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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 23/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1144/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Costanza Comunale Giudice dott. IU Simoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1144/2023 promossa da:
, difesa dalle avv. Simona Biagioni e Veronica Betti;
Parte_1
RICORRENTE contro
, difeso dall'avv. Pietro Vatrano e dall'avv. Cinzia Amerini;
Controparte_1
RICORRENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue: per la parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Prato dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito al sig. , alle seguenti condizioni: 1) Controparte_1
pronunci la separazione personale dei predetti coniugi per fatti addebitabili al sig.
[...]
per le ragioni di cui in parte motiva;
2) disporre l'affidamento condiviso del CP_1
figlio minore ai genitori, con collocamento prevalente dello stesso presso la Per_1 madre, con le modalità già individuate nell'Ordinanza della dott.ssa Brogi del 27.12.2023.
In relazione alle modalità di frequentazione di con il padre i genitori dovranno Per_1
pagina 1 di 14 tenere di conto, in via prioritaria, delle esigenze del figlio, consentendo allo stesso di poter derogare in presenza di comprovate ragioni (salute, studio, attività sportive o di ricreazione una volta espletati gli incombenti scolastici) alla turnazione di seguito indicata: a) il padre terrà con sé a weekend alternati dal venerdì alle ore 18,00 fino al lunedì mattina Per_1 quando lo riaccompagnerà a scuola oppure fuori dal periodo scolastico presso l'abitazione della madre entro le ore 13:00; b) nelle settimane in cui passerà il fine settimana Per_1 con il padre, trascorrerà con quest'ultimo anche il mercoledì dalle ore 18,00 (o dal diverso orario compatibile con le attività extrascolastiche del figlio) fino alla mattina successiva, quando lo riaccompagnerà a scuola oppure presso l'abitazione materna entro le ore 13:00
(all'infuori del periodo scolastico); c) quando trascorrerà il fine settimana con la Per_1
madre, vedrà il padre il martedì e il giovedì dalle ore 18,00 e pernotterà presso il sig. CP_1 che il giorno seguente lo riaccompagnerà a scuola o presso l'abitazione materna, durante il periodo extrascolastico;
d) il padre durante le ferie estive (ossia nel mese di agosto di ogni anno) terrà con sé il figlio per quindici giorni consecutivi, alternativamente dal 1° al 15 agosto o dal 16 al 31 agosto ed eventuali variazioni dovranno essere concordate fra i genitori per scritto entro il 31 maggio di ogni anno;
e) le frequentazioni durante le festività delle vacanze natalizie e pasquali di cui al calendario scolastico dell'istituto frequentato dal minore, avranno luogo nelle modalità ordinarie di frequentazione padre/figlio; i genitori, sentito il figlio, si accorderanno affinché trascorra, ad anni alterni, il giorno di Per_1
Natale e quello di Pasqua con ciascuno dei genitori, così come trascorrerà l'ultimo giorno dell'anno e il capodanno con ciascun genitore ad anni alterni, secondo una turnazione che tenga conto delle esigenze del figlio, ormai prossimo alla maggiore età; f) il giorno del compleanno sarà trascorso dal figlio con entrambi i genitori e, ove non sia possibile, con ciascuno di essi ad anni alterni.
Considerato che
mancano due compleanni al raggiungimento della maggiore età, in caso di mancato accordo trascorrerà il Per_1
primo compleanno con la madre e quello successivo con il padre. I genitori dovranno, tuttavia, tener conto delle diverse preferenze ed esigenze del figlio;
3) disporre l'assegno di mantenimento a carico del padre in favore dei figli, non ancora economicamente autosufficienti, tutti conviventi con la madre, da corrispondersi nelle mani della madre stessa, entro il giorno 5 di ciascun mese, nella somma non inferiore ad € 1.500,00 mensili
(€ 500,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione Istat, ed il rimborso, sempre entro il giorno pagina 2 di 14 5 di ciascun mese, del 70% delle spese straordinarie a carico del padre, da regolamentarsi secondo il Protocollo d'Intesa del Tribunale di Prato, con la precisazione che nel caso le spese siano da concordarsi, dalla richiesta l'altro coniuge ha tempo 15 giorni per esprimere il proprio parere e che il silenzio vale quale assenzo e il dissenso debba comunque essere motivato;
4) disporre che la casa coniugale sita in Via Varano n. 33 Montemurlo (PO) venga assegnata alla sig.ra i figli continueranno ad abitare presso la casa Parte_1
familiare di Montemurlo, insieme alla madre;
5) disporre l'assegno di Parte_1
mantenimento a carico del sig. in favore della sig.ra nella misura di euro CP_1 Parte_1
800,00 mensili, in denegata ipotesi comunque riconoscere un assegno di mantenimento a favore della coniuge di importo minimo di € 500,00, da corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese, soggetto a rivalutazione monetaria annua secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data della domanda;
6) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio, per sé e per il minore
7) condannare il sig. al risarcimento dei danni morali Persona_2 Controparte_1
subiti e patiti dalla sig.ra da determinarsi in via equitativa ex art. 1226 cc per le Parte_1
ragioni di cui agli scritti difensivi e al risarcimento dei danni patrimoniali per mancato guadagno per le ragioni di cui agli scritti difensivi nella misura di € 250.000,00 o nella diversa somma che il Giudice vorrà determinare. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.” per la parte resistente: voglia il l'Ill.mo Tribunale adito, in riforma anche dell'ordinanza contenente i provvedimenti provvisori pronunciata in data 27.12.2023, dichiarare l'efficacia e validità dell'accordo di separazione sottoscritto tra le parti in data 2.11.2022, depositato presso il Tribunale di Prato RG 2586/2022, rigettando tutte le richieste avversarie in quanto inammissibili e infondate, anche per tutte le motivazioni esposte nella narrativa dell'atto di costituzione, pronunziando la separazione personale tra i coniugi alle seguenti condizioni:
a) assegnazione della casa coniugale alla Sig.ra la quale continuerà a viverci Parte_1
insieme ai figli sino alla loro indipendenza economica;
b)il Sig. corrisponderà alla CP_1
Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di € 1.500,00 Parte_1
mensile, oltre al 50% delle spese straordinarie quali previste dal Protocollo di Famiglia adottato dal Tribunale di Prato;
c) dichiarare le parti economicamente indipendenti, avendo entrambi un'occupazione lavorativa: pertanto le stesse non hanno diritto ad alcuna richiesta pagina 3 di 14 di mantenimento reciproco;
d)dichiarare l'avvenuta definizione e regolamentazione da parte dei coniugi di tutti i reciproci rapporti economici e di non aver null'altro a pretendere l'uno l'altro, per nessuna ragione e/o titolo, come per loro stessa affermazione e sottoscrizione risultante dall'accordo di separazione consensuale depositato;
e) disporre l'affidamento condiviso di , ancora Per_1
minorenne, ad entrambi i genitori, con regolamentazione del diritto di visita, come concordato in accordo di separazione, ovvero: vedrà il padre ogniqualvolta lo Per_1
vorrà, previo accordo con la moglie, e comunque potrà stare con il figlio minore nei week end, a fine settimana alternati, dal sabato pomeriggio sino alla domenica sera alle ore 21.00; nel corso della settimana per due pomeriggi fino alle ore 19, indicativamente il martedì e il giovedì. passerà le vacanze natalizie ad anni alterni con l'uno e l'altro genitore, Per_1
dal 23 al 29 Dicembre oppure dal 30 Dicembre al 6 Gennaio;
nelle vacanze ad anni alterni trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo, e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascuno dei due genitori quindici giorni da stabilirsi concordemente entro il giorno 30 Maggio di ogni anno;
per le festività e il giorno del compleanno, verrà seguito il criterio dell'alternanza annuale.
Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito dovesse ritenere detto accordo privo di effetti e superato dall'introduzione del ricorso per separazione giudiziale, in riforma anche dell'ordinanza contenente i provvedimenti provvisori pronunciata in data 27.12.2023,
Voglia 1)rigettare tutte le richieste avversarie in quanto inammissibili e infondate, anche per tutte le motivazioni esposte nella narrativa dell'atto di costituzione, pronunziando la separazione personale tra i coniugi alle seguenti condizioni: a) dichiarare i coniugi economicamente indipendenti respingendo ogni richiesta di mantenimento in favore della ricorrente;
b)dichiarare l'affidamento condiviso del minore con esercizio del Per_1
diritto di visita da parte del padre secondo i tempi di permanenza attuali, ovvero: -in una settimana di trasferisce dal padre nei giorni del mercoledì, con pernottamento, Per_1
venerdì, sabato e domenica con pernottamento;
-la settimana successiva rimane a Per_1
casa del padre e vi pernotta il martedì e il giovedì Secondo un criterio di precisa alternanza.
Il minore passerà le vacanze natalizie ad anni alterni con l'uno e l'altro genitore, dal 23 al
29 Dicembre oppure dal 30 Dicembre al 6 Gennaio;
nelle vacanze ad anni alterni trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo, e pagina 4 di 14 viceversa;
nel periodo delle vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascuno dei due genitori quindici giorni da stabilirsi concordemente entro il giorno 30 Maggio di ogni anno;
per le festività e il giorno del compleanno, verrà seguito il criterio dell'alternanza annuale;
c)visti i tempi di permanenza presso il padre e la madre, pressochè paritari, i genitori contribuiranno direttamente al mantenimento del figlio;
in subordine, dichiarare il contributo al mantenimento del figlio da parte del padre, nella misura di € 200,00. Per le Per_ figlie e IU, maggiorenni, il padre verserà la somma di € 500,00 per ciascuna sino alla loro completa indipendenza economica;
d) le spese straordinarie relative ai figli, e di cui al Protocollo vigente presso il Tribunale di Prato, verranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50%. Per quanto concerne l'assegnazione della casa familiare,
Voglia il Tribunale assumere la relativa decisione preso atto di quanto emerge dai fatti di causa, in base alla volontà dei figli, circa il loro collocamento prevalente, vista l'età, e soprattutto visti i tempi di permanenza di presso il padre. Nell'ipotesi in cui detto Per_1
immobile dovesse esser assegnato al padre per viverci insieme ai figli, lo stesso contribuirà al loro mantenimento insieme alla madre nella misura del 50% o di quella, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e condanna di parte ricorrente al pagamento di spese e competenze di Ctu.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
Ragioni in fatto e in diritto della domanda
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la separazione Parte_1
personale da con il quale ha contratto matrimonio in Montemurlo, il Controparte_1
Per_ 13 marzo 1999, dal quale sono nati i figli il 23 luglio 2001, IU, il 6 ottobre 20023
e , il 9 settembre 2007. Per_1
A sostegno della domanda ha allegato che: dopo la nascita dei figli l'unione è andata via via sgretolandosi a causa del rapporto di sudditanza creatosi tra lei e il il coniuge, CP_1
infatti, ha spinto perché lei lasciasse il lavoro per dedicarsi interamente ai figli;
l'abbandono del lavoro di farmacista ha posto la in una situazione di sudditanza economica e Parte_1
pagina 5 di 14 psicologica nei confronti del egli non le ha consentito l'accesso ai conti familiari se CP_1
non a quello cointestato e le si è sempre rivolto con disprezzo, anche davanti ai figli;
compresa la situazione nella quale si è trova per lungo tempo, la ha deciso di Parte_1
riprendere il lavoro;
nonostante che il coniuge le abbia negato il contributo economico, grazie al sostegno della famiglia di origine, è riuscita a frequentare un corso per insegnante
CP_ di sostegno ed ha iniziato a lavorare a scuola;
il ha sempre preteso che versasse la metà dello stipendio sul conto cointestato e che contribuisse nella stessa misura alle spese familiari, nonostante che egli avesse entrate superiori;
tale situazione le ha generato attacchi di panico e crisi d'ansia per oltre dodici anni;
quando ha iniziato a reagire alle richieste del coniuge, le violenze psicologiche si sono trasformate in violenze fisiche e la dal Parte_1
2021, ha subito schiaffi in 4 o 5 occasioni;
il 23 agosto 2022, la è stata colpita Parte_1
con schiaffi al volto, anche alla presenza della figlia IU;
una volta informato , Per_1
il 25 agosto il ragazzo è stato accompagnato al Pronto soccorso per uno stato ansioso;
tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre 2022, il ha lasciato la casa familiare;
dopo CP_1
l'allontanamento del dalla casa familiare, la ha scoperto dai racconti di terze CP_1 Parte_1
persone dei tradimenti del coniuge e, pertanto, si è determinata a non confermare le condizioni congiunte della separazione consensuale e a chiedere un risarcimento dei danni patiti;
quanto all'unico figlio minore, ne ha chiesto l'affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso la stessa;
ha chiesto un contributo di € 500,00 mensili per ciascun figlio;
ha chiesto altresì un assegno separatile, quantificato in € 500,00 mensili;
ha dedotto di essere farmacista e insegnante di sostegno ma di non avere un lavoro stabile;
d'altro canto, il oltre ad avere sempre svolto attività lavorativa, ha denaro contante a CP_1
disposizione, come risulta dalla foto scattata alla cassaforte di casa nel giugno 2022; ha altresì chiesto un contributo per il mantenimento dei cani, non reiterato nelle conclusioni finali.
