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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 06/08/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
in composizione monocratica, in persona del dott. Alessandro Di Giacomo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 170 del 2017 R. Gen., promossa
DA
(c.f. ) e (c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentate e difese dall'avv. Gianni Pireddu e dall'avv. Michele Careddu ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Tempio Pausania, viale Valentino 5,
Parte attrice
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Salaris ed elettivamente dom.ta in Tempio Pausania, via Puccetti 11, presso lo studio dell'avv. Antonio Deiana,
Parte convenuta
All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.4.2025 i procuratori delle parti concludevano come da note d'udienza e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
Con atto di citazione ritualmente notificato e nelle rispettive Parte_1 Parte_2 qualità di madre e sorella di e di suocera e cognata di , coniuge di Parte_3 Persona_1
convenivano in giudizio dinanzi a questo Tribunale l Parte_3 [...]
Controparte_1
Esponevano che i loro congiunti, alle ore 17.45 circa del 18.11.2013, mentre percorrevano, a bordo del veicolo Land Rover Freelander targato ZA123MM, insieme a la strada provinciale CP_2
n. 38 bis in direzione di Tempio Pausania, a velocità particolarmente moderata a causa dell'abbondante pioggia, giunti all'altezza della località Monte Pinu, precipitavano in una voragine profonda oltre 18 metri, che si era improvvisamente aperta lungo la sede stradale proprio al momento del loro passaggio.
Il veicolo veniva trascinato a valle dalla frana per decine di metri e tutti gli occupanti, che venivano completamente ricoperti da un cumulo di detriti, fango ed acqua, perdevano la vita.
sottolineava che, ormai da molti anni, si era stabilita a Tempio Pausania, presso Parte_1
l'abitazione della figlia e del genero, che avevano costituito un insostituibile punto di riferimento per tutte le sue esigenze di vita;
riferiva che, a seguito della perdita dei congiunti, aveva dovuto far rientro ad Ozieri, dove aveva trovato ospitalità presso l'abitazione dell'altra figlia, ed aveva Parte_2 subito un radicale mutamento delle proprie abitudini di vita. riferiva inoltre che il forte legame da sempre esistente con la sorella Parte_2 Parte_3 si era ulteriormente rafforzato da quando a quest'ultima era stato diagnosticato un carcinoma all'utero, avendo ella sempre prestato alla sorella un costante aiuto morale e materiale ed avendola assistita in tutte le fasi della malattia, ivi comprese quelle in cui era stata sottoposta alle necessarie e dolorose terapie.
Part Faceva inoltre presente che, essendo l'unica figlia superstite della aveva dovuto prendersi cura della madre, sostituendosi alla sorella . Parte_3
Tale incombenza, seppure svolta con amore e dedizione, aveva comportato la necessità di diradare l'assidua frequentazione dell'Associazione di volontariato San Leonardo Biddanoa in Ozieri, della quale era socia fondatrice, e l'impossibilità di svolgere attività fisica, di frequentare i parenti del coniuge, di concedersi una vacanza o momenti di svago, ed aveva pertanto determinato un notevole stravolgimento delle sue abitudini di vita.
Le attrici riferivano inoltre che l'evento aveva determinato un evidente aggravamento delle loro condizione di salute, come da certificati medici che producevano.
Dichiaravano infine che la responsabilità del sinistro doveva addebitarsi unicamente alla negligenza dell' proprietaria della strada ove l'evento si era verificato, Controparte_1 che aveva omesso di verificare se l'opera fosse stata realizzata a regola d'arte, sebbene la sede stradale, già in data 15.11.1991, avesse subito un crollo strutturale verificatosi a distanza di circa 500 metri dal luogo ove si era verificato il sinistro per cui è causa, e con modalità analoghe a quest'ultimo.
Osservavano che la aveva omesso, inoltre, sia lo svolgimento delle necessarie attività di CP_3 custodia e manutenzione della strada, sia la segnalazione della situazione di pericolo al pubblico,
2 atteso che nessuna transenna o blocco stradale era stato posto in essere per impedire il giorno del sinistro l'uso della strada, nonostante le copiose precipitazioni in atto, cosicchè agivano per far valere la responsabilità della convenuta ex art. 2051 c.c. o, in subordine, ex art. 2043 c.c., e concludevano come in atti.
