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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. IX, sentenza 16/02/2026, n. 1510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1510 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1510/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
CARDONA IN MA, Relatore
GRASSO GIOVANNI, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5597/2024 depositato il 24/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 729/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez.
3 e pubblicata il 15/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M200636/2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M200636/2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M200636/2023 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M200635/2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M200635/2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M200635/2023 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M200637/2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M200637/2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M200637/2023 IRPEF-ALTRO 2016
- sull'appello n. 6230/2024 depositato il 28/09/2024
proposto da
Ricorrente 4 C. S.a.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 72/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 9
e pubblicata il 09/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF902M203854/2022 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF902M203854/2022 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7700/2025 depositato il
16/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate notificava a ciascun odierno appellante gli avvisi impugnati nella loro qualità di soci della “Ricorrente 4 & C. sas” con attribuzione in ragione della quota societaria posseduta (40% al sig. Ricorrente_2, 30% per gli altri soci sigg.re Ricorrente_3 e Ricorrente_1) come da dichiarazione integrativa dagli stessi presentata il 21/12/2017 e riferita all'annualità 2016.
L'accertamento si basava su passività dedotte da atti e documenti e da un ricarico sulla merce asseritamente riferibile al 157%.
Gli appellanti evidenziavano l'incongruità dei rilievi posti in capo alla società che non si fondavano su alcun riscontro documentale oggettivo, ma a loro dire, sarebbero derivati da fatturazioni erronee effettuate da alcuni fornitori presso la sede operativa che era stata ceduta ad altra azienda più grande con la quale gli stessi avevano contrattazioni continue.
Da tale equivoco di fondo discenderebbe l'inconferenza dell'accertamento.
La sentenza impugnata, non valutando tali premesse secondo la prospettazione degli appellanti, rigettava il ricorso ritenendo inefficace la censura relativa al mancato contraddittorio preventivo, riteneva possibile la ricostruzione induttiva in assenza di libri contabili, e applicabile il ricarico d'ufficio in assenza di elementi di contrario senso offerti dai destinatari degli avvisi.
Gli odierni appellanti, con il presente gravame, sono tornati a ribadire l'irregolarità del procedimento di formazione del presupposto dell'azione dell'agenzia nei loro confronti considerato che l'invito a comparire ha riguardato la società e non i singoli soci. Inoltre, l'assenza di contabilità di una società inattiva non può costituire elemento fondante dell'accertamento realizzato.
Inoltre, la deduzione dell'operatività sociale da fatture erroneamente intestate non può costituire elemento di prova a sostegno della tesi dell'Agenzia delle Entrate, dovendo al contrario costituire prova del contrario. Si tratta di sue società differenti, quella subentrata nella medesima sede sociale ha altra ragione sociale “centro ittico salernitano”.
Dagli atti emergerebbe, peraltro, sempre a dire degli appellanti, che la cessione dei locali sia avvenuta in data 2015, in epoca antecedente all'accertamento de quo. Con riguardo alle forniture risulterebbe evidente l'errore nel quali sarebbero incorsi i primi giudici in quanto avrebbero erroneamente considerato le forniture fatte al altro soggetto societario dai medesimi fornitori della società oggetto di accertamento.
Anche il parametro indicato per avvalorare la percentuale di ricarico appare incongruo.
Concludevano, quindi, per l'accoglimento dell'appello proposto.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate evidenziando che da interrogazioni effettuate in Anagrafe Tributaria, per l'anno d'imposta 2016 la società risultava titolare di partita Iva ed avente come attività il Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi, essendosi cancellata dal R.I. in data 04/10/2017; per l'anno
2016 aveva presentato la dichiarazione Modello Unico SP in data 27/10/2017 non indicando nessun ricavo conseguito. Tuttavia, dai dati comunicati all'Anagrafe Tributaria ai fini del cd. “Spesometro” (art. 21 del D.L. n.78 del 2010) sono state rilevate, per la suddetta società, operazioni passive ricostruite di acquisti di merci destinate alla rivendita per € 30.413,00.
