Versione
31 dicembre 1991
31 dicembre 1991
Art. 11. (Contribuzione INAIL). 1. Dal 1 gennaio 1993, le rendite corrisposte dall'Istituto nazionale per l'assicurazione conto gli infortuni sul lavoro (INAIL) per i mutilati e invalidi del lavoro sono rivalutate con cadenza annuale, e con i medesimi decreti di rivalutazione delle prestazioni economiche sono stabiliti contributi addizionali a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi nelle misure necessarie a coprire gli oneri derivanti dalle maggiori spese rispetto alla vigente normativa.
2. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1992, il terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420 , e' sostiuito dal seguente:
"Le aliquote di cui al secondo comma si applicano integralmente sulla retribuzione giornaliera non eccedente il limite massimo di lire 1.000.000, mentre sulla eventuale eccedenza si applica un contributo di solidarieta' nella misura del 5 per cento, di cui il 2,50 per cento a carico del datore di lavoro".
3. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1, l'importo della retribuzione giornaliera oltre il quale le imprese possono esercitare rivalsa per meta' dei contributi dovuti, ai sensi del secondo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420 , e' elevato da lire 25.000 a lire 80.000.
2. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1992, il terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420 , e' sostiuito dal seguente:
"Le aliquote di cui al secondo comma si applicano integralmente sulla retribuzione giornaliera non eccedente il limite massimo di lire 1.000.000, mentre sulla eventuale eccedenza si applica un contributo di solidarieta' nella misura del 5 per cento, di cui il 2,50 per cento a carico del datore di lavoro".
3. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1, l'importo della retribuzione giornaliera oltre il quale le imprese possono esercitare rivalsa per meta' dei contributi dovuti, ai sensi del secondo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420 , e' elevato da lire 25.000 a lire 80.000.
Giurisprudenza • 110
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/04/2003, n. 5100Provvedimento: […] aveva chiesto la condanna dell'Istituto a rivalutare annualmente la prestazione in godimento in base agli indici ISTAT, in applicazione dell'art. 11 della legge 30 dicembre 1991 n.412. […] È infine intervenuto l'art. 11 della legge 412 del 1991 che si limita a stabilire che dal 1 gennaio 1993 le rendite corrisposte dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per mutilati e invalidi del lavoro sono rivalutate con cadenza annuale. […] sicché il diretto riferimento ad essa, contenuto nell'art.11 della legge n.412 del 1991, none significativo della volontà del legislatore di innovare i metodi attraverso i quali si perviene a tale rivalutazione. […]Leggi di più...
- determinazione dell'ammontare della rendita e sua rivalutazione·
- determinazione della retribuzione media giornaliera·
- successione di leggi nel tempo·
- revisione dopo un lasso di tempo·
- variazione del costo della vita superiore ad una soglia determinata per legge·
- criteri uniformi·
- condizione·
- assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali·
- previdenza (assicurazioni sociali)·
- indennità e rendita