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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/12/2025, n. 11849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11849 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 23534/2024 r.g.a.c.
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 23534/2024 RGAC e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Principe di Napoli 21 Parte_1
presso l'avv. Arnaldo Todisco, dal quale è rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente alla querela di falso
QUERELANTE
E
, rappresentata dall , in persona del Controparte_1 Controparte_2
l.r.p.t., ope legis rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli, presso la quale domicilia in Napoli alla Via Armando Diaz 11 pagina 1 di 6
CP_3
Nonché
Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, in persona del l.r.p.t., indirizzo pec Email_1
LITISCONSORTE NECESSARIO
Oggetto: Querela di falso
MOTIVI DELLA DECISIONE
La querela di falso è inammissibile.
ha convenuto nel presente giudizio l chiedendo di Parte_1 Controparte_1
dichiarare false le “dichiarazioni rese dal notificatore nella raccomandata a/r AG
n°781629316925 del 03/06/2016 riguardante la notifica nell'avviso di accertamento n°TEKTEKM001420 e matrice della cartella n°07120170029575952000 del
03/05/2018” e conseguentemente dichiarare nulla e/o inesistente “la notifica dell'avviso di accertamento n°TEKTEKM001420 e cartella di pagamento in virtù delle false dichiarazioni notificatore poiché …” il destinatario di quella notificazione, odierno attore “…non risiedeva né domiciliava alla data delle presunte notifiche in Casalnuovo
(Na) alla Via Raffaello n°35”, con vittoria delle spese di lite, con distrazione;
l'atto di citazione è stato notificato anche al PM della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Napoli;
si è costituita l chiedendo di rigettare la Controparte_1
querela di falso perché infondata nei propri confronti, con vittoria delle spese di lite;
nel corso della istruttoria è stata prodotta documentazione, ed ora la causa va decisa.
pagina 2 di 6 Costituendosi, l'agenzia convenuta ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva: “unico legittimato passivo è l' cui è riferibile Controparte_4
l'atto notificato”. Si osserva in proposito quanto segue: come affermato da Cass.
19281/2019: “Legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio.”; chi intende valersi in giudizio delle relate di notifica dell'avviso di accertamento e della cartella esattoriale oggetto di querela di falso, in questo caso, è quantomeno anche l' , come si rileva dalla Controparte_1
cartella esattoriale della cui notificazione si discute, in cui i crediti per IR, interessi
IR, sanzione pecuniaria IR, ammontano ad € 3994,95 su un totale di € 5029,00 portati dalla cartella;
e l'avviso d'accertamento venne inviato a proprio Pt_1
dall per IR non pagata su un contratto di locazione;
DE è Controparte_1
l'agente della riscossione, ma la legittimazione passiva dell'agente della riscossione non esclude quella dell'ente impositore, primo soggetto interessato ad avvalersi del documento oggetto di querela, e primo possibile legittimato passivo in un giudizio di opposizione ad avviso di accertamento e a cartella esattoriale.