Si è costituito ed ha integralmente contestato la ricostruzione della vita Controparte_1
matrimoniale offerta dalla ha dedotto che: la decisione che la non Parte_1 Parte_1
lavorasse è stata presa congiuntamente dai coniugi, dato che egli poteva mantenere la famiglia;
alla e ai figli non è mai mancato niente;
non è vero che egli abbia Parte_1
impedito alla di riprendere il lavoro, cosa che, effettivamente, Ella ha fatto;
non Parte_1
pagina 6 di 14 ha ritenuto di pagare il corso di sostegno perché non lo ha ritenuto affidabile, in quanto organizzato in Puglia da albanesi;
non è vero che Egli abbia tradito la moglie, né che l'abbia picchiata o le abbia impedito di lavorare;
il motivo dell'allontanamento dal letto coniugale si rinviene nel fatto che la;
per questo motivo Egli si è Parte_2
determinato a dormire in taverna;
in ogni caso, i coniugi avevano ancora rapporti intimi;
la ragione della rottura è da rinvenirsi nel fatto che la non ha accettato che il Parte_1 CP_1 fosse uscito dall'azienda della sua famiglia (Ventex) ed avesse costituito nell'ottobre 2021 la Bintex;
la ha tenuto un atteggiamento ostile verso il coniuge e, in due Parte_1 occasioni, anche verso la sorella;
nell'ottobre 2022 la ha reperito un alloggio al Parte_1
che vi si è trasferito, cessando così la convivenza;
sotto il profilo economico, ha CP_1 dedotto l'autonomia economica della farmacista e insegnante di sostegno, che ha Parte_1
lavorato sin da prima della separazione;
ha negato la riconducibilità a lui e alla sua attività del denaro di cui alla foto 13 nonché dei bigliettini allegati;
per quanto concerne il figlio minore , ha dato atto di una frequentazione pressochè paritaria con i genitori ed Per_1 ha chiesto di contribuire nella misura di € 200,00 mensili;
per gli altri figli, nella misura di
€ 500,00 mensili;
ha chiesto che il Tribunale valuti l'assegnazione della casa coniugale, dando atto che egli attualmente vive a Montemurlo;
si è opposto al riconoscimento di un mantenimento per i cani, di proprietà esclusiva della Parte_1
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, il Giudice ha emesso i provvedimenti provvisori e urgenti come segue: “… che in esito all'audizione delle parti e del figlio
(di 16 anni) emerge che vi è un sostanziale accordo dei coniugi;
in ordine Per_1 all'affido condiviso di e alla sua collocazione presso l'abitazione già adibita a Per_1 residenza familiare da assegnare alla madre;
al quantum dell'assegno di mantenimento per i tre figli (oltre a altre due figlie maggiorenni, non autosufficienti Per_1 economicamente) pari a € 1.500; che sussiste, tuttavia, un contrasto tra le parti in ordine all'an e al quantum dell'assegno di mantenimento per la moglie, considerato anche un pregresso tentativo di pervenire a condizioni di separazione condivise non andate a buon fine;
Ritenuto che
il precedente tentativo di pervenire a condizioni concordate in punto di separazione non può essere dirimente, né assumere efficacia confessoria in ordine all'autosufficienza economica della moglie, le cui dichiarazioni dei redditi e la
pagina 7 di 14 documentazione contrattuale evidenziano un reinserimento nel mondo lavorativo non ancora tale da consentire il proprio mantenimento in via esclusiva;
che, peraltro, nonostante le divergenti letture e interpretazioni delle parti risulta che la moglie nell'ambito di un matrimonio durato oltre venti anni abbia, comunque, assunto un ruolo determinante e prevalente nell'accudimento della prole e che ciò abbia consentito al marito di portare avanti le proprie iniziative imprenditoriali;
che di conseguenza, ai fini dell'adozione dei provvedimenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. occorre tener conto delle risultanze ex actis (emergendo, peraltro, la laboriosità della sig.ra che, oltre ad Parte_1
occuparsi della prole ha cercato anche il proprio reinserimento lavorativo), mentre sarà la
c.t.u. espletata in sede istruttoria (v. infra) sulle condizioni economiche dei coniugi a dover dare indicazioni più precise;
che allo stato si ritiene, pertanto, equa la fissazione dell'assegno di mantenimento della moglie in € 400,00 mensili, considerato che la stessa disporrà della casa adibita a residenza familiare;
che, in merito, alle modalità di frequentazione di da parte del padre non risultano particolari questioni in Per_1
ordine al pernottamento presso il padre e week end alterni e durante la settimana per uno
o due giorni, a seconda di quanto previsto nel fine settimana;
che, in ogni caso, anche in esito all'audizione di e tenuto conto del suo progressivo avvicinamento alla Per_1
maggiore età i coniugi dovranno tener progressivamente conto delle indicazioni del figlio, evitando che un'eccessiva rigidità della turnazione possa traslare su la Per_1
conflittualità tra i genitori;
che, in ogni caso, il padre nel costituirsi non ha contestato le modalità di frequentazione proposte dalla madre;
….
P.Q.M.
autorizza i coniugi a vivere separatamente, portandosi reciproco rispetto;
assegna la casa già adibita a residenza familiare – posta in Montemurlo, Via Varano, 33 - alla sig.ra con la quale Parte_1
convivono le figlie maggiorenni economicamente non autosufficienti e il figlio minorenne
; dispone l'affido condiviso di a entrambi i genitori, con collocazione Per_1 Per_1
presso la madre;
dispone che in relazione alle modalità di frequentazione di con Per_1
il padre i genitori tengano conto, in via prioritaria, delle esigenze del figlio, consentendo allo stesso di poter derogare in presenza di comprovate ragioni (salute, studio, attività sportive o di ricreazione una volta espletati gli incombenti scolastici) alla turnazione di seguito indicata: il padre terrà con sé a weekend alternati dal venerdì alle ore Per_1
18,00 fino al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola oppure fuori dal periodo
pagina 8 di 14 scolastico presso l'abitazione della madre entro le ore 13:00; nelle settimane un Per_1 passerà il fine settimana con il padre, trascorrerà con quest'ultimo anche il mercoledì dalle ore 18,00 (o dal diverso orario compatibile con le attività extrascolastiche del figlio) fino alla mattina successiva, quando lo riaccompagnerà a scuola oppure presso
l'abitazione materna entro le ore 13:00 (all'infuori del periodo scolastico); quando
trascorrerà il fine settimana con la madre, vedrà il padre il martedì e il giovedì Per_1
CP_ dalle ore 18,00 e pernotterà presso il sig. che il giorno seguente lo riaccompagnerà a scuola o presso l'abitazione materna, durante il periodo extrascolastico;
d) il padre accompagnerà e andrà a riprenderlo dagli allenamenti di pallanuoto, Per_1
indipendentemente dai giorni di frequentazione. e) il padre durante le ferie estive (ossia nel mese di agosto di ogni anno) terrà con sé il figlio per quindici giorni consecutivi, alternativamente dal 1° al 15 agosto o dal 16 al 31 agosto ed eventuali variazioni dovranno essere concordate fra i genitori per scritto entro il 31 maggio di ogni anno;
f) le frequentazioni durante le festività delle vacanze natalizie e pasquali di cui al calendario scolastico dell'istituto frequentato dal minore, avranno luogo nelle modalità ordinarie di frequentazione padre/figlio; i genitori, sentito il figlio, si accorderanno affinché Per_1
trascorra, ad anni alterni, il giorno di Natale e quello di Pasqua con ciascuno dei genitori, così come trascorrerà l'ultimo giorno dell'anno e il capodanno con ciascun genitore ad anni alterni, secondo una turnazione che tenga conto delle esigenze del figlio, ormai prossimo alla maggiore età; g) il giorno del compleanno sarà trascorso dal figlio con entrambi i genitori e, ove non sia possibile, con ciascuno di essi ad anni alterni.
Considerato che mancano due compleanni al raggiungimento della maggiore età, in caso di mancato accordo trascorrerà il primo compleanno con la madre e quello Per_1
successivo con il padre. I genitori dovranno, tuttavia, tener conto delle diverse preferenze ed esigenze del figlio;
dispone che il padre versi alla moglie entro il decimo giorno del mese un assegno di mantenimento per i tre figli pari a €1.500 (€ 500 per figlio) annualmente soggetto a rivalutazione secondo la clausola ISTAT, oltre al 60% delle spese straordinarie secondo il protocollo di Prato e che contribuisca, in egual misura, anche al mantenimento dei cani delle due figlie non ancora economicamente autosufficienti;
dispone che il marito versi alla moglie un assegno di mantenimento di € 400,00 entro il
pagina 9 di 14 decimo giorno del mese, annualmente soggetto a rivalutazione secondo la cd. clausola
ISTAT”.
La causa è stata istruita con produzioni documentali, con una ctu patrimoniale,
l'audizione del minore e l'escussione di testi. All'udienza del 18 dicembre 2024, Per_1
la causa è stata trattenuta in decisione.
Venendo a decidere la causa, il Tribunale osserva quanto segue.
La separazione personale.
Sussistono i presupposti per dichiarare, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione personale dei coniugi. I coniugi comparsi, infatti, davano atto che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile.
La domanda di addebito.
La domanda di addebito della separazione non è provata e, dunque, deve essere rigettata.
La nel ricorso introduttivo, ha allegato di avere subito per anni dal coniuge Parte_1
violenze psicologiche, consistite nell'essere stata costretta a lasciare il lavoro dopo il terzo figlio, nel non aver avuto accesso ai conti del coniuge, nell'essere stata sempre disprezzata e punita con grandi silenzi da parte del nel 2018, a seguito di un supporto psicologico, CP_1
ha compreso il suo stato di sudditanza ed ha iniziato a reagire alle richieste del che ha CP_1
reagito con la violenza fisica in quattro o cinque episodi nel 2015 e l'ultima volta il 23 agosto 2022, quando il le ha dato degli schiaffi;
a ottobre 2022 il ha lasciato la CP_1 CP_1
casa familiare;
successivamente ha scoperto i tradimenti del coniuge.
