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Sentenza 21 maggio 2024
Sentenza 21 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/05/2024, n. 5945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5945 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Paola Crisanti, all'udienza del 21 maggio 2024 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n° 20886/2022 vertente
TRA
rappresentati e Parte_1 Parte_2 Parte_3
difesi, in virtù di mandato allegato al ricorso dall'Avv. Annalisa Ciaffi e presso il suo studio elettivamente domiciliato in Roma, Galilei n. 45;
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1
rapp.te;
- CONVENUTO-
Oggetto: ripetizione indebito;
Conclusioni: come in atti;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati, esponevano che avevano lavorato alle dipendenze della convenuta con la qualifica di macchinista venendo inizialmente inquadrati al livello 4° del Org_1
Fondazioni lirico-sinfoniche e, successivamente, promossi al livello 3 a;
che con delibera del Consiglio di Amministrazione del 4 novembre 1991 erano stati inquadrati nel livello 3° a, a decorrere dal 1° giugno 1991 e, più precisamente, dal 1° giugno 1991 al 16 gennaio 1993; che l'inquadramento superiore era stato preceduto dall'analisi delle mansioni da svolte;
che con deliberazione adottata dal Sub commissario del Teatro dell'Opera di Roma in data 11/07/1994 erano state annullate d'ufficio le delibere di inquadramento superiore comprese quelle di essi ricorrenti;
che successivamente erano stati inquadrato definitivamente livello 2° del CCNL Fondazioni Lirico Sinfoniche;
che al momento del pensionamento la aveva trattenuto, senza alcun CP_1
preavviso o accordo in tal senso, dal suo tfr le somme per ciascuna indicate in ricorso quale “recupero quote Cresci”; che con nota in data 18/07/94 il
Sovrintendente aveva comunicato quanto segue: “Si comunica che il Sub-
Commissario, con deliberazione n. 07620 dell'11 luglio c.a., a seguito ed in adesione ai ripetuti, formali inviti delle Amministrazioni vigilanti, ha dovuto procedere all'annullamento, in via di autotutela, delle deliberazioni di inquadramento del personale dipendente, adottate dal Consiglio di
Amministrazione dell'Ente nelle sedute del 4/11/91 e del 6/03/92 e delle successive deliberazioni adottate, in via d'urgenza, dal Sovrintendente del tempo, in data 14 gennaio, 23 marzo, 1 giugno 1992 e ratificate, la prima dal
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29/07/1992 e le restanti dal
Sub- Commissario con deliberazione n. 4979 del 20 aprile Parte_4
1993. La deliberazione adottata costituisce atto dovuto, considerato che la
ha Controparte_2
dichiarato l'illegittimità delle predette deliberazioni anche a seguito delle ripetute concordanti censure formulate dal Collegio dei Revisori, dal
nonché dalla Corte dei Controparte_3
Conti in sede di contestazione e di citazione in giudizio per responsabilità erariale degli organi di gestione che hanno adottato e ratificato i sopra citati provvedimenti.
In relazione a tutto quanto sopra, la S.V., a decorrere dalla data della deliberazione adottata dal Sub Commissario, torna a ricoprire la posizione funzionale posseduta prima del nuovo inquadramento conferito con le deliberazioni annullate, con la conseguente applicazione degli istituti economici previsti dal CCNL , stipulato il 22/05/1992”.
Tanto premesso in punto di fatto, rilevavano, in punto di diritto, l'illegittimità della compensazione effettuata in busta paga essendo la stessa stata operata tra un credito liquido quale quello del TFR con un credito ancora da accertare e, cioè, quello relativo alle retribuzioni percepite in considerazione del superiore inquadramento a loro riconosciuto con delibere poi annullate in autotutela;
eccepivano, ulteriormente, di avere comunque diritto alle differenze retributive per le mansioni superiori svolte, essendo a tal fine irrilevante il successivo annullamento dei provvedimenti che avevano riconosciuto il diritto al superiore inquadramento, ai sensi dell'articolo 2126 c.c.; deducevano, inoltre,
l'illegittimità dei provvedimenti assunti in via di autotutela dagli organi amministrativi che avevano revocato il superiore inquadramento;
tutto ciò premesso chiedevano al tribunale di Roma, quale giudice del lavoro, di:
“Previa disapplicazione della delibera del Sub-Commissario n. 07620 dell'11 luglio 1994 condannare la resistente, in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore dei ricorrenti delle somme trattenute indebitamente dalla sul TFR nelle seguenti CP_1
misure : euro 7969,77 Parte_1
Euro 9241.72; Parte_2
euro 4615,62.” Parte_3
Benché ritualmente evocata in giudizio, la convenuta restava CP_1
contumace.
Istruita la causa in via documentale, la stessa era decisa all'odierna udienza con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Deve essere dichiarata la decadenza dall'impugnativa del provvedimento di ripetizione dell'indebito pagamento delle differenze retributive corrisposte per le mansioni superiori svolte per le ragioni di seguito indicate.
Con comunicazione del 18/7/1994 è stato annullato il passaggio di livello dei ricorrenti dal livello 3A CCNL, che interessava il periodo dal 1/6/1991 al
16/1/1993, per riportarlo al livello 3B CCNL. A questo provvedimento seguiva una seconda comunicazione del 5/9/1995 e diversi atti con cui la CP_1
nel tempo richiedeva la refusione della somma indebitamente corrisposta sulla base del superiore inquadramento riconosciuto con provvedimento poi annullato. Va immediatamente osservato che i ricorrenti non hanno mai contestato né i provvedimenti di reinquadramento né gli importi domandati sino all'avvio del presente procediemnto.
L'atto qui impugnato e di cui si chiede la disapplicazione è, quindi, un provvedimento reso da un ente pubblico per l'inquadramento in ruolo, che riguardava un pubblico dipendente.
Sul punto, però, si rappresenta che è pacifico in giurisprudenza che il provvedimento di inquadramento in ruolo o variazione del ruolo, come quello che ci occupa, deve essere impugnato entro il termine di decadenza previsto dalla legge, con la conseguenza che il successivo ricorso di accertamento depositato oltre il predetto termine non può che essere dichiarato inammissibile
(cfr. Consiglio di Stato sez. V, 21/11/2003).
In argomento, si ricorda che, ai sensi dell'art. 21 L. n. 1034/1971, vigente al momento dell'emanazione per provvedimento per cui è causa, l'azione contro un provvedimento amministrativo era esperibile nel termine decadenziale di 60 giorni. Più precisamente, la richiamata disciplina afferma che:
- “Il ricorso deve essere notificato tanto all'organo che ha emesso l'atto impugnato quanto ai controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce, o almeno ad alcuno tra essi, entro il termine di giorni sessanta da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione nell'albo, salvo l'obbligo di integrare le notifiche con le ulteriori notifiche agli altri controinteressati, che siano ordinate dal tribunale amministrativo regionale”.
Come chiarito dalla giurisprudenza che questo tribunale ritiene pienamente condivisibile:
- “I provvedimenti di inquadramento dei pubblici dipendenti hanno natura di atti autoritativi e, come tali, sono soggetti al termine decadenziale di impugnazione, con la conseguenza che non è ammissibile un'azione volta ad ottenere un diverso inquadramento, se non tempestivamente proposta contro il provvedimento di attribuzione della qualifica, né è ammesso un autonomo giudizio di accertamento, nel quale si chieda la disapplicazione dei provvedimenti amministrativi, atteso che l'azione di accertamento è esperibile a tutela di un diritto soggettivo, mentre la posizione del pubblico dipendente, a fronte della potestà organizzatoria della P.A., è quella di titolare di un mero interesse legittimo”(cfr. T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 01/09/2021, n.9488).
- “I provvedimenti di inquadramento sono atti autoritativi di inserimento del personale nell'organizzazione dei pubblici uffici e regolano lo status del dipendente pubblico, ossia il coacervo di diritti e doveri inscindibilmente connessi a quella posizione cristallizzata dall'inquadramento; pertanto, tali provvedimenti devono essere impugnati nel termine di decadenza, stanti gli effetti lesivi che da essi derivano direttamente sia sul piano giuridico che su quello economico. Nel rapporto di lavoro pubblico, il meccanismo di identificazione della posizione del dipendente e dell'estensione dei suoi obblighi è, infatti, il provvedimento di inquadramento, il quale è atto formale della P.A., che definisce lo status del dipendente. Neppure l'introduzione dell'autonomia collettiva nel contesto del pubblico impiego ha modificato il meccanismo di inquadramento come mezzo per definire le prestazioni lavorative da attribuire al lavoratore e la conseguente retribuzione” (cfr. T.A.R.
Roma, (Lazio) sez. I, 04/02/2019, n.1369, conforme ex plurimis a: Cons. St., sez. III, 20 novembre 2011 n. 5881; TAR Lazio, Roma, sez. I quater, 30 maggio 2017 n. 12006.).
Ed ancora, “L'atto di inquadramento del pubblico dipendente, incidendo sullo status del medesimo all'interno della p.a., rappresenta un atto autoritativo che, se non impugnato entro l'ordinario termine decadenziale, diviene inoppugnabile” (cfr. T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. II, 15/10/2014, n.2729; conforme ex plurimis a: TAR Sicilia, Catania, sez. II, 29 luglio 2009 n. 1402;
TAR Lazio, Roma, sez. II, 28 gennaio 2008 n. 607; Cons. St., sez. IV, 5 dicembre 2006 n. 7118; id., sez. IV, 29 dicembre 2004 n. 8273; id., sez. VI, 17 marzo 1999 n. 312; id., sez. VI, 10 marzo 1998 n. 394).
Pertanto, “È da ritenersi inammissibile la domanda del dipendente pubblico volta all'accertamento e alla declaratoria del diritto alla ricostruzione giuridica ed economica della carriera e dell'inquadramento in difetto della tempestiva impugnazione dell'atto autoritativo con cui è stata determinata la contestata posizione retributiva, a nulla rilevando che il provvedimento possa considerarsi espressione di attività vincolata, avendo nondimeno esso carattere autoritativo, impugnabile esclusivamente nell'ordinario termine di decadenza di cui all'art. 21, l. 6 dicembre 1971 n. 1034”(cfr. T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 09/07/2013,
n.6782).
Sulla base di tali premesse deve rilevarsi che le odierne parti attrici hanno impugnato i provvedimenti sopraindicati solo con l'instaurazione del presente giudizio, avvenuta con il deposito del ricorso in data 23 giugno 2022 con conseguente ed evidente decadenza dalla facoltà d'impugnare entrambi i predetti provvedimenti posto che il provvedimento del 18/7/1994 non è mai stato impugnato neanche nel presente giudizio ed il secondo provvedimento è stato impugnato oltre il termine decadenziale dei 60 giorni che è venuto a scadere in data 4/11/1995.
Da ciò consegue l'insanabile decadenza della presente azione con la conseguenza che la domanda avversa deve necessariamente esser rigettata senza entrare nell'esame del merito della vicenda.
Peraltro, pur dovendosi dare atto che il D.lgs. n. 367/1996 è intervenuto successivamente al concretarsi della descritta decadenza, va rilevato che l'art.17 del D.lgs. n. 367/1996 stabilisce testualmente che “Le fondazioni conservano i diritti, le attribuzioni e le situazioni giuridiche dei quali gli enti originari erano titolari. (…)”. Ne consegue che con la successione del rapporto datoriale da soggetto di diritto pubblico a soggetto di diritto privato la resistente ha conservato pienamente i diritti patrimoniali del soggetto pubblico di cui è successore e, pertanto, ha pieno titolo per esercitare il diritto al recupero derivante dall'atto che la controparte non ha tempestivamente impugnato. Né, vale a rimettere in termini odierna parte attrice la circostanza che il recupero dell'indebito sarebbe avvenuto all'atto della cessazione del rapporto lavorativo, compensando le due poste di credito costituite da trattamento di fine rapporto e dall'indebito oggi controversia. Invero, come sopra sottolineato, il provvedimento di inquadramento inserimento del personale nell'organizzazione dei pubblici uffici e regolano lo status del dipendente pubblico, ossia il coacervo di diritti e doveri inscindibilmente connessi a quella posizione cristallizzata dall'inquadramento; pertanto, tali provvedimenti devono essere impugnati nel termine di decadenza, in considerazione degli effetti lesivi che da essi derivano direttamente sia sul piano giuridico che su quello economico.
Del pari infondata è l'eccezione relativa all'impossibilità di operare la compensazione tra i due crediti, tenuto conto che la fondazione datrice di lavoro ha ripetutamente e nel corso di numerosi anni richiesto ai dipendenti la restituzione della somma indebitamente pagata per l'errato inquadramento nel livello superiore;
del pari del tutto generica e la contestazione relativa alla quantificazione dell'importo suddetto e, in quanto tale, deve essere respinta.
Nulla sulle spese di lite in considerazione della contumacia della CP_1
convenuta.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
Rigetta il ricorso;
nulla sulle spese.
Roma, 21 maggio 2024 Il Giudice
dott.ssa Paola Crisanti