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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 01/09/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1739/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Nocco GIUDICE
Dott.ssa Chiara Martello GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 1739/2025 promossa da:
, nata CUNEO (CN) il 10/01/1972, Parte_1
e
, nato a [...] il [...], Controparte_1
entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. BELLA FRANCESCA che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi e divorzio congiunto (Cessazione degli effetti civili del matrimonio)
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri e Parte_1 CP_1
hanno esposto:
[...] - di aver contratto matrimonio concordatario in Demonte (Cn) il 20/10/1990, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 13, parte II,
Serie A, dell'anno 1990;
- che dal matrimonio sono nati i figli nata a [...] il [...] e Persona_1
, nato a [...] il [...], entrambi maggiorenni e economicamente Persona_2 autosufficienti;
- che la convivenza è diventata intollerabile.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione consensuale e contestualmente la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle seguenti alle condizioni di cui al ricorso.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte - il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, - Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata il Parte_1
10/01/1972 a CUNEO (CN), e , nato il [...] a Controparte_1
DEMONTE (CN), che hanno contratto matrimonio concordatario in il 20/10/1990, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 13 , parte II,
Serie A, dell'anno 1990;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici dagli stessi concordate, riportate nel ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta, condizioni che qui si hanno per integralmente trascritte;
- Provvede con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
- Spese al definitivo.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 17/07/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Chiara Martello
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Nocco GIUDICE
Dott.ssa Chiara Martello GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 1739/2025 promossa da:
, nata CUNEO (CN) il 10/01/1972, Parte_1
e
, nato a [...] il [...], Controparte_1
entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. BELLA FRANCESCA che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi e divorzio congiunto (Cessazione degli effetti civili del matrimonio)
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri e Parte_1 CP_1
hanno esposto:
[...] - di aver contratto matrimonio concordatario in Demonte (Cn) il 20/10/1990, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 13, parte II,
Serie A, dell'anno 1990;
- che dal matrimonio sono nati i figli nata a [...] il [...] e Persona_1
, nato a [...] il [...], entrambi maggiorenni e economicamente Persona_2 autosufficienti;
- che la convivenza è diventata intollerabile.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione consensuale e contestualmente la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle seguenti alle condizioni di cui al ricorso.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte - il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, - Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata il Parte_1
10/01/1972 a CUNEO (CN), e , nato il [...] a Controparte_1
DEMONTE (CN), che hanno contratto matrimonio concordatario in il 20/10/1990, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 13 , parte II,
Serie A, dell'anno 1990;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici dagli stessi concordate, riportate nel ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta, condizioni che qui si hanno per integralmente trascritte;
- Provvede con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
- Spese al definitivo.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 17/07/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Chiara Martello
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi