Art. 54.
Le somme che all'entrata in vigore della presente legge risultano accreditate nei conti individuali degli iscritti all'Ente di previdenza sono calcolate in loro favore, per la determinazione delle pensioni e del capitale liquidabile a norma della presente legge.
Le somme accreditate nei conti individuali degli iscritti che all'entrata in vigore della presente legge hanno superato i 50 anni di eta' ((...)) sono integrate, al momento della liquidazione della pensione o del capitale accreditato nel conto individuale, con quote di lire 12.000 per ogni anno di effettivo esercizio della professione compiuto in eta' superiore ai cinquant'anni, ai termini dell' art. 80 comma primo, del regio decreto 25 giugno 1910, n. 951 , fino ad un massimo di venticinque quote.
Tale integrazione non e' estesa a coloro che ai sensi dell'art. 2 possono essere iscritti alla Cassa per il solo trattamento di assistenza.
Per l'integrazione stabilita dal presente articolo sono assegnate le somme destinate dalla legge 11 dicembre 1939, n. 1938 , al fondo di integrazione o all'accreditamento nei conti individuali e non ancora ripartite.
Le residuali somme occorrenti sono prelevate ogni anno e per il periodo di 35 anni dal gettito dei contributi indicati nell'art. 22.
Le somme che all'entrata in vigore della presente legge risultano accreditate nei conti individuali degli iscritti all'Ente di previdenza sono calcolate in loro favore, per la determinazione delle pensioni e del capitale liquidabile a norma della presente legge.
Le somme accreditate nei conti individuali degli iscritti che all'entrata in vigore della presente legge hanno superato i 50 anni di eta' ((...)) sono integrate, al momento della liquidazione della pensione o del capitale accreditato nel conto individuale, con quote di lire 12.000 per ogni anno di effettivo esercizio della professione compiuto in eta' superiore ai cinquant'anni, ai termini dell' art. 80 comma primo, del regio decreto 25 giugno 1910, n. 951 , fino ad un massimo di venticinque quote.
Tale integrazione non e' estesa a coloro che ai sensi dell'art. 2 possono essere iscritti alla Cassa per il solo trattamento di assistenza.
Per l'integrazione stabilita dal presente articolo sono assegnate le somme destinate dalla legge 11 dicembre 1939, n. 1938 , al fondo di integrazione o all'accreditamento nei conti individuali e non ancora ripartite.
Le residuali somme occorrenti sono prelevate ogni anno e per il periodo di 35 anni dal gettito dei contributi indicati nell'art. 22.