TRIB
Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 27/12/2025, n. 1404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1404 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 3455/2024
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 27.11.2025 ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. , elettivamente domiciliato Parte_1 CodiceFiscale_1
in Locri (RC), Via Francesco Febbraio n. 35, presso lo studio dell'avv. Andrea
AN PA che lo rappresenta e difende giusta procura allegata telematicamente al ricorso ricorrente contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Locri, C.so Margherita di Savoia n. 54, presso la locale sede dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio D'Agostino, giusta procura generale alle liti allegata in atti resistente nonché (C.F. e P.I. ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catania
(CT), Via Firenze n. 36, presso lo studio dell'avv. Laura Agata Muratore, che la rappresenta e difende giusta procura allegata telematicamente alla memoria difensiva e di costituzione resistente
OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27.11.2024, ritualmente notificato alle controparti unitamente al decreto di fissazione di udienza, ha proposto Parte_1
opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 094 2024 90166163 65/000, notificata in data 14.11.2024 dall di Reggio Controparte_2
Calabria, con la quale gli veniva intimato il versamento, entro 5 giorni dalla ricezione, della somma totale di € 330.663,22 - in relazione all'omesso pagamento di carichi di natura tributaria e non tributaria – limitando l'opposizione proposta esclusivamente ai crediti di natura contributiva di cui ai seguenti atti:
• cartella di pagamento n. 09420170009161239000, asseritamente notificata il
28/08/2017, importo complessivo € 233,28 a titolo di rate premio e sanzioni CP_1
anno 2016;
• cartella di pagamento n. 09420170016988001000, asseritamente notificata il
19/02/2018, importo complessivo € 226,88 a titolo di rate premio e sanzioni CP_1
anno 2017;
• cartella di pagamento n. 09420190000380987000, asseritamente notificata il
25/02/2019, importo complessivo € 222,81 a titolo di rate premio e sanzioni CP_1
anno 2018;
• cartella di pagamento n. 09420200017639346000, asseritamente notificata il
04/04/2022, importo complessivo € 272,89 a titolo di rate premio e sanzioni CP_1
anno 2019; • cartella di pagamento n. 09420210027288681000, asseritamente notificata il
02/01/2023, importo complessivo € 262,06 a titolo di rate premio e sanzioni CP_1
anno 2020;
• cartella di pagamento n. 09420220021542476000, asseritamente notificata il
31/10/2022, importo complessivo € 247,35 a titolo di rate premio e sanzioni CP_1
anno 2021.
Per un totale di € 1.465,27.
A fondamento dell'opposizione, il ricorrente ha lamentato la nullità e/o inesistenza dell'intimazione di pagamento per omessa e/o irrituale notifica degli avvisi di addebito in violazione del DPR 602/1999, della Legge n. 212/2000 e del D.L.
70/2011, con conseguente intervenuta prescrizione della pretesa creditoria e, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione quinquennale in assenza di atti interruttivi tra la data di notifica delle cartelle esattoriali e la predetta intimazione.
Per tali motivi, ha concluso chiedendo all'adito Tribunale di “1) accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento oggetto di impugnazione, stante l'omessa notifica dell'atto presupposto;
2) in ogni caso, anche laddove dovesse risultare provata la notifica della cartella esattoriale correlata all'intimazione di pagamento, accertare e dichiarare, per le ragioni meglio esplicitate nel corpo del presente libello, l'intervenuta prescrizione del credito;
3) per l'effetto, in accoglimento delle sollevate censure, nella sussistenza dei presupposti di legge, disporre, quindi,
l'annullamento tanto dell'intimazione contraddistinta dal n. 094 2024 90166163
65/000 quanto delle cartelle dalle quali la prima trova scaturigine;
4) condannare le controparti, eventualmente sotto il vincolo della solidarietà, al pagamento delle spese e competenze professionali da distrarsi, ex art. 93 cpc, in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Si è costituita in giudizio l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rilevando, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alle presunte violazioni delle disposizioni di cui al D.P.R. 602/1973 e l'inammissibilità del ricorso ex art. 24 del d. lgs. n. 46/1999; nel merito, ha rilevato di avere provveduto al parziale sgravio degli importi portati nelle cartelle di pagamento in questione insistendo, in ogni caso, per il rigetto dell'opposizione proposta con vittoria di spese di lite.
Si è costituita, altresì, l , in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore, rilevando, in via preliminare, l'inammissibilità per tardività del proposto ricorso, per avere provveduto alla regolare notifica delle cartelle di pagamento sottostanti all'impugnata intimazione, con conseguente inoppugnabilità e definitività delle stesse (come da documentazione prodotta in atti) nonché l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione per avere provveduto ad interrompere il termine quinquennale, successivamente alla notifica delle cartelle, con intimazioni di pagamento notificate nel periodo 2020/2023. Ha chiesto, quindi, all'adito Giudice “in via principale e preliminare dichiarare l'inammissibilità e tardività del proposto ricorso e nel merito subordinatamente a quanto richiesto al superiore punto, rigettare integralmente il proposto ricorso, dichiarare non intervenuta alcuna prescrizione e la piena validità, regolarità ed efficacia dell'intimazione di pagamento opposta e della procedura avviata dall'agente della riscossione;
con vittoria di spese e compensi da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore costituito”
Con decreto del 21.10.2025, il Tribunale ha disposto lo svolgimento dell'udienza di discussione, già fissata per il 27.11.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., assegnando alle parti termine perentorio sino al 27.11.2025 per il deposito delle note scritte.