Nell'avviso di ricevimento dell'avviso di accertamento spedito a mezzo del servizio postale, si legge, per quanto qui interessa, la seguente attestazione dell'agente postale, datata 3/6/2016: “mancata consegna del plico a domicilio … per temporanea assenza del destinatario e mancanza … delle persone abilitate”, e poi nel successivo avviso ricevimento della cad: “Dichiaro che, per temporanea assenza del destinatario, per mancanza, assenza, rifiuto e inidoneità di ogni altra persona abilitata …”. Nella relata di notifica della cartella esattoriale, datata 3/5/2018: “dopo aver constatato la temporanea assenza del destinatario e … l'assenza di altre persone previste dall'art. 139 del codice di procedura civile”. Il destinatario di quelle notificazioni, , sostiene che Parte_1
l'agente postale ed il messo notificatore abbiano falsamente attestato che egli fosse pagina 3 di 6 temporaneamente assente all'indirizzo di Casalnuovo di Napoli, Via Raffaello 35, cui le notificazioni erano indirizzate: egli, infatti, già in data 21/7/2015 si era trasferito a
Napoli/Scampia, Viale della Resistenza 229, come da certificato di residenza storico, in atti. Come chiarito da Cass. 2421/2014: “Nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale in forza del disposto dell'art. 1 della legge n. 890 del 1982 gode della stessa fede privilegiata dell'attività direttamente svolta dall'ufficiale giudiziario stesso ed ha il medesimo contenuto, essendo egli, ai fini della validità della notifica, tenuto a controllare il rispetto delle prescrizioni del codice di rito sulle persone a cui l'atto può essere legittimamente notificato, e ad attestare la dichiarazione resa dalla persona che riceve l'atto, indicativa delle propria qualità. Ne consegue che, anche nel caso di notificazione eseguita dall'agente postale, la relata di notificazione fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta, ivi compresa l'attestazione dell'identità del destinatario che ha rifiutato di ricevere il piego, trattandosi di circostanza frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale nella sua attività di identificazione del soggetto cui è rivolta la notificazione dell'atto.”. Nell'avviso di ricevimento e nella relata di notifica per cui è causa, l'agente postale ed il messo notificatore si sono limitati ad accertare che nel momento in cui si sono recati presso l'immobile di Casalnuovo di Napoli, non hanno rinvenuto nessuno, o almeno nessuno che si dichiarasse appartenente ad una delle categorie prese in considerazione nell'avviso e nella relata: ciò, secondo quanto sostiene lo stesso querelante, non è falso.
Secondo il querelante, è falso che egli stesso, , fosse “temporaneamente Parte_1
assente” a quell'indirizzo: egli non abitava più lì, era irreperibile perché trasferito, e questo avrebbero dovuto attestare i notificatori. Il certificato di residenza storico prova che , effettivamente, non abitava nel luogo dal quale era stato dichiarato Pt_1
temporaneamente assente: ma per dimostrarlo, l'odierno querelante non deve proporre querela di falso - gli basta appunto depositare, come ha fatto in questa sede, il certificato di residenza storico. Il fatto che egli fosse solo temporaneamente assente dal luogo cui pagina 4 di 6 erano state indirizzate le notificazioni, non poteva ricadere sotto la diretta percezione dell'agente postale o del messo notificatore, quando si recarono in quel luogo: la temporaneità o definitività dell'assenza dipendono dalla circostanza che il destinatario della notificazione abiti effettivamente nel luogo nel quale l'atto è indirizzato, e sono il frutto di una valutazione riferita ad un periodo di tempo prolungato, non sono immediatamente percepibili: ciò che è direttamente percepibile è solo l'assenza, o meglio la mancanza di persone che dichiarino di rivestire certe qualifiche rilevanti ai fini della notificazione. Ed infatti, come affermato da Cass. 25885/2022: “In tema di notifica ex art. 140 c.p.c., la dichiarazione con la quale l'ufficiale giudiziario o quello postale dichiari di non avere trovato nessuno all'indirizzo del destinatario non costituisce attestazione dotata di pubblica fede, ma mera presunzione, superabile con qualsiasi mezzo di prova e senza necessità di impugnazione con querela di falso, che in quel luogo si trovi la residenza effettiva del notificando o la sua dimora o il domicilio, sicché compete al giudice del merito, in caso di contestazione, compiere tale accertamento in base all'esame ed alla valutazione delle prove fornite dalle parti, ai fini della pronuncia sulla validità ed efficacia della notificazione.”.
La querela di falso, pertanto, è inammissibile, perché rivolta nei confronti di un atto che non fa fede sino a querela di falso. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (valore indeterminabile, complessità bassa, parametri minimi considerata la brevità del giudizio, ed anche il fatto che parte convenuta ha sollevato una eccezione preliminare qui rigettata).
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 23534/2024 RGAC tra:
, querelante;
, querelata;
così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) Dichiara inammissibile la querela di falso;
pagina 5 di 6 2) Condanna il querelante a rimborsare alla parte querelata le spese del giudizio, che liquida in € 3.809 per compenso, oltre spese generali, nonché Iva e Cpa se dovute.
