Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 232
CGT2
Sentenza 28 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Vizi propri dell'intimazione di pagamento

    L'intimazione di pagamento è completa in tutti gli elementi prescritti dalla legge ed è scevra da vizi propri formali o sostanziali, poiché riportante in modo adeguato gli estremi dei pregressi provvedimenti esattivi rimasti inevasi.

  • Rigettato
    Decadenza dal potere impositivo per prescrizione

    Ogni eccezione spiegata in ordine alla potestà impositiva erariale e alla prescrizione del credito risulta in assoluto priva di pregio, poiché l'azione si prescrive in 10 anni (art. 2953 c.c.) e la pretesa vantata dall'erario è coperta dal giudicato.

  • Rigettato
    Prescrizione della pretesa contenuta nell'intimazione di pagamento

    Ogni eccezione spiegata in ordine alla potestà impositiva erariale e alla prescrizione del credito risulta in assoluto priva di pregio, poiché l'azione si prescrive in 10 anni (art. 2953 c.c.) e la pretesa vantata dall'erario è coperta dal giudicato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 232
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
    Numero : 232
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

    Testo completo