella parte in cui ha respinto l'eccezione di incompetenza territoriale, in favore del Giudice di Pace di Benevento e di Arienzo, atteso che dovrebbe aversi riguardo al luogo di residenza del consumatore, in assenza di elezione di domicilio, a tale ultimo fine dovendo aversi riguardo a quello di cui all'art. 43 cod. civ. e non a quello ex art. 47 cod. proc. civ;
o in subordine, in favore del foro di Rho, attuale sede legale di e luogo di esecuzione del contratto, ovvero di Roma, sede dove è sorto il rapporto Controparte_6 obbligatorio prima della fusione tra e CP_7 Controparte_8
Con il terzo motivo è stata reiterata la censura della carenza di un concreto interesse ad agire, non potendo lo stesso esser individuato nella mera legittimazione ad agire in sede conciliativa, in quanto non necessaria, né nella proposizione di un futuro giudizio di merito, in quanto meramente eventuale;
ha eccepito altresì l'erroneità della sentenza, in ragione della necessaria intervenuta consegna del contratto al cliente.
Con ulteriore censura si è eccepita l'omessa motivazione in ordine alle eccezioni, già sollevate nel giudizio di primo grado, circa la violazione, da parte della ricorrente, delle formalità imposte dalla procedura di accesso agli atti cui al d.lgs. 196/2003, nonché la legittimità del mancato adempimento da parte del Gestore della telefonia.
Con l'ultimo motivo si è censurata la sentenza impugnata in ordine al mancato rilievo della cessazione della materia del contendere, avendo la wind adempiuto prima della notifica del ricorso per decreto ingiuntivo.
Ha concluso, dunque, nei seguenti termini: “Voglia il Tribunale adito: a) Accogliere
l'appello proposto per tutti i motivi esposti, riformando integralmente la sentenza n.41/2020 in relazione ai giudizi aventi rg 1160/19 e 1161/19, depositata dal Giudice di Pace di Canosa di
Puglia, avv. Felice Occhiello, depositata e resa pubblica il 6 luglio 2020; b) Per l'effetto, dichiarare l'erroneità della sentenza nella parte in cui è stata rigettata l'eccezione di incompetenza del giudice adito sotto il profilo dell' incompetenza per valore, materia e territorio, in ragione di quanto esposto ai punti nn. 1 e 2 del presente atto;
c) Per l'effetto, accertare e dichiarare l'incompetenza per valore e per materia del giudice di pace adito in favore del Tribunale di Trani, oppure del Tribunale di Benevento, oppure del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, ovvero del Tribunale di Milano e/o Roma;
d) In via gradata accertare e dichiarare
l'incompetenza territoriale del giudice investito del ricorso per decreto ingiuntivo in applicazione dell'art. 66 bis ( ex63) del Codice del Consumo;
e) per l'effetto, accertare e dichiarare la competenza territoriale del Giudice di Pace di Benevento ( r.g. 1160/19), ovvero del Giudice di pace di Arienzo ( r.g. 1161/19) ovvero del Giudice Pace di Roma e/o Rho (Milano) in applicazione degli artt. 19 e 20 c.p.c., oppure in accoglimento dell'eccezione di incompetenza per materia/valore del giudice adito dichiarare quella del Tribunale di Benevento , oppure del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ovvero del Tribunale di Roma e/o Milano, per tutti i motivi esposti;
f) accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso per ingiunzione e l' erroneità della sentenza per carenza di interesse ad agire per quanto esposto al punto 3. del presente atto;
g) accertare e dichiarare l'omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado in merito al mancato rispetto della procedura prevista dall'art. 7 del D. Lgsl. 196/2003 per quanto esposto al punto n. 4 del presente atto e dichiarare altresì la legittimità dell'operato dell'appellante in relazione alla normativa di riferimento, per tutti i motivi esposti nel presente atto;
h) accertare e dichiarare l'errata valutazione da parte del giudice di primo grado in merito all'eccepita cessata materia del contendere per avere adempiuto a quanto richiesto, in ragione di quanto CP_6 esposto nel presente atto;
i) per l'effetto, condannare parte appellata alla restituzione di tutti gli importi a qualsiasi titolo corrisposti da in suo favore, quale conseguenza del Controparte_6 decreto ingiuntivo opposto e della sentenza di primo grado. j) condannare l'appellata alle spese ed onorari del doppio grado di giudizio;
