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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/06/2025, n. 2024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2024 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Francesca Caputo Presidente
- Alessandro Carra Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 5170/2024 R.G. avente ad oggetto separazione personale tra coniugi e pendente tra
( ), rappresentata e difesa da avv. Parte_1 C.F._1
Roberto Tarantino,
-parte attrice-
e
), rappresentato e difeso da avv. CP_1 C.F._2
Andrea Aloisio,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Lecce, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G. 5170/2024
1.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di essere Parte_1 coniuge della parte convenuta in forza di matrimonio celebrato a Galatina in data 30/09/2011. Ha precisato che dalla loro unione sono nati i figli Per_1
(Galatina, 27/07/2009) e (Galatina, 17/12/2018).
[...] Persona_2
Ha dichiarato che tra le parti la convivenza è divenuta intollerabile per essere venuta meno la affectio coniugalis. Ha allegato di lavorare presso la struttura Villa Vergine, sita in Cutrofiano, con contratto part-time a tempo determinato (con scadenza in data 30 settembre 2024) e di percepire uno stipendio pari ad € 650,00 circa.
Ha, altresì, allegato di essere stata titolare ed amministratrice di una società di impiantistica elettrica, denominata “Eclisse Impianti S.r.l.”, in fase di chiusura/liquidazione, presso cui la controparte ha lavorato.
Ha, infine, allegato che detta attività è stata sostanzialmente ripresa da
, il quale ha recentemente ricominciato a svolgere l'attività di CP_1 imprenditore.
Ha domandato: a) la separazione personale;
b) l'affidamento condiviso della prole con collocamento prevalente presso di sé; c) la regolamentazione del diritto di visita dell'altro genitore come da piano genitoriale allegato al ricorso;
d) un contributo mensile dell'altro genitore al mantenimento della prole pari ad € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
e) un contributo mensile del coniuge al suo mantenimento parametrato alle effettive sostanze dello stesso;
f) il riconoscimento integrale e in via esclusiva dell'A.U.U. pari ad € 467,00. Con vittoria di spese di lite (ricorso depositato il 29/07/2024).
1.2.- Il giudice delegato, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio.
1.3.- La parte si è costituita in giudizio non opponendosi CP_1 alla decisione sullo status e aderendo alle richieste di controparte.
Ha concluso domandando: a) la separazione personale;
b) l'affidamento condiviso della prole con collocamento prevalente presso la madre;
c) la regolamentazione del proprio diritto di visita come da piano genitoriale
2 R.G. 5170/2024
allegato al ricorso nonché alla comparsa di costituzione;
d) un contributo mensile al mantenimento della prole pari ad € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
e) un contributo mensile al mantenimento della coniuge parametrato alle proprie effettive sostanze;
f) il riconoscimento integrale e in via esclusiva a dell'A.U.U., relativo ad entrambi i figli, Pt_1 pari ad € 467,00 (comparsa di risposta depositata il 04/05/2025).
1.4.- Proseguito il giudizio, in occasione dell'udienza del 26/05/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa domandando che la causa sia decisa secondo le seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con gli obblighi di rispetto reciproco e di comunicazione di eventuali cambiamenti di residenza e/o domicilio;
2) i figli minori della coppia (Galatina, Persona_1
27/07/2009) e (Galatina, 17/12/2018) Persona_2 resteranno affidati ad entrambi i genitori in maniera condivisa
e saranno collocati prevalentemente presso la madre;
3) ciascun genitore eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo in cui la prole resterà con sé; mentre le decisioni di maggior interesse relative ad educazione, istruzione, salute e cura dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo;
4) incontrerà e terrà con sé la prole secondo il CP_1 seguente calendario: a) a settimane alterne, una settimana: il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 19:00 alle 22:00 (o comunque nel rispetto delle reciproche esigenze lavorative) e
l'altra settimana: il martedì e il giovedì dalle 19:00 alle 22:00
(o comunque nel rispetto delle reciproche esigenze lavorative) nonché, dalle ore 19:00 del sabato alle ore 22:00 della domenica;
b) quanto alle festività, un anno, a cominciare da quello in corso, il 24/12, il 01/01, il 05/01 e il
Lunedì dell'Angelo e l'anno successivo il 25/12, il 31/12, il
3 R.G. 5170/2024
06/01 e la Domenica di Pasqua e così di seguito;
c) nel periodo estivo per 15 giorni consecutivi - eventualmente da suddividere in periodi più brevi - in luglio o in agosto ad anni alterni, previo accordo da concludersi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
d) tutti gli anni in occasione della festività del genitore;
e) il giorno di compleanno dei figli sarà trascorso unitamente ad entrambi i genitori;
5) le parti si danno atto che il presente calendario è suscettibile di modifiche concordate in ragione delle loro esigenze lavorative e di quelle della prole;
si impegnano entrambi a favorire al meglio la realizzazione concreta dell'interesse alla bigenitorialità;
6) si impegna a versare a favore di CP_1 Pt_1
la somma mensile di € 400,00 a titolo di contributo al
[...] mantenimento della prole (€ 200,00 per ciascun figlio). Il pagamento - da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT-FOI – dovrà avvenire entro il giorno 5 di ogni mese;
7) le spese straordinarie per la prole saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
esse saranno regolamentate nei modi e termini di cui al pertinente protocollo del Tribunale di Lecce;
8) l'assegno unico e universale per ciascun figlio sarà percepito in via esclusiva e al 100% da in quanto Parte_1 collocataria prevalente;
9) i genitori potranno portare con sé i genitori in viaggio previo congruo avviso e si rendono sin d'ora disponibili a contatti telefonici più frequenti durante tali occasioni.
