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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 21/03/2025, n. 914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 914 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3113/2018
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter e 281 sexies
c.p.c.
Il Giudice
Considerato che la causa indicata in epigrafe è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 06.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c. secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Letto, altresì, l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c. secondo cui “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., come di seguito.
21.3.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, in funzione di
Giudice d'appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. R.G. 3113/2018
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Manzo, presso il cui studio elettivamente Parte_1 domicilia, in Saviano (NA), al Corso Vittorio III n. 144/146, come da procura a margine dell'atto di citazione in appello
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Giuseppe Bonito, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Avellino, alla Via
Campane n. 18, come da procura in calce all'atto di citazione in appello notificato
APPELLATA
NONCHÉ
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2474/2017 del Giudice di Pace di Sant'Anastasia.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa, nonché come da note conclusionali e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 06.3.2025. 2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, co. 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., osserva il
Tribunale che ha impugnato la sentenza n. 2474/2017 del Giudice di Pace di Parte_1
Sant'Anastasia, con la quale era stata rigettata la domanda da lei proposta e volta ad ottenere la
CP_ condanna della (nel prosieguo, semplicemente e di , in Controparte_1 Controparte_2
solido o ciascuno per quanto di ragione, al risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni dalla stessa riportate in conseguenza del sinistro verificatosi in data 04.8.2006, alle ore 18:00 circa, alla Via Aldo
Moro in Somma Vesuviana (NA), allorquando l'istante, mentre si accingeva ad attraversare la strada,
CP_ veniva investita dall'autovettura Ford Fiesta, targata CM639SS, assicurata con la e di proprietà del
, riportando lesioni. CP_2
Il Giudice adito, con la sentenza impugnata, emessa in data 01.8.2017 e depositata in Cancelleria in data
12.12.2017, non notificata, rigettava la domanda “perché improponibile” per mancata prova di intervenuta interruzione del termine di prescrizione (cfr. pagina 2 della sentenza impugnata).
Avverso la citata sentenza ha proposto appello deducendo l'errata declaratoria di Parte_1
improponibilità, avendo parte appellante depositato in primo grado, nella propria produzione di parte, al momento dell'iscrizione a ruolo della causa, documenti idonei a dimostrare l'intervenuta interruzione della prescrizione. L'appellante reiterava, quindi, la domanda attorea, chiedendo la condanna dei convenuti “al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, nella misura di € 5.200,00, oltre al danno morale e interessi come per legge e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro e fino a quello effettivo del soddisfo”, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio (cfr. pag. 10 dell'atto di citazione in appello).
CP_ Si costituiva in giudizio la insistendo per il rigetto dell'appello, per tutte le ragioni indicate nella comparsa di costituzione e risposta, cui si fa qui espresso rinvio.
Nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva, invece, in giudizio , di cui veniva, Controparte_2
pertanto, dichiarata la contumacia (cfr. verbale di udienza del 25.10.2018).
Dopo taluni rinvii dettati dalla necessità di acquisire il fascicolo di primo grado, oltre che per esigenze di razionale distribuzione del carico di udienza, la causa, all'udienza del 06.3.2025 - fissata per la
3 precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con rito cartolare ex art. 127 ter
c.p.c. - giunge alla decisione dinanzi alla scrivente magistrato, frattanto subentrata nella gestione del ruolo a decorrere dal 10.5.2018 (data di presa di funzioni presso l'intestato Tribunale).
In primis, deve essere dichiarata l'ammissibilità e tempestività dell'appello, proposto nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione della gravata sentenza, avvenuta in data 12.12.2017, a fronte della notifica dell'atto di appello a decorrere dal 27.4.2018 ed iscrizione a ruolo in data 03.5.2018; inoltre, l'atto di gravame è conforme ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche all'impugnata sentenza.
Va, poi, chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né di riproposizione
(cfr. art. 346 c.p.c.), né, ancora, che sia dipendente dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336
c.p.c.), si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Passando al merito dell'impugnazione proposta, questo Giudice ritiene che l'appello non possa trovare accoglimento, pur necessitando la sentenza gravata di una correzione in punto di motivazione.
