TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/11/2025, n. 3763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3763 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice monocratico, dott. EL Mercurio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al numero 6503 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023;
TRA
in persona del l.r.p.t., rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Giovanni Actis e presso questi elettivamente domiciliato, giusta documentazione in atti;
- OPPONENTE -
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Marinelli, e Controparte_1 presso questi elettivamente domiciliato, giusta documentazione in atti;
-OPPOSTA–
OGGETTO: opposizione all'esecuzione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'esposizione dello svolgimento del processo risulta omessa in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art.132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla legge 18 giugno 2009 n.69, applicabile alla controversia in esame.
2. In via preliminare, giova precisare che la parte opponente,
[...]
ha censurato l'atto di precetto a mezzo del quale la Controparte_2
parte opposta, le ha intimato il pagamento di euro Controparte_1
26.589,67, oltre accessori, in forza della sentenza n. 2829/2023 resa dall'intestato Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che ha accolto la opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 275/2015 spiegata da CP_1
nella causa civile iscritta al n. R.G.A.C. 9974/2015 vertente tra
[...]
e , titolare dell'omonima impresa Controparte_1 Controparte_2
individuale. Quale unico motivo di opposizione, la società opponente, quale cessionaria dell'azienda “ ”, ha dedotto la propria carenza di Controparte_2
legittimazione passiva, evidenziando che il debito del cedente, CP_2
, accertato dalla sentenza del Tribunale di Maria C.V. n. 2829/2023,
[...]
azionata come titolo, non sarebbe ad essa opponibile, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2558 e 2560 c.c. . Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituita la parte opposta, la quale ha richiesto il rigetto della spiegata opposizione
Delibata in prima udienza la istanza cautelare, non sono emersi nuovi elementi di fatto o di diritto, e la causa, dopo una serie di rinvii dovuti allo stato del ruolo, è stata rinviata ad oggi per la decisione.
3. Quanto alla qualificazione giuridica della domanda, deve rilevarsi che la censura spiegata integra una opposizione alla esecuzione preventiva ai sensi
dell'art. 615, primo comma, c.p.c., essendo contestato il diritto a procedere alla esecuzione forzata.
3.1 Ebbene, venendo alla delibazione del merito della opposizione, si osserva quanto segue.
In via preliminare giova richiamare le vicende processuali intercorse tra le parti e segnatamente: a) la sentenza azionata come titolo, ovvero sentenza n.
2829/2023 pubblicata il 06/07/2023 nel procedimento civile RG n.
9974/2015, Repert. n. 2887/2023 del 06/07/2023, pronunciava sulla domanda promossa dal sig. nei confronti del sig. Controparte_1 CP_2
, titolare della omonima impresa ditta individuale;
b) nelle more del
[...]
giudizio, e precisamente in data 24.02.2021 la ditta individuale CP_2
, era conferita in una società di capitali, la
[...] Controparte_2
[...]
3.2 Tanto richiamato, appare preliminare alla disamina dei motivi di gravame, la valutazione del richiamo all'art.111 c.p.c. effettuato da parte opposta.
La detta norma deve ritenersi applicabile al caso di specie.
Ed invero, occorre muovere da un recente arresto giurisprudenziale
(Cassazione civile sez. trib., 21/08/2023, (ud. 09/05/2023, dep.
21/08/2023), n.24901) che afferma << Il conferimento di un'azienda individuale in una società di capitali integra una cessione d'azienda e, ove avvenga nel corso del giudizio, configura un'ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso, ex art. 111 c.p.c., sicché il conferente conserva la legittimazione processuale, quale sostituto del cessionario, anche per il ricevimento della notificazione degli atti processuali, poiché il processo
prosegue tra le parti originarie, senza che l'intervento del successore determini, in mancanza dell'esplicito concorde consenso di tutte le parti e del relativo provvedimento giudiziale, l'estromissione del dante causa. (Nella specie, la S.C. ha affermato la validità della notificazione dell'atto di appello effettuata nei confronti della parte originaria che, dopo la sentenza di primo grado, aveva conferito la propria azienda individuale in una società di capitali)
->. Applicando il menzionato principio al caso di specie, deve ritenersi dunque che tar la ditta individuale e la società Controparte_2 [...]
sia intervenuto un fenomeno di successione a titolo Controparte_2
particolare. In proposito, si osserva che la giurisprudenza della Corte di cassazione ha anche stabilito che "la "trasformazione" di un'impresa individuale in una società di capitali non è riconducibile alla trasformazione societaria, in quanto uno dei termini del rapporto è estraneo all'ambito delle società, trattandosi, invece, di un trasferimento a titolo particolare, nelle forme del conferimento o della cessione di un diritto dell'imprenditore individuale all'impresa collettiva per atto tra vivi, atteso che l'estinzione dell'impresa individuale non costituisce il presupposto del trasferimento stesso" (Cass., 13 settembre 2016, n. 17959; Cass., 2 luglio 2013, n. 16556). Specificamente, la trasformazione di una ditta individuale in società di capitali non concretizza il fenomeno previsto dall'art. 2848 c.c. di mutamento formale di un'organizzazione societaria già esistente, con la mera modificazione dell'atto costitutivo senza la creazione di un nuovo soggetto distinto da quello preesistente (cfr. Cass., 21 giugno 1979, n. 3480; Cass., 14 gennaio 1982, n.