L'istruttoria svolta ha consentito di accertare che il voleva che la moglie lasciasse il CP_1
lavoro, come in effetti è avvenuto dopo la nascita del terzo figlio e non voleva che lo riprendesse, cosa che, invece, la ha fatto. figlia delle parti, ha riferito Parte_1 Per_4
che quando la madre ha ricominciato a lavorare l'atmosfera non era serena perché c'era stata una rottura delle abitudini che portava i genitori a continue discussioni.
Per_
Sulle dedotte violenze, le figlie della coppia e sono state molto evasive nelle Per_5
risposte, ma hanno negato la circostanza;
poco credibile è, invece, la testimonianza della madre della che racconta che dalla figlia ha saputo che il Parte_1 Testimone_1 CP_1
pagina 10 di 14 l'aveva presa per i polsi, l'aveva buttata giù dal letto, le aveva dato uno schiaffo ma poi aggiunge “non ho mai detto a mia figlia di lasciare il marito, come si fa ad entrare nelle situazioni familiari, ci sono i figli”, così mostrando di non ritenere la figlia in pericolo.
Quello che è emerso dalle testimonianze dei testi e di (che Tes_2 Tes_3 Tes_4
parla di atteggiamento esagerato di entrambi) e dallo stesso interrogatorio formale della
è che anche la in qualche occasione ha reagito in modo aggressivo. Parte_1 Parte_1
Risulta, peraltro, una conflittualità fra la famiglia della e il dopo che questi Parte_1 CP_1
ha lasciato l'azienda familiare.
Anche le modalità con cui è stata trattata la separazione sono significative in tal senso;
la separazione sarebbe stata consensuale, c'era già l'accordo, ma quando la è stata Parte_1
informata di un tradimento (vero o falso che fosse) si è determinata a chiedere la separazione giudiziale e l'addebito.
E' escluso che un eventuale tradimento -non provato comunque non conosciuto prima della separazione, possa costituirne la causa della rottura. Pare, invece, a questo Tribunale che il rapporto si sia incrinato per una differente visione del rapporto di coppia e dell'indipendenza della donna e si sia definitivamente rotto per questioni economico- familiari ma che non sia specificamente attribuibile alla violazione da parte del dei CP_1
doveri nascenti dal matrimonio.
Il mantenimento chiesto da Parte_1
La domanda di mantenimento della ha subito nel corso del giudizio diverse Parte_1 modifiche;
nel ricorso introduttivo è stata quantificata in € 500,00 mensili;
in via provvisoria, il Giudice ha determinato l'assegno di mantenimento della in € 400,00 CP_1
mensili; in sede di ctu la ha rifiutato la proposta transattiva di € 700,00 mensili a Parte_1
titolo di mantenimento, oltre il 50% della casa familiare a titolo risarcitorio. A seguito delle osservazioni dei consulenti di parte, il ctu ha ritenuto congruo un assegno mensile di €
500,00; nelle conclusioni, la ha chiesto un assegno di € 800,00 mensili. Parte_1
Ritiene i Collegio che l'assegno separatile sia dovuto, in ragione della differenza di CP_ reddito, anche determinata dalla volontà del che la non lavorasse per Parte_1
occuparsi della famiglia.
pagina 11 di 14 In ordine alla quantificazione dell'assegno separatile, il Tribunale ritiene di adeguarsi alle conclusioni del ctu, che ha svolto ampia analisi dei redditi delle parti e, dunque, determina l'assegno che il dovrà versare alla nella misura di € 500,00 CP_1 Parte_1
mensili; la somma è soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. Non si ritiene di fare distinzione nella quantificazione del contributo ai tre figli, nonostante che l'ultimo veda il padre più delle altre, perché comunque la madre si occupa delle spese per le necessità di tutti e tre i figli.
L'affidamento del figlio , il collocamento, l'assegnazione della casa coniugale Per_1
e le visite del genitore non collocatario.
Sul punto le parti concordano nell'affidamento condiviso di . Non sono emersi Per_1
elementi che inducano il Tribunale a derogare al regime dell'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori. Anche sul collocamento di presso la madre vi è Per_1 Per_1
accordo e il Tribunale decide in tal senso. Il regime di visita padre figlio è tale da assicurare la c.d. bigenitorialità ed è descritto in dispositivo.
La casa coniugale deve essere assegnata a genitore collocatario dei tre Parte_1
figli, di cui uno ancora minorenne.
Il mantenimento dei figli.
Sul punto vi è accordo tra le parti;
il Tribunale, ritenendo congrue le somme, quantifica l'assegno di mantenimento che deve versare, entro il cinque del mese, a Controparte_1 per il mantenimento dei figli, nella misura di € 500,00 per ciascuno;
la Parte_1
somma è soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
La domanda di risarcimento del danno morale e patrimoniale.
La domanda proposta è inammissibile in questa sede perché non connessa in modo forte con la separazione e, peraltro, non fondata, stante il rigetto della domanda di addebito.
Le spese del processo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. E' soccombente la parte ricorrente, che non ha accettato in sede di ctu una proposta conciliativa ben superiore rispetto a quanto oggi deciso dal Tribunale.
pagina 12 di 14
P.Q.M.
Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara la separazione personale di n. Prato (PO), il Parte_1
21/03/1972, e n. a PRATO (PO), il 29/03/1970; Controparte_1
-rigetta la domanda di addebito della separazione a Controparte_1
-ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Montemurlo di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
-dispone che versi a entro il giorno cinque del Controparte_1 Parte_1 mese, a titolo di assegno separatile, la somma di € 500,00; la somma è soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
-affida n. il 9 settembre 20007, congiuntamente ad entrambi i Persona_2
genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
a) il padre terrà con sé a Per_1
weekend alternati dal venerdì alle ore 18,00 fino al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola, oppure fuori dal periodo scolastico presso l'abitazione della madre, entro le ore 13:00; b) nelle settimane in cui passerà il fine settimana con Per_1 il padre, trascorrerà con quest'ultimo anche il mercoledì dalle ore 18,00 (o dal diverso orario compatibile con le attività extrascolastiche del figlio) fino alla mattina successiva, quando lo riaccompagnerà a scuola oppure presso l'abitazione materna entro le ore 13:00
(all'infuori del periodo scolastico); c) quando trascorrerà il fine settimana con la Per_1
madre, vedrà il padre il martedì e il giovedì dalle ore 18,00 e pernotterà presso il sig. CP_1 che il giorno seguente lo riaccompagnerà a scuola o presso l'abitazione materna, durante il periodo extrascolastico;
d) Il minore passerà le vacanze natalizie ad anni alterni con l'uno e l'altro genitore, dal 23 al 29 Dicembre oppure dal 30 Dicembre al 6 Gennaio;
nelle vacanze ad anni alterni trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo, e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascuno dei due genitori quindici giorni da stabilirsi concordemente entro il giorno 30 Maggio di ogni anno;
per le festività e il giorno del compleanno, verrà seguito il criterio dell'alternanza annuale;
pagina 13 di 14 -assegna la casa coniugale a Parte_1
-dispone che versi, entro il giorno cinque del mese, a Controparte_1 [...]
a titolo di mantenimento dei tre figli, la somma di € 500,00 per ciascuno;
la Parte_1
somma è soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
-condanna al pagamento, in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese processuali del presente giudizio, che liquida in € 5.077,00 per onorari, oltre rimborso forfetario spese processuali, IVA e CPA, Nonché alle spese di ctu.
Così deciso in Prato, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2024, su relazione della dott.
Lucia Schiaretti.
La Presidente est.
