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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 20/05/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1146/2023
Il Giudice, dott. Pierpaolo Vincelli, all'esito dell'udienza del 20.5.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F: rappresentato e difeso dagli Avvocati Anna Maria Parte_1 C.F._1
Ventrella e Carmela Iannielli presso il cui studio sito in Prato, Via F. Ferrucci n. 33, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I. ), E_ P.IVA_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessandro
Funari e Katya Lea Napoletano, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio legale dell'Ente, sito in Pisa, alla Piazza Guerrazzi n. 17
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 20.5.2025
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 13.9.2023, il ricorrente ha domandato: “1) Accertare e dichiarare la
CP_ natura discriminatoria della condotta tenuta dall nei confronti del signor per i Parte_1
motivi indicati in premessa, ed in particolare per violazione dell'art. 11, paragrafo 4 della Direttiva
Europea 2003/09/CE (recepita nel D.L.vo 3/2007), in combinato disposto con l'art. 43 del D.Lvo n.
286/98 e di conseguenza ordinare la cessazione della condotta discriminatoria;
2) Ordinare all' CP_1
l'inclusione nel nucleo familiare del ricorrente dei congiunti residenti all'estero, così come indicati nella domanda amministrativa del 15.12.2021; 3) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla CP_ prestazione richiesta con domanda amministrativa presentata all' in data 15.12.2021, con decorrenza 16.12.2016 per tutti i familiari indicati nella relativa domanda, ordinando l'inclusione dei familiari indicati nella domanda anf nel nucleo familiare del ricorrente con la decorrenza indicata;
4) Condannare l' al pagamento degli assegni familiari per il periodo indicato in CP_1
domanda amministrativa, oltre agli interessi legali sulle singole scadenze, a decorrere dal 121° giorno dalla presentazione della domanda al saldo;
4) Vittoria di spese legali, oltre Iva e Cap come per legge, con distrazione delle spese a favore dei procuratori antistatari”.
1.1. In particolare, per quanto di interesse, rappresentava che:
a. era diventato cittadino italiano dal 5.2.2020;
b. lavorava presso la Mezzavia Restauration;
c. il proprio nucleo familiare era composto dalla coniuge , nata in [...] il [...] Per_1
e dai figli nata in [...] il [...], , nato in [...] il [...] Per_2 Per_3
e nato in [...] il [...], tutti residenti in [...]; Persona_4
d. aveva richiesto all' di TE (PI) l'autorizzazione al pagamento degli assegni familiari CP_1
arretrati a favore del nucleo familiare, così come sopra descritto, con decorrenza 16.12.2016 per tutti i familiari indicati nella relativa domanda;
e. sussistevano tutti i requisiti reddituali per la corresponsione degli ANF, come risultava dalle autocertificazioni sottoscritte e corredate dai documenti attestanti i redditi percepiti;
f. l' rigettava l'autorizzazione al pagamento degli assegni familiari arretrati con la seguente CP_1 motivazione: “1) Cognome, Nome: ; nata il [...]; condizione: C3- Familiare Per_1
dì cittadino italiano o straniero residente all'estero; esito: Esistono periodi autorizzati sovrapposti a quello determinato per il beneficiario in esame;
2) Cognome, Nome: ; Per_3
nato il [...]; condizione: C3- Familiare di cittadino italiano o straniero residente all'estero; esito : il suo familiare maggiorenne non inabile a profìcuo lavoro, non rientra nella 2 composizione del nucleo familiare (art. 2, comma 6, L. 13 maggio 1988 n. 153); 3) Cognome,
Nome: nato il [...]; condizione: C3- Familiare di cittadino italiano o Per_2
straniero residente all'estero; esito: Esistono periodi autorizzati sovrapposti a quello determinato per il beneficiario in esame;
4) Cognome, Nome: nato il [...]; Persona_4
condizione: C3- Familiare di cittadino italiano o straniero residente all'estero; esito: Esistono periodi autorizzati sovrapposti a quello determinato per il beneficiario in esame. Si fa presente inoltre quanto segue: , esistono periodi sovrapponibili a quello dichiarato;
Per_1 domanda n. 8419653; periodo dal 01.03.2021 al 31.03.2022; C3 ”; g. proponeva ricorso al Comitato Provinciale dell' , il quale lo rigettava, sottolineando che la CP_1
domanda è stata sia perché, contestualmente alla richiesta di autorizzazione, non è stata prodotta la documentazione richiesta dalla Circolare n. 95 del 2022, sia perché il ricorrente è risultato celibe in seguito a verifiche effettuate sugli archivi del comune;
h. il diniego rappresentava un comportamento gravemente lesivo dei diritti del ricorrente, nonché discriminatorio perché fondato sulla differenza di nazionalità.