Ed infatti, il giudice di pace ha dichiarato improponibile la domanda proposta dalla accogliendo Pt_1
l'eccezione di prescrizione sollevata dalla compagnia convenuta, per mancata prova di rituale e tempestiva interruzione della prescrizione “quinquennale” (così in sentenza) del diritto al risarcimento del danno patito dalla . Pt_1
Tuttavia, giova rammentare che, a seguito della legge 05.12.2005 n. 251 (c.d. legge Cirielli), la prescrizione, ai sensi dell'art. 2947, co. 3, c.c. di un fatto integrante altresì reato, alla luce di un accertamento incidenter tantum operato dal giudice civile, non è di cinque anni, ai sensi dell'art. 157 c.p., bensì, nella fattispecie qui in analisi, integrante un'ipotesi di delitto di lesioni colpose lievi (cfr. CTU espletata nel primo giudizio dinanzi al Giudice di Pace, a firma del dott. , che Persona_1
riconosceva il 3% di danno biologico) è di sei anni: cfr. versione ratione temporis vigente dell'art. 157 c.p.
Ebbene, nel caso in esame, la prescrizione, così correttamente calcolata, risulta validamente interrotta da parte istante.
4 Si badi, infatti, che dalla data (27.12.2010) dell'atto introduttivo del primo giudizio incardinato dalla dinanzi al medesimo ufficio giudiziario ed avente ad oggetto la richiesta di risarcimento danni per Pt_1
il medesimo sinistro stradale, a seguito dell'intervenuta estinzione ai sensi dell'art. 309 c.p.c., è ricominciato a decorrere il termine di prescrizione (Cassazione civile sez. I, 25.7.2008, n. 20480) di sei anni, non già cinque, come affermato dal giudice di pace.
Pertanto, rispetto alla data del 27.12.2010, a prescindere dalla valutazione della corrispondenza reputata dal primo giudice priva di efficacia interruttiva, poiché non dotata di qualifica di atto di costituzione in mora (corrispondenza finalizzata alla transazione della vertenza), ovvero poiché non accompagnata da valida prova di invio e ricezione (raccomandata a./r. dell'8.10.2014 priva di prova di recapito), certamente appaiono idonee a determinare l'effetto interruttivo la lettera raccomandata a./r. di costituzione in mora del 18.4.2016, munita di prova di spedizione (in data 27.4.2016) e di ricezione da
CP_ parte della (in data 03.5.2016) e la lettera raccomandata a./r. di invito alla stipula di negoziazione assistita inviata al in data 27.7.2016 e da quest'ultimo ricevuta in data 29.7.2016, nonché dalla CP_2
CP_ a mezzo pec del 22.7.2016 (cfr. art. 8 d.lgs. n. 132/2014: “Dal momento della comunicazione dell'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ovvero della sottoscrizione della convenzione si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data è impedita, per una sola volta, la decadenza, ma se
l'invito è rifiutato o non è accettato nel termine di cui all'articolo 4, comma 1, la domanda giudiziale deve essere proposta
entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati”).
Essendo, pertanto, l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, conclusosi con la sentenza qui impugnata, stato notificato in data 01.8.2016, alcun termine di prescrizione può dirsi spirato.
Ciò posto, il Tribunale è tenuto a pronunciarsi sulla domanda proposta in primo grado dalla Pt_1
La titolarità attiva e passiva non sono contestate, né in sede stragiudiziale, né in sede giudiziale, nonché risulta documentata la legittimazione e titolarità passiva del responsabile civile in presenza del certificato
5 PRA della Ford Fiesta;
tuttavia, nel merito la domanda è infondata, non essendo stata raggiunta in primo grado la prova della dinamica del sinistro come descritta in citazione.
Ed infatti, secondo quanto esposto nell'atto introduttivo del procedimento di primo grado e ribadito in appello, l'investimento della da parte della Ford Fiesta del si verificava alle ore 18:00 circa Pt_1 CP_2
del 04.8.2006, allorchè, mentre l'appellante “camminava a piedi in Via Aldo Moro e si accingeva ad attraversare la strada” (cfr. pag. 1 dell'atto di citazione) la vettura del , condotta nell'occasione da CP_2 [...]
facendo una errata manovra di retromarcia nel tentativo di parcheggiare, la colpiva Parte_2
facendola cadere e causandole lesioni – non meglio specificate in citazione - per le quali si rendeva necessario ricorrere alle cure della Casa di Cura “Trusso” di Ottaviano.