L'Amministrazione si costituiva in giudizio e declinava ogni responsabilità in Controparte_1 ordine all'accaduto, essendosi l'evento verificato a causa di un'alluvione di eccezionale portata, certamente non prevedibile con l'ordinaria diligenza, e di gravità tale da integrare l'ipotesi del caso fortuito o della forza maggiore.
Contestava inoltre la sussistenza e la quantificazione dei danni lamentati dalle attrici e concludeva come in atti.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, prova per testi e c.t.u., veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate dai procuratori delle parti come da note d'udienza.
La domanda attrice è fondata e deve essere accolta nei limiti di cui in motivazione.
In ordine all'an debeatur, osserva in primo luogo il Tribunale che non vi è contestazione tra le parti circa la dinamica del sinistro per cui è causa, verificatosi con le modalità in precedenza descritte.
Ciò posto in ordine alla ricostruzione del fatto, osserva il Tribunale, in via generale, che, per costante orientamento giurisprudenziale “l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile” (così Cass. n. 21508 del 2011 e, nello stesso senso, Cass. 16542 del 2012, Cass., ord. n. 6651 del 2020 e Cass., ord. n. 6826 del 2021).
Non essendo contestata la qualità della convenuta di custode del bene, ricadente nella sfera della sua vigilanza, era senza dubbio onere della Provincia di Sassari, in conseguenza della presunzione di colpa iuris tantum posta dall'art. 2051 c.c. a suo carico, dar prova della ricorrenza del caso fortuito, e cioè di un fatto estraneo alla propria sfera di custodia, imputabile anche alla condotta del danneggiato, e dotato di impulso causale autonomo e carattere di eccezionalità ed imprevedibilità, ovvero
Ritiene il Tribunale che quanto emerso a seguito dell'istruttoria svolta consenta di escludere con certezza la ricorrenza di tale ipotesi.
Le risultanze dell'espletata c.t.u., le cui conclusioni, sorrette da adeguata motivazione ed esenti da vizi logici, possono essere fatte proprie dal Tribunale, fatte salve le opportune precisazioni che si faranno in seguito, hanno consentito di accertare, in primo luogo, “che l'evento registrato in data 18 Novembre 2020, è stato sicuramente estremo ed ha stabilito dei nuovi record storici per alcune zone puntuali sul territorio Regionale. In particolare, è ragionevole ipotizzare che queste caratteristiche si siano verificate anche sul luogo oggetto di analisi, località Monte Pinu, in quanto i pluviometri di
, il più vicino, e quello di Olbia, hanno registrato un'altezza di pioggia mai misurata da quando Per_2 esistono le registrazioni storiche…” (v. pag. 45 della c.t.u.).
3 Tanto premesso, il consulente ha osservato tuttavia che “…le piogge sicuramente severe verificatesi il 18 Novembre, sono state il fattore scatenante che ha portato alla luce una condizione di grave criticità dell'infrastruttura viaria che era presente già diverso tempo. La corrosione e lo stato di degrado dell'attraversamento idraulico sicuramente risalivano a diverso tempo prima dell'incidente. La loro gravità era sicuramente severa ed erano certamente necessari interventi di controllo e manutenzione del culverts. Sostanzialmente sarebbero dovute essere eseguite le lavorazioni che in tempi recenti hanno riguardato gli attraversamenti lungo la strada provinciale, ovvero la sostituzione dei tubolari metallici con tombini in calcestruzzo armato. Le piogge eccezionali, hanno consentito l'innesco dei movimenti del terreno e probabilmente hanno contribuito ad ampliare la magnitudine dell'evento; tuttavia la causa principale di quanto accaduto è sicuramente identificabile con i problemi riferiti sopra, tutti presenti nell'attraversamento collassato…Pertanto a parere dello scrivente se l'attraversamento idraulico non si fosse trovato in quello stato di degrado è probabile che, anche con le medesime condizioni atmosferiche, l'evento non si sarebbe verificato nella stessa misura…Infine, se lo scrivente C.T.U., deve necessariamente indicare una percentuale dell'incidenza causale nei confronti dell'intero occorso (quesito ricevuto), a titolo soggettivo, si ritiene che alle condizioni atmosferiche non può essere attribuito una percentuale superiore al 25-30%” (v. pagg. 52 e 53 della consulenza).