2. Con memoria depositata il 30.4.2024, si è costituito l' , in persona del suo legale rappresentante CP_1 pro tempore, il quale si è opposto all'accoglimento del ricorso, eccependo: “1) in via preliminare di rito: dichiararsi l'inammissibilità del ricorso introdotto nelle forme di cui all'art. 281-undecies
c.p.c., con ogni consequenziale pronuncia;
2) in via preliminare di merito: accertarsi e dichiararsi la decadenza di parte ricorrente dal diritto azionato, per le ragioni illustrate in narrativa;
3) nel merito: dichiararsi l'inesigibilità del diritto azionato dal ricorrente, in difetto di presentazione della documentazione prescritta dalla normativa vigente, come precisato nella narrativa del presente atto;
4) con vittoria di spese e compensi professionali”.
L'istituto resistente asseriva poi che il cittadino straniero, quale era il ricorrente al momento della domanda, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. n. 445 del 2000, non possa autocertificare i requisiti richiesti dalla legge per l'assegno per il nucleo familiare. Inoltre, affermava che da verifiche sugli archivi del Comune, lo stato civile dell'odierno ricorrente risultava “celibe”.
3. Ciò premesso, il ricorso è fondato.
3.1. Quanto all'eccezione di inammissibilità della domanda perché proposta nelle forme di cui all'art. 281 undecies c.p.c. deve osservarsi come la stessa sia infondata tenuto conto che è proprio l'art. 28 del d.lgs. 150/2011 a prevedere che “Le controversie in materia di discriminazione di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286… sono regolate dal rito semplificato di cognizione”.
3.2. L'eccezione di decadenza, avanzata dalla parte resistente in forza della previsione di cui all'art. 16 del decreto interministeriale n. 452 del 21 dicembre 2000, recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'art. 49 della legge 22 dicembre 1999, n. 488
e degli articoli 65 e 66 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, è infondata.
Tale disposizione, infatti, trova applicazione con riferimento all'istituto dell'“Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori” di cui all'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Nella fattispecie in esame, diversamente, assume rilievo l'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 del d.l. 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1988, n. 153.
3.3. Quanto al merito, l'assegno per il nucleo familiare, introdotto dall'art. 2 del D.L. n. 69 del 1988, convertito in legge n. 153 del 1988 è una prestazione economica a sostegno del reddito delle famiglie dei lavoratori dipendenti o dei pensionati da lavoro dipendente, calcolata in relazione alla dimensione del nucleo familiare e alla sua tipologia, nonché in considerazione del reddito complessivo prodotto al suo interno.
Con riguardo ai cittadini stranieri, l'art. 2, comma 6-bis, del D.L. n. 69 del 1988 prevede che non fanno parte del nucleo familiare il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia.
La disposizione in esame appare discriminatoria nei confronti dei cittadini stranieri, che non possono fruire della misura qualora abbiano figli o il coniuge residenti all'estero, in mancanza di una convenzione internazionale, laddove i cittadini italiani possono invece fruire degli assegni in caso di famigliari residente all'estero.
Deve osservarsi come la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con orientamento consolidato, abbia ritenuto la disposizione richiamata contrastante con quelle contenute negli artt. 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109, e con l'art. 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/UE (Corte di Giustizia UE, sentenza del 25.11.2020, causa C-303/19).