Così deciso in Portici in data 15/12/2025 Il giudice unico pagina 6 di 6
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 23534/2024 RGAC e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Principe di Napoli 21 Parte_1
presso l'avv. Arnaldo Todisco, dal quale è rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente alla querela di falso
QUERELANTE
E
, rappresentata dall , in persona del Controparte_1 Controparte_2
l.r.p.t., ope legis rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli, presso la quale domicilia in Napoli alla Via Armando Diaz 11 pagina 1 di 6
CP_3
Nonché
Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, in persona del l.r.p.t., indirizzo pec Email_1
LITISCONSORTE NECESSARIO
Oggetto: Querela di falso
MOTIVI DELLA DECISIONE
La querela di falso è inammissibile.
ha convenuto nel presente giudizio l chiedendo di Parte_1 Controparte_1
dichiarare false le “dichiarazioni rese dal notificatore nella raccomandata a/r AG
n°781629316925 del 03/06/2016 riguardante la notifica nell'avviso di accertamento n°TEKTEKM001420 e matrice della cartella n°07120170029575952000 del
03/05/2018” e conseguentemente dichiarare nulla e/o inesistente “la notifica dell'avviso di accertamento n°TEKTEKM001420 e cartella di pagamento in virtù delle false dichiarazioni notificatore poiché …” il destinatario di quella notificazione, odierno attore “…non risiedeva né domiciliava alla data delle presunte notifiche in Casalnuovo
(Na) alla Via Raffaello n°35”, con vittoria delle spese di lite, con distrazione;
l'atto di citazione è stato notificato anche al PM della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Napoli;
si è costituita l chiedendo di rigettare la Controparte_1
querela di falso perché infondata nei propri confronti, con vittoria delle spese di lite;
nel corso della istruttoria è stata prodotta documentazione, ed ora la causa va decisa.
pagina 2 di 6 Costituendosi, l'agenzia convenuta ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva: “unico legittimato passivo è l' cui è riferibile Controparte_4
l'atto notificato”. Si osserva in proposito quanto segue: come affermato da Cass.
19281/2019: “Legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio.”; chi intende valersi in giudizio delle relate di notifica dell'avviso di accertamento e della cartella esattoriale oggetto di querela di falso, in questo caso, è quantomeno anche l' , come si rileva dalla Controparte_1
cartella esattoriale della cui notificazione si discute, in cui i crediti per IR, interessi
IR, sanzione pecuniaria IR, ammontano ad € 3994,95 su un totale di € 5029,00 portati dalla cartella;
e l'avviso d'accertamento venne inviato a proprio Pt_1
dall per IR non pagata su un contratto di locazione;
DE è Controparte_1
l'agente della riscossione, ma la legittimazione passiva dell'agente della riscossione non esclude quella dell'ente impositore, primo soggetto interessato ad avvalersi del documento oggetto di querela, e primo possibile legittimato passivo in un giudizio di opposizione ad avviso di accertamento e a cartella esattoriale.
