CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 857/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CREAZZO AN PE VI, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4107/2024 depositato il 10/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210055070265 TASSE AUTO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Resistente/Appellato: ade insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento meglio specificata in epigrafe, notificatale l'1.3.2024 per il mancato pagamento delle tasse automobilistiche per il 2015, sostenendo che la stessa era illegittima per prescrizione e decadenza.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Ed invero, l'avviso di accertamento, prodromico all'atto impugnato, era stato notificato alla ricorrente il
29.6.2018, mentre la cartella di pagamento in oggetto è stata notificata l'1.3.2024. Ebbene, per effetto della normativa conseguente alla emergenza da Covid-19, e segnatamente dei decreti legislativi nn. 18/2020
“Cura Italia”, 34/2020 “Rilancio”, 104/2020 “Agosto”, n. 125/2020, 137/2020 “Ristori”, 3/2021, 7/2021 41/2021
“Sostegno”, è stata disposta la Sospensione delle attività di riscossione (notifica e procedurali), a partire da marzo 2020, fino al 31 Agosto 2021. L'articolo 4 del D.L. 41/2021 (cosiddetto Decreto Sostegni) ha poi previsto una proroga di 24 mesi sia per i termini di decadenza che per i termini di prescrizione. Essa si rivolge a tutti gli affidamenti trasmessi dall'8 marzo 2020 al 31 dicembre 2021, a prescindere dal tipo di imposta o sanzione riscossa (erariale o locale, tributaria o patrimoniale), cristallizzando il termine finale alla data del
31.12.2023.
Sulla base delle considerazioni che precedono, pertanto, l'Amministrazione non è incorsa in alcuna decadenza e non può ritenersi maturata la prescrizione del credito erariale.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania -Sezione prima in composizione monocratica- rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n. 29320210055070265. Condanna la ricorrente alle spese del giudizio per complessivi euro 200,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Catania, il 28 gennaio 2026.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CREAZZO AN PE VI, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4107/2024 depositato il 10/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210055070265 TASSE AUTO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Resistente/Appellato: ade insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento meglio specificata in epigrafe, notificatale l'1.3.2024 per il mancato pagamento delle tasse automobilistiche per il 2015, sostenendo che la stessa era illegittima per prescrizione e decadenza.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Ed invero, l'avviso di accertamento, prodromico all'atto impugnato, era stato notificato alla ricorrente il
29.6.2018, mentre la cartella di pagamento in oggetto è stata notificata l'1.3.2024. Ebbene, per effetto della normativa conseguente alla emergenza da Covid-19, e segnatamente dei decreti legislativi nn. 18/2020
“Cura Italia”, 34/2020 “Rilancio”, 104/2020 “Agosto”, n. 125/2020, 137/2020 “Ristori”, 3/2021, 7/2021 41/2021
“Sostegno”, è stata disposta la Sospensione delle attività di riscossione (notifica e procedurali), a partire da marzo 2020, fino al 31 Agosto 2021. L'articolo 4 del D.L. 41/2021 (cosiddetto Decreto Sostegni) ha poi previsto una proroga di 24 mesi sia per i termini di decadenza che per i termini di prescrizione. Essa si rivolge a tutti gli affidamenti trasmessi dall'8 marzo 2020 al 31 dicembre 2021, a prescindere dal tipo di imposta o sanzione riscossa (erariale o locale, tributaria o patrimoniale), cristallizzando il termine finale alla data del
31.12.2023.
Sulla base delle considerazioni che precedono, pertanto, l'Amministrazione non è incorsa in alcuna decadenza e non può ritenersi maturata la prescrizione del credito erariale.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania -Sezione prima in composizione monocratica- rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n. 29320210055070265. Condanna la ricorrente alle spese del giudizio per complessivi euro 200,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Catania, il 28 gennaio 2026.