Ordinanza cautelare 8 agosto 2024
Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 07/05/2026, n. 8453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8453 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08453/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06897/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6897 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuela Iacovelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Roma, Questura Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del d.m. 3 maggio 2024 (-OMISSIS-), notificato in data 4 giugno 2024 con il quale veniva rigettata l’istanza di richiesta della cittadinanza italiana presentata in data 23.02.2022
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo Roma e della Questura Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa IE UD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO
Il ricorrente ha presentato istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, in data 23 febbraio 2022.
Esperita l’istruttoria di rito, l’Amministrazione con d.m. 3 maggio 2024 ha respinto la domanda, previa comunicazione ex art. 10- bis della legge n. 241/1990 e a seguito del contraddittorio con l’interessato “ VISTA la documentazione acquisita agli atti, dalla quale è emersa a carico del figlio convivente con il richiedente, come da interrogazione anpr, il sig. EN NE, nato in data [...] a [...], una condanna in data 20/05/2020 emessa dal Tribunale di Roma, a seguito di giudizio abbreviato, ai sensi della L. 895/67 art.2 (detenzione illecita di armi o parti di esse) e del DPR 309/90 art.73 c.1 (produzione traffico e detenzione stupefacenti) per fatti avvenuti in data 16/02/19 ”.
Avverso il suddetto provvedimento di diniego la ricorrente insorge con l’odierno gravame, chiedendone l’annullamento, in quanto asseritamente affetto da vizi di legittimità per vizio di motivazione .
Segnatamente si censura il provvedimento in quanto asseritamente non adottato a seguito di una compiuta valutazione della posizione del richiedente, che afferma di essere socialmente integrato nel tessuto sociale italiano e di non poter rispondere di una vicenda penale che riguarda il figlio.
Il Ministero dell’interno, costituito in giudizio per resistere al ricorso, ha depositato documenti del fascicolo del procedimento e una relazione difensiva, contestando nel merito le censure ex adverso svolte e concludendo per il rigetto della domanda di annullamento del diniego impugnato.
Con ordinanza collegiale n. 3625/2024 è stata respinta la domanda cautelare.
All’udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026, in vista della quale la parte ha versato in atti una memoria difensiva, la causa è stata trattenuta in decisione.
TO
Il ricorso è infondato.
Questo Collegio ritiene che l’operato della p.a. sia immune dai vizi dedotti dalla parte che mira a contestare la correttezza dell’operato della p.a. che ha respinto la domanda di cittadinanza presentata dal ricorrente a causa di elementi di controindicazione emersi sul conto del figlio, appartenente al medesimo nucleo familiare:
In particolare, dalla documentazione acquisita agli atti è emerso che il figlio convivente con il richiedente, è stato destinatario di una condanna in data 20/05/2020 per i reati di detenzione illecita di armi o parti di esse ex L. 895/67 art.2 e di produzione traffico e detenzione stupefacenti ex DPR 309/90 art.73 c.1, commessi in data 16/02/2019.
Ebbene in proposito, il Collegio ritiene utile evidenziare che all’autorità procedente nei procedimenti di concessione della cittadinanza si richiede di estendere la valutazione circa l'avvenuta integrazione dello straniero nella comunità nazionale sotto i molteplici profili della sua condizione lavorativa, economica, familiare e di irreprensibilità della condotta anche al nucleo familiare (cfr. Cons. Stato, sez. I, n. 2674/2018; Id., sez. I, n. 2660/2017, secondo cui la concessione della particolare capacità connessa allo status di cittadino impone che “ si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del paese ospitante, sotto il profilo dell’apporto lavorativo e del rispetto delle regole del paese stesso. E in tale ottica, non può ritenersi censurabile l’estensione della valutazione anzidetta al nucleo familiare ”).
D'altronde, come condivisibilmente rilevato da questo Tribunale (cfr. Sez. I ter n. 13300 del 10 dicembre 2020; Sez. II quater n. 1840 del 2 febbraio 2015), la natura altamente discrezionale del provvedimento di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, infatti, fa sì che possano essere presi in considerazione dall’amministrazione per le proprie determinazioni tutti gli aspetti, riguardanti l’istante, ritenuti indicativi della sua effettiva e piena integrazione (sull’estensione del giudizio di opportunità del rilascio dello status alla condotta del nucleo familiare dell’aspirante cittadino, Tar Lazio, Sez. V bis, n. 3673 del 6 marzo 2023, ha chiarito: “ in tal modo evidenziando l’ambito soggettivo di tale valutazione, che non si limita alla sola persona del richiedente, ma investe la cerchia dei familiari, in quanto nucleo elementare in cui si forma, si sviluppa e si manifesta la personalità individuale e che, pertanto, costituisce “l’ambiente” in cui va particolarmente studiato il comportamento dei soggetti ”).
I comportamenti penalmente rilevanti anche dei familiari di primo grado, quando si tratta di familiari conviventi, dunque possono essere considerati al fine di motivare il diniego della cittadinanza italiana del padre, in quanto sono sintomatici della integrazione del nucleo familiare nel quale l’istante vive.
I due aspetti della convivenza e dello stretto grado di parentela costituiscono, infatti, elementi significativi della sicura influenza svolta dal familiare, che abbia commesso reati, sull’istante o viceversa, e dunque sono stati legittimamente valorizzati dalla amministrazione ai fini di una motivazione di rigetto della cittadinanza italiana.
In particolare, nel caso di specie, il figlio del richiedente lo status è stato condannato per i reati di detenzione illecita di armi o parti di esse e produzione traffico e detenzione stupefacenti , commessi tre anni prima della domanda di cittadinanza, presentata in data 23 febbraio 2022, circostanza che ha finito non irragionevolmente per condizionare in maniera negativa il giudizio formulato dall’autorità procedente sull’aspirante cittadino.
Al figlio del ricorrente è dunque ascrivibile una condotta non vetusta penalmente rilevante, lesiva di beni-interessi fondamentali per l’ordinamento – la sicurezza e tranquillità pubblica nonché la salute pubblica - tutelati in tutte le manifestazioni e in ogni momento della vita associativa dall’ordinamento italiano, dentro e fuori la famiglia, che ex se finisce per assumere rilevanza nella valutazione del livello di integrazione complessivo dei componenti della famiglia, nonché in generale ai fini della formulazione del giudizio di idoneità dell’aspirante cittadino, senza contare la possibilità dei benefici previsti dal legislatore in favore dei familiari conviventi del cittadino.
Al riguardo si precisa, a ulteriore conferma della rilevanza che nell’ambito della valutazione del rilascio dello status possono avere assunto le vicende del figlio del richiedente, che, in considerazione del combinato disposto degli artt. 19, comma 2, lett. c), e 30, comma 1, lett. c), del d. lgs. 25.07.1998, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni, gli stranieri conviventi con parenti di nazionalità italiana non sono soggetti ad espulsione e possono ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari.
Alla luce delle considerazioni che precedono, non assume valore dirimente neppure l’assenza di precedenti penali in capo al richiedente, visto che il diniego avversato - lungi peraltro dal violare il principio della personalità della responsabilità penale, vista la limitazione dei relativi effetti al piano amministrativo (cfr. Cons. Stato, sez. I, parere n. 316/2023: “ Con il diniego della cittadinanza l’amministrazione non ha esteso al richiedente le conseguenze penali dei reati commessi da un membro del nucleo familiare, ma ha ritenuto di non potere escludere che i significativi precedenti penali dei figli siano indicativi di una situazione di insufficiente integrazione del nucleo familiare nella collettività nazionale e di una situazione di probabile rischio di conseguenze dannose per la stessa collettività ”) - si innesta sul pericolo di danno alla comunità nazionale in conseguenza dell’applicazione dei benefici ai parenti del cittadino [cfr. Tar Lazio, sez. V bis, n. 3673/2023 citata: “ il richiamo al principio della “responsabilità personale” risulta inconferente in quanto nel contenzioso sulla cittadinanza non viene in considerazione solo la condotta del richiedente, ma anche quella dell’intero nucleo familiare, apprezzato in un’ottica oggettiva, tenendo conto delle conseguenze negative che dalla “infelice” concessione della cittadinanza deriverebbero per l’intera collettività (la cui salvaguardia costituisce una finalità di valore preminente rispetto all’aspirazione dell’istante a prendere parte alla vita politica nazionale dato che questo è, in sostanza, il quid pluris conferito con il provvedimento di naturalizzazione) ”].
Gli elementi di controindicazione emersi sul conto del figlio convivente del ricorrente hanno dunque non irragionevolmente spinto la p.a. a determinarsi negativamente nella formulazione del giudizio prognostico di meritevolezza della cittadinanza del padre, avendo escluso l’opportunità rebus sic stantibus di concedere uno status giuridico irreversibile quale la cittadinanza, che postula non soltanto l’interesse da parte del richiedente e il suo inserimento nella collettività che lo ospita ma anche un interesse da parte di quest’ultima ad accogliere lo stesso.
Il Collegio, pertanto, ritiene, sulla scorta dei postulati enucleati, che le conclusioni a cui è giunta l’Amministrazione siano immuni dai vizi dedotti con i motivi di ricorso.
In conclusione, per quanto osservato, il ricorso deve essere respinto perché infondato.
Sussistono giustificati motivi, tenuto conto della specificità della fattispecie trattata, per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
FL ZZ, Presidente
Gianluca Verico, Primo Referendario
IE UD, Primo Referendario, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| IE UD | FL ZZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.