Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 10/06/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. 235/2024 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRENTO
Sezione seconda civile
La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai
Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente dott.ssa Maria Tulumello - Consigliere dott. Lorenzo Benini - Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa con ricorso depositato in data 11 dicembre 2024 da
(C.F. ) e (P. IVA Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in persona del legale rappresentante, successori a titolo P.IVA_1 universale di , rappresentati e difesi dall'avv. Parte_3
Roberto Zoller del foro di Trento
- reclamante - contro
(C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Stefano Ravelli del Foro di Trento
- reclamato - contro
(C.F. ), curatore della Liquidazione CP_2 C.F._3 giudiziale (C.F. e P.IVA ), Parte_3 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Piantoni del Foro di Milano
- reclamato -
Oggetto: opposizione sentenza di apertura della liquidazione giudiziale
Causa discussa all'udienza del giorno 8 aprile 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI per i Reclamanti:
“nel merito: revocare la Sentenza del Tribunale di Trento - Sezione
Speciale per la Crisi di impresa - n. R.G. 42/2024, che ha disposto l'apertura della Liquidazione Giudiziale n. 29/2024, adottando i conseguenti provvedimenti;
con vittoria di spese di lite e competenze dei due gradi di giudizio, con spese generali ed accessori come per legge, con ogni consequenziale statuizione.” per il Reclamato : Controparte_1
“nel merito: rigettare il reclamo proposto da . Parte_3
Con condanna ai sensi dell'art. 51 co. 15 C.C.I.I. di coloro che hanno conferito la procura al pagamento delle spese dell'intero processo.
In via istruttoria: per l'ipotesi in cui la Corte di Appello di Trento ritenesse di dover approfondire gli infondati assunti esposti dal reclamante in merito ai crediti del Comune di Mezzolombardo e dell'Agenzia delle Entrate si insiste affinché vengano rivolte a tali enti ai sensi dell'art. 213 c.p.c. le richieste di informazioni e gli ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei termini indicati in narrativa.
Sempre nell'ipotesi in cui la Corte di Appello non ritenesse già ampiamente provata la mancata esecuzione del piano attestato, si chiede di sentire a sommarie informazioni il dott. a conferma della Testimone_1 genuinità o meno dell'attestazione a sua firma figurante sul predetto documento (doc.8 avversario) e della veridicità o meno dei suoi contenuti.” per il Reclamato : CP_2
“Voglia l'Ill.ma Corte adita,
- rigettare ogni domanda formulata da parte reclamante con atto di reclamo datato 11 dicembre 2024, per le ragioni di cui in narrativa;
- condannare inoltre parte reclamante al risarcimento del danno, da liquidarsi secondo il proprio prudente apprezzamento ai sensi dell'art. 96, comma 1°, c.p.c., in virtù dell'evidente temerarietà del reclamo, nonché per le medesime ragioni e per la conclamata mala fede che ha ispirato il presente reclamo condannare il dott. già legale rappresentante di Parte_1
, al pagamento in solido degli oneri processuali e dell'ulteriore Pt_3 importo di cui all'art. 51, comma 15, c.c.i.; 3
- Con vittoria di compensi e spese, oltre ad IVA e C.N.P.A. come per legge.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in data 11 dicembre 2024 e Parte_1
in persona del legale rappresentante, quali successori a titolo Parte_2 universale di , estinta il 4 marzo 2024, hanno Parte_3 proposto reclamo ai sensi dell'art. 51 del D.Lg. 14/2019 avverso la sentenza con cui, in data 12 novembre 2024, il Tribunale di Trento ha disposto l'apertura della liquidazione giudiziale della suddetta società.
Si sono costituiti il Curatore ed il creditore istante , Controparte_1 chiedendo il rigetto del reclamo.
2. – Ritengono i reclamanti che il Tribunale avrebbe errato nel non considerare “impresa minore”, dato che essa presenta Parte_3 congiuntamente i tre requisiti ivi previsti dall'art. 2, comma 1, lett. d) Codice della crisi.
L'esistenza dei requisiti di cui ai nn. 1) e 2) è pacifica.
Con riguardo a quello di cui al n. 3) e all'esistenza di un ammontare di debiti non superiore ad Euro 500.000,00, i reclamanti contestano innanzitutto l'affermazione del Tribunale, che ha ritenuto esistente un debito per IMIS nei confronti del Comune di Mezzolombardo di Euro 72.693,00 in relazione alle annualità dal 2006 al 2018, sulla scorta di un'informazione scritta dello stesso Comune datata 24 settembre 2024.
Non si è tenuto conto di un accordo di estinzione del debito intercorso con il Comune, certificato dalle risultanze del piano attestato ex art. 67, terzo comma, lett. d) l.f. (cosa che comporterebbe eventualmente un'esclusiva responsabilità dell'attestatore per il caso di dichiarazioni non vere), e dalla distinta di bonifico per Euro 37.262,00, somma in relazione alla quale è intervenuto l'accordo.
Si tratterebbe comunque di credito controverso, la cui esistenza dovrebbe essere accertata all'esito di un autonomo procedimento giudiziario;
ed il credito sarebbe estinto per prescrizione, non essendo stati addotti elementi che ne provino l'interruzione, dato che l'ultima annualità risale al 2018.
Contestano poi l'esistenza del debito I.V.A. per Euro 407.000,00 oltre accessori ed interessi per Euro 80.474,49 considerato dal Tribunale, mai 4
avendo ricevuto notifica dell'avviso di accertamento esecutivo emesso dall'Agenzia delle entrate. Se poi la notifica fosse avvenuta dopo l'apertura della liquidazione giudiziale, il debito sarebbe insussistente.
Il difetto di notifica avrebbe impedito di dare corso ai possibili rimedi che il contribuente può esperire. Il debito I.V.A. risulterebbe comunque inesistente, tenuto conto delle fatture ricevute che ne hanno determinato la compensazione, e in ogni caso prescritto.
Da ultimo, il credito della non sarebbe certo, essendo stato CP_1 proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo ha accertato.
I reclamanti contestano inoltre l'esistenza dello stato di insolvenza, non esistendo debito alcuno di che sia certo, liquido ed esigibile, Pt_3 sicchè anche sotto tale profilo la sentenza che ha disposto la liquidazione giudiziale dovrebbe essere revocata.
3. – E' stato sollecitato il contraddittorio ai sensi dell'art. 101, secondo comma c.p.c., in punto ammissibilità del reclamo, proposto non dalla società nei cui confronti è stata dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, ma dai due soci, ed essendo l'unica procura al difensore stata rilasciata da quale liquidatore di Controparte_3 Parte_3
All'udienza, i reclamanti hanno dichiarato quanto segue: “Per errore sia nella costituzione di primo grado sia in sede di reclamo nella redazione dell'atto è stato aggiunto alla indicazione della parte Parte_3
l'indicazione dei successori e
[...] Parte_1 Parte_2 mentre in realtà la procura allegata agli atti è solo quella del liquidatore dell' indicata specificamente come liquidatore di Controparte_4 nello stesso mandato speciale. Ritiene di poter considerare Parte_3 corretta la costituzione in giudizio e gli atti difensivi svolti in quanto svolti in forza della originaria procura conferita al difensore dal liquidatore della
in persona del signor ” Parte_3 Parte_1
Osserva questa Corte di non potere ritenere esistente alcun errore materiale sulla persona dei reclamanti: il reclamo è assolutamente inequivoco nell'indicare come reclamanti i due soci di quali Pt_3 5
“successori a titolo universale, ai sensi dell'art. 110 c.p.c., subentrati nella legittimazione processuale nel giudizio in oggetto”.
Nell'atto si fa espresso richiamo all'art. 110 c.p.c., per il quale, quando la parte viene meno per morte o per altra causa, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto;
quando invece ai fini dell'art. 33
C.C.I.I. la società estinta non perde la sua capacità processuale relativamente alla procedura che concerne l'apertura della liquidazione giudiziale, e pertanto il soggetto legittimato a impugnare la sentenza è proprio la società cancellata in persona dell'ultimo suo legale rappresentate
(nel caso in esame, il liquidatore).
Né i soci potrebbero dirsi soggetti interessati ex art. 51, non avendo ricevuto niente dalla liquidazione volontaria della società (e quindi non rispondendo in alcun modo dei debiti sociali) e non avendo quindi alcun interesse all'impugnativa in proprio.
Se ne deve concludere che il reclamo è stato proposto da soggetti privi di legittimazione, e va quindi dichiarato inammissibile.
4. – Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna dei reclamanti a rimborsare ai reclamati le spese del grado, alla cui liquidazione si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella 12 approvata con D.M. 10 marzo
2014, n. 55, da ultimo modificato con D.M. 13 agosto 2022, n. 147, richiamata dall'art. 4, comma 10-sexies, considerato un valore indeterminabile ed una complessità bassa.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo sul reclamo proposto da Parte_4
in persona del legale rappresentante, avverso la sentenza n. 42/2024
[...] del Tribunale di Trento, lo dichiara inammissibile;
condanna i reclamanti, in solido fra loro, a rifondere ai reclamati le spese del grado, che per ciascuno si liquidano in Euro 4.996,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali, C.p.a. ed I.v.a. come per legge;
sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Trento, 8 aprile 2025
Il Consigliere est. La Presidente dott. Lorenzo Benini
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dott.ssa Liliana Guzzo