Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00036/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00269/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 269 del 2025, proposto da
- Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - EA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa in giudizio ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata, in Potenza al corso XVIII agosto 1860;
contro
- Comune Di Rotondella, Regione Basilicata, non costituiti in giudizio;
- Provincia di Matera, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa in giudizio dall'avvocato Vincenzo Ditaranto, con domicilio digitale in atti di causa;
nei confronti
- ENI s.p.a., rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanna Landi, con domicilio digitale in atti di causa;
- Sogin s.p.a. - Società di gestione impianti nucleari, rappresentata e difesa in giudizio dagli avvocati Francesco Di Ciommo, Mirko Nesi, Serena Scarabotti, Giovanna Niglio, con domicilio digitale in atti di causa;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- della determinazione della Provincia di Matera n. 811 del 22 maggio 2025, notificata in pari data; - di ogni altro atto presupposto e successivo, anche ove non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Matera, della Eni s.p.a. e della Sogin s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il Consigliere avv. DE PP;
Uditi per le parti i difensori presenti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile – EA, con ricorso notificato il 16 luglio 2025 e depositato il successivo 21 luglio è insorta avverso l’ordinanza in epigrafe, con la quale essa è stata individuata quale corresponsabile in solido della contaminazione delle acque sotterranee all'interno del Centro Ricerche Trisaia di Rotondella.
1.1. In fatto emerge quanto segue:
- nel 1968, EA ha stipulato un contratto di locazione ventennale con la società CO.NU. per l'utilizzo dell'edificio denominato R21 all’interno del “centro ricerche della Trisaia”;
- la CO.NU. ha quindi installato in questo edificio l'impianto c.d. “MAGNOX” per produrre elementi di combustibile nucleare destinati alla centrale di Latina, utilizzando in tale periodo il tricloroetilene (trielina) per il lavaggio delle barre di combustibile e di acido cromico per il loro decapaggio;
- venuti meno nel 1988 gli effetti del contratto, gli impianti sono stati riconsegnati all'EA, la quale ha provveduto col proprio personale al relativo smantellamento in un arco temporale di quarantasette giorni lavorativi;
- a distanza di molti anni, nel giugno 2015, la società GI (che gestisce il c.d. “ decommissioning nucleare” del sito ITREC interno al Centro ricerche di Trisaia) ha notificato ai sensi dell’art. 245 del d.lgs. n. 152 del 2006 all’Autorità competente il superamento dei valori soglia per la trielina e il cromo VI nelle acque di falda del sito in questione;
- la Regione Basilicata, dopo aver avviato il procedimento ex art. 245 del codice dell’ambiente, lo ha suddiviso in due sub-procedimenti, rispettivamente quello contraddistinto dal n. “498_2” per l'area interna al Centro, e quello n. “ 498_1” per l'area esterna (condotta di scarico a mare della barriera di contenimento Sogin);
- pur qualificandosi "soggetto non responsabile", l'EA ha attivato volontariamente le procedure di bonifica per l'area interna (498_2), completando la messa in sicurezza operativa (MISOP) nel 2020 e avviando il progetto di bonifica operativa nel 2024;
- in particolare, l’EA ha precisato di aver avviato la bonifica dell’area solo per evitare peggioramenti ambientali (escludendo ogni responsabilità per l’inquinamento delle falde interne allo stabilimento), avendo spiegato un «intervento volontario profuso come negotiorum gestor ex art. 2028 c.c. dell’Amministrazione e del soggetto responsabile», con l'intento di rivalersi poi sull’effettivo responsabile dei costi sostenuti (1,58 milioni di euro);
- l’intimata Provincia di Matera, con l’ordinanza qui avversata ha di contro identificato EA come corresponsabile in solido con CO.NU. per la presenza di trielina e dei suoi sottoprodotti di degradazione.
1.2. In diritto, parte ricorrente ha dedotto un unico articolato motivo così rubricato: «Violazione degli artt. 244, comma 2, 245, commi 1 e 2 d.lgs. n. 152/2006. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, falsità del presupposto, contraddittorietà tra dispositivo e motivazione, travisamento dei fatti, insufficiente motivazione».
2. La Provincia di Matera, costituitasi in giudizio, ha istato per il rigetto del ricorso per infondatezza.
2.1. L’ENI s.p.a. è comparsa in lite al fine di sostenere la completa assenza di corresponsabilità della CO.NU. (società del gruppo Eni attiva fino al 1988) nell’inquinamento di cui è questione, e nel contempo prospettando la responsabilità dell’EA e della GI;
2.2. A sua volta, la GI s.p.a., del pari comparsa in lite, ha ascritto la responsabilità della contaminazione alle attività svolte nel fabbricato R21 dalla CO.NU..
3. Alla camera di consiglio del 10 settembre 2025, sentite le parti, si è disposto l’abbinamento al merito della trattazione dell’incidentale istanza cautelare.
4. Alla pubblica udienza del 3 dicembre 2025, previo deposito di documenti e scritti difensivi, i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive posizioni e l’affare è transitato in decisione.
