Ordinanza cautelare 30 marzo 2022
Sentenza 10 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 10/02/2023, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/02/2023
N. 00447/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00291/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 291 del 2022, proposto da Moncada Energy Group S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Raimondo Moncada, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Agrigento, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
di FA RI e di AS Michelangelo, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento:
- del provvedimento (prot. gen. n. 8138 del 03 febbraio 2022) con il quale il Comune di Agrigento ha rigettato l’istanza volta all'ottenimento del permesso di costruire depositata dalla Moncada Energy Group S.r.l. con prot. n. 50689, avente il fine di realizzare una struttura polifunzionale ed un hangar a servizio dell'adiacente aviosuperficie ed elisuperficie occasionali, siti in “Località C. Zuppardo” nel territorio del Comune di Agrigento, sulle quali verranno svolte le attività di “lavoro aereo” indicate all'art. 3 del D.M. 18/06/1981 nonché, l’attività aerea privata in conformità e nei limiti previsti dalla normativa e dai regolamenti di riferimento”;
- della comunicazione di formazione di silenzio-assenso con prot. n. 1298 del 11 gennaio 2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2022 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso regolarmente notificato il 17 febbraio 2022 e depositato il successivo 18 febbraio 2022, la società ricorrente ha premesso:
- di essere divenuta titolare del pieno diritto di proprietà sull’area sita in località C.da Zuppardo ad Agrigento ed individuata in Catasto dei Terreni del predetto Comune Censuario: al foglio 68, particelle 1, 3, 5, 6, 13, 76, 78, 158, 550, 553, 555, 589, 597, 603, 680, 688, e al foglio 54, particelle 50, 223, 236 e 240;
- di avere inoltrato, in data 4 agosto 2021, allo Sportello Unico delle Attività Produttive (di seguito, il “SUAP”) del Comune di Agrigento un’istanza (prot. n. 5089) volta all’ottenimento del permesso di costruire relativo al “ Progetto per la realizzazione di una struttura polifunzionale e di un hangar a servizio dell’adiacente aviosuperficie ed elisuperficie occasionali, siti in “Località C. Zuppardo” nel territorio del Comune di Agrigento, sulle quali verranno svolte, in conformità a quanto disposto dagli artt. 7 e 8 del D.M. 01/02/2006, le attività di “lavoro aereo” indicate all’art. 3 del D.M. 18/06/1981 nonché, limitatamente all’elisuperficie, l’attività aerea privata in conformità e nei limiti previsti dalla normativa e dai regolamenti di riferimento ”;
- di avere ricevuto dal Comune il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 13, co. 1, della L.R. n.
7/2019 (prot. 65369 del 12 ottobre 2021), sulla base delle seguenti ragioni: “ la pista dell’aviosuperficie e la base dell’elisuperficie verranno realizzate nei lotti di terreno ricadenti, nella sottozona E1 (aree agricole per la conduzione del fondo), nella sottozona G6 (verde di salvaguardia ambientale) e nella sottozona D8 (polo di attrezzature ecologiche di interesse generale). Tali opere non risultano, compatibili con le previsioni urbanistiche di cui all’art. 31 per la sottozona E1, all’art. 33 per la sottozona G6 e all’art. 31 per la sottozona D8, delle norme di attuazione del PRG vigente. Inoltre, la pista interseca un’area destinata a viabilità pubblica di piano. ”;
- di non avere prodotto memorie scritte in risposta a tale preavviso, avendo, invece, richiesto – senza positivo esito – un incontro volto a chiarire tutti i profili problematici della pratica edilizia;
- che, in data 24 novembre 2021, decorsi i termini di legge, si era perfezionato il silenzio assenso sull’istanza per il rilascio del permesso di costruire sopraindicato;
- di avere richiesto, pertanto, il rilascio dell’attestazione del decorso dei termini del procedimento ai sensi dell’art. 29 della l.r. n. 7/2019;
- di avere ricevuto successivamente (il 4 febbraio 2022) il provvedimento di diniego, oggetto del presente gravame, motivato sulla base di quanto già esposto nel preavviso.
