Ordinanza collegiale 7 aprile 2025
Sentenza 7 luglio 2025
Rigetto
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00454/2026REG.PROV.COLL.
N. 08587/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8587 del 2025, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Matteo Brunori, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via Francesco Crispi, n. 28,
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) n. 646/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026, il Cons. OB RO e viste le conclusioni delle parti come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS-, cittadino -OMISSIS-, ha fatto ingresso in Italia nel 2007, ottenendo un primo permesso per lavoro subordinato, poi rinnovato per lavoro autonomo sino alla fine del 2011, e ancora prorogato per attesa occupazione sino all’aprile 2014. Il 14 giugno 2014 ha inviato a mezzo servizio postale un’ulteriore richiesta di proroga, sempre per attesa occupazione.
2. Tale ultima istanza è stata archiviata telematicamente il 27 novembre 2014 a causa della manifesta carenza di interesse dimostrata dal richiedente nella definizione della pratica. Nello specifico, la Questura di Brescia ha riferito che l’interessato, nonostante fosse stato regolarmente convocato, non si era presentato per i rilievi fotodattiloscopici necessari all’istruttoria.
Inoltre, l’Amministrazione ha precisato di aver inviato al -OMISSIS- una formale comunicazione di avvio del procedimento di rigetto, tramite raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo da lui dichiarato, ma il ricorrente non aveva dato seguito all’invito né trasmesso memorie o documentazione a proprio favore.
3. Il 27 ottobre 2023, il sig. -OMISSIS- ha presentato richiesta di accesso per avere informazioni sull’istanza di rilascio del permesso di soggiorno, evidenziando che il procedimento era pendente da lungo tempo. L’Amministrazione ha risposto il 9 novembre 2023, comunicando che il procedimento si era in realtà già concluso con l’archiviazione della pratica a causa della mancata presentazione dell’interessato per i rilievi fotodattiloscopici.
A seguito di tale risposta, il sig. -OMISSIS- ha chiesto la notifica del provvedimento formale di archiviazione. Tuttavia, il 13 dicembre 2023, la Questura ha comunicato che la documentazione cartacea non era più disponibile presso i propri uffici poiché, in base alla normativa sullo scarto d’archivio, il fascicolo era già andato al macero. Per tale ragione, l’Amministrazione aveva potuto ricostruire i fatti e le motivazioni del rigetto solo attraverso le risultanze delle banche dati telematiche.
4. Il sig. -OMISSIS- ha quindi proposto ricorso presso il TAR Lombardia – sede di Brescia, impugnando il provvedimento di archiviazione. I motivi di ricorso si articolavano principalmente su due punti, ovvero la presunta violazione dell’art. 10- bis della legge n. 241 del 1990 e la asserita sussistenza attuale dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno.
Il ricorrente sosteneva che la Questura non avesse mai comunicato il preavviso di rigetto, impedendogli di partecipare al procedimento e di fornire elementi utili a evitare l’archiviazione, la quale veniva considerata a tutti gli effetti un diniego di rinnovo. In via subordinata, il -OMISSIS- affermava di essere comunque in possesso dei requisiti reddituali previsti dall’art. 13, comma 2, del D.P.R. n. 394 del 1999 per ottenere il rinnovo del titolo per motivi lavorativi.
5. Il TAR, con sentenza n. 646 del 2025, ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la legittimità del diniego di rinnovo espresso sotto forma di archiviazione. Il Tribunale ha ritenuto che, a distanza di oltre nove anni, lo scarto d’archivio del fascicolo cartaceo fosse legittimo e che operasse la presunzione di legalità dell’azione amministrativa, secondo cui la Questura avrebbe regolarmente inviato l’atto all’indirizzo dichiarato, senza che l’interessato lo ricevesse per propria irreperibilità.
Inoltre, il Collegio ha applicato quanto previsto dall’art. 21- octies , comma 2, della legge n. 241 del 1990, osservando che, anche se l’avviso fosse mancato, il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. Dall’istruttoria era emerso, infatti, che il ricorrente era privo di reddito e di attività lavorativa dal settembre 2012 fino al giugno 2022, il che avrebbe, comunque, reso il rigetto dell’istanza del 2014 un atto dovuto e vincolato per l’Amministrazione, data l’assenza dei requisiti minimi di legge.
Infine, il TAR ha sottolineato che, essendo stato legittimamente negato il rinnovo nel 2014, il ricorrente non vanta oggi alcun titolo per permanere in Italia.
6. Avverso la predetta sentenza, il sig. -OMISSIS- ha proposto appello, chiedendo anche la concessione di misure cautelari.
L’appellante lamenta il fatto che, in assenza della prova della avvenuta comunicazione del preavviso di rigetto, il provvedimento di archiviazione avrebbe dovuto essere annullato. Infatti si tratterebbe di un provvedimento discrezionale, potendo l’istante dimostrare di essersi allontanato dall’Italia per gravi ragioni, ai sensi dell’art. 13, comma 4, DPR n. 394 del 1999.
Al riguardo si stigmatizza anche che il TAR non abbia considerato la documentazione che attesterebbe che l’odierno appellante si sia trattenuto in -OMISSIS-, dal 2014 al 2022, per ragioni mediche.
7. Si è costituito il Ministero dell’Interno, depositando documenti.
8. Nella discussione camerale del 15 gennaio 2026, il Presidente ha dato avviso, ex art. 60 c.p.a., della possibilità che il procedimento fosse definito con sentenza in forma semplificata.
9. L’appello è infondato.
Le stesse allegazioni dell’appellante confermano la sua prolungata assenza dal territorio nazionale, il che corrobora la ragione alla base del provvedimento di archiviazione, vale a dire la mancata presentazione a seguito della convocazione per il fotosegnalamento. Si tratta di una circostanza mai smentita dall’appellante e che rende del tutto verosimile anche la ricostruzione prospettata dal TAR, cioè quella per la quale il preavviso di diniego non è stato ricevuto proprio in virtù del fatto che l’appellante non si trovava in Italia quando la comunicazione è stata inviata.
Del resto è assai significativo che il sig. -OMISSIS- abbia chiesto notizie dello stato del procedimento amministrativo solo 9 anni dopo la presentazione dell’istanza. Si tratta di un comportamento che denota una totale assenza di buona fede e rispetto al quale ogni pretesa postuma appare manifestamente pretestuosa.
10. Ad ogni modo il TAR ha messo in evidenza che il rigetto dell’istanza sarebbe comunque stato inevitabile, in assenza dei requisiti minimi di reddito richiesti dalla legge (art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286 del 1998), tanto più che, nella versione dell’art. 21- octies , legge n. 241 del 1990, ratione temporis vigente, non vi era ancora la preclusione attualmente contenuta nell’ultimo periodo del comma 2, ai sensi della quale il mancato invio del preavviso di rigetto può sempre condurre all’annullamento dei provvedimenti discrezionali.
Tale capo della sentenza, di per sé sufficiente al rigetto del ricorso, merita di essere confermato, anche perché sostanzialmente non oggetto di censure da parte dell’appellante, che si limita a richiamare l’art. 13, comma 4, DPR n. 394 del 1999.
Tale ultima disposizione prevede che il permesso di soggiorno non possa essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero abbia interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi, o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno, ma fa salva la possibilità che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi.
Viceversa nessuna eccezione è prevista da detta norma con riferimento ai requisiti reddituali sui quali ha posto l’attenzione il TAR, il che conduce senz’altro al rigetto dell’appello.
11. La particolarità della controversia induce alla compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
FF RE, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Angelo OB Cerroni, Consigliere
OB RO, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OB RO | FF RE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.