Resisteva all'appello proposto evidenziando che i motivi a sostegno riproducevano quanto già eccepito in primo grado. Rilevava l'Ade che la società risultava cancellata dal registro delle Imprese soltanto a far data dal 2017 e qualsiasi cessione di attività e di locali non era stata precedentemente comunicata come la legge prevede per i soggetti con partita IVA. Riteneva peraltro irrilevante e inconferente quanto affermato rispetto alla errata compilazione del bollettario in presenza di fatture emesse nei confronti della società da parte di 4 fornitori per ben 28 operazioni nell'anno 2016. Evidenziava, inoltre, che nessuna comunicazione di cessazione di attività era stata fatta all'anagrafe tributaria. Il riferimento alla fornitura dell'altra società da parte degli stessi fornitori non avrebbe escluso secondo l'Ufficio la la validità dell'accertamento compiuto.
Concludeva, quindi, per il rigetto dell'appello come proposto.
All'appello dei soci veniva riunito l'appello della Società che argomentava in relazione alla erronea valutazione della documentazione analizzata dai giudici di prime cure. Secondo l'appellante società la circostanza della intestazione di documenti contabili a soggetto oramai inattivo non potrebbe mai costituire prova indiretta della sua esistenza.
Inoltre, se si tiene conto dell'indirizzo delle fatture non può che ricollegarsi la fornitura in questione all'unico reale destinatario ormai collocatosi negli stessi locali che in precedenza erano stato occupati dalla Ricorrente 4. Invero, le forniture in esame dovevano ritenersi destinate al Centro Ittico
Salernitano.
Sotto altro profilo riteneva l'incongruità del parametro utilizzato per individuare la percentuale di ricarico in considerazione della variegata condizione del mercato e dell'assenza di parametri validi certi. Il parametro induttivo di per sé rende molto incerta la validità del campione di riferimento.
Concludeva, in ogni caso, per la necessità di verificare che l'inattività sociale non avrebbe in ogni caso potuto generare alcuna irregolarità.
Si costituiva l'Ufficio evidenziando che il controllo era partito da un'interrogazione effettuata in Anagrafe
Tributaria risultando cancellata dal Registro delle imprese in data 04/10/2017. Per l'annualità in discussione la società aveva presentato il modello unico non indicando alcun ricavo.
Dai dati comunicati ai fini dello spesometro venivano però restituite operazioni passive per operazioni di merci destinate alla rivendita per un valore di circa trentamila euro. L'ufficio emetteva provvedimento di recupero a tassazione del maggior reddito presunto di ricavi pari ad € 78.161,00 determinati applicando ai suddetti acquisti la percentuale di redditività del
157% desunta dai dati dichiarati da 223 soggetti con medesimo codice attività nella provincia di Salerno per la suddetta annualità.
Una volta stabilito il contraddittorio preventivo la parte asseriva di aver cessato l'attività e di non aver avuto alcun ricavo nel periodo di riferimento.
Concludeva per l'infondatezza dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si da atto della intervenuta riunione tra i due atti di appello proposti avverso la medesima pronuncia.
Inoltre, nelle more del procedimento interveniva la rinuncia all'atto di appello da parte della società. La circostanza impone di pronunciare l'estinzione del procedimento relativo all'appello proposto dalla società.
Tale rinuncia non si estende, in tutta evidenza, all'appello proposto dai soci che, di conseguenza, deve essere deciso nel merito da questa corte di giustizia tributaria.
Con riguardo alla censura preliminare relativa al contraddittorio preventivo, quest'ultima ha perso di rilievo concreto una volta raggiunta la consapevolezza che lo stesso è stato correttamente attivato nei confronti della società. In quel contesto la società ha peraltro ribadito la tesi difensiva sposata anche dagli stessi soci sulla inattività sociale nonostante i documenti contabili in contestazione.
Passando al merito della questione la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società di capitali a ristretta compagine sociale può essere vinta dalla dimostrazione, da parte del socio, della sua estraneità alla gestione aziendale, a condizione che tale dimostrazione sia molto rigorosa, non essendo sufficienti mere asserzioni e la prova che sui conti correnti non siano transitati utili extracontabili societari.
È su tale arresto giurisprudenziale che poggia il recente indirizzo della Cassazione Civile che, nella sentenza n. 26473 del 2024, si è trovata ad affrontare la questione dell'onere probatorio necessario a vincere la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nel caso di società di capitali a ristretta compagine societaria.