198; Cass., 10 marzo 1990, n. 1963); in relazione a tale vicenda è invece configurabile un'ipotesi di successione a titolo particolare regolata dall'art. 111
c.p.c. (Cass., 27 febbraio 2002, n. 2889; Cass., 6 novembre 1992, n. 1038;
Cass., 19 marzo 1991, n. 2928). Ebbene fermi questi principi, appare evidente che il credito intimato in precetto – formatosi nel giudizio definito con la sentenza n. 2829/2023 – sia riferibile anche al successore a titolo particolare,
e tanto in forza proprio del dettato dell'art.111, ultimo comma, c.p.c. . Già questo rilievo sarebbe sufficiente a ritenere insussistente il paventato difetto di legittimazione passiva.
3.3. Tanto premesso, e ritenendo pertanto spendibile il titolo azionato nei confronti della parte opponente, con alcun difetto di legittimazione passiva da rilevare, si procede in ogni caso, alla disamina del motivo di opposizione.
E pertanto: parte opponente evidenzia che il debito azionato in suo danno non risulterebbe tra quelli espressamente indicati nei libri contabili della ditta individuale ceduta e sarebbe pertanto inopponibile al cessionario in forza dell'art. 2560, secondo comma, c.c.. In proposito, detta parte evidenzia che << Nella relazione ex art. 2465 c.c. allegata all'atto costitutivo della per notaio del 24.02.2021 non Controparte_3 Per_1
risulta tra le passività la indicazione di alcun debito verso l'intimante CP_1
-> ed ancora che << nella elencazione dei debiti della ditta
[...]
individuale AN GI a seguito di esame dei relativi mastrini, non risulta il debito verso Del resto, siffatto presunto debito Controparte_1
(non essendo la sentenza ancora definitiva) sarebbe sorto solo a seguito della decisione del Tribunale di Santa Maria C.V. n. 2829/2023 del 6.07.2023, successiva al conferimento di azienda del 24.02.2021. La opponente Società non può essere chiamata a rispondere in via diretta del debito del cedente ex art. 2560 comma 2 c.c., norma astrattamente applicabile alla cessione
d'azienda, ma in concreto inattuabile poiché non risulta integrato il necessario presupposto fattuale, e cioè che il debito per cui è causa risulta dai libri contabili obbligatori.>
Ebbene, le censure sollevate dalla parte opponente muovono dall'orientamento giurisprudenziale di legittimità in forza del quale la responsabilità solidale del cessionario dell'azienda nei confronti dei creditori aziendali richiede necessariamente l'annotazione del debito nei libri contabili obbligatori, ai sensi dell'art. 2560, secondo comma, c.c., per modo che tale requisito non sarebbe superabile dalla prova della conoscenza, aliunde acquisita, di tali debiti.
Così perimetrato il thema decidendum, la vicenda in parola pone la questione se, ai fini della responsabilità solidale del cessionario dell'azienda per i debiti inerenti all'esercizio della azienda ceduta, anteriori al trasferimento, sancita dall'art. 2560, secondo comma, c.c., l'iscrizione del debito nei libri contabili obbligatori abbia sempre valore costitutivo, ovvero se siano ammissibili forme di conoscenza della situazione debitoria dell'azienda, diverse dalla iscrizione del debito nei libri contabili obbligatori, eventualmente a disposizione del cessionario.
Come noto, invero, nella giurisprudenza di legittimità si rinvengono due orientamenti di segno contrario.
Un primo filone interpretativo individua il fondamento di tale regime di solidarietà nella esigenza di tutelare l'interesse del cessionario ad una cognizione dettagliata dell'esposizione debitoria dell'impresa cedente.
Muovendo da tale premessa, la tesi in commento ritiene che la responsabilità del cessionario (in solido con il cedente) nei confronti dei creditori aziendali
espressa dall'art. 2560, secondo comma, c.c. postuli necessariamente l'annotazione dei debiti nei libri contabili obbligatori, che pertanto non sarebbe surrogabile da requisiti equipollenti, quali la conoscenza aliunde acquisita dall'acquirente dell'azienda dei debiti inerenti all'esercizio dell'impresa ceduta.
(in questo senso, ex multis, si vedano: Cass. 20/06/1998, n. 6173; Cass.
15/11/2000, n. 14823; Cass. 26/09/2017, n. 22418; ancora, con riguardo al carattere costitutivo dell'iscrizione, si leggano: Cass. 20/02/1999, n. 1429;
Cass. 03/04/2002, n. 4726; Cass. 14/08/2004, n. 15911; Cass. 27/04/2005,
n. 8721; più recentemente, Cass. 26/09/2019, n. 24101; Cass.07/10/2020,
n. 21561).