La parte ricorrente e l' hanno provveduto all'adempimento nei termini, sicché CP_1
la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di difetto legittimazione passiva sollevata dall' poiché, agendo il ricorrente per l'accertamento negativo della CP_1
debenza delle somme azionate, in particolare per intervenuta prescrizione delle stesse, sussiste senz'altro la legittimazione passiva dell'ente impositore in quanto titolare del credito azionato. È evidente, difatti, che ove venisse dichiarata la prescrizione delle pretese contributive azionate, anche se intervenuta successivamente alla notifica della cartella di pagamento, le stesse risulterebbero estinte con danno, in primo luogo, proprio per l'ente impositore.
2.Ancora in via preliminare, deve rilevarsi che, nonostante l' , costituendosi in CP_1
giudizio, abbia dedotto di avere provveduto al parziale sgravio degli importi portati nelle cartelle di pagamento, è da ritenersi, sulla scorta della documentazione in atti e dalla lettura integrale della memoria difensiva, che, in effetti, si tratti di un mero refuso considerato che non risulta che sia intervenuto alcuno sgravio né è quantificato alcun importo da detrarre dal credito riportato dalle cartelle di pagamento in questione.
3. Venendo al merito della controversia, occorre preliminarmente qualificare l'odierna domanda.
È opportuno premettere, in linea generale, che nei confronti delle cartelle esattoriali è possibile proporre: a) opposizione a cartella esattoriale ex art. 24 D. L.vo n. 46/99; b); opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.; c) opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c..
A) L'art. 24 del D. Lgs. n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Tale norma disciplina l'impugnazione della cartella con riferimento al merito della pretesa contributiva;
disciplina l'azione che un debitore propone rispetto all' an della pretesa contributiva e cioè rispetto a tutto ciò che attiene alla prestazione (non debenza dei contributi, insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla Cassa o alla Gestione Separata, prescrizione del contributo in assenza di alcuna valida notifica, ecc). Si osserva, inoltre, che, in questo caso, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n.
3127; Cass., sez. III, 1.3.2000, n. 2293 e confermata da Cassazione 1.3.2019 n. 6166).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella (ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 gg da tale conoscenza;
nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24 comma 6 D.lgs. n. 46/99. Ne consegue anche che la censura di inesistenza della notifica della cartella, nel procedimento in oggetto, rileva in via incidentale, al solo fine del giudizio di tempestività della azione e non, ex se, al fine di bloccare il procedimento esecutivo.
Osserva il tribunale, infatti, che diversi principi affermati con riferimento al procedimento tributario non possono confermarsi in relazione ai giudizi aventi ad oggetto impugnative di cartelle per crediti contributivi. Ciò in ragione della peculiarità del procedimento tributario, caratterizzato da una sequenza di atti, autonomamente impugnabili, dove la mancata notifica di un atto a monte - autonomamente impugnabile - fatta valere a seguito della conoscenza dell'atto a valle, facoltizza il destinatario a scegliere, in ragione del suo interesse, se aprire o meno la discussione giurisdizionale anche sul merito della pretesa tributaria.
Diversamente opinando, infatti, si arriverebbe alla irragionevole conseguenza che l'Amministrazione potrebbe procedere sempre all'adozione di atti conseguenti, senza notificare quelli presupposti, perché il contribuente sarebbe vincolato alla loro impugnazione congiunta. Si osserva, poi, che, ai sensi dell'art. 29, co. 2, del D. Lgs.
n. 46/99, è fatta salva l'operatività delle opposizioni esecutive da proporsi. B) Il debitore può, poi, proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, quando contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata. In questo caso il ricorrente fa valere fatti estintivi, modificativi o impeditivi verificatisi dopo la notificazione della cartella, come il pagamento del credito successivamente intervenuto o la prescrizione maturata successivamente alla notificazione della cartella o dell'ultimo atto di esecuzione. Tale tipo di impugnazione si limita, dunque, ai fatti ostativi sopravvenuti e non soggiace a termini perentori, potendo essere esperita quando la parte pubblica tenti di mettere in esecuzione il titolo costituito dalla cartella esattoriale non opposta. Il soggetto già raggiunto da una ordinanza di ingiunzione per il pagamento di contributi previdenziali e relative sanzioni, nel giudizio di opposizione proposto avverso la cartella esattoriale, poi notificatogli per la riscossione dell'importo intimato, non può impugnare la pretesa contributiva dell'amministrazione né sotto il profilo della sua illegittimità alla iscrizione né sotto quello della non debenza delle somme (essendo tali vizi attinenti all'an della pretesa e soggetti al termine decadenziale di 40 giorni), ma può solo contestare la legittimità dell'azione esecutiva intrapresa dall'esattore.
C) Infine, con l'opposizione ex art. 617 c.p.c., il contribuente può contestare il quomodo del procedimento, ovvero le modalità di svolgimento dell'azione esecutiva.
In questo caso, l'opposizione dovrà essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c..
Da ultimo, come sopra accennato, deve tenersi presente che “a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata
(anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza)” (cfr. Cass. n. 18256 del 2020).
Applicando i principi esposti alla fattispecie in esame, si evidenzia che il ricorrente ha agito proponendo tanto opposizione recuperatoria avverso l'intimazione di pagamento, deducendo la mancata notifica delle cartelle di pagamento presupposte, tanto opposizione ex art. 615 c.p.c. sostenendo che, anche ove le cartelle di pagamento fossero state debitamente notificate, sarebbe in ogni caso maturata la prescrizione successiva delle pretese creditorie dalle stessi portate, essendo decorsi più di cinque anni tra la notifica degli atti presupposti e la notifica dell'intimazione di pagamento.
La diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., consiste nel fatto che ciascuna è retta da un distinto interesse ad agire, ammettendo espressamente la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr. Cass., n. 29294/2019; n.
31282/2019); in particolare, ove il ricorrente in opposizione a intimazione di pagamento eccepisca fatti estintivi del credito contributivo allegando i dati relativi al decorso del termine prescrizionale dalla data di maturazione del credito e fino alla notifica dell'atto di intimazione nonché quelli relativi al decorso del termine prescrizionale in epoca successiva alla, sia pure contestata, notifica della cartella di pagamento, debbono ritenersi proposte due distinte domande ai sensi dell'art. 615
c.p.c., la prima in funzione recuperatoria della opposizione ai sensi del D. Lgs. n. 46 del 1999, ex art. 24 e la seconda come volta, in via subordinata, a far valere fatti estintivi del credito successivi alla notifica (ove accertata) della cartella, con conseguente obbligo di pronuncia su ciascuna di esse. Tanto premesso, è necessario accertare se le cartelle di pagamento siano state effettivamente notificate al ricorrente.
Orbene, l , costituendosi in giudizio, ha fornito prova della regolare notifica di CP_3
tutte le cartelle portate dall'intimazione di pagamento, producendo i relativi avvisi di ricevimento da cui risulta che tutti gli atti sono stati consegnati a mani del ricorrente o di suo familiare.
Ed invero le cartelle nn. 09420170009161239000, 09420170016988001000 e
09420190000380987000 risultano notificate, dal messo notificatore a mani del destinatario, rispettivamente in data il 28.08.2017, 19.02.2018 e 25.02.2019.
Mentre le cartelle nn. 09420200017639346000, 09420210027288681000 e
09420220021542476000 risultano notificate, rispettivamente in data 02.04.2022,
02.01.2023 e 31.10.2022 presso l'indirizzo del ricorrente mediante la procedura di
“invio diretto” a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ex art. 26, c. 1,
D.P.R. 602/73.
Tale procedura, per costante giurisprudenza, è pienamente legittima.
È espressamente previsto dall'art. 26, c. 1, D.P.R. 602/73 che in tal caso trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n.
890 del 1982, poiché si è ritenuto che tale forma “semplificata” di notificazione è pienamente giustificata, come evidenziato dalla Corte Costituzionale con la sentenza
175/18, dalla considerazione della funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (si vedano sul punto Cass.
12470/2020; Cass. 28872/2018). La notifica in tal caso si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, né tantomeno essendo necessario l'invio della raccomandata informativa in caso di consegna a persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda o al portiere dello stabile dov'è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda del destinatario (cfr. Cass. 12470/2020; Cass. 4160/22). Con orientamento cui si intende aderire, difatti, la Suprema Corte ha chiarito “la cartella esattoriale può' essere notificata, ai sensi del D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, anche direttamente da parte del Concessionario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento (come avvenuto nella fattispecie in esame), nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. n. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità' della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché´ la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata”.
La citata produzione conferma la ritualità delle notifiche degli atti prodromici sicché va rilevata la incontrovertibilità della pretesa creditoria in esso contenuta (in mancanza della tempestiva impugnazione delle cartelle di pagamento entro il termine perentorio di quaranta giorni di cui all'art. 24 del d.lgs. 46/1999) e, pertanto,
l'assoluta infondatezza dell'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria per omessa notifica delle cartelle di pagamento.
Ovvia conseguenza è che il titolo - costituito dal ruolo esattoriale notificato con le cartelle di pagamento - si è consolidato ed è preclusa qualunque domanda attinente al merito della pretesa contributiva che è divenuta inoppugnabile.
A ciò si aggiunga che la giurisprudenza costante indica il termine di quaranta giorni, di cui all'art. 24 D.lgs. n. 46/99, quale termine perentorio per contestare nel merito la pretesa contributiva unicamente con una tempestiva opposizione al titolo notificato (si vedano ex pluribus Cass. Sez. Lav. 21863/04, 4506/07, 14692/2007, 6674/08,
17978/2008, 2835/2009, 21365/10, 8931/2011, 11749/15, 5060/16).
Divenuta intangibile la pretesa contributiva per effetto della mancata tempestiva opposizione del titolo, il diritto alla contribuzione previdenziale non è più soggetto ad estinzione per prescrizione;
tuttavia, può essere soggetta alla prescrizione l'azione diretta all'esecuzione del titolo promossa dall'Agente di riscossione.
In altri termini, in presenza di una cartella definitiva, è possibile eccepire, con il rimedio della opposizione all'esecuzione, solo fatti estintivi e modificativi sopravvenuti, ivi compresa la prescrizione.
Sul punto si richiama la pronuncia della Corte di Cassazione n. 15116/15 “... a fronte della prova della regolare notificazione delle cartelle, l'impugnazione del ruolo non può avere carattere "recuperatorio, non potendo l'opponente essere rimesso in termini per impugnare nel merito le cartelle esattoriali (ex art. 24 D.lgs. 46/99). Il contribuente, però, rimane legittimato ad agire ex art. 615 c.p.c. ove voglia contestare la mancanza di un valido titolo esecutivo ovvero l'insorgenza di fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo medesimo”.
