Ordinanza collegiale 7 maggio 2020
Ordinanza collegiale 21 maggio 2020
Ordinanza cautelare 9 luglio 2020
Sentenza 30 settembre 2020
Ordinanza collegiale 11 febbraio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, ordinanza collegiale 11/02/2021, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/02/2021
N. 00370/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Vista la domanda depositata in data 20/01/2021 da Azienda Ulss 7 Pedemontana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Pierfrancesco Zen, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
per la correzione
della sentenza n. 872 del 2020, pronunciata da questa Sezione sul ricorso Rg n. 370 del 2020;
Vista la sentenza n. 872 del 2020, con cui questa Sezione ha respinto il ricorso n. 370 del 2020, proposto da Alex Office & Business S.r.l.;
Vista l'istanza di correzione di errore materiale;
Visto l'art. 86, co. 2, cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2021, tenutasi ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 e 4, d.l. n. 28 del 2020, il dott. Paolo NA;
rilevato che, con sentenza n. 872/2020, pubblicata il 30.09.2020, l’intestato TAR ha definito il giudizio RG n. 370/20;
che la sentenza reca un errore materiale nel dispositivo, laddove è indicato che <<condanna parte ricorrente a rifondare ad Azienda Ulss 7 Pedemontana le spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 2.000,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge>>;
che, precisamente, non vi è corrispondenza tra l’importo indicato in lettere e quello numerico;
che l’Azienda Ulss 7 Pedemontana, a favore della quale è stata disposta la rifusione delle spese di lite con condanna della società ricorrente, con istanza ex art. 86 c.p.a. ha chiesto la correzione della sentenza in parte qua ;
che, come risulta anche dal più recente orientamento della Corte di Cassazione, le eventuali discrasie relative alla rifusione delle spese di lite sono suscettibili di correzione di errore materiale, come nel caso di specie, qualora non riguardino la sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero all'atto della formazione del provvedimento e si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile (per tutte, Cass. civ., sez. I, 1 dicembre 2020, n. 28323);
che, nella fattispecie, è evidente la fortuita divergenza in questione;
che, peraltro, deve ritenersi la prevalenza della somma indicata in lettere, nel caso di discordanza tra questa e la somma indicata in cifre (C. Stato 17 giugno 2014, n. 3079);
che, in tal senso, quindi, il dispositivo della sentenza deve essere corretto nel senso che l’importo in cifre deve intendersi pari ad euro 2.500,00, anziché euro 2.000,00;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), dispone la correzione della sentenza n. 872/2020, pubblicata il 30.09.2020, nel senso che, nel dispositivo, la frase <<condanna parte ricorrente a rifondere ad Azienda Ulss 7 Pedemontana le spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 2.000,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge>> deve ritenersi sostituita dalla frase <<condanna parte ricorrente a rifondere ad Azienda Ulss 7 Pedemontana le spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge>>.
Ordina alla Segreteria l'effettuazione delle annotazioni di cui all'art. 86, co. 3, cod. proc. amm..
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2021 con l'intervento dei magistrati:
ND Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo NA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo NA | ND Farina |
IL SEGRETARIO