k) emettere ogni consequenziale ed ulteriore provvedimento.”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 10.6.2021 si sono costituite in giudizio CP_1
e eccependo l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e
[...] Controparte_2 in ogni caso chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado con vittoria delle spese di lite, o in subordine, con compensazione delle spese di lite, concludendo nei seguenti termini: “IN VIA PRELIMINARE, chiede, stante la molteplicità degli istituti giuridici coinvolti rispetto la novità della questione trattata di difficile, incerta e/o dubbia risoluzione, in assenza di precedenti giurisprudenziali rinvenibili con riferimento all' oggetto del contendere, la compensazione delle spese di lite. Sempre in via preliminare dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello proposto da per le ragioni indicate in atto ovvero Parte_1 dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., In via preliminare e gradata, nel caso di accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Canosa di Puglia, relativamente ai criteri previsti dal codice di rito, in favore del Giudice di Pace competente territorialmente che il Magistrato riterrà, si chiede disporsi la riassunzione astenendosi dal decidere nel merito, senza statuizione di condanna dell'Avv. Gabriella Bongi alla restituzione degli importi corrisposti, per quanto esposto al punto 5 del presente atto anche perché non provati.
IN VIA PRINCIPALE IN RITO rigettare, perché inammissibili e infondati in fatto ed in diritto, tutti i motivi di appello in rito proposti da confermando la sentenza resa dal Giudice Parte_1 di Pace di Canosa di Puglia nr 41/2020, oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
In ogni caso, stante la molteplicità degli istituti giuridici coinvolti rispetto la novità della questione trattata di difficile, incerta e/o dubbia risoluzione, in assenza di precedenti giurisprudenziali rinvenibili con riferimento all' oggetto del contendere, si chiede la compensazione delle spese di lite. Infine, nel caso non creduto di accoglimento anche parziale dell'appello proposto, nulla a decidersi per la richiesta restituzione, in quanto nulla ha ricevuto l'avv. Bongi per i decreti ingiuntivi poi opposti. IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO, rigettare per tutti i motivi di contestazione in fatto ed in diritto proposti ogni avversa domanda, confermando la sentenza resa dal Giudice di Pace di Canosa di Puglia (BT), Avv. Felice Occhiello oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite oltre IVA e CPA e rimborso forfettario, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.; IN VIA SUBORDINATA
Nel caso di accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice di Pace adito, relativamente ai criteri previsti dal codice di rito in favore del Giudice di Pace che il Magistrato riterrà di competenza, si chiede disporsi la riassunzione astenendosi dal decidere nel merito.
Sempre senza statuizione in ordine alla richiesta condanna alla restituzione degli importi corrisposti all'Avv. Bongi Gabriella per quanto esposto al punto 5 del presente atto e perché non provati.”.
Nessuno si è costituito per gli altri appellati.
La causa è stata istruita mediante acquisizione del fascicolo del giudizio di primo grado e produzioni documentali in atti e all'udienza del 3.7.2025, previa precisazione delle conclusioni ad opera delle parti comparse, la stessa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
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L'Appello è fondato e deve essere accolto, per le ragioni di seguito enunciate.
1. In primo luogo, giova respingere l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dalle appellate costituite.
Al riguardo, preme ricordare, in punto di diritto, che l'art. 342 c.p.c. – il quale enuclea i requisiti di forma dell'atto di appello - deve essere interpretato nel senso che l'atto stesso deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che sia tuttavia necessario l'uso di forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione, da contrapporre a quella di primo grado tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata ( cfr. di recente Cass. sez. I, 13/09/2024, n. 24631; Cass. Civ. sez.
I, 30/08/2024, n.23386 e in esse i richiami a Cass., Sez. U., 36481/2022, Cass., Sez. U.,
27199/2017).