La Cassazione ha sul tema probatorio già affermato che: “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il principio rinvenibile nell'art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, secondo il quale, nel caso di società di capitali a ristretta base sociale, è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, non postula necessariamente l'esistenza, tra i soci, di rapporti di parentela o coniugio, in quanto deriva dalla regola di comune esperienza secondo la quale dalla ristrettezza della base sociale discende un elevato grado di compartecipazione dei soci alla gestione della società e di reciproco controllo tra i soci medesimi. È, pertanto, legittima, fino a prova contraria, la presunzione che detti soci, anche quando non siano legati da rapporti di parentela o coniugio, siano edotti degli affari sociali e consapevoli dell'esistenza di utili extra bilancio e se li distribuiscano in proporzione delle rispettive quote di partecipazione al capitale”. Gli orientamenti appena richiamati devono conformarsi con la recente riforma dettata dalla Legge n. 130 del 2022 che ha arricchito l'articolo 7, comma 5 bis, del d. lgs. 546 del 1992.
Vale ricordare che, riguardo al riparto dell'onere probatorio nel processo tributario, la giurisprudenza ha considerato ius receptum la regola generale dettata dall'articolo 2697 c.c. Applicata nell'ambito del diritto tributario, la disposizione in esame è stata interpretata nel senso di attribuire all'amministrazione finanziaria l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa fiscale e di imporre al contribuente il dovere di provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi di cui alla medesima pretesa.
Ne consegue che l'Agenzia delle Entrate, nell'emettere l'atto impositivo, deve fornire la prova della fondatezza dello stesso ed è tenuta a rispettare il fondamentale onere di motivazione – occorre cioè che rappresenti chiaramente, sia pure in modo sintetico, l'iter logico-giuridico che ha portato alla contestazione effettuata nei confronti del contribuente, mettendolo in condizione di poter conoscere l'an ed il quantum della pretesa. La Suprema corte nella recente pronuncia ha interpretato i profili probatori a carico del socio in maniera molto più rigorosa, ritenendo che il contribuente non possa limitarsi a semplici enunciazioni o generiche allegazioni.
La Corte di Cassazione ribadisce la sua posizione sulla legittimità della presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati in capo alla società, nel caso in cui ci si trovi in presenza di una struttura “a ristretta a base partecipativa”. Lo fa confermando, fra l'altro, l'irrilevanza della novella normativa di cui all'articolo 7, comma 5 bis, D.lgs n. 546/1992, che lascia pertanto invariato l'onere probatorio già vigente in materia (tra le ultime, ordinanza della Cassazione n. 12575/2024, che richiama precedente ordinanza n. 31878 del 27/10/2022, secondo cui «In tema di onere probatorio gravante in giudizio sull'amministrazione finanziaria in ordine alle violazioni contestate al contribuente, per le quali non vi siano presunzioni legali che comportino l'inversione dell'onere probatorio l'art. 7, comma 5 bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall'art. 6 della l. n. 130 del 2022, non stabilisce un onere probatorio diverso, o più gravoso, rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all'istruttoria dibattimentale un ruolo centrale»).
In ordine alla prova contraria, la Corte di Cassazione in un primo tempo ha individuato il contenuto della prova contraria a carico dei soci nella sola dimostrazione che i maggiori ricavi dell'ente siano stati accantonati o reinvestiti .Si tratta di un onere che il contribuente può fornire anche nel suo ruolo di titolare meramente formale delle quote, in ogni caso estraneo di fatto alla gestione societaria;
vale considerare che comunque il suo ruolo formale permette, se del caso, di accedere ai libri sociali per acquisire elementi a tal fine.
Appare, quindi, di tutta evidenza che l'onere della prova di cui è gravato il contribuente vada nella direzione della dimostrazione dell'estraneità assoluta del socio alla gestione e alla vita della società, dimostrazione che deve essere precisa e rigorosa.
Nel caso di specie, oltre alla carenza di tale profilo probatorio non può neutralizzare la presunzione l'avvenuta cancellazione della società nell'anno successivo a quello in contestazione in considerazione della circostanza che la documentazione contabile recante l'attività oggetto di verifica non è stata smentita da elementi oggettivi di senso contrario acquisiti al processo.
Di qui il rigetto dell'appello proposto.
Le spese del grado vanno integralmente e reciprocamente compensate tra le parti considerato l'esito complessivo dei giudizi riuniti.
P.Q.M.
Dichiara estinto l'appello della società iscritto al n. 6230/2024 RGA;
rigetta l'appello dei soci iscritto al n.