Per contro, secondo altra parte della giurisprudenza, la solidarietà espressa dall'art. 2560, secondo comma c.c., pur essendo condizionata alla iscrizione di tali debiti nei libri contabili obbligatori deve essere contemperata con la finalità protezionistica della norma che consente all'interprete di far prevalere il principio generale della responsabilità solidale del cessionario
< diversi da quelli per i quali essa è stata introdotta, e, dall'altra, un quadro probatorio che, ricondotto alle regole generali fondate anche sul valore delle presunzioni, consenta di fornire una tutela effettiva al creditore che deve essere salvaguardato>> ( in termini Cass. Civ, Sez. Terza, n. 32134/2019).
Questi rilievi, incentrati sia sul dato letterale sia sulla ratio protettiva della norma, sono stati valorizzati dalla sentenza n. 5054/2017 resa dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione ove si legge che: < ermeneutica così delineata dell'ambito applicativo dell'art. 2560, cpv., cod. civ. incontra un limite - del resto, evidente - solo nella carenza di un'effettiva
alterità soggettiva delle parti titolari dell'azienda: come nell'ipotesi di trasformazione, anche eterogenea, della forma giuridica del soggetto (artt.
2498 e segg. cod. civ.) - stante la continuità dei rapporti giuridici pendenti - ed in quella di conferimento dell'azienda di un'impresa individuale in una società unipersonale (che non costituisce una trasformazione in senso tecnico): in cui, pure, è ravvisabile una perdurante identità soggettiva - sostanziale, se non formale - significativa di una conoscenza diretta dei rapporti giuridici in fieri, estranea alla ratio protettiva del successore a titolo particolare nell'azienda, sottesa all'art.2560 cod. civile.>>
Nel caso di specie, nell'atto costitutivo della Controparte_3
per notaio del 24.02.2021, è stato espressamente
[...] Per_1
previsto che < assunto a proprio carico ogni e qualsiasi obbligo di pagare somme di denaro che dovessero sopravvenire in relazione ad eventi accertati o da accertare, riguardanti il periodo precedente la sottoscrizione del conferimento in società, relativi a tributi o contributi erariali, imposte e tasse, dirette ed indirette, oneri verso istituti previdenziali ed assicurativi, debiti e passività di qualsiasi natura>> e a tal fine le parti si sono impegnate a dare l'una all'altra tempestiva notizia della notificazione o della comunicazione < comunque riguardi la precedente gestione aziendale>>.
Pertanto, anche se si volesse ragionare esclusivamente sul piano dell'art.2560 c.c., la censura sollevata da parte opponente, sarebbe destituita di fondamento, atteso che il debito accertato con sentenza, sarebbe comunque ricompreso nell'oggetto della cessione. Per completezza, si rileva ancora che dall'esame della ricostruzione offerta dalle parti, nonché dall'esame della
documentazione versata in atti, emerge che, nel caso di specie, sussiste una perdurante identità soggettiva - sostanziale, se non formale - significativa, comunque, di una conoscenza diretta dei rapporti giuridici in fieri, estranea alla ratio protettiva del successore a titolo particolare nell'azienda, sottesa all'art. 2560 c.c..
Il quadro non muta con la documentazione depositata in data
19.11.2025.
Da ultimo, si osserva con riferimento alla doglianza spiegata ai sensi dell'art.2558 c.c., anche la stessa si rivela infondata, atteso che la norma invocata si riferisce alla successione nei contratti, fattispecie che non occorre nel caso di specie, trattandosi di credito di formazione giudiziale.
Per tutto quanto fin qui motivato deve ritenersi integralmente infondata la domanda.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza, con condanna della parte opponente in persona del l.r.p.t., alla Controparte_2 refusione delle spese di lite nei confronti della parte opposta, CP_1
spese che si quantificano come in dispositivo (valore dichiarato in
[...]
nota –fasi di introduzione e decisione) con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
1. Rigetta la domanda.
2. Condanna la parte opponente in Controparte_2 persona del l.r.p.t., alla refusione delle spese di lite nei confronti della parte opposta, , spese che si liquidano in euro € € 2.478,00 per Controparte_1
ciascuna delle dette parti, oltre oneri di legge con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Santa Maria Capua Vetere, lì 25.11.2025
Il Giudice
dott.ssa EL Mercurio
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 R. G. A. C. 6503 2023 Il Giudice Monocratico
Dott. EL Mercurio
2 R. G. A. C. 6503 2023 Il Giudice Monocratico
Dott. EL Mercurio
3 R. G. A. C. 6503 2023 Il Giudice Monocratico
Dott. EL Mercurio
4 R. G. A. C. 6503 2023 Il Giudice Monocratico
Dott. EL Mercurio
5 R. G. A. C. 6503 2023 Il Giudice Monocratico
Dott. EL Mercurio
6 R. G. A. C. 6503 2023 Il Giudice Monocratico
Dott. EL Mercurio
7 R. G. A. C. 6503 2023 Il Giudice Monocratico
Dott. EL Mercurio
8 R. G. A. C. 6503 2023 Il Giudice Monocratico
Dott. EL Mercurio
9 R. G. A. C. 6503 2023 Il Giudice Monocratico
Dott. EL Mercurio
10 R. G. A. C. 6503 2023 Il Giudice Monocratico
Dott. EL Mercurio