Cass. civ., sez. II, sentenza 27/10/2003, n. 16099
CASS
Sentenza 27 ottobre 2003

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In tema di interpretazione del contratto ed al fine di riscontrare l'esistenza dei denunciati errori di diritto o dei vizi di ragionamento, non è sufficiente l'astratto riferimento alle regole dell'art. 1362 e seg. cod. civ., ma è necessaria invece la specificazione dei canoni in concreto violati e del punto e del modo in cui il giudice di merito si sia da quei canoni discostato. Ne consegue che la mera critica della ricostruzione della volontà contrattuale, operata dal giudice, e la proposta di una diversa interpretazione costituiscono una censura inammissibile in sede di legittimità.

In tema di annullabilità degli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell'altro, la regola di cui all'art. 184 cod. civ. - che, con riferimento agli atti di disposizione di beni immobili o mobili registrati, dispone la prescrizione annuale dell'azione di annullamento, senza deroga alcuna - è speciale rispetto alla regola generale di cui all'art. 1442 cod. civ., riguardante la prescrizione quinquennale dell'azione di annullamento del contratto e la corrispondente imprescrittibilità' della relativa eccezione. Ne consegue che il principio "quae temporalia ad agendum perpetua ad excipiendum" non è applicabile, neppure in via analogica, ai casi previsti dall'art. 184 cod. civ. in materia di comunione legale tra coniugi.

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    Pierangela Dagna · https://www.altalex.com/ · 25 gennaio 2006
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 27/10/2003, n. 16099
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16099
Data del deposito : 27 ottobre 2003

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