Ebbene, diversamente da quanto innanzi riportato, i due testi attorei, , marito Testimone_1
dell'attrice, e , figlia dell'istante, che dichiaravano di aver assistito all'investimento, Testimone_2
narravano una dinamica differente e non compatibile con quella esposta in citazione (cfr. verbali del primo giudizio instaurato dalla ritualmente acquisiti nel processo dinanzi al giudice di pace Pt_1
conclusosi con la sentenza impugnata, a seguito di autorizzazione del giudicante, come da ordinanza resa a verbale di udienza dell'8.3.2017).
Ed infatti, il teste , dopo aver riferito: “io ero dall'altro lato della strada e l'incidente è Testimone_1
avvenuto nei pressi di un Sale e Tabacchi e mia moglie all'improvviso mentre stava regolarmente attraversando la strada
fu investita dalla Ford Fiesta in retromarcia e fu scaraventata per terra”, poi affermava: “Preciso che mia moglie aveva già attraversato la strada e si trovava a circa 1 metro dal marciapiede di arrivo”.
Ebbene, ingenera forti dubbi in merito alla effettiva presenza del teste al momento del sinistro la circostanza per cui l' precisava che la moglie “aveva già attraversato la strada e si trovava a circa 1 m Tes_1
dal marciapiede di arrivo”, laddove, in termini esattamente opposti, in citazione si legge che “l'istante, mentre camminava a piedi in via Aldo Moro e si accingeva ad attraversare la strada, fu investita”. Mentre, dunque, l'attrice riferiva di essere stata colpita prima di affrontare l'attraversamento, per il teste l'auto la investì ad attraversamento quasi ultimato, quando ella si trovava oramai “a circa 1 metro dal marciapiede di arrivo” posizionato, evidentemente, sul lato opposto della strada.
6 Suscita perplessità, altresì, la totale omissione di qualsivoglia riferimento, da parte del teste, alla presenza della figlia, , sul luogo ed al momento del sinistro: ed infatti, mentre Testimone_2 Tes_1
affermava: “io ero dall'altro [lato] del marciapiede ed avevo appena parcheggiato”, precisando anche di
[...]
aver soccorso la moglie dopo la caduta, senza alcun riferimento alla figlia, quest'ultima, di contro, affermava: “Ricordo che io ero in compagnia di mio padre e di mia madre, sig.ra , ed eravamo a Somma Parte_1
Vesuviana alla via Aldo Moro (…). Io ero dall'altra parte della strada in compagnia di mio padre, il quale aveva da poco parcheggiato l'auto mentre mia madre stava regolarmente attraversando la strada proprio davanti a noi”, ribadendo poco dopo: “preciso che io mi trovavo dall'altra parte della strada, in compagnia di mio padre” e che
“dopo poco tempo io e mio padre abbiamo soccorso mia madre”.
Le esposte incongruenze e l'insufficienza probatoria delle dichiarazioni testimoniali, che, per quanto detto, si sono rivelate inattendibili, portano a ritenere che l'appellante non abbia fornito la prova del fatto storico nei termini descritti in citazione e del nesso di causalità tra il dedotto sinistro ed i danni lamentati.
In definitiva, ritiene il Tribunale che, alla luce della complessiva istruttoria espletata, sussistano forti dubbi sulla concreta verificazione del sinistro secondo la dinamica indicata in citazione, di cui non si rinviene in atti adeguata prova.
Per le esposte ragioni, l'appello va rigettato.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico
CP_ dell'appellante ed in favore della , e si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati con D.M. n. 147/2022, scaglione di riferimento sulla base della domanda, al valore medio, leggermente ridotto, in considerazione dell'effettivo svolgimento del processo e con riduzione ai minimi per la fase di trattazione, stante l'assenza di istruttoria in questo grado di giudizio.
In considerazione della sua contumacia, le spese nei confronti di vanno interamente Controparte_2
compensate.
7 Si dà atto, infine, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello, ai sensi dell'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, entrata in vigore l'1.01.2013, che ha modificato l'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che sancisce che “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice
d'appello, nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2. Condanna alla refusione delle spese processuali in favore di Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in € 1.350,00, oltre IVA e
[...]
CPA come per legge, se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso;
3. Compensa le spese di lite nei confronti di;
Controparte_2
4. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
Così deciso il 21.3.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
8
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter e 281 sexies
c.p.c.