5. Il ricorso è fondato, alla stregua della motivazione che segue.
5.1. Colgono nel segno le censure di difetto di istruttoria e insufficienza della motivazione.
5.1.1. L’Amministrazione resistente ha fondato l’accertamento della responsabilità dell’EA - testualmente circoscritta al «periodo compreso tra il 10 ottobre del 1998 e il 15 dicembre del 1998» - sulla base dei seguenti elementi: a ) le attività di smantellamento degli impianti nel fabbricato R21, iniziate il 10 ottobre 1988, sono state condotte da personale dipendente di EA, o comunque sotto il controllo e la vigilanza dell'Ente stesso; b ) durante tali operazioni è stato accertato l'utilizzo di trielina per lo sgrassaggio di parti dell'impianto industriale "MAGNOX"; c ) le apparecchiature sgrassate con trielina sono state «almeno per un certo periodo di tempo» abbancate in “aree piazzali” limitrofe al fabbricato R21 e al perimetro dell'area ITREC prima di essere avviate a rottamazione; d) sussiste il nesso causale tra la contaminazione da composti clorurati (trielina e suoi sottoprodotti come dicloroetilene e tetracloroetilene) e le attività dell’EA sulla base del principio civilistico del "più probabile che non" e dell’art. 2727 cod. civ., considerando che la dispersione di tali composti nel terreno con successiva migrazione in falda non può essere esclusa.
5.1.2. Ritiene il Collegio che tale iter logico-motivazionale presti il fianco a una molteplicità di rilievi.
5.1.2.1. Sono in primo luogo del tutto carenti nell’istruttoria svolta da parte resistente sia degli accertamenti di carattere tecnico, sia delle congrue argomentazioni logico giuridiche in ordine alla brevità delle attività svolte in concreto nel sito da parte di EA, pari ad appena quarantasette giorni lavorativi, e alla sua conseguente refluenza sulle effettiva possibilità di inquinamento del sito, e ciò anche in ragione del pluriennale lasso temporale intercorrente tra il periodo in cui le attività si sono svolte (ottobre e novembre 1988) e quello (2015) della comunicazione ex art. 242 d.lgs. n. 152 del 2006.
5.1.2.2. Nella contestata ordinanza, ancora, non si è dato conto alcuno di come quantitativi minimi di solvente, applicati tramite tamponi abbiano potuto contaminare una falda acquifera posta ad almeno sei metri di profondità, data l'elevata volatilità della sostanza; a ben vedere, anzi, i profili relativi al dato quantitativo e qualitativi dell’agente inquinante in questione non sono stati in alcun modo affrontati.
5.1.2.2.1. L’approfondimento di cui innanzi risulta invero necessario in ragione delle operazioni in cui l’EA è risultata aver fatto impiego di trielina, ossia il “tamponamento” e lo sgrassaggio superficiale e occasionale, e non tramite cicli ripetuti nel tempo e con scarichi periodici. In tale prospettiva, neppure emergono dagli atti di causa attività dell’Ente intimato volte a misurare o quantomeno a stimare l’effettiva quantità delle immissioni, di modo da valutarne l’idoneità a giustificarne la penetrazione in profondità e la persistenza nel tempo.
5.1.2.2.2. Non risultano poi adeguatamente considerate le proprietà chimico-fisiche del IL (trielina), puntualmente evidenziate nel ricorso (senza contestazioni specifiche sul punto) dall’EA, ossia la natura di composto organico altamente volatile, con alta percentuale di evaporazione e minima possibilità di percolare il suolo, così come le quantità di sversamento liquido necessarie, in soli quarantasette giorni va evidenziato, a raggiungere una profondità di almeno sei metri, e la compatibilità tra tale quantità e le operazioni effettivamente svolte dall’EA.
5.2. Sul versante della contraddittorietà, va colto il diverso esito relativo all’accertamento di responsabilità in ordine all’area esterna (sub-procedimento 498-1) e a quella interna (sub-procedimento 498-2). Invero, a fronte di attività similari svolte da EA (smaltimento e stoccaggio temporaneo), la Provincia di Matera è giunta a esito opposto, considerandola inidonea a fondare la responsabilità nel primo caso e determinante in tal senso nella seconda.
5.3. Il Collegio, inoltre, non può non rimarcare come l’incompletezza dell’istruttoria svolta emerga plasticamente dallo stesso contenuto dell’atto qui avversato, ove: a ) si “ordina” a EA, GI e SI di fornire, entro 45 giorni, una serie di elementi documentali evidentemente mancanti e ritenuti necessari per gli approfondimenti del caso, così venendo meno alla basilare regola per cui il responsabile del procedimento è tenuto ad acquisire atti e documenti e contributi prima della decisione finale e non successivamente a essa; b ) si specifica che gli sviluppi documentali derivanti dalle richieste di accesso formulate da ENI s.p.a. nei confronti di EA e GI possono concorrere a determinare ulteriori e diverse responsabilità, trascurando di considerare che al fine dell’individuazione delle posizioni di responsabilità dell’inquinamento, anche in relazione al concorso di ciascuno, è necessario disporre di un quadro esatto e definitivo, non potendosi logicamente e giuridicamente escludere che il compendio attizio ancora da acquisire possa determinare l’esclusione o all’opposto l’aggravamento delle responsabilità individuate nel provvedimento qui avversato.
5.4. A fronte di tutto quanto innanzi considerato, l’individuazione della ricorrente quale corresponsabile dell’inquinamento risulta contraddistinta da contenuto meramente congetturale e ipotetico e sprovvista di adeguati riscontri probatori, mentre l’applicazione del principio del “più probabile che non”, come innanzi declinato ( § 5.1.1.), finisce col difettare di elementi fondanti, laddove esso invece necessita almeno di un insieme di rilievi e di dati certi e significativi quale punto di partenza (Cons. Stato, sez. IV, 12 febbraio 2025, n. 1172).
6. Dalle considerazioni che precedono discende l’accoglimento del ricorso e, per l’effetto, l’annullamento nel limite dell’interesse dell’atto avversato, con salvezza di ulteriori provvedimenti della parte resistente.
7. Sussistono i presupposti, in ragione della peculiarità e della complessità della questione, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione;
- spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025, coll'intervento dei magistrati:
IA ER, Presidente
DE PP, Consigliere, Estensore
Paolo Mariano, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DE PP | IA ER |
IL SEGRETARIO