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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 30/04/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
Fascicolo n. 1037/2022
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale
nel procedimento deciso all'udienza del 30.4.2025
PROMOSSO DA
Parte_1 avv.ti DE NICOLA Giuliana e SABATINI Chiara, C.so Umberto I n. 25 - Pescara
CONTRO
Controparte_1 avv. MARRAMIERO Pierluigi, V.le R.Margherita 28 - Pescara
E NEI CONFRONTI
CP_2 avv.ti DEL SORDO Roberta e GRAPPONE Cristina,
c/o , Via R.Paolucci 35 - Pescara CP_2
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1
Con ricorso ex art.414 c.p.c. depositato in data 5.9.2022 Parte_1 conveniva in giudizio (soci Controparte_1 di gioielleria), esponendo di aver lavorato alle dipendenze di detta società dall'1.12.2018 al 30.4.2021 (data delle dimissioni per giusta causa comunicate in dedotta ragione del mancato pagamento della giusta retribuzione e dei relativi oneri contributivi), esponendo di essere stata assunta in qualità di commessa con inquadramento al IV livello del CCNL Commercio, ma di aver in realtà svolto con autonomia mansioni di commessa specializzata, riconducibili al III livello del CCNL, curando in particolare ed autonomamente anche le attività di store manager descritte come di seguito nel ricorso introduttivo (anche conformemente alle proprie precedenti esperienze lavorative, in quanto presso la ditta “SARNIORO” era stata responsabile di un punto vendita):
• a) apertura e chiusura del locale disponendo delle chiavi del locale commerciale;
b) responsabilità e gestione della cassaforte disponendo della relativa combinazione fornita dall'azienda datrice di lavoro curandone le operazioni di apertura e di chiusura;
c) ricezione ed assistenza clientela e vendita di preziosi; d) ricezione ed assistenza di fornitori; e) maneggio di danaro effettuando incassi e rilasciando ricevute ai clienti e ai fornitori;
f) allestimento giornaliero delle vetrine di gioielli;
g) assistenza clienti post vendita; h) riordino merceologico; i) organizzazione magazzino; l) contabilità: organizzazione fatture in entrata ed in uscita).a) apertura e chiusura del locale disponendo delle chiavi del locale commerciale;
b) responsabilità e gestione della cassaforte disponendo della relativa combinazione fornita dall'azienda datrice di lavoro curandone le operazioni di apertura e di chiusura;
c) ricezione ed assistenza clientela e vendita di preziosi; d) ricezione ed assistenza di fornitori; e) maneggio di danaro effettuando incassi e rilasciando ricevute ai clienti e ai fornitori;
f) allestimento giornaliero delle vetrine di gioielli;
g) assistenza clienti post vendita; h) riordino merceologico; i) organizzazione magazzino; l) contabilità: organizzazione fatture in entrata ed in uscita); ciò del resto conformemente alle proprie precedenti esperienze lavorative (p.es. presso
“SARNIORO” era stata responsabile di un punto vendita).
Lamentava inoltre che:
• sebbene il proprio contratto di lavoro a tempo parziale al 60% prevedeva un orario di lavoro (per complessive 24 ore settimanali) e precisamente per 4 giorni (dal martedì al giovedì ed il sabato) dalle ore 9:30 alle 12:00 nonché dalle 16:00 alle 18:00; e in un 5° giorno (di venerdì) dalle 9:30 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:30 (con giorni di riposo la domenica ed il lunedì),
• tuttavia di fatto aveva sempre osservato l'orario di lavoro (per complessive 40 ore settimanali) dal martedì al sabato (dunque con giorni di riposo il lunedì e la domenica) dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00 (ma gli orari si protraevano nelle giornate del venerdì o del sabato, ovvero nei giorni precedenti le maggiori festività).