Lucia Schiaretti
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Costanza Comunale Giudice dott. IU Simoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1144/2023 promossa da:
, difesa dalle avv. Simona Biagioni e Veronica Betti;
Parte_1
RICORRENTE contro
, difeso dall'avv. Pietro Vatrano e dall'avv. Cinzia Amerini;
Controparte_1
RICORRENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue: per la parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Prato dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito al sig. , alle seguenti condizioni: 1) Controparte_1
pronunci la separazione personale dei predetti coniugi per fatti addebitabili al sig.
[...]
per le ragioni di cui in parte motiva;
2) disporre l'affidamento condiviso del CP_1
figlio minore ai genitori, con collocamento prevalente dello stesso presso la Per_1 madre, con le modalità già individuate nell'Ordinanza della dott.ssa Brogi del 27.12.2023.
In relazione alle modalità di frequentazione di con il padre i genitori dovranno Per_1
pagina 1 di 14 tenere di conto, in via prioritaria, delle esigenze del figlio, consentendo allo stesso di poter derogare in presenza di comprovate ragioni (salute, studio, attività sportive o di ricreazione una volta espletati gli incombenti scolastici) alla turnazione di seguito indicata: a) il padre terrà con sé a weekend alternati dal venerdì alle ore 18,00 fino al lunedì mattina Per_1 quando lo riaccompagnerà a scuola oppure fuori dal periodo scolastico presso l'abitazione della madre entro le ore 13:00; b) nelle settimane in cui passerà il fine settimana Per_1 con il padre, trascorrerà con quest'ultimo anche il mercoledì dalle ore 18,00 (o dal diverso orario compatibile con le attività extrascolastiche del figlio) fino alla mattina successiva, quando lo riaccompagnerà a scuola oppure presso l'abitazione materna entro le ore 13:00
(all'infuori del periodo scolastico); c) quando trascorrerà il fine settimana con la Per_1
madre, vedrà il padre il martedì e il giovedì dalle ore 18,00 e pernotterà presso il sig. CP_1 che il giorno seguente lo riaccompagnerà a scuola o presso l'abitazione materna, durante il periodo extrascolastico;
d) il padre durante le ferie estive (ossia nel mese di agosto di ogni anno) terrà con sé il figlio per quindici giorni consecutivi, alternativamente dal 1° al 15 agosto o dal 16 al 31 agosto ed eventuali variazioni dovranno essere concordate fra i genitori per scritto entro il 31 maggio di ogni anno;
e) le frequentazioni durante le festività delle vacanze natalizie e pasquali di cui al calendario scolastico dell'istituto frequentato dal minore, avranno luogo nelle modalità ordinarie di frequentazione padre/figlio; i genitori, sentito il figlio, si accorderanno affinché trascorra, ad anni alterni, il giorno di Per_1
Natale e quello di Pasqua con ciascuno dei genitori, così come trascorrerà l'ultimo giorno dell'anno e il capodanno con ciascun genitore ad anni alterni, secondo una turnazione che tenga conto delle esigenze del figlio, ormai prossimo alla maggiore età; f) il giorno del compleanno sarà trascorso dal figlio con entrambi i genitori e, ove non sia possibile, con ciascuno di essi ad anni alterni.
Considerato che
mancano due compleanni al raggiungimento della maggiore età, in caso di mancato accordo trascorrerà il Per_1
primo compleanno con la madre e quello successivo con il padre. I genitori dovranno, tuttavia, tener conto delle diverse preferenze ed esigenze del figlio;
3) disporre l'assegno di mantenimento a carico del padre in favore dei figli, non ancora economicamente autosufficienti, tutti conviventi con la madre, da corrispondersi nelle mani della madre stessa, entro il giorno 5 di ciascun mese, nella somma non inferiore ad € 1.500,00 mensili
(€ 500,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione Istat, ed il rimborso, sempre entro il giorno pagina 2 di 14 5 di ciascun mese, del 70% delle spese straordinarie a carico del padre, da regolamentarsi secondo il Protocollo d'Intesa del Tribunale di Prato, con la precisazione che nel caso le spese siano da concordarsi, dalla richiesta l'altro coniuge ha tempo 15 giorni per esprimere il proprio parere e che il silenzio vale quale assenzo e il dissenso debba comunque essere motivato;
4) disporre che la casa coniugale sita in Via Varano n. 33 Montemurlo (PO) venga assegnata alla sig.ra i figli continueranno ad abitare presso la casa Parte_1
familiare di Montemurlo, insieme alla madre;
5) disporre l'assegno di Parte_1
mantenimento a carico del sig. in favore della sig.ra nella misura di euro CP_1 Parte_1
800,00 mensili, in denegata ipotesi comunque riconoscere un assegno di mantenimento a favore della coniuge di importo minimo di € 500,00, da corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese, soggetto a rivalutazione monetaria annua secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data della domanda;
6) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio, per sé e per il minore
7) condannare il sig. al risarcimento dei danni morali Persona_2 Controparte_1
subiti e patiti dalla sig.ra da determinarsi in via equitativa ex art. 1226 cc per le Parte_1
ragioni di cui agli scritti difensivi e al risarcimento dei danni patrimoniali per mancato guadagno per le ragioni di cui agli scritti difensivi nella misura di € 250.000,00 o nella diversa somma che il Giudice vorrà determinare. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.” per la parte resistente: voglia il l'Ill.mo Tribunale adito, in riforma anche dell'ordinanza contenente i provvedimenti provvisori pronunciata in data 27.12.2023, dichiarare l'efficacia e validità dell'accordo di separazione sottoscritto tra le parti in data 2.11.2022, depositato presso il Tribunale di Prato RG 2586/2022, rigettando tutte le richieste avversarie in quanto inammissibili e infondate, anche per tutte le motivazioni esposte nella narrativa dell'atto di costituzione, pronunziando la separazione personale tra i coniugi alle seguenti condizioni:
a) assegnazione della casa coniugale alla Sig.ra la quale continuerà a viverci Parte_1
insieme ai figli sino alla loro indipendenza economica;
b)il Sig. corrisponderà alla CP_1
Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di € 1.500,00 Parte_1
mensile, oltre al 50% delle spese straordinarie quali previste dal Protocollo di Famiglia adottato dal Tribunale di Prato;
c) dichiarare le parti economicamente indipendenti, avendo entrambi un'occupazione lavorativa: pertanto le stesse non hanno diritto ad alcuna richiesta pagina 3 di 14 di mantenimento reciproco;
d)dichiarare l'avvenuta definizione e regolamentazione da parte dei coniugi di tutti i reciproci rapporti economici e di non aver null'altro a pretendere l'uno l'altro, per nessuna ragione e/o titolo, come per loro stessa affermazione e sottoscrizione risultante dall'accordo di separazione consensuale depositato;
e) disporre l'affidamento condiviso di , ancora Per_1
minorenne, ad entrambi i genitori, con regolamentazione del diritto di visita, come concordato in accordo di separazione, ovvero: vedrà il padre ogniqualvolta lo Per_1
vorrà, previo accordo con la moglie, e comunque potrà stare con il figlio minore nei week end, a fine settimana alternati, dal sabato pomeriggio sino alla domenica sera alle ore 21.00; nel corso della settimana per due pomeriggi fino alle ore 19, indicativamente il martedì e il giovedì. passerà le vacanze natalizie ad anni alterni con l'uno e l'altro genitore, Per_1
dal 23 al 29 Dicembre oppure dal 30 Dicembre al 6 Gennaio;
nelle vacanze ad anni alterni trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo, e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascuno dei due genitori quindici giorni da stabilirsi concordemente entro il giorno 30 Maggio di ogni anno;
per le festività e il giorno del compleanno, verrà seguito il criterio dell'alternanza annuale.
Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito dovesse ritenere detto accordo privo di effetti e superato dall'introduzione del ricorso per separazione giudiziale, in riforma anche dell'ordinanza contenente i provvedimenti provvisori pronunciata in data 27.12.2023,
Voglia 1)rigettare tutte le richieste avversarie in quanto inammissibili e infondate, anche per tutte le motivazioni esposte nella narrativa dell'atto di costituzione, pronunziando la separazione personale tra i coniugi alle seguenti condizioni: a) dichiarare i coniugi economicamente indipendenti respingendo ogni richiesta di mantenimento in favore della ricorrente;
b)dichiarare l'affidamento condiviso del minore con esercizio del Per_1
diritto di visita da parte del padre secondo i tempi di permanenza attuali, ovvero: -in una settimana di trasferisce dal padre nei giorni del mercoledì, con pernottamento, Per_1
venerdì, sabato e domenica con pernottamento;
-la settimana successiva rimane a Per_1
casa del padre e vi pernotta il martedì e il giovedì Secondo un criterio di precisa alternanza.
Il minore passerà le vacanze natalizie ad anni alterni con l'uno e l'altro genitore, dal 23 al
29 Dicembre oppure dal 30 Dicembre al 6 Gennaio;
nelle vacanze ad anni alterni trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo, e pagina 4 di 14 viceversa;
nel periodo delle vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascuno dei due genitori quindici giorni da stabilirsi concordemente entro il giorno 30 Maggio di ogni anno;
per le festività e il giorno del compleanno, verrà seguito il criterio dell'alternanza annuale;
c)visti i tempi di permanenza presso il padre e la madre, pressochè paritari, i genitori contribuiranno direttamente al mantenimento del figlio;
in subordine, dichiarare il contributo al mantenimento del figlio da parte del padre, nella misura di € 200,00. Per le Per_ figlie e IU, maggiorenni, il padre verserà la somma di € 500,00 per ciascuna sino alla loro completa indipendenza economica;
d) le spese straordinarie relative ai figli, e di cui al Protocollo vigente presso il Tribunale di Prato, verranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50%. Per quanto concerne l'assegnazione della casa familiare,
Voglia il Tribunale assumere la relativa decisione preso atto di quanto emerge dai fatti di causa, in base alla volontà dei figli, circa il loro collocamento prevalente, vista l'età, e soprattutto visti i tempi di permanenza di presso il padre. Nell'ipotesi in cui detto Per_1
immobile dovesse esser assegnato al padre per viverci insieme ai figli, lo stesso contribuirà al loro mantenimento insieme alla madre nella misura del 50% o di quella, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e condanna di parte ricorrente al pagamento di spese e competenze di Ctu.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
Ragioni in fatto e in diritto della domanda
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la separazione Parte_1
personale da con il quale ha contratto matrimonio in Montemurlo, il Controparte_1
Per_ 13 marzo 1999, dal quale sono nati i figli il 23 luglio 2001, IU, il 6 ottobre 20023
e , il 9 settembre 2007. Per_1
A sostegno della domanda ha allegato che: dopo la nascita dei figli l'unione è andata via via sgretolandosi a causa del rapporto di sudditanza creatosi tra lei e il il coniuge, CP_1
infatti, ha spinto perché lei lasciasse il lavoro per dedicarsi interamente ai figli;
l'abbandono del lavoro di farmacista ha posto la in una situazione di sudditanza economica e Parte_1
pagina 5 di 14 psicologica nei confronti del egli non le ha consentito l'accesso ai conti familiari se CP_1
non a quello cointestato e le si è sempre rivolto con disprezzo, anche davanti ai figli;
compresa la situazione nella quale si è trova per lungo tempo, la ha deciso di Parte_1
riprendere il lavoro;
nonostante che il coniuge le abbia negato il contributo economico, grazie al sostegno della famiglia di origine, è riuscita a frequentare un corso per insegnante
CP_ di sostegno ed ha iniziato a lavorare a scuola;
il ha sempre preteso che versasse la metà dello stipendio sul conto cointestato e che contribuisse nella stessa misura alle spese familiari, nonostante che egli avesse entrate superiori;
tale situazione le ha generato attacchi di panico e crisi d'ansia per oltre dodici anni;
quando ha iniziato a reagire alle richieste del coniuge, le violenze psicologiche si sono trasformate in violenze fisiche e la dal Parte_1
2021, ha subito schiaffi in 4 o 5 occasioni;
il 23 agosto 2022, la è stata colpita Parte_1
con schiaffi al volto, anche alla presenza della figlia IU;
una volta informato , Per_1
il 25 agosto il ragazzo è stato accompagnato al Pronto soccorso per uno stato ansioso;
tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre 2022, il ha lasciato la casa familiare;
dopo CP_1
l'allontanamento del dalla casa familiare, la ha scoperto dai racconti di terze CP_1 Parte_1
persone dei tradimenti del coniuge e, pertanto, si è determinata a non confermare le condizioni congiunte della separazione consensuale e a chiedere un risarcimento dei danni patiti;
quanto all'unico figlio minore, ne ha chiesto l'affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso la stessa;
ha chiesto un contributo di € 500,00 mensili per ciascun figlio;
ha chiesto altresì un assegno separatile, quantificato in € 500,00 mensili;
ha dedotto di essere farmacista e insegnante di sostegno ma di non avere un lavoro stabile;
d'altro canto, il oltre ad avere sempre svolto attività lavorativa, ha denaro contante a CP_1
disposizione, come risulta dalla foto scattata alla cassaforte di casa nel giugno 2022; ha altresì chiesto un contributo per il mantenimento dei cani, non reiterato nelle conclusioni finali.