Ciò significa che, nel caso in cui le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, il debitore - che non le abbia impugnate nel termine decadenziale – non può più impugnarle per far valere la prescrizione del credito verificatasi prima della notificazione della cartella. Se, però, come nella specie, affermi che la prescrizione quinquennale si sia perfezionata successivamente alla notifica, allora può agire ex art. 615 c.p.c. per contestare il diritto del creditore ad agire in executivis a fronte dell'intervenuta prescrizione del credito portato nel titolo esecutivo (fatto estintivo successivo al formarsi del titolo esecutivo).
Nella fattispecie oggetto di giudizio, il termine di prescrizione resta sempre quello quinquennale poiché la cartella esattoriale non opposta non può assimilarsi ad un titolo giudiziale e non può pertanto applicarsi al credito, ivi contenuto, l'art. 2953 c.c..
Si rammenta che, il contrasto giurisprudenziale sussistente in merito alla prescrizione
- se decennale o quinquennale - è stato risolto in questo senso dalle della Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 23397/2016 con la quale è stato enunciato il seguente principio di diritto “la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi
o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.”
Tuttavia, come allegato e provato dall , “non può dirsi intervenuta alcuna CP_3
prescrizione successiva delle pretese medesime avendo notificato, altresì, CP_3
all'odierno opponente diversi atti interruttivi della prescrizione successiva”.
Ed invero, come risulta dalla documentazione in atti, antecedentemente alla notifica dell'odierna opposta intimazione di pagamento, l' ha notificato al ricorrente: CP_3
-in data 21.01.2020, a mezzo racc. a.r., con consegna a mani del ricorrente,
l'intimazione di pagamento n. 09420199013258754000, cui erano sottese, tra le altre, le cartelle di pagamento nn. 09420170009161239000, 09420170016988001000 e
09420190000380987000;
-in data 3.07.2023, a mezzo di raccomandata a.r., con consegna a mani del ricorrente,
l'intimazione di pagamento n. 09420239002857642000 cui erano sottese, tra le altre, le cartelle di pagamento nn. 09420170009161239000, 09420170016988001000,
09420190000380987000 e 09420200017639346000.
Deve, quindi, concludersi, sulla scorta della documentazione in atti, che, al momento della notifica dell'opposta intimazione di pagamento, avvenuta in data 14.11.2024, non fosse ancora intervenuta, con riferimento alle cartelle nn.
09420170009161239000, 09420170016988001000, 09420190000380987000 e
09420200017639346000, l'eccepita prescrizione quinquennale in quanto interrotta, in data 21.01.2020 e successivamente in data 3.07.2023, dalla notifica delle intimazioni di pagamento sopra richiamate. Né tantomeno, alcune prescrizione è maturata con riferimento alle cartelle nn. 09420210027288681000 e 09420220021542476000, rispettivamente notificate in data 02.01.2023 e 31.10.2022. Con riferimento a queste due ultime cartelle si evidenzia difatti che, contrariamente a quanto tardivamente dedotto sul punto dalla parte ricorrente, l' ha assolto CP_3
pienamente all'onere probatorio sulla stessa gravante rispetto alla circostanza dell'intervenuta notifica delle cartelle di pagamento, producendo in giudizio tanto gli estratti di ruolo inerenti alle cartelle contestate, tanto i relativi avvisi di ricevimento.
Con riferimento alla valenza probatoria riconosciuta all'estratto di ruolo, la Corte di
Cassazione ha costantemente affermato il principio per cui non sussiste in capo al alcun onere di produrre in giudizio la copia integrale della cartella. CP_4
Nello specifico, infatti, siffatto obbligo “non discende dal richiamato art. 26 co. 4 del
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, che peraltro prevede, a fini amministrativi, la conservazione di copia della cartella in alternativa alla 'matrice' (la quale - come chiarito da Sez. 3, n. 10326/2014 - è l'unico documento che resta nella disponibilità del concessionario per la riscossione nel caso in cui opti per la notificazione della cartella di pagamento nelle forme ordinarie o comunque con messo notificatore anziché con raccomandata con avviso di ricevimento)” (cfr Cass. Civ. 23039/16).
Da quanto sopra consegue dunque la piena ammissibilità della prova da parte del concessionario della notifica mediante la produzione in giudizio “della relata (che contiene riferimenti alla cartella) separatamente dalla copia della cartella, della matrice o dell'estratto di ruolo, il quale ultimo è, ai fini che interessano, equipollente alla prima (Cass. n. 6395/2014)” (cfr Cass. Civ. 23039/16).
Il particolare valore probatorio dell'estratto di ruolo discende d'altronde direttamente dalla natura di tale documento che costituisce “la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale” con la conseguenza che ove contenga “tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria
[...] esso costituisce prova idonea dell'entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale” (cfr Cass. Civ. 946/20; Cass. Civ.11794/2016).
L ha dunque prodotto gli estratti di ruolo relativi alle due cartelle impugnate, CP_3
provando pienamente la natura e l'entità dei crediti dalle stesse portati. Si evidenzia inoltre che gli avvisi di ricevimento prodotti sono senz'altro univocamente riconducibili alle cartelle richiamate, atteso che sugli avvisi medesimi è riportato per esteso il numero delle cartelle notificate e il numero delle raccomandate.