Rappresentava altresì che nei mesi di febbraio/marzo/aprile 2021 (in periodo di pandemia) era stata posta in cassa integrazione, stante il periodo di parziale chiusura dell'esercizio commerciale
2 Lamentava infine il mancato pagamento dell'indennità sostitutiva di 150 ore di ferie non godute nonchè 75 ore di permessi non goduti, lamentando di aver usufruito di un periodo di ferie nettamente inferiore a quello riportato nelle buste paga (rappresentando in particolare che, sebbene al mese di agosto 2020 aveva maturato un periodo di ferie residue di 69,34 ore, come attestato nella voce
“contatore ferie” in pregressa busta paga, tuttavia detto valore era risultato successivamente quasi del tutto azzerato, nelle successive busta paga).
Domandava in conclusione il pagamento di differenze retributive che quantificava in complessivi €26.141,80, oltre alla conseguente regolarizzazione contributiva.
si costituiva in giudizio resistendo alla domanda;
in Controparte_1 particolare:
• contestava lo svolgimento delle mansioni superiori di store manager, incompatibili con le assai ridotte dimensioni aziendali (peraltro anche in un locale di soli 40 mq) ed a gestione prettamente familiare;
• con riferimento all'orario di lavoro deduceva che la ricorrente era stata assunta con un contratto part-time perché la gioielleria, per scelta aziendale, non raggiunge le 40 ore settimanali di apertura giornaliera: dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:30 dunque per 35 ore settimanali (mentre erano giorni di chiusura il giovedì e la domenica);
• con riferimento alle ferie non godute, deduceva che nel periodo dell'epidemia da COVID la stessa ricorrente aveva preferito fruire delle ferie piuttosto che essere posta in cassa integrazione, al fine di conseguire uno stipendio pieno e non decurtato per l'ammortizzatore sociale.
Assunte le prove testimoniali ed integrato il contraddittorio con l' , in CP_2 considerazione della avanzata domanda di regolarizzazione contributiva, la controversia, all'esito della discussione mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
***
La domanda relativa al lavoro supplementare/straordinario deve reputarsi infondata, alla luce delle risultanze dell'attività istruttoria espletata.
Deve premettersi che, a fronte di un rapporto di lavoro perdurato per 29 mesi (dall'1.12.2018 al 30.4.2021), i testimoni indicati da parte ricorrente (sulla quale grava il rigoroso onere probatorio di comprovare l'orario di lavoro effettuato, diverso da quello convenuto in contratto) hanno potuto riferire solo di periodi assai limitati:
• la teste indicata da parte ricorrente ha potuto testimoniare con Tes_1 riferimento ad un periodo di una sola settimana (“Sono stata dipendente della società resistente per una settimana nell'ottobre 2020”);
3 • la teste indicata da parte ricorrente ha potuto testimoniare solo con Tes_2 riferimento ad un periodo di
8-9 mesi dall'1.12.2018 all'1/31.8.2019 (“Sono stato dipendente della società resistente dal 2018 ad agosto 2019 (…) lei già lavorava lì quando sono arrivata (…)”);
• il teste indicato da parte ricorrente ha potuto testimoniare con Tes_3 riferimento a periodi temporali di 5 minuti al giorno per 10 giorni al mese (“(…) circa 10 volte al mese (…) passavamo a trovare la in negozio, Parte_1 stavamo da lei circa 5 minuti;
passavamo in negozio verso le 11 la mattina o nel pomeriggio verso le 17,30/18”).
Già per tale motivo le dichiarazioni rese dai testimoni di parte ricorrente non possono essere reputate sufficienti a comprovare l'orario di lavoro dedotto in ricorso per tutto il periodo del rapporto di lavoro, alla luce dei consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, che richiede che il lavoro straordinario vada rigorosamente provato e non dedotto con valutazioni equitative:
• “Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso” (Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 4076 del 20/02/2018, Rv. 647446 - 01; conformi, Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 1389 del 29/01/2003-Rv. 560141; Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 8006 del 14/08/1998-Rv. 518048).
• “E' onere del lavoratore che pretenda un compenso per lavoro ulteriore rispetto a quello ordinario, come può essere il lavoro festivo, provare rigorosamente la relativa prestazione e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi, indicando specificamente almeno il numero complessivo di giornate festive o domenicali lavorate, senza che l'assenza di tale prova possa essere supplita dalla valutazione equitativa del giudice.” (Cassazione civile, sez. lav., 14/05/2015, n. 9906).
