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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VI, sentenza 09/02/2026, n. 1818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1818 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1818/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
VACCHELLI GIUSEPPINA, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9578/2024 depositato il 18/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense N. 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2400044138 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2400044138 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2400044138 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2400044138 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12672/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per l'accoglimento del ricorso Resistente: chiede la cessazione della materia del contendere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, rappresentato dai dott. Difensore_1 e Difensore_2, proponeva ricorso avverso l'Avviso di Accertamento Esecutivo d'Ufficio n. 2400044138 dell'11 marzo 2024, con cui Roma
Capitale gli contestava il tardivo versamento della TARI e della TEFA per gli anni 2018–2022.
Il ricorrente premetteva che un precedente avviso, identico nei contenuti, era già stato impugnato e successivamente annullato dall'Amministrazione in autotutela, sicché la nuova emissione, sostanzialmente sovrapponibile, violava il principio di tutela dell'affidamento.
Deduceva inoltre il difetto assoluto di motivazione, l'incoerenza tra periodo indicato e annualità effettivamente contestate, nonché l'esimente della forza maggiore per gli effetti della pandemia da Covid-19 sulla propria attività ricettiva.
Lamentava altresì la mancata attivazione del contraddittorio e contestava l'esistenza stessa del presupposto impositivo per inattività della struttura nel periodo emergenziale.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto con vittoria di spese.
Si costituiva Roma Capitale la quale confermava la correttezza del proprio operato.
Con successive memorie Roma Capitale chiedeva l'estinzione del giudizio per aver sottoscritto un accordo di conciliazione extragiudiziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che, nelle more del giudizio, le parti hanno sottoscritto un accordo di conciliazione extragiudiziale relativo alla posizione fiscale del contribuente per le annualità Ta.Ri. 2019-2022, come risulta dall'atto depositato dall'Amministrazione. Dal contenuto dell'accordo emerge che le parti hanno definito integralmente la pretesa tributaria oggetto del presente giudizio, concordando la rideterminazione dell'importo dovuto e manifestando la reciproca volontà di non proseguire il contenzioso, con compensazione delle spese.
Alla luce della conciliazione intervenuta, risulta dunque venuto meno l'oggetto del contendere e il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere, con integrale compensazione delle spese, conformemente alla volontà espressa dalle parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Roma, 24.11.2025
Il Giudice
PI LI
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
VACCHELLI GIUSEPPINA, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9578/2024 depositato il 18/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense N. 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2400044138 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2400044138 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2400044138 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2400044138 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12672/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per l'accoglimento del ricorso Resistente: chiede la cessazione della materia del contendere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, rappresentato dai dott. Difensore_1 e Difensore_2, proponeva ricorso avverso l'Avviso di Accertamento Esecutivo d'Ufficio n. 2400044138 dell'11 marzo 2024, con cui Roma
Capitale gli contestava il tardivo versamento della TARI e della TEFA per gli anni 2018–2022.
Il ricorrente premetteva che un precedente avviso, identico nei contenuti, era già stato impugnato e successivamente annullato dall'Amministrazione in autotutela, sicché la nuova emissione, sostanzialmente sovrapponibile, violava il principio di tutela dell'affidamento.
Deduceva inoltre il difetto assoluto di motivazione, l'incoerenza tra periodo indicato e annualità effettivamente contestate, nonché l'esimente della forza maggiore per gli effetti della pandemia da Covid-19 sulla propria attività ricettiva.
Lamentava altresì la mancata attivazione del contraddittorio e contestava l'esistenza stessa del presupposto impositivo per inattività della struttura nel periodo emergenziale.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto con vittoria di spese.
Si costituiva Roma Capitale la quale confermava la correttezza del proprio operato.
Con successive memorie Roma Capitale chiedeva l'estinzione del giudizio per aver sottoscritto un accordo di conciliazione extragiudiziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che, nelle more del giudizio, le parti hanno sottoscritto un accordo di conciliazione extragiudiziale relativo alla posizione fiscale del contribuente per le annualità Ta.Ri. 2019-2022, come risulta dall'atto depositato dall'Amministrazione. Dal contenuto dell'accordo emerge che le parti hanno definito integralmente la pretesa tributaria oggetto del presente giudizio, concordando la rideterminazione dell'importo dovuto e manifestando la reciproca volontà di non proseguire il contenzioso, con compensazione delle spese.
Alla luce della conciliazione intervenuta, risulta dunque venuto meno l'oggetto del contendere e il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere, con integrale compensazione delle spese, conformemente alla volontà espressa dalle parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Roma, 24.11.2025
Il Giudice
PI LI