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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 21/10/2025, n. 1577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1577 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 684/2020
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa MA IT in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. previo riscontro del deposito di note scritte promosso da
Parte_1
- parte ricorrente -
Avv. Gennaro SCORZA
Email_1
CONTRO
Controparte_1
- parte resistente- Avv. Umberto Ferrato t Email_2
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 20.2.2020, parte ricorrente lamentando l'illegittimità dei provvedimenti di restituzione della PI, erogata nei periodi gennaio-settembre 2015, gennaio-settembre 2016, gennaio-luglio 2018, a seguito del disconoscimento del rapporto di lavoro instaurato con l'azienda “Raggio di Sole” di , con riferimento ai Controparte_2 periodi: dal 12.11.2014 al 31.12.2014; dal 28.9.2015 al 31.12.2015; dal 9.11.2016 al
15.1.2018, previo esperimento di ricorso amministrativo, ha agito in giudizio per l'accertamento negativo dell'indebito previdenziale.
A fondamento della domanda ha rappresentato di avere tutti i requisiti di legge per beneficiare della prestazione richiesta e che nessun provvedimento di disconoscimento del dedotto rapporto lavorativo le era stato comunicato e che in ogni caso si trattava di un accertamento presuntivo, privo di riscontro.
Si è costituito in giudizio deducendo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per CP_3
carenza di interesse, nonché la nullità per indeterminatezza dell'oggetto, l'improcedibilità per mancanza di domanda e gravame amministrativo. Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda poiché infondata.
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti ed espletamento di prova testimoniale.
*****
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le seguenti motivazioni.
Con verbale ispettivo del 5.11.2018, gli ispettori dell' hanno contestato la sussistenza CP_3
del rapporto di lavoro tra la ricorrente e l'azienda di . Gli ispettori, dopo aver Controparte_2 esaminato la documentazione dell'azienda e dopo aver sentito i presunti lavoratori, hanno appurato che nessuno dei lavoratori ha fornito informazioni relativamente alle lavoratrici
(figlia della titolare) e inoltre hanno dichiarato che a fine Persona_1 Parte_1 giornata erano loro che si occupavano delle pulizie.
La ricorrente ha riferito di aver svolto attività di pulizia per condomini, senza che questa attività ha avuto alcun riscontro, inoltre la stessa non ha fornito alcuna informazione sui luoghi dove la presunta attività si sia svolta (memoria di costituzione . CP_3 Dall'istruttoria orale svolta è emerso che la ricorrente, nei periodi in contestazione, abbia svolto attività di pulizie nelle aree comuni dei condomini e nei palazzi in costruzione.
Infatti, le dichiarazioni rese dai testi sono conformi rispetto alle stesse deduzioni della ricorrente: , sentito all'udienza del 17.6.2022, ha dichiarato: “Verso le Testimone_1
16,00 16,30 quando finivo la giornata lavorativa la ricorrente veniva a pulire. Preciso che io lavoravo dal lunedì al venerdì e la ricorrente veniva 3 o 4 volte a settimana. Preciso che, quando io stavo per terminare la giornata vedevo la signora spazzare pavimenti, lavarli e liberare le stanze da eventuali cartoncini, io andavo via però so che la signora restava a pulire e di tanto sono a conoscenza perché il giorno dopo quando tornavo a lavoro trovavo sempre il cantiere che era stato pulito dalla signora…ho visto la ricorrente anche presso
l'ufficio di Via Bologna, quando andavo la sera infatti la trovavo o che stava pulendo l'ufficio oppure era lei stessa a darmi le buste paga che dovevo firmare.” (cfr. verbale del 17.6.2022).