Orbene, nel caso di specie, la lettura dell'atto di appello consente agevolmente di individuare le questioni e le parti contestate della sentenza impugnata, avendo l'appellante ampiamente argomentato e motivato in ordine alle censure sollevate al percorso argomentativo del primo giudice, anche indicando la diversa prospettazione fornita dall'impugnante.
2. Passando all'esame dell'impugnazione – deve essere accolto il primo motivo di appello, relativo all'erronea affermazione della competenza per valore compiuta dal primo giudice.
Al riguardo, infatti, sia sufficiente rilevare che non è condivisibile l'argomentazione del
Giudice di pace secondo cui la competenza ratione valoris del giudice troverebbe l'aggancio normativo nella previsione dell'art. 14 c.p.c. e nella dichiarazione di valore effettuata dal ricorrente in sede monitoria, il quale avrebbe limitato la domanda al valore di euro 1.000,00, quale “tetto” massimo dell'indennizzo riconoscibile dalla normativa di settore.
Ed infatti, se è vero che, al primo comma, l'art. 14 c.p.c. dispone che “nelle cause relative
a somme di danaro o a beni mobili il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore”, d'altro canto i commi successivi specificano che “Il convenuto può contestare, ma soltanto nella prima difesa il valore come sopra dichiarato o presunto;
in tal caso il giudice decide, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e senza apposita istruzione” (2° comma) giacchè, soltanto “Se il convenuto non contesta il valore dichiarato o presunto, questo rimane fissato, anche agli effetti del merito, nei limiti della competenza del giudice adito” (3° comma).
Dall'interpretazione letterale e logica (art. 12 preleggi) della disposizione, risulta evidente che il valore dichiarato dall'attore può assumere rilievo autonomo, ai fini della competenza, soltanto in difetto di contestazione da parte del convenuto, mentre in caso di contestazione spetta al giudice decidere, in base a quanto risulta dagli atti: il Giudice, cioè, dovrà verificare se l'obiezione del convenuto, il quale eccepisce che il valore del petitum non rientri nella competenza del giudice adito, sia o meno fondata.
Sicché, nel caso di specie, avendo il convenuto (id est: l'opponente, attore in senso formale ma convenuto in via sostanziale), espressamente contestato il valore della causa, eccependo che esso non rientrasse nei limiti di competenza del giudice adito, quest'ultimo avrebbe dovuto valutare la fondatezza dell'eccezione, non potendo limitarsi a richiamare la dichiarazione di valore svolta dall'attore.
Ciò posto, nel merito l'eccezione già sollevata dall'opposta, odierna appellante, risulta fondata. Ed infatti, la competenza di determina in base alla domanda, così come articolata nei suoi elementi costitutivi dati dal petitum e dalla causa petendi. Nel caso di specie, gli appellati, ricorrenti in monitorio, hanno agito per ottenere la condanna della alla consegna di CP_6 una cosa mobile determinata, nello specifico il contratto relativo al rapporto di somministrazione intercorso con la controparte. Trattasi, all'evidenza, di domanda dal valore indeterminabile, giacché non è rivolta alla corresponsione di una somma di denaro (a nulla rilevando che il futuro eventuale tentativo conciliativo o giudizio di merito avrebbe avuto ad oggetto tale richiesta, essendo tale richiesta estranea al giudizio azionato in sede monitoria), né essendo oggetto della pretesa l'esistenza o la validità del rapporto obbligatorio, peraltro dal valore non determinabile sulla base degli elementi in atti (non essendo noti durata del rapporto e prezzo pattuiti).
A conferma di quanto sopra esposto, del resto, si è espressa condivisibilmente la più recente giurisprudenza di legittimità, ad avviso della quale la domanda avente ad oggetto un obbligo di fare, come quella di consegna di documentazione, sottendendo l'esercizio del diritto del cliente a ricevere copia della documentazione medesima, sulla base del canone oggettivo della buona fede, involge controversia di valore indeterminabile, a nulla rilevando quanto eventualmente dovuto a titolo di costi di produzione della documentazione medesima (v. Cass.
