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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 12/11/2025, n. 1011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1011 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 492/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
RI Morabito Presidente
UE Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
IS EL
appellante e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
ZO EP
appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello il 30.09.2020, impugnava l'ordinanza ex art. 702 Parte_1 ter cpc del Tribunale Civile di Palmi del 31.08.2020 resa nella causa n. 920/2019 RG, ritenendo sussistente l'interesse ad agire ed insistendo nelle eccezioni e deduzioni già svolte in primo grado, concludendo per la condanna dell'avv. al risarcimento CP_1 del danno, quantificato in € 6.500,00, ed in via subordinata chiedeva l'accoglimento dell'appello in quanto la perdita dei titoli consegnati al convenuto aveva determinato la perdita di chance.
Si costituiva l'appellato, che eccepiva l'inammissibilità della richiesta subordinata, in quanto domanda nuova, e nel merito ribadiva la correttezza della decisione impugnata, di cui chiedeva la conferma.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'appellante non depositava note di udienza ex art. 127 ter c.p.c. per la prima udienza del 16.4.2021, nè per l'udienza del 28.11.2024, nella quale veniva concesso il termine di cui all'art. 348 c.p.c., né infine per l'udienza del 6.11.2025.
L'appello deve, pertanto, essere dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 348 c.p.c., vista la reiterata mancata comparizione della parte attrice alle udienze fissate, sostituite da termine per il deposito di note scritte, i cui provvedimenti di fissazione sono statti regolarmente notificati alle parti.
Le spese di lite sono poste a carico dell'appellante, dovendo ritenersi soccombente in quanto il procedimento si conclude per la sua condotta negligente, e sono liquidate applicando le tariffe minime per le cause di valore compreso tra € 5.201 ed 26.000 previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi di giudizio precedenti, nei seguenti termini: € 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, € 956,00 per la fase decisionale, per un totale di € 2.906,00, da ridurre dle 50% ex art. 4 comma 9 del citato DM, trattandosi di pronuncia in rito.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
pag. 2/3 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Palmi del 31.08.2020
[...] resa nella causa n. 920/2019 RG, così provvede:
1. dichiara improcedibile il presente giudizio;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 1.453,00, oltre 15 % per spese generali,
i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 11 novembre 2025
La Consigliera est. La Presidente
UE Morrone RI Morabito
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 492/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
RI Morabito Presidente
UE Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
IS EL
appellante e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
ZO EP
appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello il 30.09.2020, impugnava l'ordinanza ex art. 702 Parte_1 ter cpc del Tribunale Civile di Palmi del 31.08.2020 resa nella causa n. 920/2019 RG, ritenendo sussistente l'interesse ad agire ed insistendo nelle eccezioni e deduzioni già svolte in primo grado, concludendo per la condanna dell'avv. al risarcimento CP_1 del danno, quantificato in € 6.500,00, ed in via subordinata chiedeva l'accoglimento dell'appello in quanto la perdita dei titoli consegnati al convenuto aveva determinato la perdita di chance.
Si costituiva l'appellato, che eccepiva l'inammissibilità della richiesta subordinata, in quanto domanda nuova, e nel merito ribadiva la correttezza della decisione impugnata, di cui chiedeva la conferma.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'appellante non depositava note di udienza ex art. 127 ter c.p.c. per la prima udienza del 16.4.2021, nè per l'udienza del 28.11.2024, nella quale veniva concesso il termine di cui all'art. 348 c.p.c., né infine per l'udienza del 6.11.2025.
L'appello deve, pertanto, essere dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 348 c.p.c., vista la reiterata mancata comparizione della parte attrice alle udienze fissate, sostituite da termine per il deposito di note scritte, i cui provvedimenti di fissazione sono statti regolarmente notificati alle parti.
Le spese di lite sono poste a carico dell'appellante, dovendo ritenersi soccombente in quanto il procedimento si conclude per la sua condotta negligente, e sono liquidate applicando le tariffe minime per le cause di valore compreso tra € 5.201 ed 26.000 previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi di giudizio precedenti, nei seguenti termini: € 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, € 956,00 per la fase decisionale, per un totale di € 2.906,00, da ridurre dle 50% ex art. 4 comma 9 del citato DM, trattandosi di pronuncia in rito.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
pag. 2/3 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Palmi del 31.08.2020
[...] resa nella causa n. 920/2019 RG, così provvede:
1. dichiara improcedibile il presente giudizio;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 1.453,00, oltre 15 % per spese generali,
i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 11 novembre 2025
La Consigliera est. La Presidente
UE Morrone RI Morabito
pag. 3/3