Si è costituito ed ha integralmente contestato la ricostruzione della vita Controparte_1
matrimoniale offerta dalla ha dedotto che: la decisione che la non Parte_1 Parte_1
lavorasse è stata presa congiuntamente dai coniugi, dato che egli poteva mantenere la famiglia;
alla e ai figli non è mai mancato niente;
non è vero che egli abbia Parte_1
impedito alla di riprendere il lavoro, cosa che, effettivamente, Ella ha fatto;
non Parte_1
pagina 6 di 14 ha ritenuto di pagare il corso di sostegno perché non lo ha ritenuto affidabile, in quanto organizzato in Puglia da albanesi;
non è vero che Egli abbia tradito la moglie, né che l'abbia picchiata o le abbia impedito di lavorare;
il motivo dell'allontanamento dal letto coniugale si rinviene nel fatto che la;
per questo motivo Egli si è Parte_2
determinato a dormire in taverna;
in ogni caso, i coniugi avevano ancora rapporti intimi;
la ragione della rottura è da rinvenirsi nel fatto che la non ha accettato che il Parte_1 CP_1 fosse uscito dall'azienda della sua famiglia (Ventex) ed avesse costituito nell'ottobre 2021 la Bintex;
la ha tenuto un atteggiamento ostile verso il coniuge e, in due Parte_1 occasioni, anche verso la sorella;
nell'ottobre 2022 la ha reperito un alloggio al Parte_1
che vi si è trasferito, cessando così la convivenza;
sotto il profilo economico, ha CP_1 dedotto l'autonomia economica della farmacista e insegnante di sostegno, che ha Parte_1
lavorato sin da prima della separazione;
ha negato la riconducibilità a lui e alla sua attività del denaro di cui alla foto 13 nonché dei bigliettini allegati;
per quanto concerne il figlio minore , ha dato atto di una frequentazione pressochè paritaria con i genitori ed Per_1 ha chiesto di contribuire nella misura di € 200,00 mensili;
per gli altri figli, nella misura di
€ 500,00 mensili;
ha chiesto che il Tribunale valuti l'assegnazione della casa coniugale, dando atto che egli attualmente vive a Montemurlo;
si è opposto al riconoscimento di un mantenimento per i cani, di proprietà esclusiva della Parte_1
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, il Giudice ha emesso i provvedimenti provvisori e urgenti come segue: “… che in esito all'audizione delle parti e del figlio
(di 16 anni) emerge che vi è un sostanziale accordo dei coniugi;
in ordine Per_1 all'affido condiviso di e alla sua collocazione presso l'abitazione già adibita a Per_1 residenza familiare da assegnare alla madre;
al quantum dell'assegno di mantenimento per i tre figli (oltre a altre due figlie maggiorenni, non autosufficienti Per_1 economicamente) pari a € 1.500; che sussiste, tuttavia, un contrasto tra le parti in ordine all'an e al quantum dell'assegno di mantenimento per la moglie, considerato anche un pregresso tentativo di pervenire a condizioni di separazione condivise non andate a buon fine;
Ritenuto che
il precedente tentativo di pervenire a condizioni concordate in punto di separazione non può essere dirimente, né assumere efficacia confessoria in ordine all'autosufficienza economica della moglie, le cui dichiarazioni dei redditi e la
pagina 7 di 14 documentazione contrattuale evidenziano un reinserimento nel mondo lavorativo non ancora tale da consentire il proprio mantenimento in via esclusiva;
che, peraltro, nonostante le divergenti letture e interpretazioni delle parti risulta che la moglie nell'ambito di un matrimonio durato oltre venti anni abbia, comunque, assunto un ruolo determinante e prevalente nell'accudimento della prole e che ciò abbia consentito al marito di portare avanti le proprie iniziative imprenditoriali;
che di conseguenza, ai fini dell'adozione dei provvedimenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. occorre tener conto delle risultanze ex actis (emergendo, peraltro, la laboriosità della sig.ra che, oltre ad Parte_1
occuparsi della prole ha cercato anche il proprio reinserimento lavorativo), mentre sarà la
c.t.u. espletata in sede istruttoria (v. infra) sulle condizioni economiche dei coniugi a dover dare indicazioni più precise;
che allo stato si ritiene, pertanto, equa la fissazione dell'assegno di mantenimento della moglie in € 400,00 mensili, considerato che la stessa disporrà della casa adibita a residenza familiare;
che, in merito, alle modalità di frequentazione di da parte del padre non risultano particolari questioni in Per_1
ordine al pernottamento presso il padre e week end alterni e durante la settimana per uno
o due giorni, a seconda di quanto previsto nel fine settimana;
che, in ogni caso, anche in esito all'audizione di e tenuto conto del suo progressivo avvicinamento alla Per_1
maggiore età i coniugi dovranno tener progressivamente conto delle indicazioni del figlio, evitando che un'eccessiva rigidità della turnazione possa traslare su la Per_1
conflittualità tra i genitori;
che, in ogni caso, il padre nel costituirsi non ha contestato le modalità di frequentazione proposte dalla madre;
….
P.Q.M.
autorizza i coniugi a vivere separatamente, portandosi reciproco rispetto;
assegna la casa già adibita a residenza familiare – posta in Montemurlo, Via Varano, 33 - alla sig.ra con la quale Parte_1
convivono le figlie maggiorenni economicamente non autosufficienti e il figlio minorenne
; dispone l'affido condiviso di a entrambi i genitori, con collocazione Per_1 Per_1
presso la madre;
dispone che in relazione alle modalità di frequentazione di con Per_1
il padre i genitori tengano conto, in via prioritaria, delle esigenze del figlio, consentendo allo stesso di poter derogare in presenza di comprovate ragioni (salute, studio, attività sportive o di ricreazione una volta espletati gli incombenti scolastici) alla turnazione di seguito indicata: il padre terrà con sé a weekend alternati dal venerdì alle ore Per_1
18,00 fino al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola oppure fuori dal periodo
pagina 8 di 14 scolastico presso l'abitazione della madre entro le ore 13:00; nelle settimane un Per_1 passerà il fine settimana con il padre, trascorrerà con quest'ultimo anche il mercoledì dalle ore 18,00 (o dal diverso orario compatibile con le attività extrascolastiche del figlio) fino alla mattina successiva, quando lo riaccompagnerà a scuola oppure presso
l'abitazione materna entro le ore 13:00 (all'infuori del periodo scolastico); quando
trascorrerà il fine settimana con la madre, vedrà il padre il martedì e il giovedì Per_1
CP_ dalle ore 18,00 e pernotterà presso il sig. che il giorno seguente lo riaccompagnerà a scuola o presso l'abitazione materna, durante il periodo extrascolastico;
d) il padre accompagnerà e andrà a riprenderlo dagli allenamenti di pallanuoto, Per_1
indipendentemente dai giorni di frequentazione. e) il padre durante le ferie estive (ossia nel mese di agosto di ogni anno) terrà con sé il figlio per quindici giorni consecutivi, alternativamente dal 1° al 15 agosto o dal 16 al 31 agosto ed eventuali variazioni dovranno essere concordate fra i genitori per scritto entro il 31 maggio di ogni anno;
f) le frequentazioni durante le festività delle vacanze natalizie e pasquali di cui al calendario scolastico dell'istituto frequentato dal minore, avranno luogo nelle modalità ordinarie di frequentazione padre/figlio; i genitori, sentito il figlio, si accorderanno affinché Per_1
trascorra, ad anni alterni, il giorno di Natale e quello di Pasqua con ciascuno dei genitori, così come trascorrerà l'ultimo giorno dell'anno e il capodanno con ciascun genitore ad anni alterni, secondo una turnazione che tenga conto delle esigenze del figlio, ormai prossimo alla maggiore età; g) il giorno del compleanno sarà trascorso dal figlio con entrambi i genitori e, ove non sia possibile, con ciascuno di essi ad anni alterni.
Considerato che mancano due compleanni al raggiungimento della maggiore età, in caso di mancato accordo trascorrerà il primo compleanno con la madre e quello Per_1
successivo con il padre. I genitori dovranno, tuttavia, tener conto delle diverse preferenze ed esigenze del figlio;
dispone che il padre versi alla moglie entro il decimo giorno del mese un assegno di mantenimento per i tre figli pari a €1.500 (€ 500 per figlio) annualmente soggetto a rivalutazione secondo la clausola ISTAT, oltre al 60% delle spese straordinarie secondo il protocollo di Prato e che contribuisca, in egual misura, anche al mantenimento dei cani delle due figlie non ancora economicamente autosufficienti;
dispone che il marito versi alla moglie un assegno di mantenimento di € 400,00 entro il
pagina 9 di 14 decimo giorno del mese, annualmente soggetto a rivalutazione secondo la cd. clausola
ISTAT”.
La causa è stata istruita con produzioni documentali, con una ctu patrimoniale,
l'audizione del minore e l'escussione di testi. All'udienza del 18 dicembre 2024, Per_1
la causa è stata trattenuta in decisione.
Venendo a decidere la causa, il Tribunale osserva quanto segue.
La separazione personale.
Sussistono i presupposti per dichiarare, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione personale dei coniugi. I coniugi comparsi, infatti, davano atto che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile.
La domanda di addebito.
La domanda di addebito della separazione non è provata e, dunque, deve essere rigettata.
La nel ricorso introduttivo, ha allegato di avere subito per anni dal coniuge Parte_1
violenze psicologiche, consistite nell'essere stata costretta a lasciare il lavoro dopo il terzo figlio, nel non aver avuto accesso ai conti del coniuge, nell'essere stata sempre disprezzata e punita con grandi silenzi da parte del nel 2018, a seguito di un supporto psicologico, CP_1
ha compreso il suo stato di sudditanza ed ha iniziato a reagire alle richieste del che ha CP_1
reagito con la violenza fisica in quattro o cinque episodi nel 2015 e l'ultima volta il 23 agosto 2022, quando il le ha dato degli schiaffi;
a ottobre 2022 il ha lasciato la CP_1 CP_1
casa familiare;
successivamente ha scoperto i tradimenti del coniuge.