Il Giudice
Considerato che la causa indicata in epigrafe è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 06.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c. secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Letto, altresì, l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c. secondo cui “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., come di seguito.
21.3.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, in funzione di
Giudice d'appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. R.G. 3113/2018
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Manzo, presso il cui studio elettivamente Parte_1 domicilia, in Saviano (NA), al Corso Vittorio III n. 144/146, come da procura a margine dell'atto di citazione in appello
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Giuseppe Bonito, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Avellino, alla Via
Campane n. 18, come da procura in calce all'atto di citazione in appello notificato
APPELLATA
NONCHÉ
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2474/2017 del Giudice di Pace di Sant'Anastasia.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa, nonché come da note conclusionali e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 06.3.2025. 2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, co. 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., osserva il
Tribunale che ha impugnato la sentenza n. 2474/2017 del Giudice di Pace di Parte_1
Sant'Anastasia, con la quale era stata rigettata la domanda da lei proposta e volta ad ottenere la
CP_ condanna della (nel prosieguo, semplicemente e di , in Controparte_1 Controparte_2
solido o ciascuno per quanto di ragione, al risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni dalla stessa riportate in conseguenza del sinistro verificatosi in data 04.8.2006, alle ore 18:00 circa, alla Via Aldo
Moro in Somma Vesuviana (NA), allorquando l'istante, mentre si accingeva ad attraversare la strada,
CP_ veniva investita dall'autovettura Ford Fiesta, targata CM639SS, assicurata con la e di proprietà del
, riportando lesioni. CP_2
Il Giudice adito, con la sentenza impugnata, emessa in data 01.8.2017 e depositata in Cancelleria in data
12.12.2017, non notificata, rigettava la domanda “perché improponibile” per mancata prova di intervenuta interruzione del termine di prescrizione (cfr. pagina 2 della sentenza impugnata).
Avverso la citata sentenza ha proposto appello deducendo l'errata declaratoria di Parte_1
improponibilità, avendo parte appellante depositato in primo grado, nella propria produzione di parte, al momento dell'iscrizione a ruolo della causa, documenti idonei a dimostrare l'intervenuta interruzione della prescrizione. L'appellante reiterava, quindi, la domanda attorea, chiedendo la condanna dei convenuti “al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, nella misura di € 5.200,00, oltre al danno morale e interessi come per legge e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro e fino a quello effettivo del soddisfo”, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio (cfr. pag. 10 dell'atto di citazione in appello).
CP_ Si costituiva in giudizio la insistendo per il rigetto dell'appello, per tutte le ragioni indicate nella comparsa di costituzione e risposta, cui si fa qui espresso rinvio.
Nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva, invece, in giudizio , di cui veniva, Controparte_2
pertanto, dichiarata la contumacia (cfr. verbale di udienza del 25.10.2018).
Dopo taluni rinvii dettati dalla necessità di acquisire il fascicolo di primo grado, oltre che per esigenze di razionale distribuzione del carico di udienza, la causa, all'udienza del 06.3.2025 - fissata per la
3 precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con rito cartolare ex art. 127 ter
c.p.c. - giunge alla decisione dinanzi alla scrivente magistrato, frattanto subentrata nella gestione del ruolo a decorrere dal 10.5.2018 (data di presa di funzioni presso l'intestato Tribunale).
In primis, deve essere dichiarata l'ammissibilità e tempestività dell'appello, proposto nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione della gravata sentenza, avvenuta in data 12.12.2017, a fronte della notifica dell'atto di appello a decorrere dal 27.4.2018 ed iscrizione a ruolo in data 03.5.2018; inoltre, l'atto di gravame è conforme ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche all'impugnata sentenza.
Va, poi, chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né di riproposizione
(cfr. art. 346 c.p.c.), né, ancora, che sia dipendente dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336
c.p.c.), si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Passando al merito dell'impugnazione proposta, questo Giudice ritiene che l'appello non possa trovare accoglimento, pur necessitando la sentenza gravata di una correzione in punto di motivazione.