Ad ogni modo non può ritenersi raggiunta una prova sufficiente neanche con riferimento ai limitati periodi che hanno riferito i testi, a fronte dei contrasti tra dichiarazioni di gruppi di testimoni (con riferimento agli orari osservati, ma anche in ordine ai giorni di chiusura) e delle discordanze nelle stesse dichiarazioni dei testi di parte ricorrente (peraltro in un caso rese anche de relato actoris, in altro caso rese all'esito di meri “accompagnamenti” al lavoro e non per percezione diretta dei fatti).
Quanto ai testi indicati da parte ricorrente:
• “(…) Sono stata dipendente della società resistente per una settimana nell'ottobre 2020 (…) Della apertura e chiusura del negozio si occupava il negozio era Parte_2 aperto dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 20,00, a volte mi è stato detto che apriva anche il sabato soprattutto nel periodo delle feste di Natale (…) Nella settimana in cui sono stata a lavorare per 3 volte ha aperto il negozio la che Parte_1 aveva le chiavi, per gli altri 3 giorni ha aperto la signora (…)” (teste Parte_3 indicata da parte ricorrente); Tes_1
• “(…) Sono stato dipendente della società resistente dal 2018 ad agosto 2019 (…) lei già lavorava lì quando sono arrivata (…) si occupava di apertura del negozio (…) i proprietari si allontanavano spesso dal negozio e la mattina venivano dopo 10,00 (…) Lavorava dal martedì
4 al sabato dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 20,00, gli orari erano sempre questi (…)” (teste indicato da parte ricorrente); Tes_2
• “(…) Conosco da circa 10 anni la ricorrente con cui ho un rapporto di amicizia (…) io passavo a trovarla in negozio insieme al suo fidanzato dell'epoca, , che è anche un mio Persona_1 amico;
ciò accadeva circa 10 volte al mese (…) passavamo a trovare la in negozio, Parte_1 stavamo da lei circa 5 minuti; passavamo in negozio verso le 11 la mattina o nel pomeriggio verso le 17,30/18 (…) per quanto da lei riferitomi lavora da lunedi al sabato sia di mattina che di pomeriggio (…)” (teste indicato da parte ricorrente); Tes_3
• “(…) sono stato il compagno convivente della ricorrente dal al 2015 al 2021 (…) io l'accompagnavo al lavoro anche perché anche la mia attività si trova in centro a Pescara;
lei lavorava dal martedì al sabato, lei andava la mattina alle 9,00 circa; lei aveva le chiavi e face(va) l'apertura, si occupava anche di allestire le vetrine, alle 13 chiudeva il negozio poi la passavo a prendere;
tornavamo alle 16 fino alle 20 (…)” (teste , indicato da Per_1 parte ricorrente).
Quanto ai testi indicati da parte resistente:
• “(…) Sono stato dipendente della società resistente da fine ottobre 2020 (…) il negozio è aperto dal lunedì al sabato con riposo settimanale nella giornata di giovedì con orario dalle 9,30 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,30, l'orario è sempre stato questo con qualche eccezione durante le feste” (teste , indicata da parte resistente); Tes_4
• “(…) Solo io e mi moglie avevamo le chiavi del negozio e solo noi ci occupavamo dell'apertura/chiusa del negozio;
sporadicamente le chiavi da me o da mia moglie sono state date alla solo per consentire l'apertura del negozio al persone addetto alle pulizia, ma Parte_1 la cosa e ale e per il tempo strettamente necessario alle pulizia, poi le chiavi venivano riconsegnate a noi;
(…) l'orario del negozio è da lunedi al mercoledi 9-30/13 e poi 16/19,30, giovedi chiusi, venerdi e sabato stesso orario, domenica chiusi” (teste Tes_5 indicato da parte resistente);
Contr
• “(…) (…) sono fornitore della dal 2018, sono socio e dipendete della Cosa di (…) io CP_3 andavo spesso nel negozio anche perché la sede della si trova a 200 metri dal CP_4 negozio (…) preciso che io passo al negozio tutte le mattine (…) in mia presenza il negozio l'ho visto aprire e chiudere solo da , a volte con lei ho visto il marito Parte_4 [...]