L'opposizione va, perciò, integralmente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione del D.M. 147/2022, nella misura minima, attesa la non particolare complessità della controversia, esclusa la fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa:
-rigetta l'opposizione;
-condanna alla refusione dei compensi di lite in favore dell' , Parte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, liquidati in € 886,00, oltre rimborso spese al 15%, iva e cpa come per legge;
-condanna alla refusione dei compensi di lite in favore di Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, liquidati Controparte_2
in € 886,00, oltre rimborso spese al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Locri, 27/12/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 3455/2024
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 27.11.2025 ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. , elettivamente domiciliato Parte_1 CodiceFiscale_1
in Locri (RC), Via Francesco Febbraio n. 35, presso lo studio dell'avv. Andrea
AN PA che lo rappresenta e difende giusta procura allegata telematicamente al ricorso ricorrente contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Locri, C.so Margherita di Savoia n. 54, presso la locale sede dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio D'Agostino, giusta procura generale alle liti allegata in atti resistente nonché (C.F. e P.I. ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catania
(CT), Via Firenze n. 36, presso lo studio dell'avv. Laura Agata Muratore, che la rappresenta e difende giusta procura allegata telematicamente alla memoria difensiva e di costituzione resistente
OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27.11.2024, ritualmente notificato alle controparti unitamente al decreto di fissazione di udienza, ha proposto Parte_1
opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 094 2024 90166163 65/000, notificata in data 14.11.2024 dall di Reggio Controparte_2
Calabria, con la quale gli veniva intimato il versamento, entro 5 giorni dalla ricezione, della somma totale di € 330.663,22 - in relazione all'omesso pagamento di carichi di natura tributaria e non tributaria – limitando l'opposizione proposta esclusivamente ai crediti di natura contributiva di cui ai seguenti atti:
• cartella di pagamento n. 09420170009161239000, asseritamente notificata il
28/08/2017, importo complessivo € 233,28 a titolo di rate premio e sanzioni CP_1
anno 2016;
• cartella di pagamento n. 09420170016988001000, asseritamente notificata il
19/02/2018, importo complessivo € 226,88 a titolo di rate premio e sanzioni CP_1
anno 2017;
• cartella di pagamento n. 09420190000380987000, asseritamente notificata il
25/02/2019, importo complessivo € 222,81 a titolo di rate premio e sanzioni CP_1
anno 2018;
• cartella di pagamento n. 09420200017639346000, asseritamente notificata il
04/04/2022, importo complessivo € 272,89 a titolo di rate premio e sanzioni CP_1
anno 2019; • cartella di pagamento n. 09420210027288681000, asseritamente notificata il
02/01/2023, importo complessivo € 262,06 a titolo di rate premio e sanzioni CP_1
anno 2020;
• cartella di pagamento n. 09420220021542476000, asseritamente notificata il
31/10/2022, importo complessivo € 247,35 a titolo di rate premio e sanzioni CP_1
anno 2021.
Per un totale di € 1.465,27.
A fondamento dell'opposizione, il ricorrente ha lamentato la nullità e/o inesistenza dell'intimazione di pagamento per omessa e/o irrituale notifica degli avvisi di addebito in violazione del DPR 602/1999, della Legge n. 212/2000 e del D.L.
70/2011, con conseguente intervenuta prescrizione della pretesa creditoria e, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione quinquennale in assenza di atti interruttivi tra la data di notifica delle cartelle esattoriali e la predetta intimazione.
Per tali motivi, ha concluso chiedendo all'adito Tribunale di “1) accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento oggetto di impugnazione, stante l'omessa notifica dell'atto presupposto;
2) in ogni caso, anche laddove dovesse risultare provata la notifica della cartella esattoriale correlata all'intimazione di pagamento, accertare e dichiarare, per le ragioni meglio esplicitate nel corpo del presente libello, l'intervenuta prescrizione del credito;
3) per l'effetto, in accoglimento delle sollevate censure, nella sussistenza dei presupposti di legge, disporre, quindi,
l'annullamento tanto dell'intimazione contraddistinta dal n. 094 2024 90166163
65/000 quanto delle cartelle dalle quali la prima trova scaturigine;
4) condannare le controparti, eventualmente sotto il vincolo della solidarietà, al pagamento delle spese e competenze professionali da distrarsi, ex art. 93 cpc, in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Si è costituita in giudizio l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rilevando, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alle presunte violazioni delle disposizioni di cui al D.P.R. 602/1973 e l'inammissibilità del ricorso ex art. 24 del d. lgs. n. 46/1999; nel merito, ha rilevato di avere provveduto al parziale sgravio degli importi portati nelle cartelle di pagamento in questione insistendo, in ogni caso, per il rigetto dell'opposizione proposta con vittoria di spese di lite.
Si è costituita, altresì, l , in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore, rilevando, in via preliminare, l'inammissibilità per tardività del proposto ricorso, per avere provveduto alla regolare notifica delle cartelle di pagamento sottostanti all'impugnata intimazione, con conseguente inoppugnabilità e definitività delle stesse (come da documentazione prodotta in atti) nonché l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione per avere provveduto ad interrompere il termine quinquennale, successivamente alla notifica delle cartelle, con intimazioni di pagamento notificate nel periodo 2020/2023. Ha chiesto, quindi, all'adito Giudice “in via principale e preliminare dichiarare l'inammissibilità e tardività del proposto ricorso e nel merito subordinatamente a quanto richiesto al superiore punto, rigettare integralmente il proposto ricorso, dichiarare non intervenuta alcuna prescrizione e la piena validità, regolarità ed efficacia dell'intimazione di pagamento opposta e della procedura avviata dall'agente della riscossione;
con vittoria di spese e compensi da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore costituito”
Con decreto del 21.10.2025, il Tribunale ha disposto lo svolgimento dell'udienza di discussione, già fissata per il 27.11.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., assegnando alle parti termine perentorio sino al 27.11.2025 per il deposito delle note scritte.