L'istruttoria svolta ha consentito di accertare che il voleva che la moglie lasciasse il CP_1
lavoro, come in effetti è avvenuto dopo la nascita del terzo figlio e non voleva che lo riprendesse, cosa che, invece, la ha fatto. figlia delle parti, ha riferito Parte_1 Per_4
che quando la madre ha ricominciato a lavorare l'atmosfera non era serena perché c'era stata una rottura delle abitudini che portava i genitori a continue discussioni.
Per_
Sulle dedotte violenze, le figlie della coppia e sono state molto evasive nelle Per_5
risposte, ma hanno negato la circostanza;
poco credibile è, invece, la testimonianza della madre della che racconta che dalla figlia ha saputo che il Parte_1 Testimone_1 CP_1
pagina 10 di 14 l'aveva presa per i polsi, l'aveva buttata giù dal letto, le aveva dato uno schiaffo ma poi aggiunge “non ho mai detto a mia figlia di lasciare il marito, come si fa ad entrare nelle situazioni familiari, ci sono i figli”, così mostrando di non ritenere la figlia in pericolo.
Quello che è emerso dalle testimonianze dei testi e di (che Tes_2 Tes_3 Tes_4
parla di atteggiamento esagerato di entrambi) e dallo stesso interrogatorio formale della
è che anche la in qualche occasione ha reagito in modo aggressivo. Parte_1 Parte_1
Risulta, peraltro, una conflittualità fra la famiglia della e il dopo che questi Parte_1 CP_1
ha lasciato l'azienda familiare.
Anche le modalità con cui è stata trattata la separazione sono significative in tal senso;
la separazione sarebbe stata consensuale, c'era già l'accordo, ma quando la è stata Parte_1
informata di un tradimento (vero o falso che fosse) si è determinata a chiedere la separazione giudiziale e l'addebito.
E' escluso che un eventuale tradimento -non provato comunque non conosciuto prima della separazione, possa costituirne la causa della rottura. Pare, invece, a questo Tribunale che il rapporto si sia incrinato per una differente visione del rapporto di coppia e dell'indipendenza della donna e si sia definitivamente rotto per questioni economico- familiari ma che non sia specificamente attribuibile alla violazione da parte del dei CP_1
doveri nascenti dal matrimonio.
Il mantenimento chiesto da Parte_1
La domanda di mantenimento della ha subito nel corso del giudizio diverse Parte_1 modifiche;
nel ricorso introduttivo è stata quantificata in € 500,00 mensili;
in via provvisoria, il Giudice ha determinato l'assegno di mantenimento della in € 400,00 CP_1
mensili; in sede di ctu la ha rifiutato la proposta transattiva di € 700,00 mensili a Parte_1
titolo di mantenimento, oltre il 50% della casa familiare a titolo risarcitorio. A seguito delle osservazioni dei consulenti di parte, il ctu ha ritenuto congruo un assegno mensile di €
500,00; nelle conclusioni, la ha chiesto un assegno di € 800,00 mensili. Parte_1
Ritiene i Collegio che l'assegno separatile sia dovuto, in ragione della differenza di CP_ reddito, anche determinata dalla volontà del che la non lavorasse per Parte_1
occuparsi della famiglia.
pagina 11 di 14 In ordine alla quantificazione dell'assegno separatile, il Tribunale ritiene di adeguarsi alle conclusioni del ctu, che ha svolto ampia analisi dei redditi delle parti e, dunque, determina l'assegno che il dovrà versare alla nella misura di € 500,00 CP_1 Parte_1
mensili; la somma è soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. Non si ritiene di fare distinzione nella quantificazione del contributo ai tre figli, nonostante che l'ultimo veda il padre più delle altre, perché comunque la madre si occupa delle spese per le necessità di tutti e tre i figli.
L'affidamento del figlio , il collocamento, l'assegnazione della casa coniugale Per_1
e le visite del genitore non collocatario.
Sul punto le parti concordano nell'affidamento condiviso di . Non sono emersi Per_1
elementi che inducano il Tribunale a derogare al regime dell'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori. Anche sul collocamento di presso la madre vi è Per_1 Per_1
accordo e il Tribunale decide in tal senso. Il regime di visita padre figlio è tale da assicurare la c.d. bigenitorialità ed è descritto in dispositivo.
La casa coniugale deve essere assegnata a genitore collocatario dei tre Parte_1
figli, di cui uno ancora minorenne.
Il mantenimento dei figli.
Sul punto vi è accordo tra le parti;
il Tribunale, ritenendo congrue le somme, quantifica l'assegno di mantenimento che deve versare, entro il cinque del mese, a Controparte_1 per il mantenimento dei figli, nella misura di € 500,00 per ciascuno;
la Parte_1
somma è soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
La domanda di risarcimento del danno morale e patrimoniale.
La domanda proposta è inammissibile in questa sede perché non connessa in modo forte con la separazione e, peraltro, non fondata, stante il rigetto della domanda di addebito.
Le spese del processo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. E' soccombente la parte ricorrente, che non ha accettato in sede di ctu una proposta conciliativa ben superiore rispetto a quanto oggi deciso dal Tribunale.
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P.Q.M.
Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara la separazione personale di n. Prato (PO), il Parte_1
21/03/1972, e n. a PRATO (PO), il 29/03/1970; Controparte_1
-rigetta la domanda di addebito della separazione a Controparte_1
-ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Montemurlo di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
-dispone che versi a entro il giorno cinque del Controparte_1 Parte_1 mese, a titolo di assegno separatile, la somma di € 500,00; la somma è soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
-affida n. il 9 settembre 20007, congiuntamente ad entrambi i Persona_2
genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
a) il padre terrà con sé a Per_1
weekend alternati dal venerdì alle ore 18,00 fino al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola, oppure fuori dal periodo scolastico presso l'abitazione della madre, entro le ore 13:00; b) nelle settimane in cui passerà il fine settimana con Per_1 il padre, trascorrerà con quest'ultimo anche il mercoledì dalle ore 18,00 (o dal diverso orario compatibile con le attività extrascolastiche del figlio) fino alla mattina successiva, quando lo riaccompagnerà a scuola oppure presso l'abitazione materna entro le ore 13:00
(all'infuori del periodo scolastico); c) quando trascorrerà il fine settimana con la Per_1
madre, vedrà il padre il martedì e il giovedì dalle ore 18,00 e pernotterà presso il sig. CP_1 che il giorno seguente lo riaccompagnerà a scuola o presso l'abitazione materna, durante il periodo extrascolastico;
d) Il minore passerà le vacanze natalizie ad anni alterni con l'uno e l'altro genitore, dal 23 al 29 Dicembre oppure dal 30 Dicembre al 6 Gennaio;
nelle vacanze ad anni alterni trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo, e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascuno dei due genitori quindici giorni da stabilirsi concordemente entro il giorno 30 Maggio di ogni anno;
per le festività e il giorno del compleanno, verrà seguito il criterio dell'alternanza annuale;
pagina 13 di 14 -assegna la casa coniugale a Parte_1
-dispone che versi, entro il giorno cinque del mese, a Controparte_1 [...]
a titolo di mantenimento dei tre figli, la somma di € 500,00 per ciascuno;
la Parte_1
somma è soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
-condanna al pagamento, in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese processuali del presente giudizio, che liquida in € 5.077,00 per onorari, oltre rimborso forfetario spese processuali, IVA e CPA, Nonché alle spese di ctu.
Così deciso in Prato, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2024, su relazione della dott.
Lucia Schiaretti.
La Presidente est.
Lucia Schiaretti
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni pagina 14 di 14