, sono loro che aprono e chiudono e mettono o tolgono l'allarme (…) Il negozio è aperto il Parte_5 lunedi, martedi, mercoledi, venerdi e sabato, il giovedi è il giorno di chiusura; l'orario di apertura del negozio è dalle 10 alle 13 poi dalle 16-19.30; anzi la mattina apre anche un po' prima che alle 9.30 – 9/45 (…) ” (teste ndicato da parte resistente); Tes_6
Pertanto, non può ritenersi in definitiva comprovato lo svolgimento di lavoro nella misura dedotta in ricorso anche a fronte del rilevato contrasto tra dichiarazioni testimoniali, poiché nel caso di insanabile contrasto tra le risultanze delle prove deve richiamarsi il rilievo decisivo dei naturali oneri probatori:
• “Qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni testimoniali sui fatti costitutivi della domanda, fondando tale convincimento non sul rapporto numerico dei testi, ma sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione, e, con valutazione congruamente motivata, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie documentali, inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza del quadro probatorio ricade in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 4773 del 10/03/2015-Rv. 634812; conformi, Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3468 del 15/02/2010; Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 6760 del 05/05/2003).
5 Né può risultare decisivo in senso contrario il sintetico contenuto della nota dell'Ispettorato del Lavoro in data 19.6.2023, acquisita in atti su istanza della stessa parte ricorrente, che non specifica su quali elementi probatori abbia fondato l'accertamento di un orario di lavoro a tempo pieno (peraltro limitatamente al parziale periodo dal 14.1.2019 all'8.3.2020), dovendo per altro verso in questo giudizio ritenersi processualmente incontestata la deduzione che l'Ispettorato si sia fondato sulle sole dichiarazioni della stessa ricorrente e di altra lavoratrice denunciante ( le cui dichiarazioni rese in questo Testimone_7 giudizio sono state già sopra richiamate, e che ha affermato di essere stata dipendente della società resistente solo “dal 2018 ad agosto 2019”, a fronte dell'assunzione della ricorrente in data 1.12.2018).
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Deve essere rigettata la domanda relativa a permessi non goduti, visto il difetto di prova dei relativi fatti costitutivi, non essendo stato articolato nessuno specifico capitolo di prova testimoniale al riguardo.
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Altresì va rigettata la domanda relativa alle ferie non godute, considerato il difetto di specifiche contestazioni, da parte ricorrente, in ordine alle specifiche precisazioni compiute da parte resistente in memoria (sulla fruizione delle ferie non godute in periodo COVID per scelta della stessa ricorrente, per non essere posta in cassa integrazione ed al fine quindi di conseguire uno stipendio pieno e non decurtato per l'ammortizzatore sociale).
Dette circostanze comunque non sono state negate dai testimoni indicati da parte ricorrente e sono state invece confermate da teste indicato da parte resistente:
• “(…) ricordo che fino a dicembre 2020 la ha usufruito di ferie in particolare da marzo Parte_1 a giugno 2020 in occasione della pandemia la ha espressamente chiesto a mia moglie Parte_1 di non essere messa in cassa integrazione ma di poter usufruire delle ferie” (teste indicato da parte resistente). Tes_5
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Con riferimento alla domanda relativa alle mansioni superiori, occorre premettere che l'art.113 (Classificazione) del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario di mercato: distribuzione e dei servizi in data 30.3.2015, allegato al ricorso descrive nei seguenti termini (riportandosi altresì alcuni dei profili professionali) i compiti afferenti al livello di inquadramento della parte ricorrente (IV° livello):
• “IV livello Al quarto livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè: (…) 7) commesso alla vendita al pubblico;
6 (…) 22) operaio specializzato; (…) 32) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.”