Il teste marito della datrice di lavoro ha dichiarato: “ Ho Testimone_2 Controparte_2
conosciuto la ricorrente tramite il fratello e poiché mia moglie aveva un 'impresa edile e di pulizie è venuta a lavorare per mia moglie, dal 2014 al 2018, la datrice di lavoro della ricorrente era mia moglie ma ero io a seguire i lavori, la ricorrente si occupava di pulire gli appartamenti in cui facevamo i lavori, dopo che i muratori avevano lavorato, in particolare
l'ho vista con i miei occhi pulire i battiscopa , spazzare e lavare pavimenti, pulire i bagni, il suo lavoro consisteva nel rifinire con la pulizia i lavori infatti toglieva i calcinacci, grattava anche inginocchiandosi lo stucco presente sui pavimenti e sul battiscopa. La mattina o la sera, quando non c'era da fare sui cantieri e c'era un po' di spazio, la ricorrente veniva all'ufficio a fare qualche pratica, tipo le fatture, oppure a pulire l'ufficio”.
Dalle dichiarazioni sopra riportate, difatti, emerge che la ricorrente era adibita sia alla pulizia degli appartamenti relativi a cantieri, sia alla consegna delle buste paga, come indicato dal teste o “fare qualche fattura”, come riportato dal Tes_1 Per_1
A ciò si aggiunge che il teste , è marito della signora , titolare Testimone_2 Controparte_2
dell'azienda Raggio di Sole, sottoposta ad accertamento ispettivo, con la conseguenza che avendo un potenziale interesse all'esito favorevole del giudizio, le sue dichiarazioni necessitano di un rigoroso riscontro sul piano di riscontri estrinseci, che di fatto sono insussistenti. Tali dati sono confortati dalla produzione documentale della ricorrente, dal momento che si tratta di documenti (Unilav e buste paga).
In conclusione, nel caso in esame, risulta offerta la rappresentazione e la prova di tutti i fatti costitutivi della prestazione temporanea divenuta indebita.
A tal proposito va puntualizzato che il giudizio in esame è diretto all'accertamento negativo del debito a carico dell'accipiens delle somme liquidate a titolo di prestazione previdenziale temporanea ritenuta indebitamente erogata, nella specie PI.
Ebbene, sulla scorta dell'oramai consolidato orientamento della Suprema Corte, anche per l'indebito previdenziale, in cui è controverso il diritto a trattenere le prestazioni già ricevute, deve precisarsi che grava proprio sull'accipiens la prova di tutti gli elementi costitutivi del diritto alla prestazione percepita (cfr. ex multis Cass. civ. n. 2739/2016).
Ebbene, nel caso in esame la parte ricorrente ha assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante a conforto delle pretese avanzate.
Di conseguenza, risulta fornita la prova degli elementi costitutivi del diritto alla prestazione temporanea vantata.
A riguardo, gli elementi costitutivi del vantato diritto alla Nuova prestazione di Assicurazione
Sociale per l'Impiego (NASpI) ai sensi dell'art. 3 d. lgs. n. 22/2015, operante per il caso in esame ratione temporis, che si riporta:
<< La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012.>>
La disciplina appena richiamata, infatti, presuppone la contemporanea sussistenza del requisito soggettivo consistente nello stato di disoccupazione involontaria e di quello oggettivo, ovvero:
a) il requisito assicurativo e contributivo consistente nell'iscrizione all'assicurazione con almeno n. 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l'inizio dello stato di disoccupazione;
b) il requisito lavorativo di almeno n. 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi antecedenti l'inizio dello stato di disoccupazione.
Ebbene, alla luce delle allegazioni e produzioni delle parti, nonché dall'esito delle testimonianze raccolte in giudizio non è stata raggiunta la prova del diritto della ricorrente a trattenere l'indennità PI per i periodi contestati, dal momento che non è stato accertato lo svolgimento di lavoro subordinato.
Ne consegue l'accoglimento della domanda proposta, con conseguente irripetibilità delle somme erogate dall' a titolo di PI per i periodi in contesa. CP_3
Le spese seguiranno la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
MA IT in funzione di Giudice del Lavoro - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accoglie il ricorso e dichiara irripetibili le somme;
- condanna il resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro
€ 1.312,00 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 oltre Iva, Cpa e spese forfetarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014, da distrarre.