Il giudice delegato ha provveduto in via temporanea e urgente in conformità alle condizioni concordate e si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
1.5.- Il pubblico ministero nulla ha opposto (parere del 02/09/2024).
4 R.G. 5170/2024
2.- La separazione giudiziale è meritevole di accoglimento in conformità agli accordi intervenuti tra le parti.
Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio in data 30/09/2011 (atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Galatina al n. 14, parte I, anno 2011).
Preso atto della volontà comune dei coniugi di non riconciliarsi deve conseguentemente ritenersi che la loro convivenza è divenuta intollerabile.
Quanto alle condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento dell'intesa raggiunta dalle parti in occasione dell'udienza del 26/05/2025.
3.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 5170/2024 introdotto con ricorso del
29/07/2024 da nei confronti di , con Parte_1 CP_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la separazione personale tra (Galatina, Parte_1
20/04/1980) e (Galatina, 08/08/1974) alle condizioni CP_1 di cui all'intesa da loro raggiunta in occasione dell'udienza del
26/05/2025;
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Galatina per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 21/06/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Francesca Caputo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Francesca Caputo Presidente
- Alessandro Carra Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 5170/2024 R.G. avente ad oggetto separazione personale tra coniugi e pendente tra
( ), rappresentata e difesa da avv. Parte_1 C.F._1
Roberto Tarantino,
-parte attrice-
e
), rappresentato e difeso da avv. CP_1 C.F._2
Andrea Aloisio,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Lecce, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G. 5170/2024
1.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di essere Parte_1 coniuge della parte convenuta in forza di matrimonio celebrato a Galatina in data 30/09/2011. Ha precisato che dalla loro unione sono nati i figli Per_1
(Galatina, 27/07/2009) e (Galatina, 17/12/2018).
[...] Persona_2
Ha dichiarato che tra le parti la convivenza è divenuta intollerabile per essere venuta meno la affectio coniugalis. Ha allegato di lavorare presso la struttura Villa Vergine, sita in Cutrofiano, con contratto part-time a tempo determinato (con scadenza in data 30 settembre 2024) e di percepire uno stipendio pari ad € 650,00 circa.
Ha, altresì, allegato di essere stata titolare ed amministratrice di una società di impiantistica elettrica, denominata “Eclisse Impianti S.r.l.”, in fase di chiusura/liquidazione, presso cui la controparte ha lavorato.
Ha, infine, allegato che detta attività è stata sostanzialmente ripresa da
, il quale ha recentemente ricominciato a svolgere l'attività di CP_1 imprenditore.
Ha domandato: a) la separazione personale;
b) l'affidamento condiviso della prole con collocamento prevalente presso di sé; c) la regolamentazione del diritto di visita dell'altro genitore come da piano genitoriale allegato al ricorso;
d) un contributo mensile dell'altro genitore al mantenimento della prole pari ad € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
e) un contributo mensile del coniuge al suo mantenimento parametrato alle effettive sostanze dello stesso;
f) il riconoscimento integrale e in via esclusiva dell'A.U.U. pari ad € 467,00. Con vittoria di spese di lite (ricorso depositato il 29/07/2024).
1.2.- Il giudice delegato, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio.
1.3.- La parte si è costituita in giudizio non opponendosi CP_1 alla decisione sullo status e aderendo alle richieste di controparte.