Tale opzione ermeneutica è stata condivisa anche dal giudice delle leggi, il quale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, dovendo le disposizioni censurate, ritenute dalla Corte di giustizia incompatibili con il diritto europeo, essere disapplicate dai giudici investiti delle relative questioni. Nella stessa sentenza è stato altresì specificato che all'art. 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE deve riconoscersi effetto diretto nella parte in cui prescrive l'obbligo di parità di trattamento tra i cittadini di paesi terzi come considerati dalla stessa direttiva e i cittadini dello Stato membro in cui costoro soggiornano;
a tale obbligo corrisponde il diritto del cittadino di paese terzo titolare di permesso di lungo soggiorno a ricevere le prestazioni sociali alle stesse condizioni previste per i cittadini dello Stato membro. L'obbligo di non differenziare il trattamento del cittadino di paese terzo rispetto a quello riservato ai cittadini degli stati in cui essi operano legalmente è imposto dalla direttiva 2003/109/CE in modo chiaro, preciso e incondizionato, come tale dotato di effetto diretto nel diritto interno (vedi: Corte costituzionale, sentenza 11.3.2022, n. 67).
Si espressa negli stessi termini pure la Suprema Corte, la quale ha chiarito che si deve procedere alla disapplicazione dell'art. 2, comma 6-bis D.L. 69/88 convertito con L. n. 153/88, laddove prevede che il diritto all'assegno per il nucleo familiare del cittadino straniero, soggiornante di lungo periodo in
Italia, resta subordinato al fatto che i familiari siano parimenti residenti in Italia, dovendosi applicare agli stranieri lo stesso regime valevole per i cittadini italiani (cfr. Cass. ordinanza n. 33016/2022).
Pertanto, anche i cittadini stranieri con famigliari all'estero hanno il diritto di chiedere l'assegno per il nucleo familiare.
3.4. L'istituto resistente ha inoltre eccepito che il cittadino straniero, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. n.
445 del 2000, non può autocertificare i requisiti richiesti dalla legge per usufruire dell'assegno richiesto.
L'art. 3 del D.P.R. 445/2000 prevede che “
1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea.
2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.
4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati
o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri”.
Dalla lettura della norma, risulta evidente come il riconoscimento del diritto all'assegno per nucleo familiare, sia assai più gravoso per gli stranieri rispetto ai cittadini, data l'impossibilità di attestarne i requisiti tramite autodichiarazione, in mancanza di convenzioni tra i paesi di loro nazionalità e l'Italia.
La giurisprudenza di merito ha recentemente affermato che una simile diversità di trattamento non ha la minima giustificazione oggettiva, posto che la difficoltà rispetto all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rilasciate, quanto alla composizione familiare in presenza di parenti all'estero e ai redditi prodotti all'estero, risulta parimenti difficoltosa nei confronti sia dei cittadini italiani, sia dei lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. La disposizione regolamentare dell'art. 3 del
D.P.R. 445/2000, che preclude ai lavoratori stranieri di attestare a mezzo di dichiarazioni sostitutive circostanze e qualità, rispetto alle quali la loro posizione è identica a quella dei cittadini italiani e comunitari, si pone in contrasto con il principio di parità di trattamento in materia di sicurezza sociale prescritto dalle direttive 2003/109 e 2011/98 e quindi deve essere disapplicata (cfr. Corte d'Appello di Firenze, sentenza n. 230/24).
Orbene, deve ritenersi che anche lo straniero possa autocertificare il reddito proprio e dei propri familiari, nonché la composizione della propria famiglia, al fine di richiedere l'assegno per il nucleo familiare previsto dall'art. 2 del D.L. n. 69 del 1988, convertito in legge n. 153 del 1988.
3.5. Ciò premesso, sulla base degli indirizzi interpretativi esposti, la documentazione depositata in atti appare idonea a fornire la compiuta dimostrazione del possesso dei requisiti familiari e reddituali per il godimento del beneficio, sicché la domanda deve essere accolta.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenendo conto dei nuovi parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense di cui al decreto ministeriale
D.M. n. 147 del 13/08/2022; ed in particolare, dei valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento in considerazione della natura e della difficoltà dell'affare.