Castrovillari, 21.10.2025
Il Giudice del Lavoro MA IT
Sentenza redatta con la collaborazione della dott.ssa Amalia Imbrociano – Funzionaria addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge
113 del 2021
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa MA IT in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. previo riscontro del deposito di note scritte promosso da
Parte_1
- parte ricorrente -
Avv. Gennaro SCORZA
Email_1
CONTRO
Controparte_1
- parte resistente- Avv. Umberto Ferrato t Email_2
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 20.2.2020, parte ricorrente lamentando l'illegittimità dei provvedimenti di restituzione della PI, erogata nei periodi gennaio-settembre 2015, gennaio-settembre 2016, gennaio-luglio 2018, a seguito del disconoscimento del rapporto di lavoro instaurato con l'azienda “Raggio di Sole” di , con riferimento ai Controparte_2 periodi: dal 12.11.2014 al 31.12.2014; dal 28.9.2015 al 31.12.2015; dal 9.11.2016 al
15.1.2018, previo esperimento di ricorso amministrativo, ha agito in giudizio per l'accertamento negativo dell'indebito previdenziale.
A fondamento della domanda ha rappresentato di avere tutti i requisiti di legge per beneficiare della prestazione richiesta e che nessun provvedimento di disconoscimento del dedotto rapporto lavorativo le era stato comunicato e che in ogni caso si trattava di un accertamento presuntivo, privo di riscontro.
Si è costituito in giudizio deducendo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per CP_3
carenza di interesse, nonché la nullità per indeterminatezza dell'oggetto, l'improcedibilità per mancanza di domanda e gravame amministrativo. Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda poiché infondata.
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti ed espletamento di prova testimoniale.
*****
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le seguenti motivazioni.
Con verbale ispettivo del 5.11.2018, gli ispettori dell' hanno contestato la sussistenza CP_3
del rapporto di lavoro tra la ricorrente e l'azienda di . Gli ispettori, dopo aver Controparte_2 esaminato la documentazione dell'azienda e dopo aver sentito i presunti lavoratori, hanno appurato che nessuno dei lavoratori ha fornito informazioni relativamente alle lavoratrici
(figlia della titolare) e inoltre hanno dichiarato che a fine Persona_1 Parte_1 giornata erano loro che si occupavano delle pulizie.
La ricorrente ha riferito di aver svolto attività di pulizia per condomini, senza che questa attività ha avuto alcun riscontro, inoltre la stessa non ha fornito alcuna informazione sui luoghi dove la presunta attività si sia svolta (memoria di costituzione . CP_3 Dall'istruttoria orale svolta è emerso che la ricorrente, nei periodi in contestazione, abbia svolto attività di pulizie nelle aree comuni dei condomini e nei palazzi in costruzione.
Infatti, le dichiarazioni rese dai testi sono conformi rispetto alle stesse deduzioni della ricorrente: , sentito all'udienza del 17.6.2022, ha dichiarato: “Verso le Testimone_1
16,00 16,30 quando finivo la giornata lavorativa la ricorrente veniva a pulire. Preciso che io lavoravo dal lunedì al venerdì e la ricorrente veniva 3 o 4 volte a settimana. Preciso che, quando io stavo per terminare la giornata vedevo la signora spazzare pavimenti, lavarli e liberare le stanze da eventuali cartoncini, io andavo via però so che la signora restava a pulire e di tanto sono a conoscenza perché il giorno dopo quando tornavo a lavoro trovavo sempre il cantiere che era stato pulito dalla signora…ho visto la ricorrente anche presso
l'ufficio di Via Bologna, quando andavo la sera infatti la trovavo o che stava pulendo l'ufficio oppure era lei stessa a darmi le buste paga che dovevo firmare.” (cfr. verbale del 17.6.2022).