Ritiene il Tribunale che, fermo restando l'accertato ed evidente stato di corrosione e degrado delle strutture che avrebbero dovuto assicurare lo smaltimento delle acque piovane, rimaste negli anni del tutto prive della necessaria manutenzione, non possa condividersi l'ulteriore valutazione fornita dal consulente “a titolo soggettivo”, e “se lo scrivente C.T.U., deve necessariamente indicare una percentuale dell'incidenza causale nei confronti dell'intero occorso (quesito ricevuto)”, secondo cui
“…alle condizioni atmosferiche non può essere attribuito una percentuale superiore al 25-30%” a titolo di incidenza causale nella determinazione dell'evento.
Tale conclusione, infatti, non solo appare priva di motivazione, ma si pone altresì in insanabile contraddizione con l'ulteriore accertamento svolto dal c.t.u. che, nel rispondere a quanto richiesto con il quesito n. 3, ovvero “se l'evento sia stato determinato dall'insufficienza del sistema di deflusso delle acque meteoriche della strada”, ha risposto che “Risulta evidente come la capacità di allontanamento dell'acqua, da parte della condotta, almeno sulla carta ed in condizioni perfette di funzionamento, fosse notevolmente superiore rispetto alla pioggia effettivamente caduta al suolo anche con tempi di ritorno superiori ai 1000 anni…Pare pertanto plausibile non imputare la causa dell'incidente all'insufficienza dimensionale del sistema di deflusso e ritenere che la condotta fosse adeguatamente dimensionata. Il fatto che i nuovi attraversamenti, realizzati dopo l'accaduto, siano stati realizzati con dimensioni simili in sezione (area), anche se con forme e materiali diversi, dimostra che il dimensionamento del collettore non fosse la causa di quanto accaduto…” (v. pagg. 60 e 61 della consulenza).
Ciò posto, osserva il Tribunale che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., il custode si libera della propria responsabilità fornendo la prova liberatoria del fortuito (si vedano in proposito Cass. 7 maggio 2021, n. 12166, Cass. 5 maggio 2020, n. 8466, Cass. 27 giugno 2016, n. 13222), e compete al medesimo l'onere di provare che, anziché per fatto della cosa, l'evento dannoso è stato cagionato da caso fortuito.
4 In particolare, “Il custode si libera della responsabilità se prova che l'evento dannoso si è verificato in modo non prevedibile né prevenibile, dovendo distinguersi tra situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della cosa e quelle provocate da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della medesima, solamente in quest'ultima ipotesi potendo invero configurarsi il caso fortuito, in particolare allorquando l'evento dannoso si sia verificato prima che il custode abbia potuto rimuovere od ovviare alla straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (Cass., 10/6/2020, n. 11096; Cass., 24/2/2011, n. 4495. V. altresì Cass., 12/4/2013, n. 8935; Cass., 12/3/2013, n. 6101; Cass., 18/10/2011, n. 21508; Cass., 6/6/2008, n. 15402; Cass., 20/2/2006, n. 3651)” (così Cass., ord. n. 9172 del 2023).
Ebbene, sulla base delle considerazioni in precedenza esposte, ritiene il Tribunale che l'evento non possa imputarsi al sia pur eccezionale evento meteorologico occorso in data 18.11.2013, né a carenze di progettazione della strada od alla sua incapacità di assicurare il deflusso ed il corretto smaltimento delle acque piovane, ma debba ascriversi in via esclusiva alle gravissime carenze di manutenzione dell'opera, come chiaramente poste in evidenza dalle conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., peraltro confermate dalle dichiarazioni rese dai testi escussi.
In particolare, i testi e , premesso di essersi recato sul luogo del Testimone_1 Testimone_2 sinistro su incarico della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania, al fine di compiere una valutazione di carattere tecnico sulle cause che avevano determinato il crollo, ha confermato di aver accertato che le condotte in metallo ondulato, poste sul fondo della sede stradale risultavano usurate, corrose e presentavano evidenti squarci nella parte posizionata sul fondo.
