Articolo 3 della Legge 4 agosto 1948, n. 1108
Articolo 2Articolo 4
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21 agosto 1948
Art. 3.
Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1948-49 e' autorizzato uno stanziamento della somma di 40 milioni da porsi a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per spese dipendenti da studi ed indagini relative all'applicazione degli accordi di cui all'art. 1 della presente legge.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 21 agosto 1948