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Sentenza 1 maggio 2025
Sentenza 1 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 01/05/2025, n. 1016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1016 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Verona
SEZIONE FAMIGLIA E INTERDIZIONI-INABILITAZIONI
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente rel.
dott. Silvia Rizzuto Giudice
dott. Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n°4595 /2024 R.G. promossa da
, con l'avv. Parte_1 C.F._1
GIORDANI VITTORIO
ricorrente contro
Controparte_1 C.F._2
convenuto contumace e con l'intervento del p.m. presso la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Verona
oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
Causa rimessa al Collegio per la decisione all'udienza dell'11/2/2025 e decisa alla camera di consiglio collegiale del 08/04/2025
conclusioni:
per la ricorrente: 2
1. pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della l. n. 898 del 1970 lo
scioglimento del matrimonio intercorso tra i sig.ri e Parte_1
e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Controparte_1
Caivano (SA) in data 01.02.1997 Parte II° Serie A al n° 3, ordinando all'Ufficiale
dello Stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
2. confermare l'affidamento condiviso della figlia minore ad Persona_1
entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità
genitoriale, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno
di essi e per l'effetto disporre in senso conforme a questi in ordine alla loro cura,
istruzione ed educazione;
3. con vittoria delle spese di giudizio;
…e perla determinazione del contributo pari ad euro 250 onnicomprensivo”
per il pubblico ministero: ”nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22/07/2024 la ricorrente sig.
[...]
adiva il Tribunale affinché fosse Parte_1
dichiarato lo scioglimento del matrimonio con rito civile contratto il
01/02/1997 con il sig. e fosse confermato Controparte_1
l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori CP_1
con determinazione dei tempi e delle modalità di permanenza presso ciascuno di essi.
A sostegno delle proprie domande allegava che:
- aveva contratto matrimonio con il sig. in Controparte_1
Caivano (SA) l'1/2/1997;
- dall'unione erano nate due figlie: il 5.9.1998 a Persona_2
Caserta CE, maggiorenne, che lavorava ed era autosufficiente economicamente, e il 3.1.2009 a San Persona_1
Bonifacio VR, minorenne;
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- i coniugi si erano separati come da verbale del 13/09/2019
omologato il 17/09/2019, concordando l'affidamento condiviso della figlia minorenne con collocamento presso la madre, incontri con il padre previo avviso alla madre,
l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento della figlia nella misura di € 200 mensili, oltre al 50% Per_1
delle spese straordinarie;
- il marito si era trasferito a vivere a Mazzano (BS) e aveva corrisposto il contributo solo per tre mensilità;
- la convivenza non era più ripresa ed era stato inviato un invito alla negoziazione assistita.
Con decreto in data 30/7/204 la Presidente del. fissava udienza per la comparizione personale dei coniugi, assegnando termine per la notifica al convenuto e per la costituzione di quest'ultimo.
Il resistente, benché regolarmente notificato, non si costituiva, ma compariva personalmente.
All'udienza dell'11/2/2025 veniva sentiti entrambi i coniugi che confermavano la volontà di divorziare;
nonostante l'assenza di domande in ordine agli obblighi di contribuzione al mantenimento della figlia minore, il resistente si dichiarava disponibile a contribuire nella misura di € 250
mensili, comprensivi di spese straordinarie.
Parte ricorrente precisava le conclusioni come da ricorso, ma chiedendo altresì che fosse stabilito un contributo pari all'importo indicato dal resistente e discuteva oralmente.
Dichiarata la contumacia del resistente, la causa era rimessa al
Collegio per la decisione.
La domanda di divorzio merita accoglimento.
Non c'è dubbio che nel caso in esame sussistono tutti i presupposti di cui all'art. 3 n° 2) lett. B) l. 898/1970 e successive modificazioni, poiché tra
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i coniugi è intervenuta separazione consensuale omologata e, per quanto allegato negli scritti difensivi, risultante di certificati di stato di famiglia e dichiarato dalla ricorrente all'udienza presidenziale, la medesima si è
protratta ininterrottamente a decorrere dalla comparizione personale davanti al Presidente del Tribunale (udienza tenutasi il 13.9.2019).
Entrambi i coniugi, comparsi personalmente, hanno confermato la volontà di divorziare.
Questo dimostra, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Alla luce di quanto dichiarato da entrambi, vanno integralmente accolte le domande della ricorrente, in quanto coerenti con la situazione personale ed economica quale risultante dai documenti prodotti e con le condizioni già concordate in sede di separazione, vagliate dal Tribunale in sede di omologa.
Visti la natura e l'esito della contesa e nella contumacia del convenuto, nulla va statuito sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Verona, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i coniugi e Parte_1 Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del comune di CAIVANO di annotare la sentenza nei registri (atto n°3, Parte I, anno 1997 del registro degli atti di matrimonio);
3) affida la figlia minore in via condivisa ad Persona_1
entrambi i genitori, con residenza prevalente presso la madre e con tempi e modalità di incontro con il padre da concordare tra i genitori;
4) dispone che il sig. contribuisca al mantenimento Controparte_1
della figlia corrispondendo mensilmente alla sig. AR Per_1
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l'importo di € 250, già comprensivo di Parte_1
spese straordinarie forfetizzate;
5) nulla sulle spese.
Verona, 08/04/2025
La Presidente est. dott. Antonella Guerra
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