TRIB
Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 28/01/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. n. 515/2021
Oggi in data 28.1.25 alle ore 10 davanti al G.O.P. Dott.ssa Politi
Margherita-delegata (G.I Luca Pruneti), sono comparsi:
L'avv. Silvia Messina per Controparte_1
L'avv. Nico Di Florio per (già CP_2 Controparte_3
L'avv. Pasqualino Mastrilli per Controparte_4
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Pisa pronuncia la seguente sentenza,
a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies cpc, nella causa civile iscritta al n.515/2021 R.G.
PROMOSSA DA:
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. Silvia Messina.
Attore
(già ) (C.F. ), in CP_5 Controparte_3 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'
Avv. Nico Di Florio. Convenuta
Co
(C.F. ), in persona del suo procuratore Controparte_4 P.IVA_3 pro-tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Pasqualino Mastrilli
Terza Chiamata
Oggetto: Somministrazione
Conclusioni delle parti:
Per l' attore : l'avv. Messina conclude come da note conclusive depositate il 25.9.24
Per la convenuta: l'avv. Di Florio conclude come da comparsa conclusionale depositata in data 24.9.24
Per la terza chiamata: l'avv. Mastrilli conclude come da comparsa conclusionale depositata il 24.9.24
Per la pratica forense la dott.ssa Martina Mastrilli
TRIBUNALE DI PISA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SVOLGIMENTO PROCESSO/MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, il Parte_1 conveniva in giudizio la per far accertare e Controparte_6 dichiarare l'insussistenza del credito della stessa verso CP_7 quale saldo sulla maxi bolletta n.1055092 del 18.2.2019
[...] dichiarato dovuto in euro 13.905,90.
L'azione proposta era qualificata come domanda di accertamento negativo del credito, sussistendone tutti i presupposti: “l' azione è esercitata contro
l'altrui vanto, ossia la pretesa manifestata da nei confronti CP_3 dell'attore, il suo atteggiarsi a creditore per il pagamento delle somme indicate a titolo di consumi, spese ed accessori di fornitura di gas metano per un periodo = 1° già oggetto di precedente fatturazione e 2° anteriore ai 2 anni precedenti alla emissione della bolletta del 18.2.2019 (1.1.2014-
17.2.2017)”. L'attore spiegava come, secondo quanto comunicato da CP_3 il “ricalcolo” era stato effettuato appunto in conseguenza
[...] dell'accertamento del mancato e/o non corretto funzionamento del
[... misuratore n. CPL0030933800041 svolto sul posto dall'incaricato di concluso con l'asportazione dello stesso;
il misuratore non CP_4 avrebbe registrato tutti i consumi di gas per un periodo complessivo di 5 anni (dal Gennaio 2014 al Gennaio 2019).
Concludeva:
“Voglia l'Ill.mo Giudice rigettata ogni contraria eccezione, deduzione ed istanza, Voglia In tesi accertare, e dichiarare l'insussistenza del credito vantato dalla società a titolo di saldo della bolletta Controparte_8
n. 1055092 del 18.2.2019 nella misura indicata di 13.905,90 € o in quella maggiore che dovesse risultare all'esito dell'esperenda istruttoria, riferibili al periodo intercorrente tra il 13.01.2014 ed il 17.02.2017, in quanto prescritti in virtù della disposizione di cui all'art. 1 L. 205 del
27.12.2017e condannare quindi la ad emettere corrispondente CP_8 nota di credito del corrispondente importo;
In ipotesi, Voglia dichiarare comunque non dovuta la somma residua di €
13.905,90 o quella maggiore che dovesse risultare in quanto non dimostrati i presupposti di fatto ed i criteri del ricalcolo e comunque riscontrando l'avvenuto pagamento da parte della Ricorrente per le medesime causali e conseguentemente condannare la ad emettere CP_8 nota di credito del corrispondente importo,
Riscontrata quindi la responsabilità contrattuale da parte della società
, Voglia ordinare a quest'ultima il rimborso della Controparte_8 somma di 896,71 € addebitati alla Ricorrente a titolo di interessi di mora su somme non dovute e verificato il danno patrimoniale consistente nelle spese di assistenza stragiudiziale, Voglia condannare al risarcimento del danno medesimo tramite rimborso delle spese ed assistenza legale nella misura di 1.375,10 €.
In ogni caso con vittoria delle spese e compensi di lite.
Precisando altresì in via istruttoria, ove si insiste in tutte le proprie richieste ed eccezioni, come integrate e modificate a seguito del mutamento del rito.
Con perfetta osservanza.”
Si costituiva parte convenuta chiedendo l' autorizzazione CP_5
(concessa) alla chiamata in garanzia del terzo (quale unico Controparte_4 responsabile della manutenzione dei contatori e, conseguentemente, dei danni eventualmente arrecati alla parte attrice).
Parte convenuta eccepiva che nessuna responsabilità contrattuale può essere imputata alla la quale ha fatturato i consumi Controparte_3 sulla base dei dati trasmessi dalla società distributrice, come si evince dalle letture elaborate dal distributore di zona, , a seguito della Controparte_4 ricostruzione dei consumi effettuata in relazione al periodo dal Gennaio
2014 a Dicembre 2019 e dalle relative fatture d'acquisto regolarmente saldate dalla in favore della società distributrice . Controparte_3
La (esercente la vendita di gas naturale) è del tutto Controparte_3 estranea alla rilevazione dei consumi ed alla gestione dei contatori : ai sensi della normativa vigente i consumi di gas naturale vengono fatturati dall'impresa venditrice sulla base dei dati messi a disposizione dalla impresa di distribuzione.
I rilievi volumetrici forniti dal distributore a seguito delle rilevazioni effettuate: è l'unico elemento ex lege posto a fondamento della fatturazione dei consumi.
Sull' eccezione di intervenuta prescrizione del credito ne contestava l'infondatezza in quanto “…le disposizioni introdotte dalla L.205/17 e, segnatamente, dall'art.1 c.10, stabiliscono che il termine decorre dalla data di emissione della fattura e pertanto nessuna prescrizione poteva essere utilmente invocata. Inoltre il termine da applicare al periodo in questione dal 2014 al 2019 è quello precedente alla riforma, e quindi, di estensione quinquennale. E' inoppugnabile, infatti, che in base all'art.2 c.10 l.205/17, il nuovo regime trovi applicazione alle fatture la cui scadenza è successiva al 1.1.19. Si evidenzia inoltre l'art.3 dell'allegato A alla deliberazione
ARERA 12/12/13-572/2013/R/GAS che circoscrive il limite temporale della ricostruzione dei consumi a 5 anni…….”.
Concludeva:
“In via principale e nel merito: 1) rigettare la domanda attrice svolta nei confronti della convenuta poiché destituita di ogni fondamento per quanto già esposto e, per l'effetto, condannare l'attrice al pagamento - al netto dell'acconto versato – della somma pari a complessivi € 13.905,90; In via subordinata 2) nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attrice, accertare e dichiarare la responsabilità del terzo,
in quanto unico soggetto ex lege preposto alla Controparte_4 rilevazione dei consumi e, per l'effetto, per le ragioni esposte, condannare quest'ultimo al risarcimento del danno subito dalla Controparte_5 commisurato all'importo che sarà riconosciuto non dovuto dalla parte attrice o, comunque, in via ulteriormente gradata, al rimborso degli importi corrisposti dalla a titolo di pagamento delle fatture CP_5 per l'acquisto del gas relativo alla fornitura per cui è causa, o a quella diversa somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa;
In ogni caso con vittoria di spese e compenso all'avvocato patrocinante determinato ai sensi del D.M. n. 55/2014, oltre al rimborso spese forfetarie, c.p.a. ed i.v.a. come per legge e successive spese occorrende.
L'Avv. Di Florio chiede che la causa venga trattenuta a decisione previa concessione dei termini ex art.190 cpc.”
Si costituiva la terza chiamata la quale affermava come in data 20.12.13 veniva installato il nuovo contatore che, tuttavia, dopo poco tempo, e precisamente in data 31.1.14 subiva un guasto per cui il misuratore dei consumi si bloccava (cessando di registrare i consumi) pur continuando lo stesso ad erogare regolarmente il gas metano. Tale anomalia, purtroppo, non veniva tempestivamente rilevata dalla scrivente società, che continuava ad inviare alla società di vendita delle misurazioni dei consumi semplicemente stimate ma che, erroneamente, venivano definite come effettive e rilevate. Questo è stato l'unico errore, del tutto in buona fede, commesso dalla società di distribuzione errore questo, però, che tuttavia non ha inciso in alcun modo sulla correttezza della ricostruzione successivamente eseguita e/o sulla debenza delle somme conseguentemente fatturate dalla società di vendita. Nel Dicembre 2018 il contatore difettoso veniva sostituito con uno nuovo alla presenza del sig.
(ex Presidente della società) che sottoscriveva il verbale di Persona_1 sostituzione. Il contatore sostituito era quindi impattato da un guasto che aveva bloccato la misurazione dei consumi, la società terza chiamata procedeva alla ricostruzione dei consumi secondo la metodologia B della
Delibera ARERA 572/13. La convenuta eccepiva come nel caso di specie, oggetto del contendere è la legittimità di una fattura emessa da CP_3 nell'ambito del suo rapporto contrattuale con l'utente di cui
[...] CP_4 non fa parte in alcun modo: da ciò ne deriva il difetto di
[...] legittimazione passiva della terza chiamata.
Eccepiva inoltre che la previsione normativa della prescrizione biennale in luogo di quella quinquennale è stata introdotta solo con la legge di bilancio
2018 entrata in vigore dal 1.1.19 e quindi non applicabile retroattivamente ai consumi maturati antecedentemente a tale data.
Concludeva:
“1. Preliminarmente, Voglia l'Ill.mo sig. Giudice del Tribunale adito estromettere dal giudizio la società terza chiamata, atteso il suo palese difetto di legittimazione passiva;
2. Sempre preliminarmente, si opus sit, Voglia ammettere i capitoli di prova articolati da nella propria memoria ex art. 183/6, Controparte_4
n. 2, C.P.C. del 20/06/2022 depositata in atti, con i testi ivi indicati;
3. Nel merito, in subordine, sia in caso di ammissione della predetta prova testimoniale che in ipotesi di rigetto della richiesta sub 2, Voglia comunque rigettare ogni richiesta di manleva, ovvero anche risarcitoria, avanzata nei confronti di in quanto infondata in fatto e Controparte_4 diritto;
4. Con condanna della parte processuale che sarà ritenuta responsabile della chiamata in causa di al rimborso delle spese e Controparte_4 competenze del presente grado di giudizio in favore della terza chiamata.
Dichiara sin da ora di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande che dovessero essere avanzate dalle controparti.
Chiede, infine, che la causa venga trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 C.P.C. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.”
Dopo l'espletata istruttoria (CTU) la causa ritenuta matura per la decisione veniva rinviata per discussione orale.
**************************************************
La domanda dell'attore risultano parzialmente fondata e meritevole di accoglimento parziale nei termini che seguono.
L'attore contesta relativamente alla maxi bolletta n.1055092 di euro
29.864,00 del 18.2.2019 (con scadenza al 20.3.2019) sia i consumi dedotti
(ricalcolo dei consumi dal 1.1.14 al 31.12.18) sia i generici e non giustificati conteggi effettuati da sugli importi oggetto di CP_3 prescrizione.
Ciò premesso, in materia di prestazioni contrattuali a carattere corrispettivo, il creditore che agisca in giudizio al fine di ottenere l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno derivante dal mancato adempimento del contratto, deve dimostrare la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto e la sua esigibilità, gravando sul debitore l'onere di provare il proprio corretto adempimento ovvero la sopravvenienza di fatti estintivi o impeditivi che ha causato l'inadempimento (Sez. Unite
n.13533/2001).
Con riferimento più specifico ai contratti di somministrazione relativi a utenza domestica (acqua, gas, luce) incombe al somministrante di fornire la prova sia dell'effettiva erogazione del servizio dedotto in contratto, sia del perfetto funzionamento del contatore, operando, con riferimento ai consumi ivi rilevati, una presunzione di veridicità, superabile soltanto da specifica prova contraria da parte del soggetto utente.
La Corte Suprema ha in più occasioni affermato il principio secondo il quale nell'ipotesi in cui il fruitore lamenti l'addebito di un consumo anomalo ed eccedente le sue ordinarie esigenze, ovvero un'incongruenza dei consumi, solo una volta fornita dal somministratore la prova del regolare funzionamento degli impianti, è onere dell'utente provare di avere adottato ogni possibile cautela, ovvero di avere diligentemente vigilato affinchè intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore, e quindi l'attendibilità delle letture dei contatori rilevati (Cass. Civ. 13193/2011; Cass. Civ. 19154/2018).
Nel caso di specie, seppur abbia adempiuto l'onere probatorio CP_3 circa l'esistenza di un valido rapporto obbligatorio su cui si fonda il credito oggetto della domanda, non ha dato altresì la prova dell'effettività dei consumi rispetto ai dati forniti dal contatore, né la prova del corretto funzionamento del contatori inerente l'utenza oggetto di causa, né ha fornito documentazione ulteriore oltre alle semplici fatture (per esempio indicazione precisa dei consumi storici del cliente, o presunzioni di consumi in base alla potenza indicata in contratto o alla modalità d'uso dell'energia). Sulla base della sentenza della Corte di Cassazione
n.10313/2004 è “sempre al gestore e fornitore …..che pretende il pagamento delle somme contestate dimostrare la corrispondenza della fornitura erogata, riportata in bolletta, a quella fornita dal contatore centrale”. Nel caso in questione, la tesi di reca natura CP_3 autoreferenziale in quanto fondata su documenti di natura meramente domestica (fattura commerciale). Alla contestazione sull'incongruenza della fattura con la lettura del contatore la stessa società “non è stata in grado di controbattere, se non invocando la responsabilità del distributore unico soggetto tenuto al controllo e alla rilevazione dei consumi di gas naturale.” Si cita, in merito, il precedente di Cass. 12.1.2016 n.299 che conferma l'insegnamento (oramai granitico) secondo cui “la fattura commerciale avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione del contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito”, con le conseguenze che laddove
“il rapporto è contestato tra le parti, la fattura stessa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio” (in questo senso vedasi anche Cass. 18.2.1995
n.1798; Cass.
3.7.1998 n.6502; Cass13.6.2006; Cass.
5.8.2011 n.17050;
Cass. 13.1.2014 n.462).
Il fornitore non ha offerto di dimostrare, il corretto funzionamento del contatore e, l'effettività dei consumi.
Per costante giurisprudenza è la società erogatrice del servizio che deve fornire la prova che il contatore è perfettamente funzionante.
La rilevazione dei consumi mediante contatore, infatti, è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, per cui , in caso di contestazione chi usufruisce del gas non deve dimostrare il malfunzionamento ma, al contrario, sarà il somministrante a dover provare quali sono le condizioni del contatore e che esso funziona e la rispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta. Questo orientamento è stato confermato anche nella recente sentenza della Corte di cassazione n.39265/2021. Non rileva che il contatore sia di proprietà altrui perché anche in questo caso chi somministra può dare la prova del buon funzionamento del contatore richiedendola al proprio “fornitore”.
A declinazione del caso concreto, è quindi pacifico in diritto:
-che avrebbe dovuto offrire la prova del proprio asserito CP_5 diritto di credito (dovendo ottemperare all'art. 2696 c.c. e non potendo costituire, per prassi costante, la fattura stessa valido elemento di prova della prestazione eseguita);
-che, una volta adempiuto all'onere della prova da parte di CP_5
(poiché “actore non probante, reus absolvitur”) , e solo allora, il
Consumatore avrebbe dovuto domandare di provare la propria
ECCEZIONE (di avere versato quanto dovuto);
-che, in effetti, è emerso dal punto di vista documentale che l'attore ha contestato la pretesa di in modo puntuale e specifico, CP_5 introducendo, in via di azione (estintiva), i fatti e gli argomenti (la prova documentale dei pagamenti, dell'eccessività delle somme richieste) ontologicamente e logicamente incompatibili con quelli introdotti, in via di eccezione, dalle controparti.
La volontà di non riconoscere i consumi registrati nella fattura de quibus viene oltretutto corroborata dalla circostanza, ammessa dalle stesse controparti, che l'attore aveva mandato reclami e agito in conciliazione più volte contestando proprio l'eccessività dei predetti importi di consumi rispetto all' uso effettivo e al fine di far valere la prescrizione ultrabiennale stabilita dall'art.1 L.20517 sia nei confronti del venditore che del distributore (già in fase stragiudiziale).
Nei contratti di somministrazione di gas naturale, a fronte della contestazione della congruità dei consumi esposti nelle bollette e della conformità dei consumi effettivi, spetta alla società che fornisce il bene all'utente la prova del quantum della merce fornita e del quantum del corrispettivo secondo i criteri di riparto stabiliti dagli artt. 1218 e 2697 c.c.
e del principio della vicinanza della prova. Essendo onerato, poi, il somministrante e non il distributore del gas, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da mera presunzione semplice di veridicità: in caso di contestazione da parte dell'utente, il somministrante deve provare la quantità di consumo registrato, il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza fra quanto riportato in bolletta e quanto emergente dal contatore (Corte Appello Roma n.569/2018).
Sarà il rivenditore a dover fornire la prova della correttezza dei criteri di determinazione degli importi richiesti, comprensivi delle modalità di calcolo dei consumi, a prescindere dall'identità del soggetto che ha provveduto a tale calcolo.
Il fornitore (che emette la bolletta) deve far effettuare periodicamente al distributore, il rilevamento effettivo del consumo per verificare gli eventuali conguagli per consumi superiori a quelli preventivati o di eventuali crediti dell'utente, per aver pagato consumi superiori a quelli effettivi.
Quindi, nel caso in esame la prova in oggetto non è stata neppure dedotta, ma risulta semmai il contrario, pacifico essendo se non altro che il contatore non segnalava i consumi e che esso, nella vicenda in discorso, ha dovuto essere sostituito.
E' stato in realtà il distributore (chiamato in causa) a provvedere in merito esibendo in giudizio la stima dettagliata della ricostruzione e della metodologia di stima utilizzata, prima della sostituzione del contatore e successivamente alla sostituzione.
La CTU richiesta ed espletata ha, comunque, accertato in modo corretto (
e non censurabile) che:
-i conteggi relativi al periodo di fatturazione “non prescritto” sono stati oggetto di calcoli esatti vantaggiosi per il consumatore “…In conclusione i consumi di gas richiesti alla società attrice nel periodo 2014/2018
(consumi stimati per il guasto di funzionamento del contatore) risultano inferiori di molto rispetto a quelli contabilizzati dalla società distributrice
(sulla base della delibera ARERA n.572/13/R/Gas ) a Controparte_4 beneficio economico della società attrice……”.
-“…L'importo già pagato (quota di consumo riferibile agli ultimi due anni
2017/2018) di euro 15.958,10 può ritenersi congruo ……anche se risulta di poco superiore rispetto a quello stimato dallo scrivente …la differenza deriva probabilmente dalla variabile legata all'oscillazione dei prezzi annui di acquisto gas……”.
-“……L'importo a saldo relativo alle tre annualità 2014-15-16 di cui la società chiede l'annullamento per prescrizione dei termini oltre i due anni
(2017-18) è ricalcolato in euro 9.629,90 detratti i pagamenti già effettuati delle fatture 2014 (periodo Gennaio-aprile 2014) per complessive euro
4472,00…”.
Tali risultati peritali, non sufficientemente contestati e/o contraddetti, vengono fatti propri dal Giudice che si riporta agli stessi per la propria decisione. Le conclusioni del CTU devono condividersi in quanto frutto di accertamento congruo ed esaustivo adeguatamente motivato.
Ne consegue che per i principi richiamati dal CTU, debba ritenersi che mancando qualsiasi puntuale contestazione relative alla legittimità delle tariffe applicate, il motivo di opposizione relativo alla illegittimità della pretesa creditoria con riguardo alle tariffe applicate ed ai consumi effettivi debba essere rigettata.
Quanto alla eccezione di prescrizione la stessa risulta fondata.
In relazione alla decorrenza del termine di prescrizione biennale si registrano due differenti opzioni interpretative. Secondo una prima interpretazione, la prescrizione breve biennale è applicabile unicamente ai consumi generati e fatturati dopo la data del 1.1.2019 (per il settore del gas) considerando fatturabili dopo tale data anche consumi relativi ai 5 anni precedenti. (vedi sent.n.756/23 del tribunale di C.V e sent. n.1116/22 del tribunale di Benevento). Secondo altra interpretazione , nei contratti di fornitura del servizio pubblico il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni e tale termine prescrizionale decorre dalla data di scadenza del pagamento delle fatture prescindendo dalla data di erogazione od effettuazione dei consumi. In particolare , secondo il Tribunale di Reggio Calabria (Sent. n.818/22) , il dies a quo del termine prescrizionale coincide con la scadenza dei termini di pagamento indicati nelle fatture di cui si tratta, atteso che solo da tale momento i crediti divengono esigibili
(Cass.n.23789/08) e sono del tutto irrilevanti i tempi in cui sono avvenute le forniture perché la pretesa creditoria, nascente da conguagli sulle letture precedenti, è divenuta liquida solo nel momento in cui i predetti conguagli sono stati operati. Secondo questa interpretazione, più favorevole agli utenti, le disposizioni primarie (Legge di bilancio 2018- Legge n.205/2017 art.1 commi da 4 a 11) devono essere integrate con quelle regolatorie ed in particolare con il disposto dell'art.2, comma 2.3 dell'allegato B alla delibera Arera 547/19 secondo cui “La prescrizione biennale di cui alla legge di bilancio 2018 decorre dal termine entro il quale il gestore è obbligato ad emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolamentazione vigente (ossia una volta trascorsi 45 giorni solari dall'ultimo giorno del periodo di riferimento della fattura -Tar Lombardia
1442/2021). In questa seconda prospettiva i venditori sarebbero obbligati a emettere la fattura entro questi termini e quindi il termine di emissione della fattura ed il suo contenuto in relazione agli anni cui i consumi sono riferibili andrebbero ad incidere direttamente sulla prescrizione “dei consumi” non potendosi addebitare quelli risalenti a più di due anni .
Occorre rilevare che, la tesi più favorevole all'utente che àncora il decorso del termine biennale di prescrizione alla data di scadenza della fattura e non all'effettivo momento del consumo, sembra aver trovato un primo riconoscimento anche da parte della Suprema Corte (Cass. provvedimento n.r.g. 9126/2023). Per la Corte di Cassazione il termine di prescrizione del credito vantato per la somministrazione di gas è biennale per tutte le fatture che recano come scadenza una data successiva al 1.1.2019 anche se in relazione a consumi effettuati in epoca precedente.
Alla luce di quanto premesso, dunque, va rilevato che la norma che ha ridotto il termine di prescrizione nell'ambito delle forniture di servizi energetici, elettrici ed idrici è entrata in vigore dal 1.1.2018. Da tale data, pertanto i gestori del servizio hanno acquisito conoscenza del nuovo termine di prescrizione, applicato ai consumi del gas, e avrebbero dovuto adottare comportamenti volti a recuperare i crediti pregressi pendenti, al fine poi di applicare correttamente detto termine dal 1.1.2019.
Con la disposizione normativa che ha introdotto il termine di prescrizione biennale, in definitiva, non volendo modificare le regole e i principi dell'ordinamento in tema di prescrizione e di pagamento del debito, il legislatore ha voluto richiamare i gestori ad un corretto e tempestivo comportamento nella fatturazione dei pagamenti richiesti ai consumatori.
Ne consegue che le bollette, mediante le quali si richiede il pagamento di ogni singola prestazione (nel caso di specie fornitura di gas) debbono essere notificate all'utente nel rispetto della periodicità stabilità dalla regolamentazione vigente e, comunque, in base ai principi civilistici e giurisprudenziali, entro il termine di prescrizione dell'espletamento della prestazione del servizio, cui i crediti specificatamente si riferiscono. Al fin di evitare al cliente la corresponsione di importi relativi a periodi di consumo pluriennale. E' noto infatti come la fornitura del servizio del gas sia riconducibile alla disciplina della somministrazione ai sensi dell'articolo 1569 e ss. c.c.
Pertanto essendo del tutto irrilevanti i tempi in cui sono avvenute le forniture, la pretesa creditoria, nascente da conguagli sulle letture precedenti, diviene liquida solo nel momento in cui lo stesso fornitore deve emettere il documento di fatturazione. In tal senso non rileva più il momento del consumo ma quello della fatturazione. A tale termine di decorrenza va, dunque agganciato il c.d. exordium praescriptionis e da tale momento va calcolata la prescrizione biennale per le fatture (di conguaglio/ricalcolo) il cui termine di scadenza sia successivo al 1.1.2019
e afferiscano , altresì, consumi risalenti di oltre due anni.
In conclusione in caso di ritardi nella fatturazione per negligenza del fornitore o distributore, il cliente è obbligato a pagare solo gli ultimi 2 anni fatturati.
Ciò chiarito il ricorrente, in particolare , ha eccepito la prescrizione parziale del credito indicato nella fattura emessa in data successiva al
1.1.2019 relativamente alle tre annualità 2014-2015-2016. Alla luce delle osservazioni di cui sopra, considerato che le resistenti non hanno prodotto alcun atto interruttivo della prescrizione antecedenti la data di notifica della maxifattura, il credito per i consumi di gas relativi ai periodi ivi indicati deve ritenersi prescritto.
Relativamente alla chiamata del terzo e alla domanda risarcitoria avanzata nei suoi confronti di rileva: la domanda del convenuto nei confronti del terzo non può trovare accoglimento poiché manca qualunque tipo di connessione giuridica o fattuale tra la domanda principale e quella accessoria nonché difetta l'esistenza del titolo negoziale in base al quale dovrebbe operare la manleva invocata da parte convenuta. Anzi è risultato dall'accertamento peritale che, al contrario, il distributore terzo chiamato ha correttamente operato in sede di ricostruzione dei consumi. Pertanto merita accoglimento l'eccezione di inammissibilità della chiamata di terzo sollevata da trattandosi di una chiamata in garanzia Controparte_4 impropria del tutto sprovvista di causa petendi.
Il convenuto nei propri scritti dichiara: “…nel caso di specie il terzo assume per effetto della chiamata la posizione di contraddittore nei confronti della domanda originaria quale soggetto responsabile del presunto credito……E' del tutto legittima la chiamata in garanzia”, ciò non è esatto: nel caso in esame mancano del tutto i presupposti per la chiamata di terzo prescritti dall'art. 106 cpc, ossia la comunanza di causa, ovvero la pretesa garanzia (impropria).
Nell'ipotesi di chiamata di terzo in garanzia, propria o impropria, infatti, il chiamante fa valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall'attore come causa petendi (Cass. n. 5400/13). La legittimazione alla chiamata del terzo si basa sulla connessione per garanzia che deve intercorrere tra la domanda originaria e la domanda formulata nei confronti del terzo chiamato.
La garanzia cd. impropria discende da una connessione estrinseca sorgente da collegamenti negoziali. Si ha quindi quando la chiamata in causa sia diretta a riversare sul terzo gli effetti della domanda giudiziale dell'attore, in base ad un titolo distinto, autonomo ed indipendente da quello (dedotto con la domanda) principale ovvero in base ad un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale o di fatto (Cass.
2005 n.19208).
Parte convenuta pretende di essere manlevata, sulla base del contratto di distribuzione, nell'ipotesi in cui la domanda proposta dall'utente sia ritenuta fondata per ragioni imputabili al distributore. In realtà il presente giudizio si incentra sull'accertamento negativo di un presunto credito originato da un rapporto di somministrazione intercorrente tra somministrante (venditore) e somministrato (utente) al quale è del tutto estraneo il soggetto distributore (terzo chiamato). Difetta, quindi, nel caso di specie l'esistenza del titolo negoziale in base al quale dovrebbe operare la manleva (o l'azione di risarcimento contrattuale) invocata da parte convenuta.
Sulla domanda attorea di risarcimento danni patrimoniali per responsabilità contrattuale della convenuta si rileva: circa la richiesta di rimborso delle somme (dichiarate) pagate illegittimamente da parte attrice quali interessi di mora su somme della fattura contestata considerate erroneamente “non dovute”, la stessa è inammissibile in quanto tali interessi riguardano solo la parte della fattura non interessata dalla prescrizione risultata in realtà dovuta (fin dall'inizio) nel suo ammontare (esattamente calcolato dal distributore). Inoltre, si rileva come in atti non sussiste prova documentale dell'esborso effettuato, non essendo esaustiva la sola produzione della semplice fattura di pagamento inviata dal fornitore.
Stesso discorso vale per la richiesta di rimborso delle spese (dichiarate) sostenute per l'assistenza stragiudiziale: nessun prova documentale dell'esborso risulta in atti, non essendo esaustiva la sola produzione della semplice “proposta di notula” dell'avvocato. L'attività stragiudiziale, infatti, va liquidata come danno emergente qualora: abbia carattere di autonoma rilevanza rispetto all'attività giudiziale e sia allegata e provata, secondo le ordinarie scansioni processuali (Cass. Sez. U. Sent. n.
16990/2017; Ordinanza n.2644/2018). Anche la recente Ordinanza della
Suprema Corte (n.15732/2022) è intervenuta sul tema , formulando un importante principio di diritto: “…..
Qualora una parte intenda ottenere la liquidazione delle spese legali stragiudiziali, che costituiscono una componente del danno emergente,
(inclusi i compensi del proprio avvocato), essa avrà l'onere di fornire prova, in giudizio, dell'avvenuto versamento, allegando alla propria domanda la relativa documentazione (distinte di bonifico, fatture ecc..)…”.
In considerazione della novità delle questioni trattate e dell'esistenza di interpretazioni contrastanti in merito all'individuazione del dies a quo del termine prescrizionale biennale e della parziale soccombenza dell'attore, sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese di lite tra le parti nel rapporto principale.
Relativamente al rapporto accessorio (convenuta/terza chiamata) alla luce della dichiarata inammissibilità della chiamata del terzo (in quanto infondata in fatto ed in diritto: posto che dalla prospettazione della società di vendita, sarebbe dato desumere una chiamata in garanzia impropria del tutto sprovvista di causa petendi), si condanna la chiamante al pagamento a favore del terzo delle spese di lite che si liquidano come da dispositivo, nei valori minimi, considerato il valore della causa, il pregio e la scarsa difficoltà (fattuale e giuridica) della stessa nonché l'attività effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Giudice onorario definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così decide:
-Accerta e dichiara l'insussistenza del credito vantato dalla società
a titolo di saldo della bolletta n.1055092 del 18.2.2019 CP_5 nella misura indicata di euro 13.905,90 relativo alle tre annualità
2014/2015/2016, in quanto prescritto in virtù della disposizione di cui all'art. 1 L. 205 del 27.12.2017.
Respinge le domande risarcitorie dell'attore in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in motivazione.
Dichiara inammissibile la chiamata del terzo per le ragioni di cui in motivazione.
Compensa interamente le spese di lite nel rapporto principale.
Pone le spese di CTU a carico dell'attore e della convenuta nella misura del 50% ciascuno.
-Condanna in persona del legale rappresentante pro- CP_5 tempore, al pagamento delle spese di giudizio a favore del terzo chiamato
, che liquida in euro 2.540,00 per compensi oltre spese vive Controparte_4 documentate, Iva (se non detraibile), Cap e Spese Generali al 15%.
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza.
Pisa 28/01/2025
IL GOP
Politi Margherita
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. n. 515/2021
Oggi in data 28.1.25 alle ore 10 davanti al G.O.P. Dott.ssa Politi
Margherita-delegata (G.I Luca Pruneti), sono comparsi:
L'avv. Silvia Messina per Controparte_1
L'avv. Nico Di Florio per (già CP_2 Controparte_3
L'avv. Pasqualino Mastrilli per Controparte_4
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Pisa pronuncia la seguente sentenza,
a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies cpc, nella causa civile iscritta al n.515/2021 R.G.
PROMOSSA DA:
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. Silvia Messina.
Attore
(già ) (C.F. ), in CP_5 Controparte_3 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'
Avv. Nico Di Florio. Convenuta
Co
(C.F. ), in persona del suo procuratore Controparte_4 P.IVA_3 pro-tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Pasqualino Mastrilli
Terza Chiamata
Oggetto: Somministrazione
Conclusioni delle parti:
Per l' attore : l'avv. Messina conclude come da note conclusive depositate il 25.9.24
Per la convenuta: l'avv. Di Florio conclude come da comparsa conclusionale depositata in data 24.9.24
Per la terza chiamata: l'avv. Mastrilli conclude come da comparsa conclusionale depositata il 24.9.24
Per la pratica forense la dott.ssa Martina Mastrilli
TRIBUNALE DI PISA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SVOLGIMENTO PROCESSO/MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, il Parte_1 conveniva in giudizio la per far accertare e Controparte_6 dichiarare l'insussistenza del credito della stessa verso CP_7 quale saldo sulla maxi bolletta n.1055092 del 18.2.2019
[...] dichiarato dovuto in euro 13.905,90.
L'azione proposta era qualificata come domanda di accertamento negativo del credito, sussistendone tutti i presupposti: “l' azione è esercitata contro
l'altrui vanto, ossia la pretesa manifestata da nei confronti CP_3 dell'attore, il suo atteggiarsi a creditore per il pagamento delle somme indicate a titolo di consumi, spese ed accessori di fornitura di gas metano per un periodo = 1° già oggetto di precedente fatturazione e 2° anteriore ai 2 anni precedenti alla emissione della bolletta del 18.2.2019 (1.1.2014-
17.2.2017)”. L'attore spiegava come, secondo quanto comunicato da CP_3 il “ricalcolo” era stato effettuato appunto in conseguenza
[...] dell'accertamento del mancato e/o non corretto funzionamento del
[... misuratore n. CPL0030933800041 svolto sul posto dall'incaricato di concluso con l'asportazione dello stesso;
il misuratore non CP_4 avrebbe registrato tutti i consumi di gas per un periodo complessivo di 5 anni (dal Gennaio 2014 al Gennaio 2019).
Concludeva:
“Voglia l'Ill.mo Giudice rigettata ogni contraria eccezione, deduzione ed istanza, Voglia In tesi accertare, e dichiarare l'insussistenza del credito vantato dalla società a titolo di saldo della bolletta Controparte_8
n. 1055092 del 18.2.2019 nella misura indicata di 13.905,90 € o in quella maggiore che dovesse risultare all'esito dell'esperenda istruttoria, riferibili al periodo intercorrente tra il 13.01.2014 ed il 17.02.2017, in quanto prescritti in virtù della disposizione di cui all'art. 1 L. 205 del
27.12.2017e condannare quindi la ad emettere corrispondente CP_8 nota di credito del corrispondente importo;
In ipotesi, Voglia dichiarare comunque non dovuta la somma residua di €
13.905,90 o quella maggiore che dovesse risultare in quanto non dimostrati i presupposti di fatto ed i criteri del ricalcolo e comunque riscontrando l'avvenuto pagamento da parte della Ricorrente per le medesime causali e conseguentemente condannare la ad emettere CP_8 nota di credito del corrispondente importo,
Riscontrata quindi la responsabilità contrattuale da parte della società
, Voglia ordinare a quest'ultima il rimborso della Controparte_8 somma di 896,71 € addebitati alla Ricorrente a titolo di interessi di mora su somme non dovute e verificato il danno patrimoniale consistente nelle spese di assistenza stragiudiziale, Voglia condannare al risarcimento del danno medesimo tramite rimborso delle spese ed assistenza legale nella misura di 1.375,10 €.
In ogni caso con vittoria delle spese e compensi di lite.
Precisando altresì in via istruttoria, ove si insiste in tutte le proprie richieste ed eccezioni, come integrate e modificate a seguito del mutamento del rito.
Con perfetta osservanza.”
Si costituiva parte convenuta chiedendo l' autorizzazione CP_5
(concessa) alla chiamata in garanzia del terzo (quale unico Controparte_4 responsabile della manutenzione dei contatori e, conseguentemente, dei danni eventualmente arrecati alla parte attrice).
Parte convenuta eccepiva che nessuna responsabilità contrattuale può essere imputata alla la quale ha fatturato i consumi Controparte_3 sulla base dei dati trasmessi dalla società distributrice, come si evince dalle letture elaborate dal distributore di zona, , a seguito della Controparte_4 ricostruzione dei consumi effettuata in relazione al periodo dal Gennaio
2014 a Dicembre 2019 e dalle relative fatture d'acquisto regolarmente saldate dalla in favore della società distributrice . Controparte_3
La (esercente la vendita di gas naturale) è del tutto Controparte_3 estranea alla rilevazione dei consumi ed alla gestione dei contatori : ai sensi della normativa vigente i consumi di gas naturale vengono fatturati dall'impresa venditrice sulla base dei dati messi a disposizione dalla impresa di distribuzione.
I rilievi volumetrici forniti dal distributore a seguito delle rilevazioni effettuate: è l'unico elemento ex lege posto a fondamento della fatturazione dei consumi.
Sull' eccezione di intervenuta prescrizione del credito ne contestava l'infondatezza in quanto “…le disposizioni introdotte dalla L.205/17 e, segnatamente, dall'art.1 c.10, stabiliscono che il termine decorre dalla data di emissione della fattura e pertanto nessuna prescrizione poteva essere utilmente invocata. Inoltre il termine da applicare al periodo in questione dal 2014 al 2019 è quello precedente alla riforma, e quindi, di estensione quinquennale. E' inoppugnabile, infatti, che in base all'art.2 c.10 l.205/17, il nuovo regime trovi applicazione alle fatture la cui scadenza è successiva al 1.1.19. Si evidenzia inoltre l'art.3 dell'allegato A alla deliberazione
ARERA 12/12/13-572/2013/R/GAS che circoscrive il limite temporale della ricostruzione dei consumi a 5 anni…….”.
Concludeva:
“In via principale e nel merito: 1) rigettare la domanda attrice svolta nei confronti della convenuta poiché destituita di ogni fondamento per quanto già esposto e, per l'effetto, condannare l'attrice al pagamento - al netto dell'acconto versato – della somma pari a complessivi € 13.905,90; In via subordinata 2) nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attrice, accertare e dichiarare la responsabilità del terzo,
in quanto unico soggetto ex lege preposto alla Controparte_4 rilevazione dei consumi e, per l'effetto, per le ragioni esposte, condannare quest'ultimo al risarcimento del danno subito dalla Controparte_5 commisurato all'importo che sarà riconosciuto non dovuto dalla parte attrice o, comunque, in via ulteriormente gradata, al rimborso degli importi corrisposti dalla a titolo di pagamento delle fatture CP_5 per l'acquisto del gas relativo alla fornitura per cui è causa, o a quella diversa somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa;
In ogni caso con vittoria di spese e compenso all'avvocato patrocinante determinato ai sensi del D.M. n. 55/2014, oltre al rimborso spese forfetarie, c.p.a. ed i.v.a. come per legge e successive spese occorrende.
L'Avv. Di Florio chiede che la causa venga trattenuta a decisione previa concessione dei termini ex art.190 cpc.”
Si costituiva la terza chiamata la quale affermava come in data 20.12.13 veniva installato il nuovo contatore che, tuttavia, dopo poco tempo, e precisamente in data 31.1.14 subiva un guasto per cui il misuratore dei consumi si bloccava (cessando di registrare i consumi) pur continuando lo stesso ad erogare regolarmente il gas metano. Tale anomalia, purtroppo, non veniva tempestivamente rilevata dalla scrivente società, che continuava ad inviare alla società di vendita delle misurazioni dei consumi semplicemente stimate ma che, erroneamente, venivano definite come effettive e rilevate. Questo è stato l'unico errore, del tutto in buona fede, commesso dalla società di distribuzione errore questo, però, che tuttavia non ha inciso in alcun modo sulla correttezza della ricostruzione successivamente eseguita e/o sulla debenza delle somme conseguentemente fatturate dalla società di vendita. Nel Dicembre 2018 il contatore difettoso veniva sostituito con uno nuovo alla presenza del sig.
(ex Presidente della società) che sottoscriveva il verbale di Persona_1 sostituzione. Il contatore sostituito era quindi impattato da un guasto che aveva bloccato la misurazione dei consumi, la società terza chiamata procedeva alla ricostruzione dei consumi secondo la metodologia B della
Delibera ARERA 572/13. La convenuta eccepiva come nel caso di specie, oggetto del contendere è la legittimità di una fattura emessa da CP_3 nell'ambito del suo rapporto contrattuale con l'utente di cui
[...] CP_4 non fa parte in alcun modo: da ciò ne deriva il difetto di
[...] legittimazione passiva della terza chiamata.
Eccepiva inoltre che la previsione normativa della prescrizione biennale in luogo di quella quinquennale è stata introdotta solo con la legge di bilancio
2018 entrata in vigore dal 1.1.19 e quindi non applicabile retroattivamente ai consumi maturati antecedentemente a tale data.
Concludeva:
“1. Preliminarmente, Voglia l'Ill.mo sig. Giudice del Tribunale adito estromettere dal giudizio la società terza chiamata, atteso il suo palese difetto di legittimazione passiva;
2. Sempre preliminarmente, si opus sit, Voglia ammettere i capitoli di prova articolati da nella propria memoria ex art. 183/6, Controparte_4
n. 2, C.P.C. del 20/06/2022 depositata in atti, con i testi ivi indicati;
3. Nel merito, in subordine, sia in caso di ammissione della predetta prova testimoniale che in ipotesi di rigetto della richiesta sub 2, Voglia comunque rigettare ogni richiesta di manleva, ovvero anche risarcitoria, avanzata nei confronti di in quanto infondata in fatto e Controparte_4 diritto;
4. Con condanna della parte processuale che sarà ritenuta responsabile della chiamata in causa di al rimborso delle spese e Controparte_4 competenze del presente grado di giudizio in favore della terza chiamata.
Dichiara sin da ora di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande che dovessero essere avanzate dalle controparti.
Chiede, infine, che la causa venga trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 C.P.C. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.”
Dopo l'espletata istruttoria (CTU) la causa ritenuta matura per la decisione veniva rinviata per discussione orale.
**************************************************
La domanda dell'attore risultano parzialmente fondata e meritevole di accoglimento parziale nei termini che seguono.
L'attore contesta relativamente alla maxi bolletta n.1055092 di euro
29.864,00 del 18.2.2019 (con scadenza al 20.3.2019) sia i consumi dedotti
(ricalcolo dei consumi dal 1.1.14 al 31.12.18) sia i generici e non giustificati conteggi effettuati da sugli importi oggetto di CP_3 prescrizione.
Ciò premesso, in materia di prestazioni contrattuali a carattere corrispettivo, il creditore che agisca in giudizio al fine di ottenere l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno derivante dal mancato adempimento del contratto, deve dimostrare la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto e la sua esigibilità, gravando sul debitore l'onere di provare il proprio corretto adempimento ovvero la sopravvenienza di fatti estintivi o impeditivi che ha causato l'inadempimento (Sez. Unite
n.13533/2001).
Con riferimento più specifico ai contratti di somministrazione relativi a utenza domestica (acqua, gas, luce) incombe al somministrante di fornire la prova sia dell'effettiva erogazione del servizio dedotto in contratto, sia del perfetto funzionamento del contatore, operando, con riferimento ai consumi ivi rilevati, una presunzione di veridicità, superabile soltanto da specifica prova contraria da parte del soggetto utente.
La Corte Suprema ha in più occasioni affermato il principio secondo il quale nell'ipotesi in cui il fruitore lamenti l'addebito di un consumo anomalo ed eccedente le sue ordinarie esigenze, ovvero un'incongruenza dei consumi, solo una volta fornita dal somministratore la prova del regolare funzionamento degli impianti, è onere dell'utente provare di avere adottato ogni possibile cautela, ovvero di avere diligentemente vigilato affinchè intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore, e quindi l'attendibilità delle letture dei contatori rilevati (Cass. Civ. 13193/2011; Cass. Civ. 19154/2018).
Nel caso di specie, seppur abbia adempiuto l'onere probatorio CP_3 circa l'esistenza di un valido rapporto obbligatorio su cui si fonda il credito oggetto della domanda, non ha dato altresì la prova dell'effettività dei consumi rispetto ai dati forniti dal contatore, né la prova del corretto funzionamento del contatori inerente l'utenza oggetto di causa, né ha fornito documentazione ulteriore oltre alle semplici fatture (per esempio indicazione precisa dei consumi storici del cliente, o presunzioni di consumi in base alla potenza indicata in contratto o alla modalità d'uso dell'energia). Sulla base della sentenza della Corte di Cassazione
n.10313/2004 è “sempre al gestore e fornitore …..che pretende il pagamento delle somme contestate dimostrare la corrispondenza della fornitura erogata, riportata in bolletta, a quella fornita dal contatore centrale”. Nel caso in questione, la tesi di reca natura CP_3 autoreferenziale in quanto fondata su documenti di natura meramente domestica (fattura commerciale). Alla contestazione sull'incongruenza della fattura con la lettura del contatore la stessa società “non è stata in grado di controbattere, se non invocando la responsabilità del distributore unico soggetto tenuto al controllo e alla rilevazione dei consumi di gas naturale.” Si cita, in merito, il precedente di Cass. 12.1.2016 n.299 che conferma l'insegnamento (oramai granitico) secondo cui “la fattura commerciale avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione del contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito”, con le conseguenze che laddove
“il rapporto è contestato tra le parti, la fattura stessa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio” (in questo senso vedasi anche Cass. 18.2.1995
n.1798; Cass.
3.7.1998 n.6502; Cass13.6.2006; Cass.
5.8.2011 n.17050;
Cass. 13.1.2014 n.462).
Il fornitore non ha offerto di dimostrare, il corretto funzionamento del contatore e, l'effettività dei consumi.
Per costante giurisprudenza è la società erogatrice del servizio che deve fornire la prova che il contatore è perfettamente funzionante.
La rilevazione dei consumi mediante contatore, infatti, è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, per cui , in caso di contestazione chi usufruisce del gas non deve dimostrare il malfunzionamento ma, al contrario, sarà il somministrante a dover provare quali sono le condizioni del contatore e che esso funziona e la rispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta. Questo orientamento è stato confermato anche nella recente sentenza della Corte di cassazione n.39265/2021. Non rileva che il contatore sia di proprietà altrui perché anche in questo caso chi somministra può dare la prova del buon funzionamento del contatore richiedendola al proprio “fornitore”.
A declinazione del caso concreto, è quindi pacifico in diritto:
-che avrebbe dovuto offrire la prova del proprio asserito CP_5 diritto di credito (dovendo ottemperare all'art. 2696 c.c. e non potendo costituire, per prassi costante, la fattura stessa valido elemento di prova della prestazione eseguita);
-che, una volta adempiuto all'onere della prova da parte di CP_5
(poiché “actore non probante, reus absolvitur”) , e solo allora, il
Consumatore avrebbe dovuto domandare di provare la propria
ECCEZIONE (di avere versato quanto dovuto);
-che, in effetti, è emerso dal punto di vista documentale che l'attore ha contestato la pretesa di in modo puntuale e specifico, CP_5 introducendo, in via di azione (estintiva), i fatti e gli argomenti (la prova documentale dei pagamenti, dell'eccessività delle somme richieste) ontologicamente e logicamente incompatibili con quelli introdotti, in via di eccezione, dalle controparti.
La volontà di non riconoscere i consumi registrati nella fattura de quibus viene oltretutto corroborata dalla circostanza, ammessa dalle stesse controparti, che l'attore aveva mandato reclami e agito in conciliazione più volte contestando proprio l'eccessività dei predetti importi di consumi rispetto all' uso effettivo e al fine di far valere la prescrizione ultrabiennale stabilita dall'art.1 L.20517 sia nei confronti del venditore che del distributore (già in fase stragiudiziale).
Nei contratti di somministrazione di gas naturale, a fronte della contestazione della congruità dei consumi esposti nelle bollette e della conformità dei consumi effettivi, spetta alla società che fornisce il bene all'utente la prova del quantum della merce fornita e del quantum del corrispettivo secondo i criteri di riparto stabiliti dagli artt. 1218 e 2697 c.c.
e del principio della vicinanza della prova. Essendo onerato, poi, il somministrante e non il distributore del gas, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da mera presunzione semplice di veridicità: in caso di contestazione da parte dell'utente, il somministrante deve provare la quantità di consumo registrato, il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza fra quanto riportato in bolletta e quanto emergente dal contatore (Corte Appello Roma n.569/2018).
Sarà il rivenditore a dover fornire la prova della correttezza dei criteri di determinazione degli importi richiesti, comprensivi delle modalità di calcolo dei consumi, a prescindere dall'identità del soggetto che ha provveduto a tale calcolo.
Il fornitore (che emette la bolletta) deve far effettuare periodicamente al distributore, il rilevamento effettivo del consumo per verificare gli eventuali conguagli per consumi superiori a quelli preventivati o di eventuali crediti dell'utente, per aver pagato consumi superiori a quelli effettivi.
Quindi, nel caso in esame la prova in oggetto non è stata neppure dedotta, ma risulta semmai il contrario, pacifico essendo se non altro che il contatore non segnalava i consumi e che esso, nella vicenda in discorso, ha dovuto essere sostituito.
E' stato in realtà il distributore (chiamato in causa) a provvedere in merito esibendo in giudizio la stima dettagliata della ricostruzione e della metodologia di stima utilizzata, prima della sostituzione del contatore e successivamente alla sostituzione.
La CTU richiesta ed espletata ha, comunque, accertato in modo corretto (
e non censurabile) che:
-i conteggi relativi al periodo di fatturazione “non prescritto” sono stati oggetto di calcoli esatti vantaggiosi per il consumatore “…In conclusione i consumi di gas richiesti alla società attrice nel periodo 2014/2018
(consumi stimati per il guasto di funzionamento del contatore) risultano inferiori di molto rispetto a quelli contabilizzati dalla società distributrice
(sulla base della delibera ARERA n.572/13/R/Gas ) a Controparte_4 beneficio economico della società attrice……”.
-“…L'importo già pagato (quota di consumo riferibile agli ultimi due anni
2017/2018) di euro 15.958,10 può ritenersi congruo ……anche se risulta di poco superiore rispetto a quello stimato dallo scrivente …la differenza deriva probabilmente dalla variabile legata all'oscillazione dei prezzi annui di acquisto gas……”.
-“……L'importo a saldo relativo alle tre annualità 2014-15-16 di cui la società chiede l'annullamento per prescrizione dei termini oltre i due anni
(2017-18) è ricalcolato in euro 9.629,90 detratti i pagamenti già effettuati delle fatture 2014 (periodo Gennaio-aprile 2014) per complessive euro
4472,00…”.
Tali risultati peritali, non sufficientemente contestati e/o contraddetti, vengono fatti propri dal Giudice che si riporta agli stessi per la propria decisione. Le conclusioni del CTU devono condividersi in quanto frutto di accertamento congruo ed esaustivo adeguatamente motivato.
Ne consegue che per i principi richiamati dal CTU, debba ritenersi che mancando qualsiasi puntuale contestazione relative alla legittimità delle tariffe applicate, il motivo di opposizione relativo alla illegittimità della pretesa creditoria con riguardo alle tariffe applicate ed ai consumi effettivi debba essere rigettata.
Quanto alla eccezione di prescrizione la stessa risulta fondata.
In relazione alla decorrenza del termine di prescrizione biennale si registrano due differenti opzioni interpretative. Secondo una prima interpretazione, la prescrizione breve biennale è applicabile unicamente ai consumi generati e fatturati dopo la data del 1.1.2019 (per il settore del gas) considerando fatturabili dopo tale data anche consumi relativi ai 5 anni precedenti. (vedi sent.n.756/23 del tribunale di C.V e sent. n.1116/22 del tribunale di Benevento). Secondo altra interpretazione , nei contratti di fornitura del servizio pubblico il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni e tale termine prescrizionale decorre dalla data di scadenza del pagamento delle fatture prescindendo dalla data di erogazione od effettuazione dei consumi. In particolare , secondo il Tribunale di Reggio Calabria (Sent. n.818/22) , il dies a quo del termine prescrizionale coincide con la scadenza dei termini di pagamento indicati nelle fatture di cui si tratta, atteso che solo da tale momento i crediti divengono esigibili
(Cass.n.23789/08) e sono del tutto irrilevanti i tempi in cui sono avvenute le forniture perché la pretesa creditoria, nascente da conguagli sulle letture precedenti, è divenuta liquida solo nel momento in cui i predetti conguagli sono stati operati. Secondo questa interpretazione, più favorevole agli utenti, le disposizioni primarie (Legge di bilancio 2018- Legge n.205/2017 art.1 commi da 4 a 11) devono essere integrate con quelle regolatorie ed in particolare con il disposto dell'art.2, comma 2.3 dell'allegato B alla delibera Arera 547/19 secondo cui “La prescrizione biennale di cui alla legge di bilancio 2018 decorre dal termine entro il quale il gestore è obbligato ad emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolamentazione vigente (ossia una volta trascorsi 45 giorni solari dall'ultimo giorno del periodo di riferimento della fattura -Tar Lombardia
1442/2021). In questa seconda prospettiva i venditori sarebbero obbligati a emettere la fattura entro questi termini e quindi il termine di emissione della fattura ed il suo contenuto in relazione agli anni cui i consumi sono riferibili andrebbero ad incidere direttamente sulla prescrizione “dei consumi” non potendosi addebitare quelli risalenti a più di due anni .
Occorre rilevare che, la tesi più favorevole all'utente che àncora il decorso del termine biennale di prescrizione alla data di scadenza della fattura e non all'effettivo momento del consumo, sembra aver trovato un primo riconoscimento anche da parte della Suprema Corte (Cass. provvedimento n.r.g. 9126/2023). Per la Corte di Cassazione il termine di prescrizione del credito vantato per la somministrazione di gas è biennale per tutte le fatture che recano come scadenza una data successiva al 1.1.2019 anche se in relazione a consumi effettuati in epoca precedente.
Alla luce di quanto premesso, dunque, va rilevato che la norma che ha ridotto il termine di prescrizione nell'ambito delle forniture di servizi energetici, elettrici ed idrici è entrata in vigore dal 1.1.2018. Da tale data, pertanto i gestori del servizio hanno acquisito conoscenza del nuovo termine di prescrizione, applicato ai consumi del gas, e avrebbero dovuto adottare comportamenti volti a recuperare i crediti pregressi pendenti, al fine poi di applicare correttamente detto termine dal 1.1.2019.
Con la disposizione normativa che ha introdotto il termine di prescrizione biennale, in definitiva, non volendo modificare le regole e i principi dell'ordinamento in tema di prescrizione e di pagamento del debito, il legislatore ha voluto richiamare i gestori ad un corretto e tempestivo comportamento nella fatturazione dei pagamenti richiesti ai consumatori.
Ne consegue che le bollette, mediante le quali si richiede il pagamento di ogni singola prestazione (nel caso di specie fornitura di gas) debbono essere notificate all'utente nel rispetto della periodicità stabilità dalla regolamentazione vigente e, comunque, in base ai principi civilistici e giurisprudenziali, entro il termine di prescrizione dell'espletamento della prestazione del servizio, cui i crediti specificatamente si riferiscono. Al fin di evitare al cliente la corresponsione di importi relativi a periodi di consumo pluriennale. E' noto infatti come la fornitura del servizio del gas sia riconducibile alla disciplina della somministrazione ai sensi dell'articolo 1569 e ss. c.c.
Pertanto essendo del tutto irrilevanti i tempi in cui sono avvenute le forniture, la pretesa creditoria, nascente da conguagli sulle letture precedenti, diviene liquida solo nel momento in cui lo stesso fornitore deve emettere il documento di fatturazione. In tal senso non rileva più il momento del consumo ma quello della fatturazione. A tale termine di decorrenza va, dunque agganciato il c.d. exordium praescriptionis e da tale momento va calcolata la prescrizione biennale per le fatture (di conguaglio/ricalcolo) il cui termine di scadenza sia successivo al 1.1.2019
e afferiscano , altresì, consumi risalenti di oltre due anni.
In conclusione in caso di ritardi nella fatturazione per negligenza del fornitore o distributore, il cliente è obbligato a pagare solo gli ultimi 2 anni fatturati.
Ciò chiarito il ricorrente, in particolare , ha eccepito la prescrizione parziale del credito indicato nella fattura emessa in data successiva al
1.1.2019 relativamente alle tre annualità 2014-2015-2016. Alla luce delle osservazioni di cui sopra, considerato che le resistenti non hanno prodotto alcun atto interruttivo della prescrizione antecedenti la data di notifica della maxifattura, il credito per i consumi di gas relativi ai periodi ivi indicati deve ritenersi prescritto.
Relativamente alla chiamata del terzo e alla domanda risarcitoria avanzata nei suoi confronti di rileva: la domanda del convenuto nei confronti del terzo non può trovare accoglimento poiché manca qualunque tipo di connessione giuridica o fattuale tra la domanda principale e quella accessoria nonché difetta l'esistenza del titolo negoziale in base al quale dovrebbe operare la manleva invocata da parte convenuta. Anzi è risultato dall'accertamento peritale che, al contrario, il distributore terzo chiamato ha correttamente operato in sede di ricostruzione dei consumi. Pertanto merita accoglimento l'eccezione di inammissibilità della chiamata di terzo sollevata da trattandosi di una chiamata in garanzia Controparte_4 impropria del tutto sprovvista di causa petendi.
Il convenuto nei propri scritti dichiara: “…nel caso di specie il terzo assume per effetto della chiamata la posizione di contraddittore nei confronti della domanda originaria quale soggetto responsabile del presunto credito……E' del tutto legittima la chiamata in garanzia”, ciò non è esatto: nel caso in esame mancano del tutto i presupposti per la chiamata di terzo prescritti dall'art. 106 cpc, ossia la comunanza di causa, ovvero la pretesa garanzia (impropria).
Nell'ipotesi di chiamata di terzo in garanzia, propria o impropria, infatti, il chiamante fa valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall'attore come causa petendi (Cass. n. 5400/13). La legittimazione alla chiamata del terzo si basa sulla connessione per garanzia che deve intercorrere tra la domanda originaria e la domanda formulata nei confronti del terzo chiamato.
La garanzia cd. impropria discende da una connessione estrinseca sorgente da collegamenti negoziali. Si ha quindi quando la chiamata in causa sia diretta a riversare sul terzo gli effetti della domanda giudiziale dell'attore, in base ad un titolo distinto, autonomo ed indipendente da quello (dedotto con la domanda) principale ovvero in base ad un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale o di fatto (Cass.
2005 n.19208).
Parte convenuta pretende di essere manlevata, sulla base del contratto di distribuzione, nell'ipotesi in cui la domanda proposta dall'utente sia ritenuta fondata per ragioni imputabili al distributore. In realtà il presente giudizio si incentra sull'accertamento negativo di un presunto credito originato da un rapporto di somministrazione intercorrente tra somministrante (venditore) e somministrato (utente) al quale è del tutto estraneo il soggetto distributore (terzo chiamato). Difetta, quindi, nel caso di specie l'esistenza del titolo negoziale in base al quale dovrebbe operare la manleva (o l'azione di risarcimento contrattuale) invocata da parte convenuta.
Sulla domanda attorea di risarcimento danni patrimoniali per responsabilità contrattuale della convenuta si rileva: circa la richiesta di rimborso delle somme (dichiarate) pagate illegittimamente da parte attrice quali interessi di mora su somme della fattura contestata considerate erroneamente “non dovute”, la stessa è inammissibile in quanto tali interessi riguardano solo la parte della fattura non interessata dalla prescrizione risultata in realtà dovuta (fin dall'inizio) nel suo ammontare (esattamente calcolato dal distributore). Inoltre, si rileva come in atti non sussiste prova documentale dell'esborso effettuato, non essendo esaustiva la sola produzione della semplice fattura di pagamento inviata dal fornitore.
Stesso discorso vale per la richiesta di rimborso delle spese (dichiarate) sostenute per l'assistenza stragiudiziale: nessun prova documentale dell'esborso risulta in atti, non essendo esaustiva la sola produzione della semplice “proposta di notula” dell'avvocato. L'attività stragiudiziale, infatti, va liquidata come danno emergente qualora: abbia carattere di autonoma rilevanza rispetto all'attività giudiziale e sia allegata e provata, secondo le ordinarie scansioni processuali (Cass. Sez. U. Sent. n.
16990/2017; Ordinanza n.2644/2018). Anche la recente Ordinanza della
Suprema Corte (n.15732/2022) è intervenuta sul tema , formulando un importante principio di diritto: “…..
Qualora una parte intenda ottenere la liquidazione delle spese legali stragiudiziali, che costituiscono una componente del danno emergente,
(inclusi i compensi del proprio avvocato), essa avrà l'onere di fornire prova, in giudizio, dell'avvenuto versamento, allegando alla propria domanda la relativa documentazione (distinte di bonifico, fatture ecc..)…”.
In considerazione della novità delle questioni trattate e dell'esistenza di interpretazioni contrastanti in merito all'individuazione del dies a quo del termine prescrizionale biennale e della parziale soccombenza dell'attore, sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese di lite tra le parti nel rapporto principale.
Relativamente al rapporto accessorio (convenuta/terza chiamata) alla luce della dichiarata inammissibilità della chiamata del terzo (in quanto infondata in fatto ed in diritto: posto che dalla prospettazione della società di vendita, sarebbe dato desumere una chiamata in garanzia impropria del tutto sprovvista di causa petendi), si condanna la chiamante al pagamento a favore del terzo delle spese di lite che si liquidano come da dispositivo, nei valori minimi, considerato il valore della causa, il pregio e la scarsa difficoltà (fattuale e giuridica) della stessa nonché l'attività effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Giudice onorario definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così decide:
-Accerta e dichiara l'insussistenza del credito vantato dalla società
a titolo di saldo della bolletta n.1055092 del 18.2.2019 CP_5 nella misura indicata di euro 13.905,90 relativo alle tre annualità
2014/2015/2016, in quanto prescritto in virtù della disposizione di cui all'art. 1 L. 205 del 27.12.2017.
Respinge le domande risarcitorie dell'attore in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in motivazione.
Dichiara inammissibile la chiamata del terzo per le ragioni di cui in motivazione.
Compensa interamente le spese di lite nel rapporto principale.
Pone le spese di CTU a carico dell'attore e della convenuta nella misura del 50% ciascuno.
-Condanna in persona del legale rappresentante pro- CP_5 tempore, al pagamento delle spese di giudizio a favore del terzo chiamato
, che liquida in euro 2.540,00 per compensi oltre spese vive Controparte_4 documentate, Iva (se non detraibile), Cap e Spese Generali al 15%.
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza.
Pisa 28/01/2025
IL GOP
Politi Margherita