Nell'avviso di ricevimento dell'avviso di accertamento spedito a mezzo del servizio postale, si legge, per quanto qui interessa, la seguente attestazione dell'agente postale, datata 3/6/2016: “mancata consegna del plico a domicilio … per temporanea assenza del destinatario e mancanza … delle persone abilitate”, e poi nel successivo avviso ricevimento della cad: “Dichiaro che, per temporanea assenza del destinatario, per mancanza, assenza, rifiuto e inidoneità di ogni altra persona abilitata …”. Nella relata di notifica della cartella esattoriale, datata 3/5/2018: “dopo aver constatato la temporanea assenza del destinatario e … l'assenza di altre persone previste dall'art. 139 del codice di procedura civile”. Il destinatario di quelle notificazioni, , sostiene che Parte_1
l'agente postale ed il messo notificatore abbiano falsamente attestato che egli fosse pagina 3 di 6 temporaneamente assente all'indirizzo di Casalnuovo di Napoli, Via Raffaello 35, cui le notificazioni erano indirizzate: egli, infatti, già in data 21/7/2015 si era trasferito a
Napoli/Scampia, Viale della Resistenza 229, come da certificato di residenza storico, in atti. Come chiarito da Cass. 2421/2014: “Nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale in forza del disposto dell'art. 1 della legge n. 890 del 1982 gode della stessa fede privilegiata dell'attività direttamente svolta dall'ufficiale giudiziario stesso ed ha il medesimo contenuto, essendo egli, ai fini della validità della notifica, tenuto a controllare il rispetto delle prescrizioni del codice di rito sulle persone a cui l'atto può essere legittimamente notificato, e ad attestare la dichiarazione resa dalla persona che riceve l'atto, indicativa delle propria qualità. Ne consegue che, anche nel caso di notificazione eseguita dall'agente postale, la relata di notificazione fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta, ivi compresa l'attestazione dell'identità del destinatario che ha rifiutato di ricevere il piego, trattandosi di circostanza frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale nella sua attività di identificazione del soggetto cui è rivolta la notificazione dell'atto.”. Nell'avviso di ricevimento e nella relata di notifica per cui è causa, l'agente postale ed il messo notificatore si sono limitati ad accertare che nel momento in cui si sono recati presso l'immobile di Casalnuovo di Napoli, non hanno rinvenuto nessuno, o almeno nessuno che si dichiarasse appartenente ad una delle categorie prese in considerazione nell'avviso e nella relata: ciò, secondo quanto sostiene lo stesso querelante, non è falso.
Secondo il querelante, è falso che egli stesso, , fosse “temporaneamente Parte_1
assente” a quell'indirizzo: egli non abitava più lì, era irreperibile perché trasferito, e questo avrebbero dovuto attestare i notificatori. Il certificato di residenza storico prova che , effettivamente, non abitava nel luogo dal quale era stato dichiarato Pt_1
temporaneamente assente: ma per dimostrarlo, l'odierno querelante non deve proporre querela di falso - gli basta appunto depositare, come ha fatto in questa sede, il certificato di residenza storico. Il fatto che egli fosse solo temporaneamente assente dal luogo cui pagina 4 di 6 erano state indirizzate le notificazioni, non poteva ricadere sotto la diretta percezione dell'agente postale o del messo notificatore, quando si recarono in quel luogo: la temporaneità o definitività dell'assenza dipendono dalla circostanza che il destinatario della notificazione abiti effettivamente nel luogo nel quale l'atto è indirizzato, e sono il frutto di una valutazione riferita ad un periodo di tempo prolungato, non sono immediatamente percepibili: ciò che è direttamente percepibile è solo l'assenza, o meglio la mancanza di persone che dichiarino di rivestire certe qualifiche rilevanti ai fini della notificazione. Ed infatti, come affermato da Cass. 25885/2022: “In tema di notifica ex art. 140 c.p.c., la dichiarazione con la quale l'ufficiale giudiziario o quello postale dichiari di non avere trovato nessuno all'indirizzo del destinatario non costituisce attestazione dotata di pubblica fede, ma mera presunzione, superabile con qualsiasi mezzo di prova e senza necessità di impugnazione con querela di falso, che in quel luogo si trovi la residenza effettiva del notificando o la sua dimora o il domicilio, sicché compete al giudice del merito, in caso di contestazione, compiere tale accertamento in base all'esame ed alla valutazione delle prove fornite dalle parti, ai fini della pronuncia sulla validità ed efficacia della notificazione.”.
La querela di falso, pertanto, è inammissibile, perché rivolta nei confronti di un atto che non fa fede sino a querela di falso. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (valore indeterminabile, complessità bassa, parametri minimi considerata la brevità del giudizio, ed anche il fatto che parte convenuta ha sollevato una eccezione preliminare qui rigettata).
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 23534/2024 RGAC tra:
, querelante;
, querelata;
così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) Dichiara inammissibile la querela di falso;
pagina 5 di 6 2) Condanna il querelante a rimborsare alla parte querelata le spese del giudizio, che liquida in € 3.809 per compenso, oltre spese generali, nonché Iva e Cpa se dovute.
Così deciso in Portici in data 15/12/2025 Il giudice unico pagina 6 di 6