Civ. sez. I, 13/11/2024 n.29272).
Trattasi, dunque, di incompetenza per valore (e non per materia), che deve esser dichiarata dall'odierno Tribunale. La declaratoria di incompetenza, in considerazione del suo carattere pregiudiziale, preclude poi il vaglio degli ulteriori motivi di appello.
3. In conseguenza della rilevata incompetenza occorre dunque procedere alla revoca del decreto ingiuntivo già opposto, essendo stato quest'ultimo emesso da un GDP non competente;
tale revoca richiede necessariamente la forma della sentenza, dal momento che “In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio, non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione per nullità del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui all'art. 279, primo comma, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69” (Cass., ord., 10.6.2019, n. 15579). Né potrebbe l'odierno Tribunale – quale organo competente ratione valoris – pronunciarsi direttamente nel merito della causa, quale “giudice di primo grado”.
Ed infatti, come condivisibilmente rilevato dalla più recente giurisprudenza di legittimità
(V. Cass. Ord. 15275/2019) occorre distinguere l'ipotesi in cui il primo giudice ha erroneamente declinato la propria competenza da quella – ricorrente nel caso di specie - in cui il giudice di primo grado ha erroneamente affermato la sua competenza.
Nel primo caso, infatti, il giudice di appello è effettivamente quello che avrebbe dovuto essere, nel senso dell'esatto giudice di appello e non di un giudice, purchè sia secondo rispetto al primo: così, ove il motivo di appello, che contesti la declinatoria di incompetenza, sia infondato, il giudice d'appello è investito dell'esame del merito quale giudice del secondo grado e in virtù del normale effetto devolutivo proprio di tale impugnazione, restando escluso sia che la pronuncia sul merito possa considerarsi come resa dal Tribunale stesso in primo grado, sia che al rigetto dell'appello sul motivo afferente alla competenza debba seguire la rimessione delle parti avanti allo stesso Tribunale quale giudice competente affinché la controversia venga decisa in primo grado. Qualora, viceversa, la censura relativa alla declinatoria di competenza sia, invece, fondata, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione al primo giudice, previste dagli articoli 353 e 354
c.p.c. e non esistendo una regola omologa a quella, dettata per le sentenze del conciliatore, dall'articolo 353 c.p.c., comma 4, abrogato dalla L. n. 353 del 1990, articolo 89, comma 1, il tribunale, previa declaratoria della nullità della sentenza di primo grado per erronea declinatoria della competenza, deve, in ragione dell'effetto devolutivo dell'appello, decidere sul merito quale giudice d'appello e non rimettere le parti avanti al giudice di pace per la rinnovazione del giudizio in primo grado (V., in merito, di recente, anche Cass. Civ., sez. III, Ord. n. 21102/2025)
Viceversa, nel caso – come in quello di specie - in cui il giudice di primo grado ha erroneamente affermato la sua competenza e ha deciso la causa, il Giudice di appello (Tribunale) non sarebbe stato quello se le regole sulla competenza di primo grado fossero state rispettate, ma sarebbe stato solo il giudice di primo grado.
Ne deriva che, in tale ipotesi, se il giudice dell'appello ravvisa l'incompetenza del giudice di primo grado, deve dichiarare l'incompetenza di quest'ultimo indicando il giudice competente in primo grado - davanti al quale il processo continuerà, se riassunto ai sensi dell'articolo 50 c.p.c. -
e non già trattenere la causa e deciderla nel merito (non rilevando, al riguardo, il divieto di remissione al primo giudice previsto dagli articoli 353 e 354 c.p.c., Sez. n. 10566 del 04/07/2003;
Cass. 1997/9867; Cass. n. 814/1992).