5597/2024 RGA. Compensa integralmente e reciprocamente tra tutte le parti le spese del grado.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
CARDONA IN MA, Relatore
GRASSO GIOVANNI, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5597/2024 depositato il 24/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 729/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez.
3 e pubblicata il 15/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M200636/2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M200636/2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M200636/2023 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M200635/2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M200635/2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M200635/2023 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M200637/2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M200637/2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M200637/2023 IRPEF-ALTRO 2016
- sull'appello n. 6230/2024 depositato il 28/09/2024
proposto da
Ricorrente 4 C. S.a.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 72/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 9
e pubblicata il 09/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF902M203854/2022 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF902M203854/2022 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7700/2025 depositato il
16/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate notificava a ciascun odierno appellante gli avvisi impugnati nella loro qualità di soci della “Ricorrente 4 & C. sas” con attribuzione in ragione della quota societaria posseduta (40% al sig. Ricorrente_2, 30% per gli altri soci sigg.re Ricorrente_3 e Ricorrente_1) come da dichiarazione integrativa dagli stessi presentata il 21/12/2017 e riferita all'annualità 2016.
L'accertamento si basava su passività dedotte da atti e documenti e da un ricarico sulla merce asseritamente riferibile al 157%.
Gli appellanti evidenziavano l'incongruità dei rilievi posti in capo alla società che non si fondavano su alcun riscontro documentale oggettivo, ma a loro dire, sarebbero derivati da fatturazioni erronee effettuate da alcuni fornitori presso la sede operativa che era stata ceduta ad altra azienda più grande con la quale gli stessi avevano contrattazioni continue.
Da tale equivoco di fondo discenderebbe l'inconferenza dell'accertamento.
La sentenza impugnata, non valutando tali premesse secondo la prospettazione degli appellanti, rigettava il ricorso ritenendo inefficace la censura relativa al mancato contraddittorio preventivo, riteneva possibile la ricostruzione induttiva in assenza di libri contabili, e applicabile il ricarico d'ufficio in assenza di elementi di contrario senso offerti dai destinatari degli avvisi.
Gli odierni appellanti, con il presente gravame, sono tornati a ribadire l'irregolarità del procedimento di formazione del presupposto dell'azione dell'agenzia nei loro confronti considerato che l'invito a comparire ha riguardato la società e non i singoli soci. Inoltre, l'assenza di contabilità di una società inattiva non può costituire elemento fondante dell'accertamento realizzato.
Inoltre, la deduzione dell'operatività sociale da fatture erroneamente intestate non può costituire elemento di prova a sostegno della tesi dell'Agenzia delle Entrate, dovendo al contrario costituire prova del contrario. Si tratta di sue società differenti, quella subentrata nella medesima sede sociale ha altra ragione sociale “centro ittico salernitano”.
Dagli atti emergerebbe, peraltro, sempre a dire degli appellanti, che la cessione dei locali sia avvenuta in data 2015, in epoca antecedente all'accertamento de quo. Con riguardo alle forniture risulterebbe evidente l'errore nel quali sarebbero incorsi i primi giudici in quanto avrebbero erroneamente considerato le forniture fatte al altro soggetto societario dai medesimi fornitori della società oggetto di accertamento.
Anche il parametro indicato per avvalorare la percentuale di ricarico appare incongruo.
Concludevano, quindi, per l'accoglimento dell'appello proposto.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate evidenziando che da interrogazioni effettuate in Anagrafe Tributaria, per l'anno d'imposta 2016 la società risultava titolare di partita Iva ed avente come attività il Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi, essendosi cancellata dal R.I. in data 04/10/2017; per l'anno
2016 aveva presentato la dichiarazione Modello Unico SP in data 27/10/2017 non indicando nessun ricavo conseguito. Tuttavia, dai dati comunicati all'Anagrafe Tributaria ai fini del cd. “Spesometro” (art. 21 del D.L. n.78 del 2010) sono state rilevate, per la suddetta società, operazioni passive ricostruite di acquisti di merci destinate alla rivendita per € 30.413,00.