La parte ricorrente e l' hanno provveduto all'adempimento nei termini, sicché CP_1
la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di difetto legittimazione passiva sollevata dall' poiché, agendo il ricorrente per l'accertamento negativo della CP_1
debenza delle somme azionate, in particolare per intervenuta prescrizione delle stesse, sussiste senz'altro la legittimazione passiva dell'ente impositore in quanto titolare del credito azionato. È evidente, difatti, che ove venisse dichiarata la prescrizione delle pretese contributive azionate, anche se intervenuta successivamente alla notifica della cartella di pagamento, le stesse risulterebbero estinte con danno, in primo luogo, proprio per l'ente impositore.
2.Ancora in via preliminare, deve rilevarsi che, nonostante l' , costituendosi in CP_1
giudizio, abbia dedotto di avere provveduto al parziale sgravio degli importi portati nelle cartelle di pagamento, è da ritenersi, sulla scorta della documentazione in atti e dalla lettura integrale della memoria difensiva, che, in effetti, si tratti di un mero refuso considerato che non risulta che sia intervenuto alcuno sgravio né è quantificato alcun importo da detrarre dal credito riportato dalle cartelle di pagamento in questione.
3. Venendo al merito della controversia, occorre preliminarmente qualificare l'odierna domanda.
È opportuno premettere, in linea generale, che nei confronti delle cartelle esattoriali è possibile proporre: a) opposizione a cartella esattoriale ex art. 24 D. L.vo n. 46/99; b); opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.; c) opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c..
A) L'art. 24 del D. Lgs. n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Tale norma disciplina l'impugnazione della cartella con riferimento al merito della pretesa contributiva;
disciplina l'azione che un debitore propone rispetto all' an della pretesa contributiva e cioè rispetto a tutto ciò che attiene alla prestazione (non debenza dei contributi, insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla Cassa o alla Gestione Separata, prescrizione del contributo in assenza di alcuna valida notifica, ecc). Si osserva, inoltre, che, in questo caso, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n.
3127; Cass., sez. III, 1.3.2000, n. 2293 e confermata da Cassazione 1.3.2019 n. 6166).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella (ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 gg da tale conoscenza;
nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24 comma 6 D.lgs. n. 46/99. Ne consegue anche che la censura di inesistenza della notifica della cartella, nel procedimento in oggetto, rileva in via incidentale, al solo fine del giudizio di tempestività della azione e non, ex se, al fine di bloccare il procedimento esecutivo.
Osserva il tribunale, infatti, che diversi principi affermati con riferimento al procedimento tributario non possono confermarsi in relazione ai giudizi aventi ad oggetto impugnative di cartelle per crediti contributivi. Ciò in ragione della peculiarità del procedimento tributario, caratterizzato da una sequenza di atti, autonomamente impugnabili, dove la mancata notifica di un atto a monte - autonomamente impugnabile - fatta valere a seguito della conoscenza dell'atto a valle, facoltizza il destinatario a scegliere, in ragione del suo interesse, se aprire o meno la discussione giurisdizionale anche sul merito della pretesa tributaria.
Diversamente opinando, infatti, si arriverebbe alla irragionevole conseguenza che l'Amministrazione potrebbe procedere sempre all'adozione di atti conseguenti, senza notificare quelli presupposti, perché il contribuente sarebbe vincolato alla loro impugnazione congiunta. Si osserva, poi, che, ai sensi dell'art. 29, co. 2, del D. Lgs.
n. 46/99, è fatta salva l'operatività delle opposizioni esecutive da proporsi. B) Il debitore può, poi, proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, quando contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata. In questo caso il ricorrente fa valere fatti estintivi, modificativi o impeditivi verificatisi dopo la notificazione della cartella, come il pagamento del credito successivamente intervenuto o la prescrizione maturata successivamente alla notificazione della cartella o dell'ultimo atto di esecuzione. Tale tipo di impugnazione si limita, dunque, ai fatti ostativi sopravvenuti e non soggiace a termini perentori, potendo essere esperita quando la parte pubblica tenti di mettere in esecuzione il titolo costituito dalla cartella esattoriale non opposta. Il soggetto già raggiunto da una ordinanza di ingiunzione per il pagamento di contributi previdenziali e relative sanzioni, nel giudizio di opposizione proposto avverso la cartella esattoriale, poi notificatogli per la riscossione dell'importo intimato, non può impugnare la pretesa contributiva dell'amministrazione né sotto il profilo della sua illegittimità alla iscrizione né sotto quello della non debenza delle somme (essendo tali vizi attinenti all'an della pretesa e soggetti al termine decadenziale di 40 giorni), ma può solo contestare la legittimità dell'azione esecutiva intrapresa dall'esattore.
C) Infine, con l'opposizione ex art. 617 c.p.c., il contribuente può contestare il quomodo del procedimento, ovvero le modalità di svolgimento dell'azione esecutiva.
In questo caso, l'opposizione dovrà essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c..
Da ultimo, come sopra accennato, deve tenersi presente che “a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata
(anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza)” (cfr. Cass. n. 18256 del 2020).
Applicando i principi esposti alla fattispecie in esame, si evidenzia che il ricorrente ha agito proponendo tanto opposizione recuperatoria avverso l'intimazione di pagamento, deducendo la mancata notifica delle cartelle di pagamento presupposte, tanto opposizione ex art. 615 c.p.c. sostenendo che, anche ove le cartelle di pagamento fossero state debitamente notificate, sarebbe in ogni caso maturata la prescrizione successiva delle pretese creditorie dalle stessi portate, essendo decorsi più di cinque anni tra la notifica degli atti presupposti e la notifica dell'intimazione di pagamento.
La diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., consiste nel fatto che ciascuna è retta da un distinto interesse ad agire, ammettendo espressamente la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr. Cass., n. 29294/2019; n.
31282/2019); in particolare, ove il ricorrente in opposizione a intimazione di pagamento eccepisca fatti estintivi del credito contributivo allegando i dati relativi al decorso del termine prescrizionale dalla data di maturazione del credito e fino alla notifica dell'atto di intimazione nonché quelli relativi al decorso del termine prescrizionale in epoca successiva alla, sia pure contestata, notifica della cartella di pagamento, debbono ritenersi proposte due distinte domande ai sensi dell'art. 615
c.p.c., la prima in funzione recuperatoria della opposizione ai sensi del D. Lgs. n. 46 del 1999, ex art. 24 e la seconda come volta, in via subordinata, a far valere fatti estintivi del credito successivi alla notifica (ove accertata) della cartella, con conseguente obbligo di pronuncia su ciascuna di esse. Tanto premesso, è necessario accertare se le cartelle di pagamento siano state effettivamente notificate al ricorrente.
Orbene, l , costituendosi in giudizio, ha fornito prova della regolare notifica di CP_3
tutte le cartelle portate dall'intimazione di pagamento, producendo i relativi avvisi di ricevimento da cui risulta che tutti gli atti sono stati consegnati a mani del ricorrente o di suo familiare.
Ed invero le cartelle nn. 09420170009161239000, 09420170016988001000 e
09420190000380987000 risultano notificate, dal messo notificatore a mani del destinatario, rispettivamente in data il 28.08.2017, 19.02.2018 e 25.02.2019.
Mentre le cartelle nn. 09420200017639346000, 09420210027288681000 e
09420220021542476000 risultano notificate, rispettivamente in data 02.04.2022,
02.01.2023 e 31.10.2022 presso l'indirizzo del ricorrente mediante la procedura di
“invio diretto” a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ex art. 26, c. 1,
D.P.R. 602/73.
Tale procedura, per costante giurisprudenza, è pienamente legittima.
È espressamente previsto dall'art. 26, c. 1, D.P.R. 602/73 che in tal caso trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n.
890 del 1982, poiché si è ritenuto che tale forma “semplificata” di notificazione è pienamente giustificata, come evidenziato dalla Corte Costituzionale con la sentenza
175/18, dalla considerazione della funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (si vedano sul punto Cass.
12470/2020; Cass. 28872/2018). La notifica in tal caso si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, né tantomeno essendo necessario l'invio della raccomandata informativa in caso di consegna a persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda o al portiere dello stabile dov'è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda del destinatario (cfr. Cass. 12470/2020; Cass. 4160/22). Con orientamento cui si intende aderire, difatti, la Suprema Corte ha chiarito “la cartella esattoriale può' essere notificata, ai sensi del D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, anche direttamente da parte del Concessionario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento (come avvenuto nella fattispecie in esame), nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. n. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità' della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché´ la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata”.
La citata produzione conferma la ritualità delle notifiche degli atti prodromici sicché va rilevata la incontrovertibilità della pretesa creditoria in esso contenuta (in mancanza della tempestiva impugnazione delle cartelle di pagamento entro il termine perentorio di quaranta giorni di cui all'art. 24 del d.lgs. 46/1999) e, pertanto,
l'assoluta infondatezza dell'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria per omessa notifica delle cartelle di pagamento.
Ovvia conseguenza è che il titolo - costituito dal ruolo esattoriale notificato con le cartelle di pagamento - si è consolidato ed è preclusa qualunque domanda attinente al merito della pretesa contributiva che è divenuta inoppugnabile.
A ciò si aggiunga che la giurisprudenza costante indica il termine di quaranta giorni, di cui all'art. 24 D.lgs. n. 46/99, quale termine perentorio per contestare nel merito la pretesa contributiva unicamente con una tempestiva opposizione al titolo notificato (si vedano ex pluribus Cass. Sez. Lav. 21863/04, 4506/07, 14692/2007, 6674/08,
17978/2008, 2835/2009, 21365/10, 8931/2011, 11749/15, 5060/16).
Divenuta intangibile la pretesa contributiva per effetto della mancata tempestiva opposizione del titolo, il diritto alla contribuzione previdenziale non è più soggetto ad estinzione per prescrizione;
tuttavia, può essere soggetta alla prescrizione l'azione diretta all'esecuzione del titolo promossa dall'Agente di riscossione.
In altri termini, in presenza di una cartella definitiva, è possibile eccepire, con il rimedio della opposizione all'esecuzione, solo fatti estintivi e modificativi sopravvenuti, ivi compresa la prescrizione.
Sul punto si richiama la pronuncia della Corte di Cassazione n. 15116/15 “... a fronte della prova della regolare notificazione delle cartelle, l'impugnazione del ruolo non può avere carattere "recuperatorio, non potendo l'opponente essere rimesso in termini per impugnare nel merito le cartelle esattoriali (ex art. 24 D.lgs. 46/99). Il contribuente, però, rimane legittimato ad agire ex art. 615 c.p.c. ove voglia contestare la mancanza di un valido titolo esecutivo ovvero l'insorgenza di fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo medesimo”.