Ed infatti, il giudice di pace ha dichiarato improponibile la domanda proposta dalla accogliendo Pt_1
l'eccezione di prescrizione sollevata dalla compagnia convenuta, per mancata prova di rituale e tempestiva interruzione della prescrizione “quinquennale” (così in sentenza) del diritto al risarcimento del danno patito dalla . Pt_1
Tuttavia, giova rammentare che, a seguito della legge 05.12.2005 n. 251 (c.d. legge Cirielli), la prescrizione, ai sensi dell'art. 2947, co. 3, c.c. di un fatto integrante altresì reato, alla luce di un accertamento incidenter tantum operato dal giudice civile, non è di cinque anni, ai sensi dell'art. 157 c.p., bensì, nella fattispecie qui in analisi, integrante un'ipotesi di delitto di lesioni colpose lievi (cfr. CTU espletata nel primo giudizio dinanzi al Giudice di Pace, a firma del dott. , che Persona_1
riconosceva il 3% di danno biologico) è di sei anni: cfr. versione ratione temporis vigente dell'art. 157 c.p.
Ebbene, nel caso in esame, la prescrizione, così correttamente calcolata, risulta validamente interrotta da parte istante.
4 Si badi, infatti, che dalla data (27.12.2010) dell'atto introduttivo del primo giudizio incardinato dalla dinanzi al medesimo ufficio giudiziario ed avente ad oggetto la richiesta di risarcimento danni per Pt_1
il medesimo sinistro stradale, a seguito dell'intervenuta estinzione ai sensi dell'art. 309 c.p.c., è ricominciato a decorrere il termine di prescrizione (Cassazione civile sez. I, 25.7.2008, n. 20480) di sei anni, non già cinque, come affermato dal giudice di pace.
Pertanto, rispetto alla data del 27.12.2010, a prescindere dalla valutazione della corrispondenza reputata dal primo giudice priva di efficacia interruttiva, poiché non dotata di qualifica di atto di costituzione in mora (corrispondenza finalizzata alla transazione della vertenza), ovvero poiché non accompagnata da valida prova di invio e ricezione (raccomandata a./r. dell'8.10.2014 priva di prova di recapito), certamente appaiono idonee a determinare l'effetto interruttivo la lettera raccomandata a./r. di costituzione in mora del 18.4.2016, munita di prova di spedizione (in data 27.4.2016) e di ricezione da
CP_ parte della (in data 03.5.2016) e la lettera raccomandata a./r. di invito alla stipula di negoziazione assistita inviata al in data 27.7.2016 e da quest'ultimo ricevuta in data 29.7.2016, nonché dalla CP_2
CP_ a mezzo pec del 22.7.2016 (cfr. art. 8 d.lgs. n. 132/2014: “Dal momento della comunicazione dell'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ovvero della sottoscrizione della convenzione si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data è impedita, per una sola volta, la decadenza, ma se
l'invito è rifiutato o non è accettato nel termine di cui all'articolo 4, comma 1, la domanda giudiziale deve essere proposta
entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati”).
Essendo, pertanto, l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, conclusosi con la sentenza qui impugnata, stato notificato in data 01.8.2016, alcun termine di prescrizione può dirsi spirato.
Ciò posto, il Tribunale è tenuto a pronunciarsi sulla domanda proposta in primo grado dalla Pt_1
La titolarità attiva e passiva non sono contestate, né in sede stragiudiziale, né in sede giudiziale, nonché risulta documentata la legittimazione e titolarità passiva del responsabile civile in presenza del certificato
5 PRA della Ford Fiesta;
tuttavia, nel merito la domanda è infondata, non essendo stata raggiunta in primo grado la prova della dinamica del sinistro come descritta in citazione.
Ed infatti, secondo quanto esposto nell'atto introduttivo del procedimento di primo grado e ribadito in appello, l'investimento della da parte della Ford Fiesta del si verificava alle ore 18:00 circa Pt_1 CP_2
del 04.8.2006, allorchè, mentre l'appellante “camminava a piedi in Via Aldo Moro e si accingeva ad attraversare la strada” (cfr. pag. 1 dell'atto di citazione) la vettura del , condotta nell'occasione da CP_2 [...]
facendo una errata manovra di retromarcia nel tentativo di parcheggiare, la colpiva Parte_2
facendola cadere e causandole lesioni – non meglio specificate in citazione - per le quali si rendeva necessario ricorrere alle cure della Casa di Cura “Trusso” di Ottaviano.
