Art. 1.
Ai sensi dell' art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643 , sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attivita' di distribuzione dell'energia elettrica esercitate nella provincia di Torino, nei comuni: Germagnano, Lanzo Torinese, Balangero, Mathi, Nole, Caselle e Cirie', dalla impresa della "Societa' per azioni Remmert e C.", con sede in Cirie' (Torino).
Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonche' i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto cio' che sia attinente all'esercizio delle menzionate attivita', cui essi sono destinati.
Ai sensi dell' art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643 , sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attivita' di distribuzione dell'energia elettrica esercitate nella provincia di Torino, nei comuni: Germagnano, Lanzo Torinese, Balangero, Mathi, Nole, Caselle e Cirie', dalla impresa della "Societa' per azioni Remmert e C.", con sede in Cirie' (Torino).
Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonche' i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto cio' che sia attinente all'esercizio delle menzionate attivita', cui essi sono destinati.