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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 25/08/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2148 del Ruolo generale “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2025,
TRA
(c.f.: ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Angelo Terragno, come da mandato in atti;
e
(c.f.: , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Maria Paola Scorrano, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione effetti civili.
Per l'udienza del 23/06/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno depositato note scritte, chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 14/05/2025, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio in Sannicola (LE) l'8/05/1993;
- che dalla loro unione sono nati due figli: coniugata ed economicamente Per_1 indipendente e , studente universitario;
Per_2
- di essersi separati, secondo gli accordi tra loro intercorsi, con decreto di omologa del Tribunale di Lecce del 21/07/2020, modificato con successivo provvedimento del 25/07/2022, nel giudizio V.G. n. 4208/2021, promosso da;
Parte_1
1 - che sin dall'epoca della separazione è cessata qualsiasi comunione materiale e spirituale e non vi è alcuna possibilità di riconciliazione.
Tanto premesso, hanno chiesto che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto alle seguenti condizioni:
1) i coniugi continueranno a vivere separati e a tal fine essi si danno reciproca libertà di fissare ove meglio ritengano la loro dimora e/o residenza;
2) il sig. corrisponderà mensilmente in favore della sig.ra la Pt_1 _1 somma di € 200,00 che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat a titolo di assegno divorzile entro il giorno 15 del mese a mezzo bonifico bancario sulle coordinate a lui note;
3) il sig. corrisponderà mensilmente, in favore del figlio , la Pt_1 Per_2 somma di € 340,00 che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat a titolo di contributo al mantenimento del figlio entro il giorno 15 del mese a mezzo bonifico bancario sulle coordinate a lui note;
4) sono dovute dal sig. il 50% delle spese straordinarie relative Parte_1 al mantenimento del figlio da corrispondersi alla sig.ra Per_2 Controparte_1
a mezzo bonifico bancario sulle coordinate a lui note;
5) allo scopo di rendere prontamente usufruibile quanto concordato ai punti n. 2 e 3 in favore dell'ex coniuge e del figlio, il sig. si impegna a richiedere Pt_1 al proprio datore di lavoro, attualmente la Number One spa con sede legale in
Parma di provvedere a versare ogni mese la somma direttamente alla sig.ra per quanto riguarda l'assegno divorzile di € 200 che sarà annualmente _1 rivalutata in base agli indici Istat ed al figlio per quanto riguarda Controparte_2 la somma del contributo di mantenimento pari ad € 340,00 che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
6) il sig. riconosce che la sig.ra in ragione degli anni di Pt_1 _1 matrimonio trascorsi al proprio fianco fino al momento della loro separazione personale abbia maturato il diritto alla corresponsione della quota parte del proprio trattamento di fine rapporto che andrà a percepire. Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis della legge n.898/1970, il sig. sarà Parte_1 tenuto al versamento, in favore della Sig.ra della quota Controparte_1 percentuale dell'indennità di fine rapporto che sarà percepita in esito alla cessazione del rapporto di lavoro, riferitamente agli anni in cui il rapporto di
2 lavoro è coinciso con il matrimonio fino alla separazione dei coniugi, che sarà liquidato dall'INPS e/o da altro ente pubblico o privato equivalente;
7) il sig. si impegna a prestare il proprio consenso al passaggio Parte_1 di proprietà dell'auto Kia Venga targ. FS328KX in favore della sig.ra _1
;
[...]
8) il sig. , in virtu' di un pregresso debito nei confronti della Parte_1 sig.ra per non aver corrisposto integralmente l'assegno di Controparte_1 mantenimento della stessa e del figlio nonché il 50% di spese Per_2 straordinarie conferma l'impegno assunto ed accettato dalla sig.ra _1
della estinzione di detto debito con pagamento mensile di € 280,00 fino
[...] all'estinzione dello stesso che avverrà nel mese di gennaio 2026 compreso.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché alla data di proposizione del ricorso risulta omologata la separazione fra i coniugi e sono decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione;
le parti, inoltre, hanno concordemente dichiarato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata. Le concordi deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono, poi, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene. La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione, come specificato in dispositivo.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce,
3 definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da Parte_1
e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così
[...] Controparte_1 provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Sannicola (LE) l'8/05/1993 da e , trascritto Parte_1 Controparte_1 nei registri dello stato civile di quel Comune al n. 7, Parte II, Serie A, anno 1993, alle seguenti condizioni riportate in parte motiva;
2) nulla per le spese;
3) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69, D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 14/07/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2148 del Ruolo generale “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2025,
TRA
(c.f.: ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Angelo Terragno, come da mandato in atti;
e
(c.f.: , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Maria Paola Scorrano, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione effetti civili.
