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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/09/2025, n. 3983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3983 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
In persona del giudice del lavoro, dott.ssa Rossella Chirieleison, ha emesso la seguente
Sentenza nella controversia di primo grado iscritta al n. 6001/2025, pendente tra
, elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Giuseppe Cimino, in Novara, Via San Francesco d'Assisi n. 26, che la difende e rappresenta congiuntamente e/o disgiuntamente dall'Avv. Chiara Cimino, come da delega allegata al ricorso ricorrente
e
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_1 dom in Milano, Via Savarè n. 1, presso l'Avv. Margherita Casagli, che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti in atti resistente
Oggetto: opposizione a ordinanza-ingiunzione
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza odierna
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La signora ha convenuto in giudizio l' , chiedendo: Parte_1 CP_1
“in via principale, pregiudiziale e preliminare, ritenuti i gradi motivi, sospendere la provvisoria esecuzione della ordinanza ingiunzione opposta n. OI-002881270, notificata il 29.11.2023 e relativa al 2021 nel merito revocare e/o dichiarare inefficace l'ordinanza-ingiunzione n. OI- OI- 002881270 per nullità e/o infondatezza della pretesa;
in subordine ridurre l'importo sanzionatorio al minimo edittale e comunque ad un importo inferiore rispetto a quello comminato;
condannare , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al CP_1 pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari“
1 Si è costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Nelle more del giudizio, l' ha provveduto ad annullare, in via di autotutela, CP_2
l'ordinanza ingiunzione opposta.
In ragione di quanto sopra, le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. La parte ricorrente ha tuttavia chiesto la liquidazione delle spese di lite.
****
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Le parti hanno formulato conclusioni conformi in tal senso.
In ordine alle spese di lite deve osservarsi che l' convenuto ha provveduto CP_2
a riesaminare la posizione della ricorrente e ad rne le istanze solamente all'indomani della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, dando atto dei recenti orientamenti giurisprudenziali in materia (cfr. memoria del 17.9.2025).
Vi è peraltro da dire che l' ha provveduto in corso di causa in via CP_1 amministrativa, senza insistere nel chiedere il rigetto delle domande formulate dalla ricorrente.
Deve, pertanto, disporsi la compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura del 50 per cento, anche in considerazione del quadro giurisprudenziale non univoco.
Per la restante parte, le spese seguono la soccombenza, da porsi comunque in capo all' convenuto in relazione al tardivo riconoscimento delle pretese della CP_2 ricorrente.
Le spese si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Rossella Chirieleison, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite tra le parti per il 50 per cento;
condanna la parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente della restante parte delle spese di lite, che liquida – per tale parte – nella somma di € 850,00, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Milano, il 25/09/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rossella Chirieleison
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