Per quanto sin qui osservato, deve ritenersi accertato il nesso di causalità materiale tra la res e l'evento di danno per cui è giudizio e, di conseguenza, la responsabilità del custode, odierna parte convenuta, per il sinistro del 18.11.2013.
Dall'istruttoria svolta non sono emerse circostanze atte a configurare una concorrente condotta colposa delle vittime, quale concausa della verificazione del sinistro, cosicchè la responsabilità dello stesso va interamente ascritta alla Provincia convenuta, senza la cui condotta colposa l'evento dannoso non si sarebbe verificato.
Ciò posto, occorre passare all'esame della domanda sotto il profilo del quantum debeatur.
Si osserva in proposito che la pretesa risarcitoria avanzata dagli attori ha ad oggetto il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla perdita dei rispettivi rapporti parentali.
Si osserva in primo luogo che il pregiudizio risarcibile si ricollega, in tal caso, alla lesione della relazione che legava i familiari al defunto e richiede la prova dell'effettività e consistenza di tale relazione, dovendo il giudice verificare la sussistenza dell'interiore sofferenza morale soggettiva e di quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, ed apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno, in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi, quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi, la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso (v. in proposito, tra le molte, Cass. n. 18284 del 2021 e Cass. n. 28989 del 2019).
Tale danno trova collocazione nella previsione dell'art. 2059 c.c. che, sfuggendo ad una valutazione economica vera e propria, deve essere liquidato in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c.,
5 facendo ricorso ai criteri enucleati nelle tabelle del Tribunale di Milano, ritenute dalla Cassazione del tutto conformi ai dettami ermeneutici enucleati dalla Suprema Corte (v. in proposito, da ultimo, Cass. n. 6026 del 2025).
Nel caso in esame devono pertanto applicarsi, ai fini della liquidazione della voce di danno in esame, le tabelle del Tribunale di Milano aggiornate al 5 giugno 2024, contenenti la rivalutazione monetaria alla data dell'1.1.2024 delle precedenti tabelle, di cui non modificano il contenuto.
Con riferimento al danno da perdita del rapporto parentale la tabella del 2024 prevede, come la precedente, una liquidazione a punti che tiene conto dell'età della vittima primaria, del legame familiare della cosiddetta vittima secondaria, della convivenza tra le due, della sopravvivenza di altri congiunti, della qualità ed intensità della specifica relazione affettiva.
In applicazione delle predette tabelle, la liquidazione del danno subito dall'attrice , n. il Parte_1
26.11.1931, madre di , va effettuata pertanto come segue, considerato che all'epoca Parte_3 del decesso (18.11.2013), quest'ultima, nata il [...], aveva 61 anni;
che all'epoca era convivente con la madre, e che ella ha lasciato la madre ed una sorella.
La tabella integrata a punti 2024 per la liquidazione di tale tipo di danno riconosce 16 punti per la vittima primaria di età compresa tra 61 e 70 anni, 8 punti per la vittima secondaria di età compresa tra 81 e 90 anni, 16 punti per il rapporto di convivenza, e 14 punti per la sopravvivenza di un congiunto, ovvero l'altra figlia odierna attrice prevede, inoltre, un “valore Parte_2 punto” di euro 3.911,00.
Tenuto poi conto della qualità ed intensità del vincolo esistente tra la vittima primaria e quella secondaria, come risultante dall'incontestato rapporto di convivenza tra madre e figlia, dal fatto che Part la insieme alla figlia ed al genero frequentava assiduamente la famiglia Parte_3 Persona_1 dei coniugi e unitamente ai loro figli e nipoti, organizzando Parte_4 Parte_2 pranzi e cene e trascorrendo insieme le feste e le ricorrenze familiari, e che a seguito del sinistro la Part ha dovuto trasferirsi in Ozieri, presso la figlia con radicale mutamento delle Parte_2 pregresse abitudini di vita (v. le dichiarazioni rese dai testi Testimone_3 Testimone_4 Tes_5
, , e ), ritiene congruo il Tribunale
[...] Testimone_6 Testimone_7 Testimone_8 attribuirsi ulteriori 20 punti.
