Art. 8. 1. La disposizione dell' art. 24 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431 , relativa alla vidimazione da parte del magistrato di sorveglianza, si applica anche al registro previsto dall' art. 57 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 . Note all'art. 8:
- Il comma 2 dell'art. 24 del regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354 , recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta', approvato con D P.R. n. 431/1976, prevede che: "Il registro, prima che sia posto in uso, e' presentato al magistrato di sorveglianza che ne fa numerare ciascuna pagina, vistandola e segnandola con sigillo del proprio ufficio. In fine del registro lo stesso magistrato di sorveglianza indica il numero complessivo delle pagine e vi appone la data e la sottoscrizione".
- Si trascrive il testo dell'art. 57 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , allegate al D.Lgs. n. 271/1989 :
"Art. 57 (Rifiuto di ricezione dell'atto notificato all'imputato detenuto). - 1. Gli atti che l'imputato detenuto si e' rifiutato di ricevere e che devono essere consegnati al direttore dell'istituto a norma dell'art. 156 comma 2 del codice sono inseriti nel fascicolo personale del detenuto. Se l'imputato richiede che gli atti depositati gli siano consegnati, della consegna e' fatta menzione in apposito registro".
- Il comma 2 dell'art. 24 del regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354 , recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta', approvato con D P.R. n. 431/1976, prevede che: "Il registro, prima che sia posto in uso, e' presentato al magistrato di sorveglianza che ne fa numerare ciascuna pagina, vistandola e segnandola con sigillo del proprio ufficio. In fine del registro lo stesso magistrato di sorveglianza indica il numero complessivo delle pagine e vi appone la data e la sottoscrizione".
- Si trascrive il testo dell'art. 57 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , allegate al D.Lgs. n. 271/1989 :
"Art. 57 (Rifiuto di ricezione dell'atto notificato all'imputato detenuto). - 1. Gli atti che l'imputato detenuto si e' rifiutato di ricevere e che devono essere consegnati al direttore dell'istituto a norma dell'art. 156 comma 2 del codice sono inseriti nel fascicolo personale del detenuto. Se l'imputato richiede che gli atti depositati gli siano consegnati, della consegna e' fatta menzione in apposito registro".