Ordinanza collegiale 17 giugno 2024
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 31/05/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/05/2025
N. 00504/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00695/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 695 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Zaza D'Aulisio, Jessica Quatrale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Latina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto n.-OMISSIS- della Prefettura di Latina, notificato il 20 settembre 2018, con il quale è stato vietato al ricorrente di detenere armi, munizioni e materie esplodenti;
di ogni altro atto, antecedente o consequenziale, comunque connesso, conosciuto e non, ivi compreso, ove occorrer possa: il rapporto informativo n.-OMISSIS-del Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina (mai notificato al ricorrente); la nota prot. n.-OMISSIS- della Prefettura di Latina, Ufficio Territoriale del Governo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo Latina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2025 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 13 novembre 2018 e depositato il successivo 6 dicembre, il sig. -OMISSIS- ha adito questo Tribunale al fine di ottenere l’annullamento del decreto n.-OMISSIS- della Prefettura di Latina, con il quale è stato vietato al ricorrente di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, e degli altri atti presupposti come in epigrafe specificati.
2. Il sig. -OMISSIS- espone di essere impiegato presso l’Ufficio Ambiente del Comune di -OMISSIS-.
A causa di presunti atti di corruzione commessi dal ricorrente quando ricopriva l’incarico di Capo Settore Urbanistica del Comune di -OMISSIS- nel periodo dal -OMISSIS-, in data 16 gennaio -OMISSIS-, veniva sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, disposta nell’ambito del procedimento penale n. -OMISSIS-, che lo vedeva indagato per “corruzione, turbata libertà degli incanti, associazione per delinquere”.
Per effetto di tale misura cautelare il Comando Stazione Carabinieri di -OMISSIS- provvedeva al ritiro della licenza di porto di fucile per uso caccia del ricorrente nonché al ritiro di ogni arma e munizione in suo possesso.
Sebbene la predetta misura cautelare degli arresti domiciliari fosse stata revocata dall’autorità giudiziaria in data 18 maggio -OMISSIS-, con decreto -OMISSIS-, il Questore di Latina disponeva la revoca della licenza di porto d’armi ad uso caccia del ricorrente, assumendo quale solo ed esclusivo presupposto la predetta misura cautelare degli arresti domiciliari.
Detto decreto veniva impugnato innanzi a questo Tribunale che, con l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, accoglieva la domanda cautelare e per l’effetto sospendeva l’impugnato decreto.
Ciò nonostante, la Prefettura di Latina con la nota prot. n. -OMISSIS-, comunicava al ricorrente l’avvio del procedimento per l’adozione del provvedimento di divieto detenzione armi, assumendo, ancora una volta, quale esclusivo presupposto, la predetta misura cautelare degli arresti domiciliari disposta nell’ambito del procedimento penale n. -OMISSIS-.
Il ricorrente svolgeva le proprie difese in sede procedimentale, ma con il decreto n. -OMISSIS-, la Prefettura di Latina emetteva il divieto al ricorrente di detenere armi, munizioni e materiale esplodente.
Con sentenza n. -OMISSIS-, poi passata in giudicato, questo Tribunale ha, infine, accolto il ricorso avverso il provvedimento di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia del ricorrente.
3. Avverso il gravato provvedimento di divieto detenzione armi, parte ricorrente deduce il vizio dell’eccesso di potere per elusione dell’ordinanza cautelare n.-OMISSIS-; per errore nei presupposti; per carenza d’istruttoria e difetto di motivazione; per violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.
4. All’esito della pubblica udienza del 12 giugno 2024, con ordinanza collegiale n.-OMISSIS-, il collegio ha chiesto chiarimenti istruttori in merito al procedimento de quo .
5. La resistente amministrazione ha fornito i richiesti chiarimenti con nota depositata in atti in data 21 agosto 2024.
6. Alla pubblica udienza del 22 gennaio 2025 la causa è passata in decisione.
7. Il ricorso è fondato.
Il provvedimento di divieto di detenzione armi, oggetto del presente giudizio, al pari del provvedimento di revoca del porto di fucile per uso caccia, oggetto di separato ricorso, è stato emesso sulla base dell’unico presupposto della sottoposizione del ricorrente alla misura della custodia cautelare agli arresti domiciliari nell’ambito del procedimento penale n. -OMISSIS- del Tribunale di Latina.
Come già affermato nella sentenza di questo Tribunale n. -OMISSIS-, passata in giudicato, che ha accolto il ricorso proposto dal sig. -OMISSIS- avverso il provvedimento di revoca del porto di fucile ad uso caccia, il provvedimento di divieto di detenzione armi è stato emesso sull’unico presupposto di una misura cautelare in atto nell’ambito di un procedimento penale per i reati di corruzione, turbata libertà degli incanti e associazione a delinquere.
Parte ricorrente aveva però già informato la resistente amministrazione, in sede procedimentale, che la misura era stata revocata il 18 maggio -OMISSIS-, dunque, prima dell’adozione del provvedimento qui impugnato.
Le fattispecie penali oggetto d’indagine non sono poi idonee a valutare la personalità del ricorrente ai fini delle probabilità di abuso o uso illecito delle armi, così come non lo è il reato di lottizzazione abusiva a scopo edilizio, che dalla relazione della Questura si assume essere stato oggetto di segnalazione alle forze dell’ordine.
8. In conclusione, non emergendo ulteriori elementi valutati dalla Prefettura ai fini del predetto giudizio prognostico sfavorevole, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato per difetto di motivazione e carenza dei presupposti.
9. Si ravvisano giustificati motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il decreto del Prefetto di Latina del 14 settembre 2018.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Francesca Romano, Consigliere, Estensore
Emanuela Traina, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Romano | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.