In applicazione dei criteri anzidetti a deve dunque liquidarsi, a titolo di danno da perdita Parte_1 del rapporto parentale relativo alla figlia, sulla base di 74 punti come in precedenza calcolati, la complessiva somma di €. 289.414,00.
La liquidazione del danno subito dall'attrice per la perdita del genero , va Parte_1 Persona_1 effettuata, in applicazione delle citate tabelle, riferite in questo caso al danno da perdita del fratello/nipote, in considerazione della natura del rapporto parentale esistente, come segue, considerato che all'epoca del decesso (18.11.2013), il , nato il [...], aveva 68 anni;
che Per_1 Part all'epoca era convivente con , e che è sopravvissuta l'altra figlia della Parte_1
La tabella integrata a punti 2024 per la liquidazione di tale tipo di danno riconosce 10 punti per la vittima primaria di età compresa tra 61 e 70 anni, 8 punti per la vittima secondaria di età compresa tra 81 e 90 anni, 20 punti per il rapporto di convivenza, e 14 punti per la sopravvivenza di un
6 congiunto, ovvero l'altra figlia odierna attrice prevede, inoltre, un “valore Parte_2 punto” di euro 1.698,00.
Tenuto poi conto della qualità ed intensità del vincolo esistente tra la vittima primaria e quella secondaria, come risultante dall'incontestato rapporto di convivenza tra l'attrice ed il genero, dal fatto Part che la insieme al frequentava assiduamente la famiglia dei coniugi e Per_1 Parte_4
unitamente ai loro figli e nipoti, organizzando pranzi e cene e trascorrendo Parte_2 Part insieme le feste e le ricorrenze familiari, e che a seguito del sinistro la a dovuto trasferirsi in Ozieri, presso la figlia con radicale mutamento delle pregresse abitudini di vita (v. le Parte_2 dichiarazioni rese dai testi , , Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 [...]
e ), ritiene congruo il Tribunale attribuirsi ulteriori 20 punti. Tes_7 Testimone_8
In applicazione dei criteri anzidetti, a deve dunque liquidarsi, a titolo di danno da Parte_1 perdita del rapporto parentale relativo al genero, sulla base di 72 punti come in precedenza calcolati, la complessiva somma di €. 122.256,00.
La liquidazione del danno subito dall'attrice nata il [...], sorella di Parte_2 [...]
, va effettuata come segue, considerato che all'epoca del decesso (18.11.2013), Parte_3 quest'ultima, nata il [...], aveva 61 anni;
che all'epoca non era convivente con la sorella, e che ella ha lasciato la madre ed una sorella.
La tabella integrata a punti 2024 per la liquidazione di tale tipo di danno riconosce 10 punti per la vittima primaria di età compresa tra 61 e 70 anni, 12 punti per la vittima secondaria di età compresa tra 51 e 60 anni, e 14 punti per la sopravvivenza di un congiunto, ovvero la madre;
Parte_1 prevede, inoltre, un “valore punto” di euro 1.698,00.
In considerazione della qualità ed intensità del vincolo, esistente tra la vittima primaria e quella secondaria, come risultante dal fatto che i coniugi e frequentavano Parte_3 Persona_1 assiduamente la famiglia dell'attrice, unitamente ai rispettivi figli e nipoti, organizzando pranzi e cene e trascorrendo insieme le feste e le ricorrenze familiari, e del fatto che, dopo la morte della sorella, l'attrice ha pressoché cessato di svolgere attività fisica, e ridotto ad una volta ogni tre mesi le frequentazioni con i parenti e gli amici del marito, che prima erano settimanali, dovendo occuparsi delle esigenze quotidiane della madre, , ospitandola a casa, preparandole il pranzo e la Parte_1 cena, facendo le pulizie della casa, occupandosi della cura della sua igiene personale, accompagnandola alle visite mediche e sbrigando, nel suo interesse, tutte le pratiche burocratiche ed amministrative (teste , , ritiene Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 congruo il Tribunale attribuirsi ulteriori 20 punti.