P.Q.M.
dichiara discriminatorio il diniego opposto dall' E_
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla domanda del
[...]
ricorrente volta al riconoscimento degli assegni familiari per cui è causa;
condanna l' , in persona E_
del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al lavoratore tale prestazione nella misura dovuta in relazione al suo reddito familiare e in relazione alla domanda amministrativa come presentata, con decorrenza di legge, oltre interessi legali dalle singole scadenze, a decorrere dal 121 giorno successivo alla presentazione della domanda e fino al saldo;
condanna , in persona del E_
suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese processuali, liquidate in € 2.697,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1146/2023
Il Giudice, dott. Pierpaolo Vincelli, all'esito dell'udienza del 20.5.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F: rappresentato e difeso dagli Avvocati Anna Maria Parte_1 C.F._1
Ventrella e Carmela Iannielli presso il cui studio sito in Prato, Via F. Ferrucci n. 33, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I. ), E_ P.IVA_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessandro
Funari e Katya Lea Napoletano, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio legale dell'Ente, sito in Pisa, alla Piazza Guerrazzi n. 17
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 20.5.2025
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 13.9.2023, il ricorrente ha domandato: “1) Accertare e dichiarare la
CP_ natura discriminatoria della condotta tenuta dall nei confronti del signor per i Parte_1
motivi indicati in premessa, ed in particolare per violazione dell'art. 11, paragrafo 4 della Direttiva
Europea 2003/09/CE (recepita nel D.L.vo 3/2007), in combinato disposto con l'art. 43 del D.Lvo n.
286/98 e di conseguenza ordinare la cessazione della condotta discriminatoria;
2) Ordinare all' CP_1
l'inclusione nel nucleo familiare del ricorrente dei congiunti residenti all'estero, così come indicati nella domanda amministrativa del 15.12.2021; 3) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla CP_ prestazione richiesta con domanda amministrativa presentata all' in data 15.12.2021, con decorrenza 16.12.2016 per tutti i familiari indicati nella relativa domanda, ordinando l'inclusione dei familiari indicati nella domanda anf nel nucleo familiare del ricorrente con la decorrenza indicata;
4) Condannare l' al pagamento degli assegni familiari per il periodo indicato in CP_1
domanda amministrativa, oltre agli interessi legali sulle singole scadenze, a decorrere dal 121° giorno dalla presentazione della domanda al saldo;
4) Vittoria di spese legali, oltre Iva e Cap come per legge, con distrazione delle spese a favore dei procuratori antistatari”.
1.1. In particolare, per quanto di interesse, rappresentava che:
a. era diventato cittadino italiano dal 5.2.2020;
b. lavorava presso la Mezzavia Restauration;
c. il proprio nucleo familiare era composto dalla coniuge , nata in [...] il [...] Per_1
e dai figli nata in [...] il [...], , nato in [...] il [...] Per_2 Per_3
e nato in [...] il [...], tutti residenti in [...]; Persona_4
d. aveva richiesto all' di TE (PI) l'autorizzazione al pagamento degli assegni familiari CP_1
arretrati a favore del nucleo familiare, così come sopra descritto, con decorrenza 16.12.2016 per tutti i familiari indicati nella relativa domanda;
e. sussistevano tutti i requisiti reddituali per la corresponsione degli ANF, come risultava dalle autocertificazioni sottoscritte e corredate dai documenti attestanti i redditi percepiti;
f. l' rigettava l'autorizzazione al pagamento degli assegni familiari arretrati con la seguente CP_1 motivazione: “1) Cognome, Nome: ; nata il [...]; condizione: C3- Familiare Per_1
dì cittadino italiano o straniero residente all'estero; esito: Esistono periodi autorizzati sovrapposti a quello determinato per il beneficiario in esame;
2) Cognome, Nome: ; Per_3
nato il [...]; condizione: C3- Familiare di cittadino italiano o straniero residente all'estero; esito : il suo familiare maggiorenne non inabile a profìcuo lavoro, non rientra nella 2 composizione del nucleo familiare (art. 2, comma 6, L. 13 maggio 1988 n. 153); 3) Cognome,
Nome: nato il [...]; condizione: C3- Familiare di cittadino italiano o Per_2
straniero residente all'estero; esito: Esistono periodi autorizzati sovrapposti a quello determinato per il beneficiario in esame;
4) Cognome, Nome: nato il [...]; Persona_4
condizione: C3- Familiare di cittadino italiano o straniero residente all'estero; esito: Esistono periodi autorizzati sovrapposti a quello determinato per il beneficiario in esame. Si fa presente inoltre quanto segue: , esistono periodi sovrapponibili a quello dichiarato;
Per_1 domanda n. 8419653; periodo dal 01.03.2021 al 31.03.2022; C3 ”; g. proponeva ricorso al Comitato Provinciale dell' , il quale lo rigettava, sottolineando che la CP_1
domanda è stata sia perché, contestualmente alla richiesta di autorizzazione, non è stata prodotta la documentazione richiesta dalla Circolare n. 95 del 2022, sia perché il ricorrente è risultato celibe in seguito a verifiche effettuate sugli archivi del comune;
h. il diniego rappresentava un comportamento gravemente lesivo dei diritti del ricorrente, nonché discriminatorio perché fondato sulla differenza di nazionalità.