Ha concluso domandando: a) la separazione personale;
b) l'affidamento condiviso della prole con collocamento prevalente presso la madre;
c) la regolamentazione del proprio diritto di visita come da piano genitoriale
2 R.G. 5170/2024
allegato al ricorso nonché alla comparsa di costituzione;
d) un contributo mensile al mantenimento della prole pari ad € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
e) un contributo mensile al mantenimento della coniuge parametrato alle proprie effettive sostanze;
f) il riconoscimento integrale e in via esclusiva a dell'A.U.U., relativo ad entrambi i figli, Pt_1 pari ad € 467,00 (comparsa di risposta depositata il 04/05/2025).
1.4.- Proseguito il giudizio, in occasione dell'udienza del 26/05/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa domandando che la causa sia decisa secondo le seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con gli obblighi di rispetto reciproco e di comunicazione di eventuali cambiamenti di residenza e/o domicilio;
2) i figli minori della coppia (Galatina, Persona_1
27/07/2009) e (Galatina, 17/12/2018) Persona_2 resteranno affidati ad entrambi i genitori in maniera condivisa
e saranno collocati prevalentemente presso la madre;
3) ciascun genitore eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo in cui la prole resterà con sé; mentre le decisioni di maggior interesse relative ad educazione, istruzione, salute e cura dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo;
4) incontrerà e terrà con sé la prole secondo il CP_1 seguente calendario: a) a settimane alterne, una settimana: il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 19:00 alle 22:00 (o comunque nel rispetto delle reciproche esigenze lavorative) e
l'altra settimana: il martedì e il giovedì dalle 19:00 alle 22:00
(o comunque nel rispetto delle reciproche esigenze lavorative) nonché, dalle ore 19:00 del sabato alle ore 22:00 della domenica;
b) quanto alle festività, un anno, a cominciare da quello in corso, il 24/12, il 01/01, il 05/01 e il
Lunedì dell'Angelo e l'anno successivo il 25/12, il 31/12, il
3 R.G. 5170/2024
06/01 e la Domenica di Pasqua e così di seguito;
c) nel periodo estivo per 15 giorni consecutivi - eventualmente da suddividere in periodi più brevi - in luglio o in agosto ad anni alterni, previo accordo da concludersi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
d) tutti gli anni in occasione della festività del genitore;
e) il giorno di compleanno dei figli sarà trascorso unitamente ad entrambi i genitori;
5) le parti si danno atto che il presente calendario è suscettibile di modifiche concordate in ragione delle loro esigenze lavorative e di quelle della prole;
si impegnano entrambi a favorire al meglio la realizzazione concreta dell'interesse alla bigenitorialità;
6) si impegna a versare a favore di CP_1 Pt_1
la somma mensile di € 400,00 a titolo di contributo al
[...] mantenimento della prole (€ 200,00 per ciascun figlio). Il pagamento - da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT-FOI – dovrà avvenire entro il giorno 5 di ogni mese;
7) le spese straordinarie per la prole saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
esse saranno regolamentate nei modi e termini di cui al pertinente protocollo del Tribunale di Lecce;
8) l'assegno unico e universale per ciascun figlio sarà percepito in via esclusiva e al 100% da in quanto Parte_1 collocataria prevalente;
9) i genitori potranno portare con sé i genitori in viaggio previo congruo avviso e si rendono sin d'ora disponibili a contatti telefonici più frequenti durante tali occasioni.
Il giudice delegato ha provveduto in via temporanea e urgente in conformità alle condizioni concordate e si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
1.5.- Il pubblico ministero nulla ha opposto (parere del 02/09/2024).
4 R.G. 5170/2024
2.- La separazione giudiziale è meritevole di accoglimento in conformità agli accordi intervenuti tra le parti.
Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio in data 30/09/2011 (atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Galatina al n. 14, parte I, anno 2011).
Preso atto della volontà comune dei coniugi di non riconciliarsi deve conseguentemente ritenersi che la loro convivenza è divenuta intollerabile.
Quanto alle condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento dell'intesa raggiunta dalle parti in occasione dell'udienza del 26/05/2025.
3.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 5170/2024 introdotto con ricorso del
29/07/2024 da nei confronti di , con Parte_1 CP_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la separazione personale tra (Galatina, Parte_1
20/04/1980) e (Galatina, 08/08/1974) alle condizioni CP_1 di cui all'intesa da loro raggiunta in occasione dell'udienza del
26/05/2025;
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Galatina per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 21/06/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Francesca Caputo
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