Tuttavia, se il giudice adito quale giudice di appello, in merito alla sentenza impugnata per erronea declaratoria di competenza, coincidesse con il giudice esattamente competente per il giudizio di primo grado (come nella fattispecie in cui il Tribunale non solo costituisce giudice di appello in relazione alla sentenza del giudice di pace - incompetente -, ma anche giudice di primo grado secondo le regole della competenza se correttamente applicate), in questo caso tale giudice può decidere non solo in merito all'incompetenza del primo giudice, ma nel merito quale giudice di primo grado, per evidenti ragioni di economia processuale, purché vi sia stata già con l'atto di citazione in tal senso un'espressa richiesta, con conseguente regolare contraddittorio sul punto (v. in merito anche Cass., ord., 1.7.2020, n. 13439 e Cass. n. 22958 del 2010).
Tuttavia, tanto non è avvenuto nella fattispecie, in cui non risulta richiesto al Tribunale da una parte la riforma della sentenza del giudice di pace - quale giudice di appello - e dall'altra la pronunzia sul merito della controversia - quale giudice di primo grado. Con la conseguenza che l'accoglimento del motivo di appello comporta la mera declaratoria di incompetenza del primo giudice, con revoca dell'opposto decreto e assegnazione del termine per la riassunzione.
Restano assorbiti gli ulteriori motivi di appello.
4. Non può essere accolta, infine, la domanda di condanna degli appellati “alla restituzione di tutti gli importi a qualsiasi titolo corrisposti da in suo favore, Controparte_6 quale conseguenza del decreto ingiuntivo opposto e della sentenza di primo grado”, sia in ragione della sua genericità – essendo priva di una quantificazione - sia in considerazione del difetto di prova degli esborsi asseritamente sostenuti. Vien da sé che la revoca dell'opposto decreto costituirà il presupposto giuridico per la restituzione, laddove somme di denaro siano state corrisposte, ma dovrà sul punto, in difetto di spontaneo adempimento, formularsi autonoma e comprovata domanda.
5. Le spese di lite – del doppio grado – seguono la soccombenza degli appellati costituiti e sono liquidate come in dispositivo, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. n.55/2014 (come modificato dal DM n. 147/2022), avendo riguardo per il primo grado alla tabella relativa ai giudizi innanzi al Giudice di pace, scaglione da 1.100 a 5.200 (non essendo rinvenibile quello indeterminabile e potendo il valore esser determinato in base alla domanda) e per il presente giudizio alla tabella relativa ai giudizi innanzi al Tribunale, scaglione indeterminabile (dovendo il valore essere determinato sulla base dell'effettivo oggetto dell'impugnazione e non sulla scorta di quanto indicato dall'appellante ai fini del contributo unificato) con l'applicazione, per entrambi i gradi, dei valori medi ridotti del 50% per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, in ragione dell'attività difensiva prestata e della semplicità delle questioni giuridiche trattate e con riduzione del 70% per le fasi di trattazione/istruttorie, in ragione dell'assenza di attività istruttoria, ex art. 4
D.M. cit.-
Nulla deve esser disposto nei riguardi degli appellati contumaci, già soccombenti in primo grado, nei cui confronti l'impugnazione è stata notificata ex art. 332 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nel giudizio iscritto al n. 749/2021, così provvede: Parte_1
1) accoglie parzialmente l'appello, per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 41/2020 emessa dal Giudice di Pace di Canosa di Puglia, dichiara l'incompetenza per valore del giudice adito, in favore del Tribunale, con conseguente revoca dei decreti ingiuntivi nnr. 210/2018 (R.G. 1160/19) e 202/2018 (R.G. 1161/2019) e assegnazione del termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio innanzi al Giudice competente.
2) rigetta la domanda di condanna restitutoria, per le ragioni indicate in motivazione;
3) condanna in solido e a rifondere le spese della Controparte_2 CP_1 procedura in favore dell'appellante, che si liquidano per il primo grado in euro 536,50 per compenso professionale al difensore e per il presente giudizio in euro 64,50 per esborsi ed in euro
3.284,00 per compenso professionale al difensore, oltre r.f.s.g. al 15%, IVA e c.p.a., ove dovute come per legge sugli importi liquidati a titolo di compenso professionale;
Così deciso in Trani il 7.10.2025
Il Giudice
Dott. Claudio Di Giacinto