Il medesimo CCNL descrive nei seguenti termini i compiti afferenti al livello superiore richiesto (III° livello):
• “III livello A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita e cioè (…) 11) operaio specializzato provetto; (…)
16) commesso specializzato provetto anche nel settore alimentare: personale con mansioni di concetto, di comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita in azienda, al quale è riconosciuta autonomia operativa e adeguata determinante iniziativa, con l'incarico di svolgere congiuntamente i seguenti compiti: fornire attive azioni di consulenza per il buon andamento dell'attività commerciale, assicurare nell'ambito delle proprie mansioni l'ottimale gestione delle merceologie affidategli, intervenendo sulla composizione degli stocks e sulla determinazione dei prezzi, intrattenere rapporti commerciali e di vendita al pubblico anche attraverso opportune azioni promozionali, espletare operazioni di incasso, porre la sua esperienza al fine dell'addestramento e della formazione professionale degli altri lavoratori;
17) operatore di elaboratore con controllo di flusso;
18) schedulatore flussista;
19) contabile/impiegato amministrativo: personale che in condizioni di autonomia operativa e di adeguata determinante iniziativa nell'ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni e applicando procedure operative complesse relative al sistema contabile e/o amministrativo adottato nell'ambito dello specifico campo di competenza, è incaricato di svolgere congiuntamente i seguenti compiti: rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati e chiudere conti, elaborare situazioni contabili ed effettuare operazioni anche funzionali a bilanci preventivi o consuntivi, evidenziare posizioni irregolari e gestire i conseguenti interventi operativi;
(…) 32) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione”.
Lo svolgimento di mansioni superiori non può ritenersi comprovato, a fronte del già riscontrato contrasto tra dichiarazioni testimoniali di gruppi di testi contrapposti, evidente anche con riferimento alle mansioni espletate, e comunque a fronte della già rilevata limitata valenza probatoria (quanto a piccoli periodi temporali riferiti) delle dichiarazioni dei testi indicati da parte ricorrente.
Invece, assai specifiche sono risultate le dichiarazioni rese dai testi , Tes_4
e indicati da parte resistente, che hanno riferito uno Tes_5 Tes_6 svolgimento di mansioni compatibile con il livello di inquadramento (dichiarando che solo occasionalmente la ricorrente si occupava dell'apertura, e mai della chiusura del negozio, che non aveva la chiave della cassaforte, che veniva aperta alla titolare, che i rapporti con i fornitori erano gestiti dalla titolare e dal marito, che le decisioni in ordine alla vendita ed al prezzo della merce erano prese dalla
7 titolare, che le fatture erano emesse dal commercialista, che la titolare si occupava dell'allestimento della vetrina, seppure facendosi aiutare dalla ricorrente ovvero delegandole attività materiali).
Pare del resto utile evidenziare che persino nella nota dell'Ispettorato del Lavoro in data 19.6.2023, acquisita in atti su istanza della stessa parte ricorrente, si è ritenuto, sia pure con riferimento ad una parte del periodo per cui è causa, che
“in merito alle altre pretese non sono emersi elementi atti ad avvalorare quanto denunciato”.
***
Il ricorso va pertanto rigettato nella sua interezza.
Le spese possono essere integralmente compensate, considerate le incertezze probatorie ed i contrasti tra le dichiarazioni di gruppi di testimoni, nonché considerate le diverse conclusioni a cui è pervenuto l'Ispettorato del lavoro (sia pure con limitato riferimento all'orario di lavoro).
Le spese possono essere compensate anche nei confronti dell' , considerato CP_2 che i versamenti contributivi costituirebbero conseguenza derivante ex lege (peraltro nei limiti della prescrizione quinquennale) da un accertamento del diritto della parte ricorrente;
conseguendone anche il difetto di svolgimento di specifiche attività difensive, da parte dell'Ente previdenziale, nel presente giudizio.
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese.
Così deciso in Pescara in data 30.4.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
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