Per l'udienza del 23/06/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno depositato note scritte, chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 14/05/2025, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio in Sannicola (LE) l'8/05/1993;
- che dalla loro unione sono nati due figli: coniugata ed economicamente Per_1 indipendente e , studente universitario;
Per_2
- di essersi separati, secondo gli accordi tra loro intercorsi, con decreto di omologa del Tribunale di Lecce del 21/07/2020, modificato con successivo provvedimento del 25/07/2022, nel giudizio V.G. n. 4208/2021, promosso da;
Parte_1
1 - che sin dall'epoca della separazione è cessata qualsiasi comunione materiale e spirituale e non vi è alcuna possibilità di riconciliazione.
Tanto premesso, hanno chiesto che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto alle seguenti condizioni:
1) i coniugi continueranno a vivere separati e a tal fine essi si danno reciproca libertà di fissare ove meglio ritengano la loro dimora e/o residenza;
2) il sig. corrisponderà mensilmente in favore della sig.ra la Pt_1 _1 somma di € 200,00 che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat a titolo di assegno divorzile entro il giorno 15 del mese a mezzo bonifico bancario sulle coordinate a lui note;
3) il sig. corrisponderà mensilmente, in favore del figlio , la Pt_1 Per_2 somma di € 340,00 che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat a titolo di contributo al mantenimento del figlio entro il giorno 15 del mese a mezzo bonifico bancario sulle coordinate a lui note;
4) sono dovute dal sig. il 50% delle spese straordinarie relative Parte_1 al mantenimento del figlio da corrispondersi alla sig.ra Per_2 Controparte_1
a mezzo bonifico bancario sulle coordinate a lui note;
5) allo scopo di rendere prontamente usufruibile quanto concordato ai punti n. 2 e 3 in favore dell'ex coniuge e del figlio, il sig. si impegna a richiedere Pt_1 al proprio datore di lavoro, attualmente la Number One spa con sede legale in
Parma di provvedere a versare ogni mese la somma direttamente alla sig.ra per quanto riguarda l'assegno divorzile di € 200 che sarà annualmente _1 rivalutata in base agli indici Istat ed al figlio per quanto riguarda Controparte_2 la somma del contributo di mantenimento pari ad € 340,00 che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
6) il sig. riconosce che la sig.ra in ragione degli anni di Pt_1 _1 matrimonio trascorsi al proprio fianco fino al momento della loro separazione personale abbia maturato il diritto alla corresponsione della quota parte del proprio trattamento di fine rapporto che andrà a percepire. Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis della legge n.898/1970, il sig. sarà Parte_1 tenuto al versamento, in favore della Sig.ra della quota Controparte_1 percentuale dell'indennità di fine rapporto che sarà percepita in esito alla cessazione del rapporto di lavoro, riferitamente agli anni in cui il rapporto di
2 lavoro è coinciso con il matrimonio fino alla separazione dei coniugi, che sarà liquidato dall'INPS e/o da altro ente pubblico o privato equivalente;
7) il sig. si impegna a prestare il proprio consenso al passaggio Parte_1 di proprietà dell'auto Kia Venga targ. FS328KX in favore della sig.ra _1
;
[...]
8) il sig. , in virtu' di un pregresso debito nei confronti della Parte_1 sig.ra per non aver corrisposto integralmente l'assegno di Controparte_1 mantenimento della stessa e del figlio nonché il 50% di spese Per_2 straordinarie conferma l'impegno assunto ed accettato dalla sig.ra _1
della estinzione di detto debito con pagamento mensile di € 280,00 fino
[...] all'estinzione dello stesso che avverrà nel mese di gennaio 2026 compreso.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché alla data di proposizione del ricorso risulta omologata la separazione fra i coniugi e sono decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione;
le parti, inoltre, hanno concordemente dichiarato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata. Le concordi deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono, poi, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene. La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione, come specificato in dispositivo.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce,
3 definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da Parte_1
e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così
[...] Controparte_1 provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Sannicola (LE) l'8/05/1993 da e , trascritto Parte_1 Controparte_1 nei registri dello stato civile di quel Comune al n. 7, Parte II, Serie A, anno 1993, alle seguenti condizioni riportate in parte motiva;
2) nulla per le spese;
3) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69, D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 14/07/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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