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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 232/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
RO CARMELA, Presidente BRAGHO GIANLUCA, Relatore ATANASIO RICCARDO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2265/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano - Viale Dell'Innovazione 1b 20126 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano - Piazza Carlo Stuparich N.2 20148 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_3
1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 371/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 6 e pubblicata il 27/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820239045624384/000 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2010
- sull'appello n. 2322/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano - Viale Dell'Innovazione 20126 Milano MI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano - Piazza Carlo Stuparich N .2 20148 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 371/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 6 e pubblicata il 27/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820239045624384/000 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 175/2026 depositato il 27/01/2026
GIUDIZIO DI PRIMO GRADO 2 I primi Giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio instaurato dal contribuente avverso l'intimazione di pagamento n. 06820239045624384/000, notificata in data
01.07.2024, con cui si richiede la corresponsione dell'importo di euro 941.038,28, derivante dal mancato pagamento della sottostante cartella di pagamento n. 06820120136035759000, notificata in data 24.5.2012.
La sentenza ha accertato che sulla medesima controversia, correlata alla cartella di pagamento sottesa all'intimazione di che trattasi è intervenuta la sentenza emessa dalla Cassazione
n.26005/2022, per effetto della quale la pretesa vantata dall'erario è coperta dal giudicato con conseguente preclusione sulla proponibilità della medesima domanda giudiziale in applicazione del principio del ne bis in idem.
FATTO E
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso tale pronuncia interpone appello il contribuente, notificando e depositando invero due appelli speculari e consecutivi (ma distinti) avverso la medesima sentenza di prime cure (sent.
n.371/2025).
Va pertanto disposta la riunione dei giudizi, alla stregua di quanto già rilevato in sede cautelare, mediante ordinanza interlocutoria che ha rigettato l'istanza di sospensiva (CGTII Sez. I, ord.
n.885/2025).
Parte appellante affida la sorte del gravame ai seguenti (ed articolati) motivi di censura:
-omessa e contraddittoria pronuncia, difetto di motivazione in relazione all'omesso accertamento sui vizi propri dell'intimazione di pagamento che risulterebbe non conforme al modello legale, in quanto emessa in difetto di legittimazione, firma e adeguato corredo motivazionale anche sui calcoli del quantum debeatur;
-omessa declaratoria di decadenza dal potere impositivo, in ragione della maturata prescrizione della pretesa tributaria, nonostante il giudicato richiamato nella gravata pronunzia;
-omessa valutazione in ordine alla prescrizione della pretesa contenuta nell'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio.
Di qui la richiesta di integrale riforma della sentenza, con il favore delle spese di lite.
Resiste l'Ufficio (DP I di Milano) con atto di controdeduzioni mediante il quale valorizza l'ineccepibile motivazione resa dai primi Giudici, unitamente all'inammissibilità dell'atto di
3 appello, inutilmente duplicato e ridondante, in ragione del difetto di specificità dei motivi addotti a censura dell'impugnata pronunzia.
L'Ufficio (DP I di Milano) insiste per il rigetto dell'appello e la condanna alle spese del giudizio.
L'Ader si è costituita in senso adesivo alle tesi formulate dall'ente impositore e ha chiesto il rigetto dell'appello.
All'esito dell'udienza pubblica di discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene che l'appello, come riunito al suo duplicato, sia infondato e che non meriti accoglimento, posto che la motivazione assunta dai primi Giudici sia scevra da censure in ordine all'intervenuta sentenza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione, sez. V, n.26005/2022, che si è espressa sulla cartella di pagamento prodromica e sottesa all'intimazione per cui è causa.
La suddetta intimazione è pertanto l'atto esecutivo che si fonda su una pretesa erariale coperta dal giudicato, la cui azione si prescrive in 10 anni (art. 2953 c.c.).
Ergo, ogni eccezione spiegata in ordine alla potestà impositiva erariale e alla prescrizione del credito risulta in assoluto priva di pregio.
Il contribuente è stato ampiamente posto in condizione di conoscere la pretesa vantata dall'erario, che continua a non essere ottemperata.
L'intimazione di pagamento è inoltre completa in tutti gli elementi prescritti dalla legge ed è scevra da vizi propri formali o sostanziali, poiché riportante in modo adeguato gli estremi dei pregressi provvedimenti esattivi rimasti inevasi.
In conclusione, la sentenza di primo grado merita di essere pienamente confermata nelle statuizioni oggetto di gravame.
Le spese seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'appellante contribuente e liquidate a favore di ciascuno dei due Uffici regolarmente costituitisi.
PQM
la Corte:
1. rigetta l'appello del contribuente;
4 2. condanna il medesimo contribuente alla rifusione delle spese del grado d'appello € 9.600,00 nei confronti di ciascuno dei due Uffici costituiti;
ad entrambe le somme si deve aggiungere il 15% a titolo di rimborso forfettario per spese generali.