2. Con memoria depositata il 30.4.2024, si è costituito l' , in persona del suo legale rappresentante CP_1 pro tempore, il quale si è opposto all'accoglimento del ricorso, eccependo: “1) in via preliminare di rito: dichiararsi l'inammissibilità del ricorso introdotto nelle forme di cui all'art. 281-undecies
c.p.c., con ogni consequenziale pronuncia;
2) in via preliminare di merito: accertarsi e dichiararsi la decadenza di parte ricorrente dal diritto azionato, per le ragioni illustrate in narrativa;
3) nel merito: dichiararsi l'inesigibilità del diritto azionato dal ricorrente, in difetto di presentazione della documentazione prescritta dalla normativa vigente, come precisato nella narrativa del presente atto;
4) con vittoria di spese e compensi professionali”.
L'istituto resistente asseriva poi che il cittadino straniero, quale era il ricorrente al momento della domanda, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. n. 445 del 2000, non possa autocertificare i requisiti richiesti dalla legge per l'assegno per il nucleo familiare. Inoltre, affermava che da verifiche sugli archivi del Comune, lo stato civile dell'odierno ricorrente risultava “celibe”.
3. Ciò premesso, il ricorso è fondato.
3.1. Quanto all'eccezione di inammissibilità della domanda perché proposta nelle forme di cui all'art. 281 undecies c.p.c. deve osservarsi come la stessa sia infondata tenuto conto che è proprio l'art. 28 del d.lgs. 150/2011 a prevedere che “Le controversie in materia di discriminazione di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286… sono regolate dal rito semplificato di cognizione”.
3.2. L'eccezione di decadenza, avanzata dalla parte resistente in forza della previsione di cui all'art. 16 del decreto interministeriale n. 452 del 21 dicembre 2000, recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'art. 49 della legge 22 dicembre 1999, n. 488
e degli articoli 65 e 66 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, è infondata.
Tale disposizione, infatti, trova applicazione con riferimento all'istituto dell'“Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori” di cui all'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Nella fattispecie in esame, diversamente, assume rilievo l'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 del d.l. 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1988, n. 153.
3.3. Quanto al merito, l'assegno per il nucleo familiare, introdotto dall'art. 2 del D.L. n. 69 del 1988, convertito in legge n. 153 del 1988 è una prestazione economica a sostegno del reddito delle famiglie dei lavoratori dipendenti o dei pensionati da lavoro dipendente, calcolata in relazione alla dimensione del nucleo familiare e alla sua tipologia, nonché in considerazione del reddito complessivo prodotto al suo interno.
Con riguardo ai cittadini stranieri, l'art. 2, comma 6-bis, del D.L. n. 69 del 1988 prevede che non fanno parte del nucleo familiare il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia.
La disposizione in esame appare discriminatoria nei confronti dei cittadini stranieri, che non possono fruire della misura qualora abbiano figli o il coniuge residenti all'estero, in mancanza di una convenzione internazionale, laddove i cittadini italiani possono invece fruire degli assegni in caso di famigliari residente all'estero.
Deve osservarsi come la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con orientamento consolidato, abbia ritenuto la disposizione richiamata contrastante con quelle contenute negli artt. 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109, e con l'art. 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/UE (Corte di Giustizia UE, sentenza del 25.11.2020, causa C-303/19).
