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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 25/02/2026, n. 1191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1191 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1191/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SANTESE PIERO, Presidente
LU VI, LA
COZZOLINO GI FR, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2802/2024 depositato il 20/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3032101751 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3032101751 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3032101751 IRAP 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 si è opposto all'avviso di accertamento recante numero TD 3032101751/2023 NOTIFICATOGLI DALL'Agenzia delle Entrate per il tramite del quale si recupero a tassazione somme ritenute proventi conseguenti all'altrettanto ritenuta gestione di gatto della Società_1 SRL
L'agenzia delle Entrate non risulta costituita .
Il ricorso è basato sull'inesistenza della supposta gestione di fatto della società Società_1 s.r.l. da parte del contribuente.
In particolare, il contribuente assume che l'Agenzia non abbia dato prova della titolarità di fatto del contribuente della societa' Società_1 srl
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Invero sono numerosi i contratti di vendita di autovetture in cui si fa menzione di Ricorrente_1 quale prenditore di acconti, o quale soggetto con cui si sono presi accordi finalizzati alla vendita medesima;
Il contribuente risulta avere costituito la società salvo poi avere rinunciato alla carica di amministratore in favore di altro soggetto,
dal processo verbale di constatazione redatto dalla G. di F. risulta che il contribuente ha rapporti per l'acquisto di autovetture con società estere e con un concessionario campano.
I locali ove ha sede la società sono occupati in virtu' di un comodato gratuito e risultano di proprità dei figli del contribuente
A fronte delle circostanze appena sopra indicate il contribuente si è limitato ad una confutazione parziale e , comunque, inconsistente , limitandosi cioè a sostenere che il contribuente è titolare di una società sedente presso il medesimo stabile per cui era stato possibile che qualche acquirente della Società_1
SRL avesse potuto prendere accordi con lui.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'atto impugnato , condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 6000
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SANTESE PIERO, Presidente
LU VI, LA
COZZOLINO GI FR, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2802/2024 depositato il 20/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3032101751 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3032101751 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3032101751 IRAP 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 si è opposto all'avviso di accertamento recante numero TD 3032101751/2023 NOTIFICATOGLI DALL'Agenzia delle Entrate per il tramite del quale si recupero a tassazione somme ritenute proventi conseguenti all'altrettanto ritenuta gestione di gatto della Società_1 SRL
L'agenzia delle Entrate non risulta costituita .
Il ricorso è basato sull'inesistenza della supposta gestione di fatto della società Società_1 s.r.l. da parte del contribuente.
In particolare, il contribuente assume che l'Agenzia non abbia dato prova della titolarità di fatto del contribuente della societa' Società_1 srl
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Invero sono numerosi i contratti di vendita di autovetture in cui si fa menzione di Ricorrente_1 quale prenditore di acconti, o quale soggetto con cui si sono presi accordi finalizzati alla vendita medesima;
Il contribuente risulta avere costituito la società salvo poi avere rinunciato alla carica di amministratore in favore di altro soggetto,
dal processo verbale di constatazione redatto dalla G. di F. risulta che il contribuente ha rapporti per l'acquisto di autovetture con società estere e con un concessionario campano.
I locali ove ha sede la società sono occupati in virtu' di un comodato gratuito e risultano di proprità dei figli del contribuente
A fronte delle circostanze appena sopra indicate il contribuente si è limitato ad una confutazione parziale e , comunque, inconsistente , limitandosi cioè a sostenere che il contribuente è titolare di una società sedente presso il medesimo stabile per cui era stato possibile che qualche acquirente della Società_1
SRL avesse potuto prendere accordi con lui.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'atto impugnato , condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 6000