Resisteva all'appello proposto evidenziando che i motivi a sostegno riproducevano quanto già eccepito in primo grado. Rilevava l'Ade che la società risultava cancellata dal registro delle Imprese soltanto a far data dal 2017 e qualsiasi cessione di attività e di locali non era stata precedentemente comunicata come la legge prevede per i soggetti con partita IVA. Riteneva peraltro irrilevante e inconferente quanto affermato rispetto alla errata compilazione del bollettario in presenza di fatture emesse nei confronti della società da parte di 4 fornitori per ben 28 operazioni nell'anno 2016. Evidenziava, inoltre, che nessuna comunicazione di cessazione di attività era stata fatta all'anagrafe tributaria. Il riferimento alla fornitura dell'altra società da parte degli stessi fornitori non avrebbe escluso secondo l'Ufficio la la validità dell'accertamento compiuto.
Concludeva, quindi, per il rigetto dell'appello come proposto.
All'appello dei soci veniva riunito l'appello della Società che argomentava in relazione alla erronea valutazione della documentazione analizzata dai giudici di prime cure. Secondo l'appellante società la circostanza della intestazione di documenti contabili a soggetto oramai inattivo non potrebbe mai costituire prova indiretta della sua esistenza.
Inoltre, se si tiene conto dell'indirizzo delle fatture non può che ricollegarsi la fornitura in questione all'unico reale destinatario ormai collocatosi negli stessi locali che in precedenza erano stato occupati dalla Ricorrente 4. Invero, le forniture in esame dovevano ritenersi destinate al Centro Ittico
Salernitano.
Sotto altro profilo riteneva l'incongruità del parametro utilizzato per individuare la percentuale di ricarico in considerazione della variegata condizione del mercato e dell'assenza di parametri validi certi. Il parametro induttivo di per sé rende molto incerta la validità del campione di riferimento.
Concludeva, in ogni caso, per la necessità di verificare che l'inattività sociale non avrebbe in ogni caso potuto generare alcuna irregolarità.
Si costituiva l'Ufficio evidenziando che il controllo era partito da un'interrogazione effettuata in Anagrafe
Tributaria risultando cancellata dal Registro delle imprese in data 04/10/2017. Per l'annualità in discussione la società aveva presentato il modello unico non indicando alcun ricavo.
Dai dati comunicati ai fini dello spesometro venivano però restituite operazioni passive per operazioni di merci destinate alla rivendita per un valore di circa trentamila euro. L'ufficio emetteva provvedimento di recupero a tassazione del maggior reddito presunto di ricavi pari ad € 78.161,00 determinati applicando ai suddetti acquisti la percentuale di redditività del
157% desunta dai dati dichiarati da 223 soggetti con medesimo codice attività nella provincia di Salerno per la suddetta annualità.
Una volta stabilito il contraddittorio preventivo la parte asseriva di aver cessato l'attività e di non aver avuto alcun ricavo nel periodo di riferimento.
Concludeva per l'infondatezza dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si da atto della intervenuta riunione tra i due atti di appello proposti avverso la medesima pronuncia.
Inoltre, nelle more del procedimento interveniva la rinuncia all'atto di appello da parte della società. La circostanza impone di pronunciare l'estinzione del procedimento relativo all'appello proposto dalla società.
Tale rinuncia non si estende, in tutta evidenza, all'appello proposto dai soci che, di conseguenza, deve essere deciso nel merito da questa corte di giustizia tributaria.
Con riguardo alla censura preliminare relativa al contraddittorio preventivo, quest'ultima ha perso di rilievo concreto una volta raggiunta la consapevolezza che lo stesso è stato correttamente attivato nei confronti della società. In quel contesto la società ha peraltro ribadito la tesi difensiva sposata anche dagli stessi soci sulla inattività sociale nonostante i documenti contabili in contestazione.
Passando al merito della questione la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società di capitali a ristretta compagine sociale può essere vinta dalla dimostrazione, da parte del socio, della sua estraneità alla gestione aziendale, a condizione che tale dimostrazione sia molto rigorosa, non essendo sufficienti mere asserzioni e la prova che sui conti correnti non siano transitati utili extracontabili societari.
È su tale arresto giurisprudenziale che poggia il recente indirizzo della Cassazione Civile che, nella sentenza n. 26473 del 2024, si è trovata ad affrontare la questione dell'onere probatorio necessario a vincere la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nel caso di società di capitali a ristretta compagine societaria.
La Cassazione ha sul tema probatorio già affermato che: “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il principio rinvenibile nell'art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, secondo il quale, nel caso di società di capitali a ristretta base sociale, è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, non postula necessariamente l'esistenza, tra i soci, di rapporti di parentela o coniugio, in quanto deriva dalla regola di comune esperienza secondo la quale dalla ristrettezza della base sociale discende un elevato grado di compartecipazione dei soci alla gestione della società e di reciproco controllo tra i soci medesimi. È, pertanto, legittima, fino a prova contraria, la presunzione che detti soci, anche quando non siano legati da rapporti di parentela o coniugio, siano edotti degli affari sociali e consapevoli dell'esistenza di utili extra bilancio e se li distribuiscano in proporzione delle rispettive quote di partecipazione al capitale”. Gli orientamenti appena richiamati devono conformarsi con la recente riforma dettata dalla Legge n. 130 del 2022 che ha arricchito l'articolo 7, comma 5 bis, del d. lgs. 546 del 1992.
Vale ricordare che, riguardo al riparto dell'onere probatorio nel processo tributario, la giurisprudenza ha considerato ius receptum la regola generale dettata dall'articolo 2697 c.c. Applicata nell'ambito del diritto tributario, la disposizione in esame è stata interpretata nel senso di attribuire all'amministrazione finanziaria l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa fiscale e di imporre al contribuente il dovere di provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi di cui alla medesima pretesa.
Ne consegue che l'Agenzia delle Entrate, nell'emettere l'atto impositivo, deve fornire la prova della fondatezza dello stesso ed è tenuta a rispettare il fondamentale onere di motivazione – occorre cioè che rappresenti chiaramente, sia pure in modo sintetico, l'iter logico-giuridico che ha portato alla contestazione effettuata nei confronti del contribuente, mettendolo in condizione di poter conoscere l'an ed il quantum della pretesa. La Suprema corte nella recente pronuncia ha interpretato i profili probatori a carico del socio in maniera molto più rigorosa, ritenendo che il contribuente non possa limitarsi a semplici enunciazioni o generiche allegazioni.
La Corte di Cassazione ribadisce la sua posizione sulla legittimità della presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati in capo alla società, nel caso in cui ci si trovi in presenza di una struttura “a ristretta a base partecipativa”. Lo fa confermando, fra l'altro, l'irrilevanza della novella normativa di cui all'articolo 7, comma 5 bis, D.lgs n. 546/1992, che lascia pertanto invariato l'onere probatorio già vigente in materia (tra le ultime, ordinanza della Cassazione n. 12575/2024, che richiama precedente ordinanza n. 31878 del 27/10/2022, secondo cui «In tema di onere probatorio gravante in giudizio sull'amministrazione finanziaria in ordine alle violazioni contestate al contribuente, per le quali non vi siano presunzioni legali che comportino l'inversione dell'onere probatorio l'art. 7, comma 5 bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall'art. 6 della l. n. 130 del 2022, non stabilisce un onere probatorio diverso, o più gravoso, rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all'istruttoria dibattimentale un ruolo centrale»).
In ordine alla prova contraria, la Corte di Cassazione in un primo tempo ha individuato il contenuto della prova contraria a carico dei soci nella sola dimostrazione che i maggiori ricavi dell'ente siano stati accantonati o reinvestiti .Si tratta di un onere che il contribuente può fornire anche nel suo ruolo di titolare meramente formale delle quote, in ogni caso estraneo di fatto alla gestione societaria;
vale considerare che comunque il suo ruolo formale permette, se del caso, di accedere ai libri sociali per acquisire elementi a tal fine.
Appare, quindi, di tutta evidenza che l'onere della prova di cui è gravato il contribuente vada nella direzione della dimostrazione dell'estraneità assoluta del socio alla gestione e alla vita della società, dimostrazione che deve essere precisa e rigorosa.
Nel caso di specie, oltre alla carenza di tale profilo probatorio non può neutralizzare la presunzione l'avvenuta cancellazione della società nell'anno successivo a quello in contestazione in considerazione della circostanza che la documentazione contabile recante l'attività oggetto di verifica non è stata smentita da elementi oggettivi di senso contrario acquisiti al processo.
Di qui il rigetto dell'appello proposto.
Le spese del grado vanno integralmente e reciprocamente compensate tra le parti considerato l'esito complessivo dei giudizi riuniti.
P.Q.M.
Dichiara estinto l'appello della società iscritto al n. 6230/2024 RGA;
rigetta l'appello dei soci iscritto al n.
5597/2024 RGA. Compensa integralmente e reciprocamente tra tutte le parti le spese del grado.