In Milano, nella camera di consiglio del 26 gennaio 2026. Il Relatore Il Presidente
LU BR ME RO
5
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
RO CARMELA, Presidente BRAGHO GIANLUCA, Relatore ATANASIO RICCARDO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2265/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano - Viale Dell'Innovazione 1b 20126 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano - Piazza Carlo Stuparich N.2 20148 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_3
1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 371/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 6 e pubblicata il 27/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820239045624384/000 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2010
- sull'appello n. 2322/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano - Viale Dell'Innovazione 20126 Milano MI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano - Piazza Carlo Stuparich N .2 20148 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 371/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 6 e pubblicata il 27/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820239045624384/000 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 175/2026 depositato il 27/01/2026
GIUDIZIO DI PRIMO GRADO 2 I primi Giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio instaurato dal contribuente avverso l'intimazione di pagamento n. 06820239045624384/000, notificata in data
01.07.2024, con cui si richiede la corresponsione dell'importo di euro 941.038,28, derivante dal mancato pagamento della sottostante cartella di pagamento n. 06820120136035759000, notificata in data 24.5.2012.
La sentenza ha accertato che sulla medesima controversia, correlata alla cartella di pagamento sottesa all'intimazione di che trattasi è intervenuta la sentenza emessa dalla Cassazione
n.26005/2022, per effetto della quale la pretesa vantata dall'erario è coperta dal giudicato con conseguente preclusione sulla proponibilità della medesima domanda giudiziale in applicazione del principio del ne bis in idem.
FATTO E
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso tale pronuncia interpone appello il contribuente, notificando e depositando invero due appelli speculari e consecutivi (ma distinti) avverso la medesima sentenza di prime cure (sent.
n.371/2025).
Va pertanto disposta la riunione dei giudizi, alla stregua di quanto già rilevato in sede cautelare, mediante ordinanza interlocutoria che ha rigettato l'istanza di sospensiva (CGTII Sez. I, ord.
n.885/2025).
Parte appellante affida la sorte del gravame ai seguenti (ed articolati) motivi di censura:
-omessa e contraddittoria pronuncia, difetto di motivazione in relazione all'omesso accertamento sui vizi propri dell'intimazione di pagamento che risulterebbe non conforme al modello legale, in quanto emessa in difetto di legittimazione, firma e adeguato corredo motivazionale anche sui calcoli del quantum debeatur;
-omessa declaratoria di decadenza dal potere impositivo, in ragione della maturata prescrizione della pretesa tributaria, nonostante il giudicato richiamato nella gravata pronunzia;
-omessa valutazione in ordine alla prescrizione della pretesa contenuta nell'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio.
Di qui la richiesta di integrale riforma della sentenza, con il favore delle spese di lite.
Resiste l'Ufficio (DP I di Milano) con atto di controdeduzioni mediante il quale valorizza l'ineccepibile motivazione resa dai primi Giudici, unitamente all'inammissibilità dell'atto di
3 appello, inutilmente duplicato e ridondante, in ragione del difetto di specificità dei motivi addotti a censura dell'impugnata pronunzia.
L'Ufficio (DP I di Milano) insiste per il rigetto dell'appello e la condanna alle spese del giudizio.
L'Ader si è costituita in senso adesivo alle tesi formulate dall'ente impositore e ha chiesto il rigetto dell'appello.
All'esito dell'udienza pubblica di discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene che l'appello, come riunito al suo duplicato, sia infondato e che non meriti accoglimento, posto che la motivazione assunta dai primi Giudici sia scevra da censure in ordine all'intervenuta sentenza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione, sez. V, n.26005/2022, che si è espressa sulla cartella di pagamento prodromica e sottesa all'intimazione per cui è causa.
La suddetta intimazione è pertanto l'atto esecutivo che si fonda su una pretesa erariale coperta dal giudicato, la cui azione si prescrive in 10 anni (art. 2953 c.c.).
Ergo, ogni eccezione spiegata in ordine alla potestà impositiva erariale e alla prescrizione del credito risulta in assoluto priva di pregio.
Il contribuente è stato ampiamente posto in condizione di conoscere la pretesa vantata dall'erario, che continua a non essere ottemperata.
L'intimazione di pagamento è inoltre completa in tutti gli elementi prescritti dalla legge ed è scevra da vizi propri formali o sostanziali, poiché riportante in modo adeguato gli estremi dei pregressi provvedimenti esattivi rimasti inevasi.
In conclusione, la sentenza di primo grado merita di essere pienamente confermata nelle statuizioni oggetto di gravame.
Le spese seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'appellante contribuente e liquidate a favore di ciascuno dei due Uffici regolarmente costituitisi.
PQM
la Corte:
1. rigetta l'appello del contribuente;
4 2. condanna il medesimo contribuente alla rifusione delle spese del grado d'appello € 9.600,00 nei confronti di ciascuno dei due Uffici costituiti;
ad entrambe le somme si deve aggiungere il 15% a titolo di rimborso forfettario per spese generali.
In Milano, nella camera di consiglio del 26 gennaio 2026. Il Relatore Il Presidente
LU BR ME RO
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