Avverso tale provvedimento, il ricorrente ha interposto il presente ricorso articolando i seguenti motivi:
1) ECCESSO DI POTERE IN RELAZIONE ALLA VIOLAZIONE DEL SILENZIO ASSENSO – VIOLAZIONE DELL’ART. 20 DEL D.P.R. N. 380/2001 E DELL’ART. 1 DELLA L.R. N. 16/2016 – VIOLAZIONE DELLE NORME REGOLANTI LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 21 NONIES DELLA L. N. 241/90, in quanto il provvedimento gravato sarebbe stato adottato dopo la formazione del silenzio-assenso senza la sussistenza dei presupposti per l’esercizio dell’autotutela;
2) VIOLAZIONE A FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 20 DEL D.P.R. N. 380 DEL 2001, DELL’ART. 1 DELLA L.R. 16/2016, DELL’ART. 3 DELLA L.R. N. 16/2016 E DELL’ART. 3 DELLA L. N. 241/90 PER CARENTE ED ERRATA MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO – VIOLAZIONE DELL’ART. 21- NONIES DELLA L. N. 241/90, stante l’illegittimità della motivazione sottesa al diniego;
3) REGOLARITÀ DELL’INTERVENTO DI CUI ALLA PRATICA EDILIZIA – FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 5 DELLA L.R. SICILIA N. 16/2016 E DELL’ART. 10 DEL DPR N. 380/2001 – ECCESSO DI POTERE – TRAVISAMENTO DEI FATTI, giacché l’aviopista e l’elisuperficie con utilizzo “occasionale” non rientrerebbero tra le opere soggette a permesso di costruire richiesto unicamente per la struttura polifunzionale e l’ hangar , ricadenti in zona F – precisamente sotto-zona F1 – del P.R.G.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso, l’amministrazione comunale intimata non si è costituita in giudizio.
Con ordinanza n. 208/2022, il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare; detto provvedimento non è stato appellato.
Con memoria depositata il 3 novembre 2022, la società ricorrente ha insistito nelle domande spiegate.
All’udienza pubblica del 5 dicembre 2022, presente il difensore di parte ricorrente, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Il primo motivo di ricorso è infondato poiché, così come emerge dalla lettura dalla motivazione, il provvedimento impugnato è stato adottato ai sensi dell’art. 21 nonies della l. n. 241/1990 rilevando l’effettiva persistenza dell’interesse pubblico all’annullamento in autotutela del silenzio assenso formatosi sull’istanza di permesso di costruire avanzata dal privato in ragione del contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti (sul punto v. infra, quanto al secondo ed al terzo motivo di ricorso).
Anche il secondo e il terzo motivo di ricorso sono infondati.
E invero, non sussiste il lamentato difetto di motivazione poiché, per quanto infra esposto, il provvedimento impugnato esterna compiutamente le ragioni delle determinazioni della P.A.
E invero, secondo la tesi del ricorrente, nonostante la natura unitaria del progetto presentato, avendo ad oggetto la realizzazione di una “ struttura polifunzionale e di un hangar a servizio dell’adiacente aviosuperficie ed elisuperficie occasionali ”, lo stesso sarebbe scindibile con riguardo ai titoli edilizi necessari, così richiedendo il permesso di costruire solo per la struttura polifunzionale e l’hangar e rimanendo, invece, suscettibile di libera realizzazione l’aviosuperficie e l’elisuperficie ritenute pertanto compatibili con le destinazioni E1 e G6 del P.R.G.
Tale argomentazione non può essere condivisa.
Come già affermato da questo Tribunale la realizzazione di un’aviosuperficie ed elisuperficie, anche occasionali, implicano un rilevante mutamento di destinazione d’uso ex art. 23- ter del d.P.R. n. 380/2001, senza opere, che non può ritenersi sottratto al rilascio del permesso di costruire che deve essere conforme alle prescrizioni degli strumenti urbanistici (T.A.R. Sicilia, Sez. II, 30 dicembre 2020, n. 3109).
In particolare, il cambio di destinazione d’uso di un’area destinata a verde o di salvaguardia, anche ove realizzato senza opere, come nel caso che ci occupa, implica un mutamento del carico urbanistico che necessita di titolo edilizio (Cons. Stato, Sez. VI, 4 marzo 2021, n. 1857; T.A.R. Trieste, Sez. I, 30 giugno 2016, n. 337).
Inoltre, l’intervento di trasformazione edilizia deve essere considerato nella sua unitarietà così come delineata dallo stesso progetto presentato, giacché l’aviosuperificie ed elisuperficie non integrano trasformazioni edilizie puramente accessorie, di mera addizione o di natura pertinenziale rispetto ad altro manufatto principale, ma costituiscono, insieme all’ hangar e alla struttura polifunzionale, un complesso avente un’indivisibile ed organica funzione (Cons. Stato, Sez. VI, 18 gennaio 2021, n. 515) non suscettibile di frazionamenti o parcellizzazioni (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI 13 maggio 2016, n. 2424).
La realizzazione delle suddette piste appare in evidente contrasto con le NTA e gli interventi ammessi nelle zone E1 e G6 che sono circoscritti alla sola realizzazione di opere serventi l’attività agricola, silvo-pastorale, agrituristica, escursionista e assimilate e, non invece, ad interventi di diverso tipo come quella di aviosuperficie, che sono del tutto estranei con le finalità delle pertinenti prescrizioni portate dalle NTA, ossia il mantenimento e alto sviluppo dell’attività e produzione agricola e salvaguardia ambientale, con un inevitabile impatto urbanistico ed una trasformazione del territorio che non è compatibile con la destinazione dell’area in oggetto (esattamente in termini cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 25 luglio 2022, n. 6572).
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Stante la mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Federica Cabrini, Presidente
Giuseppe La Greca, Consigliere
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | Federica Cabrini |
IL SEGRETARIO