Ebbene, diversamente da quanto innanzi riportato, i due testi attorei, , marito Testimone_1
dell'attrice, e , figlia dell'istante, che dichiaravano di aver assistito all'investimento, Testimone_2
narravano una dinamica differente e non compatibile con quella esposta in citazione (cfr. verbali del primo giudizio instaurato dalla ritualmente acquisiti nel processo dinanzi al giudice di pace Pt_1
conclusosi con la sentenza impugnata, a seguito di autorizzazione del giudicante, come da ordinanza resa a verbale di udienza dell'8.3.2017).
Ed infatti, il teste , dopo aver riferito: “io ero dall'altro lato della strada e l'incidente è Testimone_1
avvenuto nei pressi di un Sale e Tabacchi e mia moglie all'improvviso mentre stava regolarmente attraversando la strada
fu investita dalla Ford Fiesta in retromarcia e fu scaraventata per terra”, poi affermava: “Preciso che mia moglie aveva già attraversato la strada e si trovava a circa 1 metro dal marciapiede di arrivo”.
Ebbene, ingenera forti dubbi in merito alla effettiva presenza del teste al momento del sinistro la circostanza per cui l' precisava che la moglie “aveva già attraversato la strada e si trovava a circa 1 m Tes_1
dal marciapiede di arrivo”, laddove, in termini esattamente opposti, in citazione si legge che “l'istante, mentre camminava a piedi in via Aldo Moro e si accingeva ad attraversare la strada, fu investita”. Mentre, dunque, l'attrice riferiva di essere stata colpita prima di affrontare l'attraversamento, per il teste l'auto la investì ad attraversamento quasi ultimato, quando ella si trovava oramai “a circa 1 metro dal marciapiede di arrivo” posizionato, evidentemente, sul lato opposto della strada.
6 Suscita perplessità, altresì, la totale omissione di qualsivoglia riferimento, da parte del teste, alla presenza della figlia, , sul luogo ed al momento del sinistro: ed infatti, mentre Testimone_2 Tes_1
affermava: “io ero dall'altro [lato] del marciapiede ed avevo appena parcheggiato”, precisando anche di
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aver soccorso la moglie dopo la caduta, senza alcun riferimento alla figlia, quest'ultima, di contro, affermava: “Ricordo che io ero in compagnia di mio padre e di mia madre, sig.ra , ed eravamo a Somma Parte_1
Vesuviana alla via Aldo Moro (…). Io ero dall'altra parte della strada in compagnia di mio padre, il quale aveva da poco parcheggiato l'auto mentre mia madre stava regolarmente attraversando la strada proprio davanti a noi”, ribadendo poco dopo: “preciso che io mi trovavo dall'altra parte della strada, in compagnia di mio padre” e che
“dopo poco tempo io e mio padre abbiamo soccorso mia madre”.
Le esposte incongruenze e l'insufficienza probatoria delle dichiarazioni testimoniali, che, per quanto detto, si sono rivelate inattendibili, portano a ritenere che l'appellante non abbia fornito la prova del fatto storico nei termini descritti in citazione e del nesso di causalità tra il dedotto sinistro ed i danni lamentati.
In definitiva, ritiene il Tribunale che, alla luce della complessiva istruttoria espletata, sussistano forti dubbi sulla concreta verificazione del sinistro secondo la dinamica indicata in citazione, di cui non si rinviene in atti adeguata prova.
Per le esposte ragioni, l'appello va rigettato.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico
CP_ dell'appellante ed in favore della , e si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati con D.M. n. 147/2022, scaglione di riferimento sulla base della domanda, al valore medio, leggermente ridotto, in considerazione dell'effettivo svolgimento del processo e con riduzione ai minimi per la fase di trattazione, stante l'assenza di istruttoria in questo grado di giudizio.
In considerazione della sua contumacia, le spese nei confronti di vanno interamente Controparte_2
compensate.
7 Si dà atto, infine, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello, ai sensi dell'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, entrata in vigore l'1.01.2013, che ha modificato l'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che sancisce che “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice
d'appello, nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da;
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2. Condanna alla refusione delle spese processuali in favore di Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in € 1.350,00, oltre IVA e
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CPA come per legge, se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso;
3. Compensa le spese di lite nei confronti di;
Controparte_2
4. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
Così deciso il 21.3.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
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