Il teste marito della datrice di lavoro ha dichiarato: “ Ho Testimone_2 Controparte_2
conosciuto la ricorrente tramite il fratello e poiché mia moglie aveva un 'impresa edile e di pulizie è venuta a lavorare per mia moglie, dal 2014 al 2018, la datrice di lavoro della ricorrente era mia moglie ma ero io a seguire i lavori, la ricorrente si occupava di pulire gli appartamenti in cui facevamo i lavori, dopo che i muratori avevano lavorato, in particolare
l'ho vista con i miei occhi pulire i battiscopa , spazzare e lavare pavimenti, pulire i bagni, il suo lavoro consisteva nel rifinire con la pulizia i lavori infatti toglieva i calcinacci, grattava anche inginocchiandosi lo stucco presente sui pavimenti e sul battiscopa. La mattina o la sera, quando non c'era da fare sui cantieri e c'era un po' di spazio, la ricorrente veniva all'ufficio a fare qualche pratica, tipo le fatture, oppure a pulire l'ufficio”.
Dalle dichiarazioni sopra riportate, difatti, emerge che la ricorrente era adibita sia alla pulizia degli appartamenti relativi a cantieri, sia alla consegna delle buste paga, come indicato dal teste o “fare qualche fattura”, come riportato dal Tes_1 Per_1
A ciò si aggiunge che il teste , è marito della signora , titolare Testimone_2 Controparte_2
dell'azienda Raggio di Sole, sottoposta ad accertamento ispettivo, con la conseguenza che avendo un potenziale interesse all'esito favorevole del giudizio, le sue dichiarazioni necessitano di un rigoroso riscontro sul piano di riscontri estrinseci, che di fatto sono insussistenti. Tali dati sono confortati dalla produzione documentale della ricorrente, dal momento che si tratta di documenti (Unilav e buste paga).
In conclusione, nel caso in esame, risulta offerta la rappresentazione e la prova di tutti i fatti costitutivi della prestazione temporanea divenuta indebita.
A tal proposito va puntualizzato che il giudizio in esame è diretto all'accertamento negativo del debito a carico dell'accipiens delle somme liquidate a titolo di prestazione previdenziale temporanea ritenuta indebitamente erogata, nella specie PI.
Ebbene, sulla scorta dell'oramai consolidato orientamento della Suprema Corte, anche per l'indebito previdenziale, in cui è controverso il diritto a trattenere le prestazioni già ricevute, deve precisarsi che grava proprio sull'accipiens la prova di tutti gli elementi costitutivi del diritto alla prestazione percepita (cfr. ex multis Cass. civ. n. 2739/2016).
Ebbene, nel caso in esame la parte ricorrente ha assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante a conforto delle pretese avanzate.
Di conseguenza, risulta fornita la prova degli elementi costitutivi del diritto alla prestazione temporanea vantata.
A riguardo, gli elementi costitutivi del vantato diritto alla Nuova prestazione di Assicurazione
Sociale per l'Impiego (NASpI) ai sensi dell'art. 3 d. lgs. n. 22/2015, operante per il caso in esame ratione temporis, che si riporta:
<< La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012.>>
La disciplina appena richiamata, infatti, presuppone la contemporanea sussistenza del requisito soggettivo consistente nello stato di disoccupazione involontaria e di quello oggettivo, ovvero:
a) il requisito assicurativo e contributivo consistente nell'iscrizione all'assicurazione con almeno n. 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l'inizio dello stato di disoccupazione;
b) il requisito lavorativo di almeno n. 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi antecedenti l'inizio dello stato di disoccupazione.
Ebbene, alla luce delle allegazioni e produzioni delle parti, nonché dall'esito delle testimonianze raccolte in giudizio non è stata raggiunta la prova del diritto della ricorrente a trattenere l'indennità PI per i periodi contestati, dal momento che non è stato accertato lo svolgimento di lavoro subordinato.
Ne consegue l'accoglimento della domanda proposta, con conseguente irripetibilità delle somme erogate dall' a titolo di PI per i periodi in contesa. CP_3
Le spese seguiranno la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
MA IT in funzione di Giudice del Lavoro - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accoglie il ricorso e dichiara irripetibili le somme;
- condanna il resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro
€ 1.312,00 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 oltre Iva, Cpa e spese forfetarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014, da distrarre.
Castrovillari, 21.10.2025
Il Giudice del Lavoro MA IT
Sentenza redatta con la collaborazione della dott.ssa Amalia Imbrociano – Funzionaria addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge
113 del 2021