In applicazione dei criteri anzidetti a è possibile dunque liquidare, a titolo di Parte_2 danno da perdita del rapporto parentale, sulla base di 56 punti come in precedenza calcolati, la complessiva somma di €. 95.088,00.
La liquidazione del danno subito dall'attrice nata il [...] per la perdita del Parte_2 cognato , va effettuata, in applicazione delle citate tabelle, riferite in questo caso al danno Persona_1 da perdita del fratello/nipote, in considerazione della natura del rapporto parentale esistente, come segue, considerato che all'epoca del decesso (18.11.2013), il , nato il [...], aveva 68 anni;
Per_1 che non vi era rapporto di convivenza con l'attrice, e che è sopravvissuta la madre . Parte_1
7 La tabella integrata a punti 2024 per la liquidazione di tale tipo di danno riconosce 10 punti per la vittima primaria di età compresa tra 61 e 70 anni, 10 punti per la vittima secondaria di età compresa tra 61 e 70 anni, e 14 punti per la sopravvivenza di un congiunto, ovvero la madre odierna attrice
[...]
; prevede, inoltre, un “valore punto” di euro 1.698,00. Parte_1
Tenuto poi conto della qualità ed intensità del vincolo esistente tra la vittima primaria e quella secondaria, come risultante dal fatto che il frequentava assiduamente la famiglia dei coniugi Per_1
e unitamente ai loro figli e nipoti, organizzando pranzi e cene Parte_4 Parte_2
e trascorrendo insieme le feste e le ricorrenze familiari, e del fatto che, dopo la morte del cognato, l'attrice ha pressoché cessato di svolgere attività fisica, e ridotto ad una volta ogni tre mesi le frequentazioni con i parenti e gli amici del marito, che prima erano settimanali, dovendo occuparsi delle esigenze quotidiane della madre, , ospitandola a casa, preparandole il pranzo e la Parte_1 cena, facendo le pulizie della casa, occupandosi della cura della sua igiene personale, accompagnandola alle visite mediche e sbrigando, nel suo interesse, tutte le pratiche burocratiche ed amministrative (teste , , ritiene Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 congruo il Tribunale attribuirsi ulteriori 20 punti.
In applicazione dei criteri anzidetti, a deve dunque liquidarsi, a titolo di danno Parte_2 da perdita del rapporto parentale relativo al genero, sulla base di 54 punti come in precedenza calcolati, la complessiva somma di €. 91.692,00.
Sulle predette somme di denaro liquidate in favore delle attrici sono dovuti, oltre alla rivalutazione monetaria, gli interessi compensativi calcolati secondo i criteri stabiliti da Cass., SS.UU., n. 1712 del 1995 e, quindi, calcolati dalla data del decesso della vittima primaria sulla somma originaria rivalutata anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria. Gli interessi compensativi saranno, quindi, calcolati sulle predette somme di denaro, devalutate alla data del 18.11.2013, data del decesso di e di , produttivo del danno da perdita del rapporto Parte_3 Persona_1 parentale, e rivalutate anno per anno sino alla data di pubblicazione della presente sentenza. Sulle somme così complessivamente determinate spetteranno, inoltre, gli interessi moratori, nella misura pari al tasso legale, dalla data della pubblicazione della presente sentenza e sino al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;
si pongono definitivamente a carico della parte convenuta le spese delle c.t.u., come liquidate separatamente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta;
dichiara l'esclusiva responsabilità della Provincia di Sassari in ordine alla determinazione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, condanna la stessa al pagamento, in favore di , della Parte_1 complessiva somma di €. 411.670,00 e, in favore di della complessiva somma Parte_2 di €. 186.780,00;
8 condanna la Provincia di Sassari al pagamento, in favore delle attrici, della rivalutazione monetaria e degli interessi, da calcolarsi con le modalità di cui in motivazione e fino al saldo;
respinge le ulteriori domande proposte dalle parti;
condanna la Provincia di Sassari alla rifusione delle spese del giudizio in favore della parte attrice, che si liquidano in €. 1.713,00 per spese ed in €. 22.457,00 per compensi, oltre accessori di legge, oltre alle spese di c.t.u., come liquidate separatamente.
Tempio Pausania, 6.8.2025
Il giudice
Alessandro Di Giacomo
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