Tale opzione ermeneutica è stata condivisa anche dal giudice delle leggi, il quale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, dovendo le disposizioni censurate, ritenute dalla Corte di giustizia incompatibili con il diritto europeo, essere disapplicate dai giudici investiti delle relative questioni. Nella stessa sentenza è stato altresì specificato che all'art. 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE deve riconoscersi effetto diretto nella parte in cui prescrive l'obbligo di parità di trattamento tra i cittadini di paesi terzi come considerati dalla stessa direttiva e i cittadini dello Stato membro in cui costoro soggiornano;
a tale obbligo corrisponde il diritto del cittadino di paese terzo titolare di permesso di lungo soggiorno a ricevere le prestazioni sociali alle stesse condizioni previste per i cittadini dello Stato membro. L'obbligo di non differenziare il trattamento del cittadino di paese terzo rispetto a quello riservato ai cittadini degli stati in cui essi operano legalmente è imposto dalla direttiva 2003/109/CE in modo chiaro, preciso e incondizionato, come tale dotato di effetto diretto nel diritto interno (vedi: Corte costituzionale, sentenza 11.3.2022, n. 67).
Si espressa negli stessi termini pure la Suprema Corte, la quale ha chiarito che si deve procedere alla disapplicazione dell'art. 2, comma 6-bis D.L. 69/88 convertito con L. n. 153/88, laddove prevede che il diritto all'assegno per il nucleo familiare del cittadino straniero, soggiornante di lungo periodo in
Italia, resta subordinato al fatto che i familiari siano parimenti residenti in Italia, dovendosi applicare agli stranieri lo stesso regime valevole per i cittadini italiani (cfr. Cass. ordinanza n. 33016/2022).
Pertanto, anche i cittadini stranieri con famigliari all'estero hanno il diritto di chiedere l'assegno per il nucleo familiare.
3.4. L'istituto resistente ha inoltre eccepito che il cittadino straniero, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. n.
445 del 2000, non può autocertificare i requisiti richiesti dalla legge per usufruire dell'assegno richiesto.
L'art. 3 del D.P.R. 445/2000 prevede che “
1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea.
2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.
4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati
o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri”.
Dalla lettura della norma, risulta evidente come il riconoscimento del diritto all'assegno per nucleo familiare, sia assai più gravoso per gli stranieri rispetto ai cittadini, data l'impossibilità di attestarne i requisiti tramite autodichiarazione, in mancanza di convenzioni tra i paesi di loro nazionalità e l'Italia.
La giurisprudenza di merito ha recentemente affermato che una simile diversità di trattamento non ha la minima giustificazione oggettiva, posto che la difficoltà rispetto all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rilasciate, quanto alla composizione familiare in presenza di parenti all'estero e ai redditi prodotti all'estero, risulta parimenti difficoltosa nei confronti sia dei cittadini italiani, sia dei lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. La disposizione regolamentare dell'art. 3 del
D.P.R. 445/2000, che preclude ai lavoratori stranieri di attestare a mezzo di dichiarazioni sostitutive circostanze e qualità, rispetto alle quali la loro posizione è identica a quella dei cittadini italiani e comunitari, si pone in contrasto con il principio di parità di trattamento in materia di sicurezza sociale prescritto dalle direttive 2003/109 e 2011/98 e quindi deve essere disapplicata (cfr. Corte d'Appello di Firenze, sentenza n. 230/24).
Orbene, deve ritenersi che anche lo straniero possa autocertificare il reddito proprio e dei propri familiari, nonché la composizione della propria famiglia, al fine di richiedere l'assegno per il nucleo familiare previsto dall'art. 2 del D.L. n. 69 del 1988, convertito in legge n. 153 del 1988.
3.5. Ciò premesso, sulla base degli indirizzi interpretativi esposti, la documentazione depositata in atti appare idonea a fornire la compiuta dimostrazione del possesso dei requisiti familiari e reddituali per il godimento del beneficio, sicché la domanda deve essere accolta.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenendo conto dei nuovi parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense di cui al decreto ministeriale
D.M. n. 147 del 13/08/2022; ed in particolare, dei valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento in considerazione della natura e della difficoltà dell'affare.
P.Q.M.
dichiara discriminatorio il diniego opposto dall' E_
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla domanda del
[...]
ricorrente volta al riconoscimento degli assegni familiari per cui è causa;
condanna l' , in persona E_
del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al lavoratore tale prestazione nella misura dovuta in relazione al suo reddito familiare e in relazione alla domanda amministrativa come presentata, con decorrenza di legge, oltre interessi legali dalle singole scadenze, a decorrere dal 121 giorno successivo alla presentazione della domanda e fino al saldo;
condanna , in persona del E_
suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese processuali, liquidate in € 2.697,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli