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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/12/2025, n. 3411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3411 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione monocratica e in persona della dr.ssa Lucia Paura
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3612 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022 R.G.
Oggetto: solo danni a cose vertente tra
, rappr.to e difeso dall'Avv. D'ALIA Parte_1 C.F._1
ANDREA, , e dall'Avv. ANTONIO MANZI, C.F._2
, elett.te dom.to c/o Indirizzo Telematico C.F._3
Email_1 appellante
e
, rappr.to e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
AR NN IS, elett.te dom.to in VIA C.F._4
VIALE DELLE MILIZIE N. 4 ROMA appellato
e nei confronti di
, come in atti Controparte_2
Appellato contumace
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 16 dicembre 2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 La presente motivazione è redatta sinteticamente e senza svolgimento del processo come per legge.
L'atto di appello proposto da censura la sentenza nn. 1842/22, con Parte_1 la quale il Giudice di Pace all'esito del giudizio R.G. 7082/2020, ha ritenuto non superata la presunzione di corresponsabilità tra conducenti di cui all'art. 2054 c.c., e, per l'effetto, ha rigettato la domanda attorea volta ad ottenere la differenza tra l'importo già pagato dalla compagnia convenuta e trattenuto a titolo di acconto e quello ritenuto invece satisfattivo ai fini del risarcimento di tutti i danni a cose subiti a seguito del sinistro descritto in atti.
Nel dettaglio, l'attore, in primo grado, ha allegato che, in data 18/02/2020, ore 20:00 circa, mentre percorreva, a bordo dell'autovettura di sua proprietà CP_3
Tg.EL412BE, la Via Nola del Comune di San Gennaro Vesuviano, giunto all'incrocio con Via Campioni, era stato impattato nella parte anteriore laterale destra dall'AL
Romeo Tg. EM713MH, il cui conducente si era immesso su via Nola senza concedere la dovuta precedenza;
a fronte del danno subito, quantificato in € 2.400,00, e di formale richiesta di risarcimento danni inviata alla , la convenuta Controparte_1
Compagnia aveva inviato offerta per € 1.300,00, e la somma era stata trattenuta a titolo di acconto;
dunque, l'attore aveva introdotto il giudizio di primo grado al fine di vedersi riconosciuta la differenza dovuta, espressamente contenendo la domanda nel limite di €
1000,00.
Istruita la causa, (ovvero espletata la prova per testi ed esperita CTU tecnica per perito
), con la gravata sentenza il Giudice di pace ha affermato, sulla base delle Persona_1 risultanze istruttorie, la eguale e concorrente la responsabilità dei conducenti dei due veicoli nella determinazione del sinistro, e, per l'effetto, ha rigettato la richiesta di integrazione del risarcimento formulata da parte attrice, compensando le spese di lite.
Di tanto si duole l'appellante, che, lamentando l'erronea valutazione del materiale probatorio raccolto nel corso del giudizio, insiste per la riforma della decisione allegando di aver dato adeguata prova della responsabilità esclusiva della controparte, e pertanto chiedendo condannarsi gli appellati, al pagamento della differenza tra l'importo percepito e quello stimato dal CTU, ovvero, in subordine, di rideterminare, riducendola, secondo equità e giustizia, la percentuale di concorso di colpa attribuita all'appellante e determinata dal Giudice di primo grado nella misura del 50%.
2 Si è costituita l'appellata compagnia, la quale ha eccepito l'infondatezza in fatto e in diritto dell'avverso atto di appello, chiedendone l'integrale rigetto.
Nonostante la regolare notifica non si è costituito in giudizio il responsabile civile
[...]
: ne va pertanto dichiarata la contumacia. Controparte_2
Acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado del giudizio, all'udienza del 16.12.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Verificata la procedibilità del gravame e la tempestività dell'appello, proposto nei termini ex art. 327 c.p.c. lo stesso deve essere dichiarato inammissibile, secondo il principio della ragione più liquida, alla luce del disposto combinato di cui all'art. 113, comma 2, c.p.c., dall'art.339 comma III c.p.c.
Come è noto, a mente dell'art. 133, comma 2 c.p.c., il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede 1.100,00 euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 del codice civile;
le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'art. 113 cpc, II co. (il cui valore non eccede € 1.100,00,) sono appellabili solo per violazione delle norme sul procedimento, violazione di norme costituzionali o comunitarie, ovvero di principi regolatori della materia (mentre, prima dell'entrata in vigore del lgs.
2.2.2006 n.
40, per gli stessi motivi era ammesso il ricorso in Cassazione).
Anche di recente la Suprema corte ha ribadito che “in tema di sentenze dei giudici di pace in controversie di valore non superiore ai millecento euro (limite indicato dall'art. 113, comma 2, c.p.c., nel testo "ratione temporis" applicabile), la decisione della causa è solo secondo equità, essendo questo l'unico metro di giudizio adottabile dal giudice;
ne consegue che le regole di equità devono ritenersi utilizzate indipendentemente dal fatto che il giudice di pace abbia invocato l'equità per la soluzione del caso singolo, oppure abbia risolto la controversia con richiamo a principi di diritto, atteso che anche in questo caso la lettura delle norme data dal giudice è compiuta in chiave equitativa e non può essere denunciata in cassazione ai sensi del n. 3 dell'art. 360 c.p.c. per violazione di legge” (Cass. Civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 14609 del 09/07/2020).
Dunque, l'unico strumento impugnatorio avverso le sentenze di valore inferiore ad €
1.100,00 euro resta l'appello a motivi limitati, previsto dal comma 3 dell'art. 339 c.p.c., con l'ulteriore precisazione che le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità, ai sensi del comma 2 dell'art. 113 c.p.c., sono ricorribili in cassazione anche per
3 nullità attinente alla motivazione, che sia assolutamente mancante o apparente, o fondata su affermazioni in radicale ed insanabile contraddittorietà.
Nel caso di specie, si impone quindi un preventivo triplice esame circa il profilo del valore della domanda, della natura del vizio invocato e del motivo riferibile alla pretesa erronea valutazione delle risultanze istruttorie;
essendo indubbio che nella specie- stante il contenimento del valore effettuato in primo grado dall'attore- trattasi di causa di valore esiguo, soggetta a decisione secondo equità, va osservato che, anche a voler ritenere ammissibile l'appello per violazione dei principi regolatori della materia” (art. 339, comma 3 c.p.c.; cfr. sul punto in parte motiva Cass. sez. un. 2008 n. 27339), nella parte in cui si lamenta che il giudice di prime cure abbia fatto arbitraria interpretazione dell'art. 2054 c.c., la domanda dovrebbe comunque essere rigettata.
Va infatti rilevato che parte appellante ha complessivamente inteso suggerire una valutabilità diversa delle prove acquisite, senza però considerare che il giudice di merito gode, al riguardo, di ampia discrezionalità, sempre che ne offra adeguata motivazione.
Nel caso di specie, il giudice di prime cure ha condivisibilmente comparato le divergenze emerse dalla prova testimoniale (cfr. dichiarazioni del teste , secondo cui Testimone_1
“l'AL IU si era fermata allo stop e lo aveva di seguito impegnato”, del teste
[...]
“ricordo che siamo ripartiti dallo stop e la Fiat Punto ci venne addosso”, CP_2
e del teste , “l'AL Romeo NON si arrestava al segnale di stop …”; si Testimone_2 tratta, invero, di deposizioni inconciliabili che non consentono un'univoca e certa ricostruzione dei fatti sotto il profilo dell'individuazione di un responsabile esclusivo del sinistro per cui è causa tra i conducenti dei veicoli nel medesimo coinvolti.
Dunque, l'evidenziato contrasto tra le deposizioni dei testi di cui sopra, dalle quali non emergono elementi di corrispondenza tali da consentire un certo ed indiscutibile quadro storico dei fatti esposti, non può essere superato alla luce di un raffronto fra le stesse, né sotto il profilo della così detta attendibilità oggettiva né sotto quello della così detta attendibilità soggettiva. Ed invero ciascuna deposizione non è intrinsecamente contraddittoria e appare genuina e resa in buona fede.
Tanto rilevato, va in proposito osservato che in giurisprudenza è stato opportunamente affermato che “qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza
4 necessaria alla decisione e, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta” (Cassazione, Sez. 2,
Sentenza n. 6760 del 05.05.2003; conformi Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3468 del
15.02.2010 e Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 4773 del 10.03.2015).
Non è possibile, poi, superare il suindicato contrasto neanche alla luce delle ulteriori risultanze istruttorie. Infatti, nella relazione tecnica redatta in primo grado, il consulente tecnico d'ufficio nominato dal Giudice di prime cure così ricostruisce la dinamica del sinistro: “La Fiat Punto attorea percorreva la Via Noia con direzione San Gennaro
Vesuviano ad una velocità di circa 64 km/h. nonostante la segnaletica di pericolo a cui era soggetto, quale l'incrocio con una strada senza diritto di precedenza ed il limite di velocità di 30 km/h ivi gravante, allorquando, non riuscendo a frenare fa marcia del proprio veicolo, impattava contro l'AL Romeo IU, il cui conducente si era immesso sulla Via Nola, proveniente da Via Campioni e gravato dal segnale di STOP, senza accertarsi che non vi fosse alcuna auto che sopraggiungeva…"… “Relativamente al loro comportamento, fermo restando che entrambi hanno contravvenuto a quanto previsto dall'art. 140 comma 1, mettendo in atto un comportamento tale da costituire un pericolo per la circolazione, si ritiene che i conducenti non abbiano rispettato i seguenti articoli del Codice della Strada:
Conducente Fiat Punto attorea - Art. 141 comma 1 per non avere ridotto la velocità in presenza del segnale di pericolo (incrocio con strada senza diritto di precedenza).
- Art. 146 comma 1 per non avere rispettato la segnaletica stradale, che imponeva il limite di velocità di 30 km/h.
Conducente AL Romeo convenuta- Art 145 comma 5 per non essersi fermato allo STOP
e concessa la precedenza ai veicoli che sopraggiungevano.
- Art 145 comma 7 per avere impegnato l'intersezione senza avere la possibilità di sgombrare in breve tempo l'area di manovra”.
Ebbene, “in tema di circolazione stradale, la presunzione di responsabilità paritaria e concorrente dei conducenti, di cui all'art. 2054, 2° comma c.c., impone una ripartizione delle responsabilità in egual misura nel caso in cui non risulti, in concreto, accertata l'entità della responsabilità esclusiva di ciascuno,
5 mentre tale presunzione non opera allorquando l'apporto causale colposo di almeno uno dei conducenti sia stato positivamente determinato” (Cass.Civ., Sez.
III, 27 giugno 2007, n. 14834). Ed invero, secondo il costante insegnamento del supremo organo di nomofilachia “In tema di circolazione stradale, la presunzione del concorso di colpa a carico di entrambi i conducenti, di cui al comma 2 dell'art. 2054 c.c., ha carattere sussidiario, operando soltanto in difetto di prova contraria” (Cassazione civile sez. VI, sentenza n. 6483 del
14.03.2013) laddove, nella odierna vicenda, senz'altro non può ritenersi raggiunta la prova della responsabilità esclusiva del veicolo di parte convenuta.
Del resto, non è stata richiesta in primo grado la gradazione delle responsabilità; ora, poiché gli evidenziati profili di responsabilità del convenuto non sono tali da consentire di dichiararne la colpa esclusiva, non avendo il dato prova adeguata di aver posto in essere tutte le cautele atte ad Pt_1 evitare l'impatto, il giudice di prime cure, correttamente, ha rigettato la domanda.
Le spese di lite del presente grado possono essere compensate tenuto conto della decisione in rito, della scarsa complessità della controversia e delle difese espletate dalla parte avversa.
Ricorrono altresì i presupposti di di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando:
- i rigetta l'appello, confermando la gravata sentenza;
- S spese compensate.
- S si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
DPR 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012, per il versamento, da
6 parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo, a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
Nola, 17.12.2025
IL GIUDICE
D.ssa Lucia PAURA
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