Ciò significa che, nel caso in cui le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, il debitore - che non le abbia impugnate nel termine decadenziale – non può più impugnarle per far valere la prescrizione del credito verificatasi prima della notificazione della cartella. Se, però, come nella specie, affermi che la prescrizione quinquennale si sia perfezionata successivamente alla notifica, allora può agire ex art. 615 c.p.c. per contestare il diritto del creditore ad agire in executivis a fronte dell'intervenuta prescrizione del credito portato nel titolo esecutivo (fatto estintivo successivo al formarsi del titolo esecutivo).
Nella fattispecie oggetto di giudizio, il termine di prescrizione resta sempre quello quinquennale poiché la cartella esattoriale non opposta non può assimilarsi ad un titolo giudiziale e non può pertanto applicarsi al credito, ivi contenuto, l'art. 2953 c.c..
Si rammenta che, il contrasto giurisprudenziale sussistente in merito alla prescrizione
- se decennale o quinquennale - è stato risolto in questo senso dalle della Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 23397/2016 con la quale è stato enunciato il seguente principio di diritto “la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi
o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.”
Tuttavia, come allegato e provato dall , “non può dirsi intervenuta alcuna CP_3
prescrizione successiva delle pretese medesime avendo notificato, altresì, CP_3
all'odierno opponente diversi atti interruttivi della prescrizione successiva”.
Ed invero, come risulta dalla documentazione in atti, antecedentemente alla notifica dell'odierna opposta intimazione di pagamento, l' ha notificato al ricorrente: CP_3
-in data 21.01.2020, a mezzo racc. a.r., con consegna a mani del ricorrente,
l'intimazione di pagamento n. 09420199013258754000, cui erano sottese, tra le altre, le cartelle di pagamento nn. 09420170009161239000, 09420170016988001000 e
09420190000380987000;
-in data 3.07.2023, a mezzo di raccomandata a.r., con consegna a mani del ricorrente,
l'intimazione di pagamento n. 09420239002857642000 cui erano sottese, tra le altre, le cartelle di pagamento nn. 09420170009161239000, 09420170016988001000,
09420190000380987000 e 09420200017639346000.
Deve, quindi, concludersi, sulla scorta della documentazione in atti, che, al momento della notifica dell'opposta intimazione di pagamento, avvenuta in data 14.11.2024, non fosse ancora intervenuta, con riferimento alle cartelle nn.
09420170009161239000, 09420170016988001000, 09420190000380987000 e
09420200017639346000, l'eccepita prescrizione quinquennale in quanto interrotta, in data 21.01.2020 e successivamente in data 3.07.2023, dalla notifica delle intimazioni di pagamento sopra richiamate. Né tantomeno, alcune prescrizione è maturata con riferimento alle cartelle nn. 09420210027288681000 e 09420220021542476000, rispettivamente notificate in data 02.01.2023 e 31.10.2022. Con riferimento a queste due ultime cartelle si evidenzia difatti che, contrariamente a quanto tardivamente dedotto sul punto dalla parte ricorrente, l' ha assolto CP_3
pienamente all'onere probatorio sulla stessa gravante rispetto alla circostanza dell'intervenuta notifica delle cartelle di pagamento, producendo in giudizio tanto gli estratti di ruolo inerenti alle cartelle contestate, tanto i relativi avvisi di ricevimento.
Con riferimento alla valenza probatoria riconosciuta all'estratto di ruolo, la Corte di
Cassazione ha costantemente affermato il principio per cui non sussiste in capo al alcun onere di produrre in giudizio la copia integrale della cartella. CP_4
Nello specifico, infatti, siffatto obbligo “non discende dal richiamato art. 26 co. 4 del
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, che peraltro prevede, a fini amministrativi, la conservazione di copia della cartella in alternativa alla 'matrice' (la quale - come chiarito da Sez. 3, n. 10326/2014 - è l'unico documento che resta nella disponibilità del concessionario per la riscossione nel caso in cui opti per la notificazione della cartella di pagamento nelle forme ordinarie o comunque con messo notificatore anziché con raccomandata con avviso di ricevimento)” (cfr Cass. Civ. 23039/16).
Da quanto sopra consegue dunque la piena ammissibilità della prova da parte del concessionario della notifica mediante la produzione in giudizio “della relata (che contiene riferimenti alla cartella) separatamente dalla copia della cartella, della matrice o dell'estratto di ruolo, il quale ultimo è, ai fini che interessano, equipollente alla prima (Cass. n. 6395/2014)” (cfr Cass. Civ. 23039/16).
Il particolare valore probatorio dell'estratto di ruolo discende d'altronde direttamente dalla natura di tale documento che costituisce “la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale” con la conseguenza che ove contenga “tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria
[...] esso costituisce prova idonea dell'entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale” (cfr Cass. Civ. 946/20; Cass. Civ.11794/2016).
L ha dunque prodotto gli estratti di ruolo relativi alle due cartelle impugnate, CP_3
provando pienamente la natura e l'entità dei crediti dalle stesse portati. Si evidenzia inoltre che gli avvisi di ricevimento prodotti sono senz'altro univocamente riconducibili alle cartelle richiamate, atteso che sugli avvisi medesimi è riportato per esteso il numero delle cartelle notificate e il numero delle raccomandate.
L'opposizione va, perciò, integralmente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione del D.M. 147/2022, nella misura minima, attesa la non particolare complessità della controversia, esclusa la fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa:
-rigetta l'opposizione;
-condanna alla refusione dei compensi di lite in favore dell' , Parte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, liquidati in € 886,00, oltre rimborso spese al 15%, iva e cpa come per legge;
-condanna alla refusione dei compensi di lite in favore di Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, liquidati Controparte_2
in € 886,00, oltre rimborso spese al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Locri, 27/12/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi