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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/03/2025, n. 1425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1425 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12322/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Serafina Aceto GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12322/2022
avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. SVEGLIATI FRANCESCO ARISTODEMO, Parte_1 presso cui è elettivamente domiciliato come da procura in atti
RICORRENTE
contro rappresentata e difesa dall'avv. DEL GIUDICE MELISSA presso cui è Controparte_1 elettivamente domiciliata come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da conclusioni congiunte depositate da parte ricorrente e da parte resistente in data
27.12.2024.
Per il P.M.
Visto, nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in NAPOLI il 20/07/2009.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NAPOLI (atto n.109, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio sono nati i figli: ES il 24 aprile 2011 e l'11 dicembre 2012, entrambi Per_1
a Torino.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6 d.l. 132/2014 in data 28.11.2018.
Con ricorso depositato il 30/06/2022, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge
1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n.
55. Chiedeva inoltre e assumersi provvedimenti nell'interesse della prole, oltre al riconoscimento dell'assenza dei presupposti per concedere un contributo al mantenimento in favore della moglie.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di cessazione Controparte_1 degli effetti civili del matrimonio, formulando le proprie difese.
Avanti al G.I. nominato, le parti si costituivano, e integravano le proprie difese
All'udienza del 18.09.2023 le parti insistevano nelle proprie istanze istruttorie;
Con decreto di fissazione dell'udienza del 3.10.2023, il G.I, a scioglimento della riserva assunta nell'udienza del 18.09.2023, riteneva inammissibili i capi di prova dedotti da parte ricorrente in quanto irrilevanti, formulava proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. e disponeva la presa in carico delle parti da parte del Servizio Sociale affinché venisse attivato un percorso di mediazione familiare volto a favorire una comunicazione idonea all'esercizio condiviso della genitorialità;
All'udienza del 28.10.2024, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione e le parti precisavano le conclusioni chiedendo assegnarsi i termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
Le parti depositavano note scritte contenenti le conclusioni congiuntamente precisate.
***
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge
6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di un accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6 d.l. 132/2014.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistita.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulle altre questioni Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della prole, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Proprio per tali ragioni il Tribunale ritiene che nella vicenda in esame l'audizione della prole minorenne appaia superflua, non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Le spese sono compensate tra le parti in ragione dell'accordo intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dai signori e , iscrizione i cui estremi sono Parte_1 Controparte_1 precisati in narrativa;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NAPOLI di provvedere alle incombenze di legge;
DISPONE in conformità alle condizioni concordate dalle parti e di seguito riportate:
CONFERMA la collocazione dei minori e la residenza principale presso la madre;
DISPONE che il padre possa vedere i minori liberamente e, in difetto di accordo secondo il seguente regime:
- fine settimana alternati di cui uno dal sabato dalle h. 10 alla domenica alle h. 21 e l'altro dal sabato dalle h. 14,30 alla domenica alle h. 21, entrambi con prelievo e riaccompagnamento a casa a cura del padre;
- due pomeriggi infrasettimanali nei giorni di martedì e mercoledì: martedì dall'uscita da scuola fino al giorno successivo con accompagnamento a scuola;
mercoledì dall'uscita da scuola fino alle h. 21 con accompagnamento a casa;
- durante le vacanze natalizie - in deroga ai punti precedenti - negli anni dispari dal 24 dicembre al
30 dicembre (o dal 23/12 se non scolastico) e, negli anni pari, dal 31 dicembre al 6 gennaio;
in detti periodi il prelievo dei minori dall'abitazione materna, salvo diversi accordi, avverrà alle ore 10 e il loro riaccompagnamento avverrà sempre presso l'abitazione materna alle h. 19;
- per il periodo pasquale - in deroga ai punti precedenti - ad anni alterni i giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo; il prelievo dei minori dall'abitazione materna, salvo diversi accordi, avverrà alle ore 10 e il loro riaccompagnamento avverrà sempre presso l'abitazione materna alle h. 19;
- durante le ferie estive - in deroga ai punti precedenti – tre settimane non consecutive con ciascun genitore, da concordare entro il 31.5 di ogni anno;
in difetto di accordo, due settimane ciascuno nel mese di agosto (negli anni dispari, dal 1.8 al 16.8 col padre e dal 17.8 al 2.9 con la madre;
viceversa negli anni pari) e una settimana nei periodi di chiusura scolastica mesi di giugno o settembre;
nei periodi di competenza paterna, il padre dovrà prelevare i minori da casa alle h. 10 e riaccompagnarli a casa alle h. 19 dell'ultimo giorno;
- in deroga ai punti precedenti, durante giorni festivi infrasettimanali che costituiscono “ponti”, ad eccezione di quelli collegati a fine settimana di competenza materna;
DISPONE un contributo al mantenimento dei minori a carico del padre come da ordinanza presidenziale oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo 15.3.2016 di questo Tribunale;
DÀ ATTO che l'assegno unico verrà ripartito al 50% tra le parti;
DISPONE della presa in carico delle parti da parte del Servizio sociale per il percorso di mediazione
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
07/03/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Tetamo Dr. Chantal Dameglio
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Serafina Aceto GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12322/2022
avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. SVEGLIATI FRANCESCO ARISTODEMO, Parte_1 presso cui è elettivamente domiciliato come da procura in atti
RICORRENTE
contro rappresentata e difesa dall'avv. DEL GIUDICE MELISSA presso cui è Controparte_1 elettivamente domiciliata come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da conclusioni congiunte depositate da parte ricorrente e da parte resistente in data
27.12.2024.
Per il P.M.
Visto, nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in NAPOLI il 20/07/2009.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NAPOLI (atto n.109, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio sono nati i figli: ES il 24 aprile 2011 e l'11 dicembre 2012, entrambi Per_1
a Torino.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6 d.l. 132/2014 in data 28.11.2018.
Con ricorso depositato il 30/06/2022, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge
1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n.
55. Chiedeva inoltre e assumersi provvedimenti nell'interesse della prole, oltre al riconoscimento dell'assenza dei presupposti per concedere un contributo al mantenimento in favore della moglie.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di cessazione Controparte_1 degli effetti civili del matrimonio, formulando le proprie difese.
Avanti al G.I. nominato, le parti si costituivano, e integravano le proprie difese
All'udienza del 18.09.2023 le parti insistevano nelle proprie istanze istruttorie;
Con decreto di fissazione dell'udienza del 3.10.2023, il G.I, a scioglimento della riserva assunta nell'udienza del 18.09.2023, riteneva inammissibili i capi di prova dedotti da parte ricorrente in quanto irrilevanti, formulava proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. e disponeva la presa in carico delle parti da parte del Servizio Sociale affinché venisse attivato un percorso di mediazione familiare volto a favorire una comunicazione idonea all'esercizio condiviso della genitorialità;
All'udienza del 28.10.2024, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione e le parti precisavano le conclusioni chiedendo assegnarsi i termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
Le parti depositavano note scritte contenenti le conclusioni congiuntamente precisate.
***
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge
6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di un accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6 d.l. 132/2014.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistita.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulle altre questioni Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della prole, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Proprio per tali ragioni il Tribunale ritiene che nella vicenda in esame l'audizione della prole minorenne appaia superflua, non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Le spese sono compensate tra le parti in ragione dell'accordo intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dai signori e , iscrizione i cui estremi sono Parte_1 Controparte_1 precisati in narrativa;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NAPOLI di provvedere alle incombenze di legge;
DISPONE in conformità alle condizioni concordate dalle parti e di seguito riportate:
CONFERMA la collocazione dei minori e la residenza principale presso la madre;
DISPONE che il padre possa vedere i minori liberamente e, in difetto di accordo secondo il seguente regime:
- fine settimana alternati di cui uno dal sabato dalle h. 10 alla domenica alle h. 21 e l'altro dal sabato dalle h. 14,30 alla domenica alle h. 21, entrambi con prelievo e riaccompagnamento a casa a cura del padre;
- due pomeriggi infrasettimanali nei giorni di martedì e mercoledì: martedì dall'uscita da scuola fino al giorno successivo con accompagnamento a scuola;
mercoledì dall'uscita da scuola fino alle h. 21 con accompagnamento a casa;
- durante le vacanze natalizie - in deroga ai punti precedenti - negli anni dispari dal 24 dicembre al
30 dicembre (o dal 23/12 se non scolastico) e, negli anni pari, dal 31 dicembre al 6 gennaio;
in detti periodi il prelievo dei minori dall'abitazione materna, salvo diversi accordi, avverrà alle ore 10 e il loro riaccompagnamento avverrà sempre presso l'abitazione materna alle h. 19;
- per il periodo pasquale - in deroga ai punti precedenti - ad anni alterni i giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo; il prelievo dei minori dall'abitazione materna, salvo diversi accordi, avverrà alle ore 10 e il loro riaccompagnamento avverrà sempre presso l'abitazione materna alle h. 19;
- durante le ferie estive - in deroga ai punti precedenti – tre settimane non consecutive con ciascun genitore, da concordare entro il 31.5 di ogni anno;
in difetto di accordo, due settimane ciascuno nel mese di agosto (negli anni dispari, dal 1.8 al 16.8 col padre e dal 17.8 al 2.9 con la madre;
viceversa negli anni pari) e una settimana nei periodi di chiusura scolastica mesi di giugno o settembre;
nei periodi di competenza paterna, il padre dovrà prelevare i minori da casa alle h. 10 e riaccompagnarli a casa alle h. 19 dell'ultimo giorno;
- in deroga ai punti precedenti, durante giorni festivi infrasettimanali che costituiscono “ponti”, ad eccezione di quelli collegati a fine settimana di competenza materna;
DISPONE un contributo al mantenimento dei minori a carico del padre come da ordinanza presidenziale oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo 15.3.2016 di questo Tribunale;
DÀ ATTO che l'assegno unico verrà ripartito al 50% tra le parti;
DISPONE della presa in carico delle parti da parte del Servizio sociale per il percorso di mediazione
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
07/03/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Tetamo Dr. Chantal Dameglio
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.