Articolo 8 della Legge 21 luglio 1965, n. 939
Articolo 7Articolo 9
Versione
20 agosto 1965
Art. 8.
La presente legge ha efficacia dal 1 luglio 1964.
L'ammissione ai benefici relativi e' disposta dal Ministero della marina mercantile.
Entrata in vigore il 20 agosto 1965
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